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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1319
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Giudice, dott.ssa Rita De Angelis, rilevato che nessuno è comparso all'udienza del 10.04.2025; vista l'istanza di rinuncia agli atti delle parti depositata in data 07.03.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1319/2024 promossa con ricorso depositato in data
03.10.2024 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1989 e residente in [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Gagliardi e dall'Avv. Mauro
Gionni, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. che in data 17.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
Pagina 1 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) – Estinzione del processo per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con accordo sottoscritto dalle parti e allegato alla memoria depositata in data
07.03.2025:
“Le parti e dichiarano che il nucleo familiare si è Parte_1 CP_1
ricostituito e di aver ripreso la convivenza. Pertanto, è cessata la materia del contendere e il sig. rinuncia al ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 a Pt_1
seguito del quale è stato instaurato il procedimento n. 1319/2024 RG e 1319-1/2024
RG e alle conclusioni e deduzioni ivi riportate e la sig.ra accetta la rinuncia CP_1
al detto ricorso e alle deduzioni di cui in comparsa di costituzione datata 23.10.2024 depositata nel procedimento n. 1319-1/2024 RG. Le parti non si oppongono all'eventuale monitoraggio come si legge nella relazione dell'assistente sociale. Le parti non compariranno all'udienza del 10 aprile 2025. Le spese legali sono compensate tra le parti”
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- aveva intrapreso una convivenza more uxorio con la sig.ra durata circa CP_1
quattro anni;
Per
- dalla loro unione sono nate le figlie , di anni 5, ed di anni 4; Per_1
- purtroppo, i rapporti tra le parti sono degenerati per incompatibilità caratteriali e per delle accuse rivolte dalla sig.ra al sig. , in merito al sovente stato di CP_1 Pt_1
ubriachezza di quest'ultimo;
- in particolare, a seguito di un episodio accaduto in data 05.07.2024, in cui il ricorrente riferiva di essere stato minacciato con un coltello dalla e dalla di lei madre e CP_1
di essere stato costretto a reagire, disarmandole, soltanto per difendersi, erano
Pagina 2 intervenuti i Carabinieri, chiamati dallo stesso e, successivamente, a causa di Pt_1
quanto verificatosi, era stato incardinato presso questo Tribunale il procedimento penale n. 1918/2024 RGNR e 1246/2024 RG GIP, nell'ambito del quale era stata applicata al ricorrente dapprima la misura cautelare degli arresti domiciliari e, dopo la revoca disposta in data 08.07.2024, quella dell'allontanamento dalla casa familiare e dell'obbligo di stare dalla stessa ad una distanza di almeno 500 metri, con divieto di avvicinamento altresì alla compagna e alla di lei madre;
CP_1
- malgrado la misura cautelare non pregiudicasse il diritto alla genitorialità del ricorrente, non incidendo infatti in alcun modo sul rapporto padre/figlie, come stabilito dallo stesso GIP, il lamentava di non riuscire a vedere le minori da oltre tre Pt_1
mesi.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. in merito al diritto di visita paterno, l'affido congiunto delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, di poter incontrare le minori almeno due volte alla settimana, inizialmente mediante incontri protetti presso il servizio sociale, al fine di recuperare il rapporto padre/figlie, nonché di ridurre, nella misura di euro 150 ciascuna, l'assegno di mantenimento per la prole determinato dal GIP, nell'ambito del procedimento penale sopra menzionato, in un importo complessivo di euro 750.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava, quale Giudice relatore, la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 10.04.2025.
In data 15.10.2024 il G.I., ritenuta accoglibile, nell'interesse delle figlie minori,
l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. avanzata dal ricorrente, disponeva l'affido delle minori al Servizio sociale di Roccafluvione (AP) e fissava per la comparizione delle parti, nel sub procedimento n. 1319-1/2024 R.G., di cui veniva contestualmente disposta l'apertura, l'udienza del 24.10.2024.
La resistente, costituitasi nel predetto sub-procedimento, non si opponeva all'affido delle minori al Servizio sociale stabilito dal Giudice relatore, affinché venissero effettuate le necessarie valutazioni delle capacità genitoriali delle parti ed in particolare
Pagina 3 del;
chiedeva, inoltre, che le minori fossero collocate presso di lei, che il Pt_1
ricorrente non potesse incontrare le figlie fino a quando non ne fosse stata valutata la capacità genitoriale da parte del Servizio sociale, che il contributo per il mantenimento della prole a carico del padre fosse disposto nella somma di euro 750 mensili, come già stabilito dal GIP presso questo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva di poter riscuotere al 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS per le figlie.
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice relatore, sentiti il e la in orari Pt_1 CP_1
differenti, stante il divieto di avvicinamento alla compagna a carico del ricorrente disposto nel giudizio penale, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti e della prole con cui: confermava l'affido delle figlie al
Servizio sociale di Roccafluvione (AP), cui veniva demandato l'incarico di fissare due incontri settimanali, in modalità protetta, tra il padre e le minori;
disponeva l'affido super esclusivo di queste ultime alla madre presso la casa familiare, che pertanto veniva assegnata alla resistente;
poneva a carico del , a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della prole, la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, inoltre, che l'assegno unico universale fosse riscosso al 100% dalla madre.
Con memoria depositata in data 07.03.2025 le parti, come sopra accennato, dichiaravano di avere rinunciato agli atti del giudizio e chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. In particolare, all'atto veniva allegato un accordo, datato 06.03.2025, sottoscritto dal , dalla e dai rispettivi Pt_1 CP_1
avvocati, in cui le parti dichiaravano che il nucleo familiare si era ricostituito e di aver ripreso la convivenza;
in tale documento, inoltre, il ricorrente rinunciava al ricorso depositato in data 03.10.2024 e alle conclusioni e deduzioni ivi riportate e la resistente accettava espressamente detta rinuncia.
Nella memoria del 07.03.2025 i procuratori delle parti chiedevano, altresì, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Pagina 4 Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Tale estinzione va dichiarata con ordinanza in quanto la causa pende dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale, sicché il provvedimento è reclamabile davanti al
Collegio ai sensi dell'art. 178, comma 2, c.p.c.
In virtù della declaratoria di estinzione del processo, si ritiene opportuno revocare espressamente i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.15 adottati da questo Giudice all'udienza del 24.10.2025 nel sub-procedimento n. 1361-1/2024 R.G.; la revoca è disposta d'ufficio, trattandosi di diritti indisponibili.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che: “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, le parti hanno in modo concorde espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.:
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) revoca espressamente i provvedimenti temporanei e urgenti adottati, nel sub- procedimento n. 1361-1/2024 R.G., all'udienza del 24.10.2024;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti e al Servizio sociale di Roccafluvione (AP).
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 10/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Rita De Angelis
Pagina 5
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Giudice, dott.ssa Rita De Angelis, rilevato che nessuno è comparso all'udienza del 10.04.2025; vista l'istanza di rinuncia agli atti delle parti depositata in data 07.03.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1319/2024 promossa con ricorso depositato in data
03.10.2024 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
10.4.1989 e residente in [...], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Barbara Gagliardi e dall'Avv. Mauro
Gionni, entrambi del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. che in data 17.10.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
Pagina 1 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso) – Estinzione del processo per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.;
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con accordo sottoscritto dalle parti e allegato alla memoria depositata in data
07.03.2025:
“Le parti e dichiarano che il nucleo familiare si è Parte_1 CP_1
ricostituito e di aver ripreso la convivenza. Pertanto, è cessata la materia del contendere e il sig. rinuncia al ricorso depositato in data 3 ottobre 2024 a Pt_1
seguito del quale è stato instaurato il procedimento n. 1319/2024 RG e 1319-1/2024
RG e alle conclusioni e deduzioni ivi riportate e la sig.ra accetta la rinuncia CP_1
al detto ricorso e alle deduzioni di cui in comparsa di costituzione datata 23.10.2024 depositata nel procedimento n. 1319-1/2024 RG. Le parti non si oppongono all'eventuale monitoraggio come si legge nella relazione dell'assistente sociale. Le parti non compariranno all'udienza del 10 aprile 2025. Le spese legali sono compensate tra le parti”
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 03.10.2024 sulla premessa Parte_1
che:
- aveva intrapreso una convivenza more uxorio con la sig.ra durata circa CP_1
quattro anni;
Per
- dalla loro unione sono nate le figlie , di anni 5, ed di anni 4; Per_1
- purtroppo, i rapporti tra le parti sono degenerati per incompatibilità caratteriali e per delle accuse rivolte dalla sig.ra al sig. , in merito al sovente stato di CP_1 Pt_1
ubriachezza di quest'ultimo;
- in particolare, a seguito di un episodio accaduto in data 05.07.2024, in cui il ricorrente riferiva di essere stato minacciato con un coltello dalla e dalla di lei madre e CP_1
di essere stato costretto a reagire, disarmandole, soltanto per difendersi, erano
Pagina 2 intervenuti i Carabinieri, chiamati dallo stesso e, successivamente, a causa di Pt_1
quanto verificatosi, era stato incardinato presso questo Tribunale il procedimento penale n. 1918/2024 RGNR e 1246/2024 RG GIP, nell'ambito del quale era stata applicata al ricorrente dapprima la misura cautelare degli arresti domiciliari e, dopo la revoca disposta in data 08.07.2024, quella dell'allontanamento dalla casa familiare e dell'obbligo di stare dalla stessa ad una distanza di almeno 500 metri, con divieto di avvicinamento altresì alla compagna e alla di lei madre;
CP_1
- malgrado la misura cautelare non pregiudicasse il diritto alla genitorialità del ricorrente, non incidendo infatti in alcun modo sul rapporto padre/figlie, come stabilito dallo stesso GIP, il lamentava di non riuscire a vedere le minori da oltre tre Pt_1
mesi.
Tutto ciò premesso, chiedeva, previa adozione dei provvedimenti indifferibili ex art. 473bis.15 c.p.c. in merito al diritto di visita paterno, l'affido congiunto delle figlie con collocamento prevalente presso la madre, di poter incontrare le minori almeno due volte alla settimana, inizialmente mediante incontri protetti presso il servizio sociale, al fine di recuperare il rapporto padre/figlie, nonché di ridurre, nella misura di euro 150 ciascuna, l'assegno di mantenimento per la prole determinato dal GIP, nell'ambito del procedimento penale sopra menzionato, in un importo complessivo di euro 750.
Con decreto del 07.10.2024 il Presidente del Tribunale designava, quale Giudice relatore, la dott.ssa Rita De Angelis e fissava per la comparizione delle parti dinanzi ad essa l'udienza del 10.04.2025.
In data 15.10.2024 il G.I., ritenuta accoglibile, nell'interesse delle figlie minori,
l'istanza ex art. 473bis.15 c.p.c. avanzata dal ricorrente, disponeva l'affido delle minori al Servizio sociale di Roccafluvione (AP) e fissava per la comparizione delle parti, nel sub procedimento n. 1319-1/2024 R.G., di cui veniva contestualmente disposta l'apertura, l'udienza del 24.10.2024.
La resistente, costituitasi nel predetto sub-procedimento, non si opponeva all'affido delle minori al Servizio sociale stabilito dal Giudice relatore, affinché venissero effettuate le necessarie valutazioni delle capacità genitoriali delle parti ed in particolare
Pagina 3 del;
chiedeva, inoltre, che le minori fossero collocate presso di lei, che il Pt_1
ricorrente non potesse incontrare le figlie fino a quando non ne fosse stata valutata la capacità genitoriale da parte del Servizio sociale, che il contributo per il mantenimento della prole a carico del padre fosse disposto nella somma di euro 750 mensili, come già stabilito dal GIP presso questo Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, chiedeva di poter riscuotere al 100% l'assegno unico universale erogato dall'INPS per le figlie.
All'udienza del 24.10.2024 il Giudice relatore, sentiti il e la in orari Pt_1 CP_1
differenti, stante il divieto di avvicinamento alla compagna a carico del ricorrente disposto nel giudizio penale, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse delle parti e della prole con cui: confermava l'affido delle figlie al
Servizio sociale di Roccafluvione (AP), cui veniva demandato l'incarico di fissare due incontri settimanali, in modalità protetta, tra il padre e le minori;
disponeva l'affido super esclusivo di queste ultime alla madre presso la casa familiare, che pertanto veniva assegnata alla resistente;
poneva a carico del , a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento della prole, la somma mensile di euro 500, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, inoltre, che l'assegno unico universale fosse riscosso al 100% dalla madre.
Con memoria depositata in data 07.03.2025 le parti, come sopra accennato, dichiaravano di avere rinunciato agli atti del giudizio e chiedevano, pertanto, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. In particolare, all'atto veniva allegato un accordo, datato 06.03.2025, sottoscritto dal , dalla e dai rispettivi Pt_1 CP_1
avvocati, in cui le parti dichiaravano che il nucleo familiare si era ricostituito e di aver ripreso la convivenza;
in tale documento, inoltre, il ricorrente rinunciava al ricorso depositato in data 03.10.2024 e alle conclusioni e deduzioni ivi riportate e la resistente accettava espressamente detta rinuncia.
Nella memoria del 07.03.2025 i procuratori delle parti chiedevano, altresì, che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.
Pagina 4 Pertanto, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Tale estinzione va dichiarata con ordinanza in quanto la causa pende dinanzi al
Tribunale in composizione collegiale, sicché il provvedimento è reclamabile davanti al
Collegio ai sensi dell'art. 178, comma 2, c.p.c.
In virtù della declaratoria di estinzione del processo, si ritiene opportuno revocare espressamente i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.15 adottati da questo Giudice all'udienza del 24.10.2025 nel sub-procedimento n. 1361-1/2024 R.G.; la revoca è disposta d'ufficio, trattandosi di diritti indisponibili.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
Invero, l'art. 306, ultimo comma, c.p.c., prevede che: “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.
Nel caso di specie, le parti hanno in modo concorde espressamente chiesto la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'art. 306 c.p.c.:
1) Dichiara l'estinzione del processo;
2) revoca espressamente i provvedimenti temporanei e urgenti adottati, nel sub- procedimento n. 1361-1/2024 R.G., all'udienza del 24.10.2024;
3) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Si comunichi alle parti e al Servizio sociale di Roccafluvione (AP).
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 10/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Rita De Angelis
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