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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 09/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1233/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1233/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. CASASCHI LAURA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. TAVA ROBERTO CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il resistente in data 18 settembre 2013 in Tunisia, e che dalla loro unione nascevano nata in Persona_1
Tunisia il 24.04.2014 e nato in [...] il [...]. Le parti si Persona_2
separavano giusta sentenza del Tribunale di Alessandria del 2 maggio 2023 r.g. 3373/2021.
1 Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dei rapporti genitori – figli. Parte resistente si costituiva, associandosi alla domanda in punto status
e contestando per il resto quanto ex adverso dedotto.
In sede di udienza del 7 novembre 2024 le parti trovavano degli accordi in punto di visite;
medio tempore veniva richiesta una relazione al che aveva già avuto in carico il nucleo. Parte_2
I SS in data 6 febbraio 2025 spiegavano come vi fosse stato un allontanamento ex art. 403 c.c. della madre con la minore ancora nel 2019, con poi dimissione al domicilio (medio tempore Per_1
nasceva il secondo figlio). Successivamente avveniva un riavvicinamento nella coppia e poi le parti addivenivano alla separazione – nel mentre veniva richiesta indagine dalla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni e non veniva rilevato pregiudizio “non sono stati rilevati elementi di pregiudizio nei minori, se nonché, un utilizzo strumentale della signora dei servizi Parte_1
coinvolti rispetto alla rispondenza a bisogni personali inerenti alla separazione della coppia genitoriale ed alla possibilità di ottenere in modo più rapido i suddetti iter processuali”-. All'esito della separazione invero veniva disposto l'affido condiviso dei minori. Le parti, rimessa la causa in decisione, concludevano in modo sostanzialmente sovrapponibile. In particolare, parte ricorrente concludeva chiedendo “pronunciare la sentenza di scioglimento di matrimonio civile contratto in
Tunisia in data 18 settembre 2013 tra la Signora , nata a [...] il Parte_1
23.04.1984 (cod. fisc. ed il Sig. nato a [...] C.F._1 CP_1
(Tunisia) il 27.12.1972 (cod. fisc ) C.F._2
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (femmina) nata in [...] il Persona_1
24.04.2014 e (maschio) nato in Alessandria il [...] ad [...] i Persona_2
genitori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) disporre che i figli mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e che il padre possa visitare e frequentare la minori nei tempi e con le seguenti modalità:
• la settimana in cui il padre trascorre il weekend con i figli, terrà i minori dal giovedì alla domenica sera fino alle 18.00 ed un pomeriggio in tale settimana, in cui riporterà i figli a casa della madre alle 21,30 se la madre lavora oppure alle 18.30 se la madre non lavora;
• la settimana in cui la madre trascorre il weekend con la prole, il padre terrà i minori il mercoledì anche con il pernottamento e li porterà a scuola il giorno seguente;
il padre poi vedrà i minori
2 anche il pomeriggio del giovedì fino alle 21.30;
• Qualora la madre sia impegnata con il lavoro anche nel fine settimana di propria spettanza potrà portare i figli dal padre per il tempo strettamente necessario per svolgere il proprio turno di lavoro.
• Durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, concordando con precisione il periodo e la destinazione con l'altro genitore entro il 30 Aprile di ogni anno.
4) Disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere in favore della Signora CP_1
la somma mensile di euro 300,00,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a Parte_1
titolo di partecipazione al mantenimento dei figli minori. Tale somma andrà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario e con rivalutazione annuale ISTAT.
5) Disporre che il Sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie come CP_1
dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria nella misura del 50 %.
Vinte le spese di causa e onorari professionali”.
Parte resistente concludeva chiedendo “Pronunciare la sentenza di scioglimento di matrimonio civile contratto in Tunisia in data 18 settembre 2013 tra la Signora , nata a [...]
OU (Tunisia) il 23.04.1984 (cod. fisc. ed il Sig. nato a [...]F._1 CP_1
Sidi Assaker (Tunisia) il 27.12.1972 (cod. fisc. ); C.F._2
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (femmina) nata in [...] il Persona_1
14.07.2014 e (maschio) nato in Alessandria il [...] ad [...] i Persona_2
genitori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3) Disporre che i figli mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e che il padre possa visitare e frequentare i minori nei tempi e con le seguenti modalità:
-la settimana in cui il padre trascorre il weekend alternato con i figli, terrà i minori dal giovedì alla domenica sera fino alle 18.00 ed un pomeriggio in tale settimana, in cui riporterà i figli a casa della madre alle 21.30 se la madre lavora oppure alle 18.30 se la madre non lavora;
-nella settimana in cui la mamma ha il weekend di pertinenza, il papà terrà i figli minori il mercoledì con anche un pernottamento e li riporterà a scuola;
il papà vedrà i minori anche il
3 pomeriggio del giovedì fino alle 21.30;
-qualora la madre sia impegnata con il lavoro anche nel fine settimana di propria spettanza potrà portare i figli dal padre per il tempo strettamente necessario per svolgere il proprio turno di lavoro;
-durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, concordando con precisione il periodo e la destinazione con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_1
partecipazione al mantenimento dei figli minori. Tale somma andrà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario e con rivalutazione annuale ISTAT.
5) Disporre che il Sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie come CP_1
da protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria nella misura del 50%.
Spese integralmente compensate tra le parti.”.
In punto sullo status si premette che le parti chiedevano concordemente l'applicazione della legge italiana. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 2 maggio 2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 28 maggio 2024; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
In punto di affido, collocazione e visite le richieste delle parti coincidono, e risultano essere il frutto degli accordi in particolare raggiunti già in sede di udienza del 7 novembre 2024, che si ritengono rispettosi della bigenitorialità, nell'interesse dei minori e peraltro già sperimentati (alla data della precisazione delle conclusioni); tanto anche considerata l'assenza di pregiudizi per i minori già rilevata nel 2021 e poi il previo affido condiviso del 2023 previsto in sede di separazione.
Parimenti dal lato economico le conclusioni delle parti risultano nell'interesse dei minori e coincidono con la decisione provvisoria del giudice delegato, di cui all'ordinanza dell'11 novembre
2024.
In punto di spese, considerata la domanda in punto status, la convergenza nelle conclusioni ed il fatto che la madre riduceva le proprie richieste – anche in ragione di mutamento nella situazione di fatto in corso di giudizio -, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
4 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
e (C.F. ), in data 18 C.F._1 CP_1 C.F._2
settembre 2013 in Tunisia;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nata in [...] il Persona_1
24.04.2014 e nato in Alessandria il [...] ad [...] i genitori, Persona_2
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
- dispone che i figli mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e che il padre possa visitare e frequentare la minori nei tempi e con le seguenti modalità: la settimana in cui il padre trascorre il weekend con i figli, terrà i minori dal giovedì alla domenica sera fino alle 18.00 ed un pomeriggio in tale settimana, in cui riporterà i figli a casa della madre alle 21,30 se la madre lavora oppure alle 18.30 se la madre non lavora;
la settimana in cui la madre trascorre il weekend con la prole, il padre terrà i minori il mercoledì anche con il pernottamento e li porterà a scuola il giorno seguente;
il padre poi vedrà i minori anche il pomeriggio del giovedì fino alle 21.30; qualora la madre sia impegnata con il lavoro anche nel fine settimana di propria spettanza potrà portare i figli dal padre per il tempo strettamente necessario per svolgere il proprio turno di lavoro. Durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, concordando con precisione il periodo e la destinazione con l'altro genitore entro il 30 Aprile di ogni anno;
- dispone che il Sig. corrisponda alla Signora la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 300,00,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di partecipazione al mantenimento dei figli minori. Tale somma andrà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario e con rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che il Sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie come CP_1
dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria nella misura del 50 %.
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
5 Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
6
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1233/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. , con l'Avv. CASASCHI LAURA Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. TAVA ROBERTO CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con il resistente in data 18 settembre 2013 in Tunisia, e che dalla loro unione nascevano nata in Persona_1
Tunisia il 24.04.2014 e nato in [...] il [...]. Le parti si Persona_2
separavano giusta sentenza del Tribunale di Alessandria del 2 maggio 2023 r.g. 3373/2021.
1 Parte ricorrente chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio nonché la regolamentazione dei rapporti genitori – figli. Parte resistente si costituiva, associandosi alla domanda in punto status
e contestando per il resto quanto ex adverso dedotto.
In sede di udienza del 7 novembre 2024 le parti trovavano degli accordi in punto di visite;
medio tempore veniva richiesta una relazione al che aveva già avuto in carico il nucleo. Parte_2
I SS in data 6 febbraio 2025 spiegavano come vi fosse stato un allontanamento ex art. 403 c.c. della madre con la minore ancora nel 2019, con poi dimissione al domicilio (medio tempore Per_1
nasceva il secondo figlio). Successivamente avveniva un riavvicinamento nella coppia e poi le parti addivenivano alla separazione – nel mentre veniva richiesta indagine dalla Procura presso il
Tribunale per i Minorenni e non veniva rilevato pregiudizio “non sono stati rilevati elementi di pregiudizio nei minori, se nonché, un utilizzo strumentale della signora dei servizi Parte_1
coinvolti rispetto alla rispondenza a bisogni personali inerenti alla separazione della coppia genitoriale ed alla possibilità di ottenere in modo più rapido i suddetti iter processuali”-. All'esito della separazione invero veniva disposto l'affido condiviso dei minori. Le parti, rimessa la causa in decisione, concludevano in modo sostanzialmente sovrapponibile. In particolare, parte ricorrente concludeva chiedendo “pronunciare la sentenza di scioglimento di matrimonio civile contratto in
Tunisia in data 18 settembre 2013 tra la Signora , nata a [...] il Parte_1
23.04.1984 (cod. fisc. ed il Sig. nato a [...] C.F._1 CP_1
(Tunisia) il 27.12.1972 (cod. fisc ) C.F._2
2) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (femmina) nata in [...] il Persona_1
24.04.2014 e (maschio) nato in Alessandria il [...] ad [...] i Persona_2
genitori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
3) disporre che i figli mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e che il padre possa visitare e frequentare la minori nei tempi e con le seguenti modalità:
• la settimana in cui il padre trascorre il weekend con i figli, terrà i minori dal giovedì alla domenica sera fino alle 18.00 ed un pomeriggio in tale settimana, in cui riporterà i figli a casa della madre alle 21,30 se la madre lavora oppure alle 18.30 se la madre non lavora;
• la settimana in cui la madre trascorre il weekend con la prole, il padre terrà i minori il mercoledì anche con il pernottamento e li porterà a scuola il giorno seguente;
il padre poi vedrà i minori
2 anche il pomeriggio del giovedì fino alle 21.30;
• Qualora la madre sia impegnata con il lavoro anche nel fine settimana di propria spettanza potrà portare i figli dal padre per il tempo strettamente necessario per svolgere il proprio turno di lavoro.
• Durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, concordando con precisione il periodo e la destinazione con l'altro genitore entro il 30 Aprile di ogni anno.
4) Disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere in favore della Signora CP_1
la somma mensile di euro 300,00,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a Parte_1
titolo di partecipazione al mantenimento dei figli minori. Tale somma andrà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario e con rivalutazione annuale ISTAT.
5) Disporre che il Sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie come CP_1
dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria nella misura del 50 %.
Vinte le spese di causa e onorari professionali”.
Parte resistente concludeva chiedendo “Pronunciare la sentenza di scioglimento di matrimonio civile contratto in Tunisia in data 18 settembre 2013 tra la Signora , nata a [...]
OU (Tunisia) il 23.04.1984 (cod. fisc. ed il Sig. nato a [...]F._1 CP_1
Sidi Assaker (Tunisia) il 27.12.1972 (cod. fisc. ); C.F._2
2) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori (femmina) nata in [...] il Persona_1
14.07.2014 e (maschio) nato in Alessandria il [...] ad [...] i Persona_2
genitori, con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui i minori resteranno con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori;
3) Disporre che i figli mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e che il padre possa visitare e frequentare i minori nei tempi e con le seguenti modalità:
-la settimana in cui il padre trascorre il weekend alternato con i figli, terrà i minori dal giovedì alla domenica sera fino alle 18.00 ed un pomeriggio in tale settimana, in cui riporterà i figli a casa della madre alle 21.30 se la madre lavora oppure alle 18.30 se la madre non lavora;
-nella settimana in cui la mamma ha il weekend di pertinenza, il papà terrà i figli minori il mercoledì con anche un pernottamento e li riporterà a scuola;
il papà vedrà i minori anche il
3 pomeriggio del giovedì fino alle 21.30;
-qualora la madre sia impegnata con il lavoro anche nel fine settimana di propria spettanza potrà portare i figli dal padre per il tempo strettamente necessario per svolgere il proprio turno di lavoro;
-durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, concordando con precisione il periodo e la destinazione con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
4) Disporre che il Sig. sia tenuto a corrispondere in favore della Sig.ra CP_1
la somma mensile di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di Parte_1
partecipazione al mantenimento dei figli minori. Tale somma andrà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario e con rivalutazione annuale ISTAT.
5) Disporre che il Sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie come CP_1
da protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria nella misura del 50%.
Spese integralmente compensate tra le parti.”.
In punto sullo status si premette che le parti chiedevano concordemente l'applicazione della legge italiana. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. B, L. 898/1970. In particolare: (i) la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 2 maggio 2023, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato il 28 maggio 2024; (ii) non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi e (iii) entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
In punto di affido, collocazione e visite le richieste delle parti coincidono, e risultano essere il frutto degli accordi in particolare raggiunti già in sede di udienza del 7 novembre 2024, che si ritengono rispettosi della bigenitorialità, nell'interesse dei minori e peraltro già sperimentati (alla data della precisazione delle conclusioni); tanto anche considerata l'assenza di pregiudizi per i minori già rilevata nel 2021 e poi il previo affido condiviso del 2023 previsto in sede di separazione.
Parimenti dal lato economico le conclusioni delle parti risultano nell'interesse dei minori e coincidono con la decisione provvisoria del giudice delegato, di cui all'ordinanza dell'11 novembre
2024.
In punto di spese, considerata la domanda in punto status, la convergenza nelle conclusioni ed il fatto che la madre riduceva le proprie richieste – anche in ragione di mutamento nella situazione di fatto in corso di giudizio -, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
4 il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig. (C.F. Parte_1
e (C.F. ), in data 18 C.F._1 CP_1 C.F._2
settembre 2013 in Tunisia;
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori nata in [...] il Persona_1
24.04.2014 e nato in Alessandria il [...] ad [...] i genitori, Persona_2
con esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, con l'intesa che le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte dai genitori congiuntamente di comune accordo, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
- dispone che i figli mantengano la residenza anagrafica presso l'abitazione della madre e che il padre possa visitare e frequentare la minori nei tempi e con le seguenti modalità: la settimana in cui il padre trascorre il weekend con i figli, terrà i minori dal giovedì alla domenica sera fino alle 18.00 ed un pomeriggio in tale settimana, in cui riporterà i figli a casa della madre alle 21,30 se la madre lavora oppure alle 18.30 se la madre non lavora;
la settimana in cui la madre trascorre il weekend con la prole, il padre terrà i minori il mercoledì anche con il pernottamento e li porterà a scuola il giorno seguente;
il padre poi vedrà i minori anche il pomeriggio del giovedì fino alle 21.30; qualora la madre sia impegnata con il lavoro anche nel fine settimana di propria spettanza potrà portare i figli dal padre per il tempo strettamente necessario per svolgere il proprio turno di lavoro. Durante le vacanze estive un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, concordando con precisione il periodo e la destinazione con l'altro genitore entro il 30 Aprile di ogni anno;
- dispone che il Sig. corrisponda alla Signora la CP_1 Parte_1
somma mensile di euro 300,00,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) a titolo di partecipazione al mantenimento dei figli minori. Tale somma andrà versata entro il giorno cinque di ogni mese tramite accredito con bonifico bancario e con rivalutazione annuale ISTAT;
- dispone che il Sig. contribuisca al pagamento delle spese straordinarie come CP_1
dal protocollo adottato dal Tribunale di Alessandria nella misura del 50 %.
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
5 Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
6
Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani