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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2693/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to GUGLIELMOTTI Parte_1
PIERLUIGI, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, CP_1 dall' avv.to SERRELLI SUSANNA, giusta mandato in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 15.05.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. in ordine al mancato riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'art. 3 co.3 della L. 104/1992, e chiedeva, pertanto, di accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione dei suddetti benefici richiesti vinte le spese di lite.
CP_ L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, disposto un rinnovo dell'elaborato peritale, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.03.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>. Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema
Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del
2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del
1998; Cass. n. 636 del 1998). Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che
è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del
2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del
2009; Cass. n. 10281 del 2003). Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001
n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri
(Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona
(anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto
Cass. 11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia.
Occorre ancora precisare che la condizione di soggetto portatore di
“handicap grave” ai sensi dell'art. 3, comma 3° della già citata L. 104/1992 può essere attribuita, come è noto, a quei soggetti che, a causa della minorazione, singola o plurima, dalla quale sono affetti, si trovino “in una condizione di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. Si tratta, all'evidenza, di una condizione soggettiva (o status) al cui semplice riconoscimento sono collegati vantaggi, benefici economici, prestazioni sanitarie, agevolazioni fiscali o tributarie nonché ogni altra utilità che sia erogata da soggetti pubblici o gestori o esercenti pubblici servizi. L'art.3 della citata legge così recita :”
Soggetti aventi diritto – 1) E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale , stabilizzata o progressiva , che è causa di difficoltà di apprendimento , di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2) La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3)
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età , in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente , continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione , la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4) La presente legge si applica anche agli stranieri ed agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordo internazionali”.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, a ben vedere, l'ausiliario, a seguito della valutazione critica della nuova certificazione depositata agli atti, ha accertato che il ricorrente è affetto da:” 1. EPATITE CRONICA HCV RELATA
IN TRATTAMENTO 2. DIABETE DI TIPO 2 COMPLICATO DA
RETINOPATIA ANGIOSCLEROTICA E DA ARTERIOPATIA CRONICA
OSTRUTTIVA DEGLI ARTI INFERIORI GIÀ TRATTATA CON PTA
ALL'ARTO INFERIORE DESTRO 3. PORTATORE DI PMK PER BAV 3°
GRADO 4. STENOSI CAROTIDEA TRATTATA CON PTA A SINISTRA 5.
GOZZO TIROIDEO”.
Si legge nella relazione peritale che il Sig. è affetto da diabete mellito Pt_1 di tipo 2 complicato da un'arteropatia obliterante periferica degli arti inferiori, con occlusione dell'arteria femorale superficiale sinistra, già trattato con stenting all'iliaca destra e alla femorale superficiale destra con dolore alla gamba a riposo e claudicatio intermittens, cui si associa un quadro di artrosi polidistrettuale che è causa del deficit deambulatorio.
Rileva l'ausiliario come il ricorrente sia giunto in ambulatorio su carrozzina accompagnato da ambulanza, che sollevato da una persona riesce a raggiungere la stazione eretta e che riesce a compiere con sostegno umano pochi passi con andatura instabile, per brevi tratti e con facile affaticabilità.
Evidenzia poi che per le menomazioni sussistenti il ricorrente necessita di un'assistenza quotidiana per adempiere ad ogni bisogno in quanto non autosufficiente negli spostamenti, nel vestirsi, nell'igiene personale e nell'espletare i bisogni fisiologici.
Ritiene il consulente, pertanto, che il sig. non sia in grado di compiere Pt_1
da solo gli atti quotidiani della vita ma che anzi abbia bisogno di assistenza continua con diritto all'indennità di accompagnamento.
Quanto alla decorrenza del suddetto beneficio, in considerazione delle patologie riscontrate e di quanto evincibile dalla documentazione agli atti, ritiene che debba essere retrodatata al mese di agosto 2024, indicando però una revisione ad un anno dagli accertamenti, atteso che trattasi di situazione dinamica, non stabilizzata, suscettibile di possibili miglioramenti nel tempo grazie a trattamenti chirurgici.
Il ctu, tuttavia, nonostante il riconoscimento dell'invalidità civile per gli accertati problemi di salute che affliggono il ricorrente limitanti l'autonomia motoria e la capacità di provvedere ai suoi bisogni, ritiene il sig. Pt_1
soggetto portatore di handicap ma senza la connotazione di gravità in quanto egli presenta un quadro morboso caratterizzato essenzialmente da patologie che incidono sulle sue capacità motorie, con coinvolgimento irrilevante della sfera psichica e cognitiva;
afferma dunque che sul piano psichico non presenti condizioni che impediscano la socializzazione od il relazionarsi con il mondo circostante o determinino una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, derivante da difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.
Alla luce delle indicate valutazioni il ctu conclude dunque affermando che il ricorrente si trovi nelle condizioni per fruire dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80 con decorrenza da agosto 2024, ma che non si trovi, dal punto di vista medico -legale, nelle condizioni per fruire delle provvidenze di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 chieste in ricorso.
Il giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali.
Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione.
Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti, atteso che non è stato riconosciuto l'handicap grave pure richiesto ma soltanto il diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza successiva alla domanda amministrativa ed alla visita medico legale della competente Commissione. Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (Cass
26565/2016).
CP_ Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' .
P.Q.M.
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara parte attrice avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza da agosto 2024 e revisione ad un anno;
- rigetta il ricorso per la parte restante;
- compensa interamente le spese di giudizio tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Salerno lì 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino