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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14697 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35286/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35286/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. CIACCIO ROSSELLA ( ) Via San Cipriano 43 00136 C.F._1 ROMA ITALIA;
elettivamente domiciliato in via San Cipriano 43 00136 Roma ITALIA, presso il difensore avv. COLOMBO CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. , contumace Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla Controparte_1 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via F. Gentile n. 19, scala B, int. 3, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 170, sub 27, che l'immobile era stato già oggetto di occupazione abusiva da parte di ed il rilascio era stato Controparte_4 effettuato, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, in data 22 giugno 2023, che successivamente l'immobile veniva occupato da e , tanto Controparte_2 Controparte_3 premesso, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata l'abusiva occupazione, queste ultime fossero condannate al rilascio dell'appartamento e in via generica al risarcimento del danno, con quantificazione in separato giudizio, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia delle convenute ed acquisita la documentazione depositata dall'attrice, all'udienza del 30.9.2025 la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 1 di 3 ^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
La documentazione depositata dalla parte attrice evidenzia la titolarità, in capo a quest'ultima, del diritto di proprietà sull'immobile descritto in premessa, e tanto giusto atto del 10 luglio 1980 rogato dal Notaio Rep. n. 54106, in virtù del quale la ha acquistato dalla Persona_1 Controparte_1
il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità in esame. La circostanza è corroborata CP_5 dalla visura catastale dell'immobile del 27.9.2022 (all. 1 e 3).
L'occupazione da parte delle convenute quanto meno dal novembre del 2023 deve ritenersi circostanza provata alla luce del verbale di identificazione di persone indagate - che ha fatto seguito alla denuncia presentata il 13.11.2023 dall'attrice per il reato di occupazione abusiva dell'immobile in esame - e in virtù del quale le predette dichiaravano agli agenti di P.G. di essere dimoranti presso l'appartamento per cui è causa. L'occupazione si è perpetrata, poi, quanto meno fino alla data di instaurazione della lite, come risulta dalla notifica del ricorso ad entrambe le convenute, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'appartamento in esame e, non da ultimo, dalla mancata comparizione delle predette al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui erano onerate le stesse parti convenute rimaste contumaci.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve darsi atto che le convenute occupano senza titolo alcuno l'immobile in premessa descritto e, per l'effetto, le convenute devono essere condannate all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone ed o cose in favore della parte attrice.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Controparte_1 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. Consegue che le convenute devono essere condannate al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, per la quantificazione del quale quest'ultima ha riservato di proporre domanda in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della controversia, la contumacia delle convenute ed il rito semplificato prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 3 dispone:
1. Dichiara che e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 occupano senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, via F. Gentile n. 19, scala B,
[...] int. 3, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 170, sub 27 e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore
[...] della parte attrice;
2. Condanna e Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, con quantificazione rimessa in separato giudizio;
3. Condanna e Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 3908,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35286/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBO Controparte_1 P.IVA_1 CLAUDIO e dell'avv. CIACCIO ROSSELLA ( ) Via San Cipriano 43 00136 C.F._1 ROMA ITALIA;
elettivamente domiciliato in via San Cipriano 43 00136 Roma ITALIA, presso il difensore avv. COLOMBO CLAUDIO
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._2
(C.F. , contumace Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, la , sulla Controparte_1 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, via F. Gentile n. 19, scala B, int. 3, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 170, sub 27, che l'immobile era stato già oggetto di occupazione abusiva da parte di ed il rilascio era stato Controparte_4 effettuato, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, in data 22 giugno 2023, che successivamente l'immobile veniva occupato da e , tanto Controparte_2 Controparte_3 premesso, chiedeva all'adito Tribunale che, accertata l'abusiva occupazione, queste ultime fossero condannate al rilascio dell'appartamento e in via generica al risarcimento del danno, con quantificazione in separato giudizio, spese processuali vinte.
Dichiarata la contumacia delle convenute ed acquisita la documentazione depositata dall'attrice, all'udienza del 30.9.2025 la causa era trattenuta in decisione nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
pagina 1 di 3 ^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
La documentazione depositata dalla parte attrice evidenzia la titolarità, in capo a quest'ultima, del diritto di proprietà sull'immobile descritto in premessa, e tanto giusto atto del 10 luglio 1980 rogato dal Notaio Rep. n. 54106, in virtù del quale la ha acquistato dalla Persona_1 Controparte_1
il complesso immobiliare di cui fa parte l'unità in esame. La circostanza è corroborata CP_5 dalla visura catastale dell'immobile del 27.9.2022 (all. 1 e 3).
L'occupazione da parte delle convenute quanto meno dal novembre del 2023 deve ritenersi circostanza provata alla luce del verbale di identificazione di persone indagate - che ha fatto seguito alla denuncia presentata il 13.11.2023 dall'attrice per il reato di occupazione abusiva dell'immobile in esame - e in virtù del quale le predette dichiaravano agli agenti di P.G. di essere dimoranti presso l'appartamento per cui è causa. L'occupazione si è perpetrata, poi, quanto meno fino alla data di instaurazione della lite, come risulta dalla notifica del ricorso ad entrambe le convenute, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso l'appartamento in esame e, non da ultimo, dalla mancata comparizione delle predette al procedimento di mediazione esperito.
Difetta, al contrario, la prova di un titolo legittimante l'occupazione, cui erano onerate le stesse parti convenute rimaste contumaci.
Consegue che, in accoglimento della domanda proposta, deve darsi atto che le convenute occupano senza titolo alcuno l'immobile in premessa descritto e, per l'effetto, le convenute devono essere condannate all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da persone ed o cose in favore della parte attrice.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata dalla stessa qualifica di ente pubblico della , in quanto tale deputata Controparte_1 istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. Consegue che le convenute devono essere condannate al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, per la quantificazione del quale quest'ultima ha riservato di proporre domanda in separato giudizio.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore indeterminabile della causa, complessità bassa, ai minimi, considerata la natura documentale della controversia, la contumacia delle convenute ed il rito semplificato prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 2 di 3 dispone:
1. Dichiara che e CP_2 Controparte_2 Controparte_3 occupano senza titolo alcuno l'immobile sito in Roma, via F. Gentile n. 19, scala B,
[...] int. 3, accatastato al N.C.U.E. del Comune di Roma, al foglio 995, particella 170, sub 27 e, per l'effetto, condanna e Controparte_2 C.F._4 Controparte_3 all'immediato rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e/o cose, in favore
[...] della parte attrice;
2. Condanna e Controparte_2 Controparte_3 al risarcimento del danno subito dalla parte attrice, con quantificazione rimessa in separato giudizio;
3. Condanna e Controparte_2 Controparte_3 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per spese vive ed euro 3908,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma, 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3