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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2024, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Raffaella Genovese Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 04/07/2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2078/2017 r.g. sez. lav., vertente tra
n.q. di erede di , rappresentato e difeso Parte_1 Persona_1 dall'Avv. GALDIERI ALFIO e con lo stesso elettivamente domiciliato in AVELLINO VIA
TRIPOLI N.2/A
Appellante
e
rappresentata e difesa dall' Avv.to GIGLIO ANASTASIA Controparte_1
elettivamente domiciliata in AVELLINO VIA DANTE 50
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2017, proponeva appello avverso la Persona_1
sentenza n. 36/2017 del Tribunale di Avellino, la quale aveva rigettato la sua domanda volta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dall'ottobre del 2010 al 28.11.2014 alle dipendenze di , con mansioni di collaboratrice domestica Controparte_1
nonché alla condanna al pagamento delle connesse differenze retributive.
L'appellante, con primo motivo d'appello, censurava la sentenza nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità dei mezzi istruttori per genericità delle circostanze di fatto allegate in ricorso;
con altro motivo d'appello contestava la pronuncia nella parte in cui rilevava la sussistenza di circostanze di fatto compatibili con la forma di collaborazione autonoma. Per tali motivi,
1 reiterava le istanze istruttorie e chiedeva riformarsi la sentenza gravata con accoglimento della domanda proposta in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva nella qualità di erede della defunta il quale Parte_1 CP_1 deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese di lite.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, è stata decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere vagliata la validità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, attesa la doglianza proposta dall'appellante.
Si rammenta che il Giudice di prime cure dichiarava inammissibile la prova testimoniale ritenendo troppo generiche le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, pur considerando valido il ricorso, essendo definita la causa petendi.
Ad avviso dell'appellante, a fronte della ritenuta carenza di allegazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la nullità del ricorso introduttivo (con possibilità, dunque, per l'appellante di ripresentare la domanda) oppure avrebbe potuto concedere il termine di cui all'art. 164, comma 5, per integrare le allegazioni fattuali.
Il motivo è infondato, non ravvisandosi un'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, in quanto non affetto da un'assoluta indeterminatezza delle circostanze di fatto sulle quali si fonda la domanda né del petitum, uniche carenze che giustificherebbero la predetta sanzione.
Ed in tal senso, si è pronunciato anche il Giudice di prime cure, non rilevando un vizio dell'atto tale da inficiarne la validità, quanto piuttosto da impedirne l'ammissione dei mezzi istruttori atteso che i capi articolati risultavano eccessivamente generici con violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.
Il Collegio, tuttavia, non condivide siffatta conclusione, ritenendo, invece, che le circostanze di fatto così come allegate dal ricorrente – e sulle quali avrebbero dovuto deporre i testi indicati - siano sufficientemente dettagliate. Nel ricorso introduttivo del giudizio veniva specificato che l'attività era svolta alle dipendenze della e che le mansioni svolte erano: “pulizie, spesa, CP_1 cucinava, lavava i panni e li stirava”; veniva poi allegata in maniera chiara e specifica l'articolazione oraria ed il periodo in cui la prestazione lavorativa sarebbe stata svolta;
infine, veniva specificata la retribuzione asseritamente percepita, nonché la durata complessiva del rapporto.
2 Sul punto, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “L'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori”. (Cass. n. 12642 del 28/08/2003)
Per tali ragioni, il Collegio ha ammesso ed espletato la prova testimoniale sulla base della quale la controversia va decisa.
In proposito, si precisa che è stato domandato il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della , con mansioni di collaboratrice domestica per il periodo CP_1 dall'ottobre del 2010 al 28 novembre 2014, con orario dalle ore 09:00 sino alle ore 12:30 e dalle
16:00 fino alle 17:00, dal lunedì al venerdì nonché il pagamento della giusta ed adeguata retribuzione, della tredicesima mensilità, del TFR, dell'indennità sostitutiva del preavviso a seguito di licenziamento orale.
I dati fattuali – salva la qualificazione del rapporto tra le parti nei diversi termini del lavoro autonomo – risultano in parte confermati dalla convenuta nella cui comparsa di primo grado si legge che la aveva svolto, senza alcun vincolo di subordinazione, prestazioni di Per_1
collaboratrice domestica nei periodi di seguito indicati e con la seguente articolazione oraria:
- dal 7 settembre 2011 al 31.12.2011, per 9 ore settimanali distribuite su tre giorni, con compenso pari ad € 7,00 all'ora;
- dall'01.01.2012 al 30.09.2013, per 4 giorni a settimana dal lunedì al venerdì (escluso il mercoledì) per 3,5 ore al giorno (2,5 ore la mattina ed un ora il pomeriggio), con compenso di
€ 400,00 mensili;
- dal 01.01.2013 al 28.11.2014, dal lunedì al venerdì per 3 ore alla mattina ed un ora al pomeriggio, con compenso di € 500,00 mensili.
Sulla cessazione del rapporto, invece, la parte convenuta affermava che, in seguito alla frattura alla spalla riportata dalla , quest'ultima necessitava anche di assistenza continua, sia CP_1
diurna che notturna, che la non intendeva offrire;
parte appellata asseriva che in tale Per_1
occasione si interrompeva anche la collaborazione domestica.
Occorre, allora, esaminare il quadro istruttorio;
di seguito vengono riportati i passaggi rilevanti delle dichiarazioni rese dai testi.
3 Il teste (teste indicato da parte appellante), dichiarava che: “Sì è mia cugina Testimone_1
l'appellante. Conosco la sig.ra , in quanto lavorava mia cugina e qualche Controparte_1 volta l'ho accompagnata. 5 o sei volte sono salito presso l'abitazione della perché dovevo CP_1
fare delle commissioni tipo fare la spesa, andare dal fruttivendolo, ciò per consentire a mia cugina di non lasciare sola la . Ho accompagnato mia cugina molte volte, non ricordo CP_1
quante, intorno alle 8:30/8:45 in quanto so che alle 9:00 doveva iniziare a lavorare. Mia cugina mi ha riferito che per circa 1 anno e mezzo, 2 anni, all'inizio del rapporto ha percepito € 300,00 mensili, poi ha avuto un aumento e dopo un anno ha avuto un altro aumento tanto da arrivare alla paga mensile di € 500,00, ma poco dopo è stata mandata via. In qualche occasione che ho portato la spesa ho sentito che la diceva a mia cugina di fare le pulizie o cucinare. CP_1
Ricordo che nelle occasioni in cui sono salito la sig.ra era autosufficiente, aveva 90 anni CP_1
e stava benissimo. Per quanto riferitomi da mia cugina non ha percepito né la tredicesima né il TFR alla cessazione del rapporto e la stessa mi ha riferito di non aver mai percepito la tredicesima. So che, spesso e volentieri mia cugina lavorava anche di pomeriggio dalle 16/17
– 17:30, in quanto la ne aveva bisogno. So per quanto riferitomi da mia cugina che CP_1
lavorava dal lunedì al venerdì e qualche volta anche il sabato.
Ricordo che era il 2010 l'anno di inizio del rapporto perché con mia cugina abitavamo vicino
e lei non aveva la macchina e io l'accompagnavo e l'andavo a prendere. Preciso che l'andavo
a prendere alle 13:00 e quando faceva tardi non riprendevo lei ma i suoi figli a scuola. Non ricordo il periodo in cui mia cugina ha lavorato di pomeriggio. Mi risulta che ciò avveniva su richiesta della sig.ra .” CP_1
La teste (indicata da parte appellante), dichiarava che: Testimone_2
“Sono la cugina di . Lavoro all'Ospedale di Avellino come dipendente di Persona_1 un'impresa di pulizie. Lavoro osservando due turni articolati di mattina, pomeriggio e notte.
Conoscevo la sig.ra in quanto mia cugina lavorava per lei e quando non Controparte_1 poteva muoversi dall'abitazione della mi chiamava chiedendomi di portarle la spesa ed CP_1
io, compatibilmente con i miei turni di lavoro, lo facevo. So che mia cugina ha lavorato per la
negli anni dal 2010 al 2014 in quanto siamo molto legate e stiamo sempre insieme. Voglio CP_1
precisare che le telefonate per la consegna della spesa erano legate al fatto che, in considerazione delle condizioni di salute della , mia cugina non poteva allontanarsi CP_1 dall'abitazione della stessa. Tali telefonate sono avvenute negli anni in cui mia cugina ha lavorato. Mi recavo presso l'abitazione della almeno una volta a settimana. All'interno CP_1 dell'abitazione non ho mai visto nessun altro. So in quanto riferitomi da mia cugina che ella si
4 occupava di cucinare, delle pulizie dell'abitazione e stirava, si prendeva cura della e poi CP_1
ricordo che la stessa mi raccontava che qualche volta cucinava anche per il figlio e per il nipote della stessa. Non ho visto mia cugina che si prendeva cura della . Mia cugina mi ha CP_1 riferito che all'inizio del rapporto percepiva 300 euro, poi divenuti 400 e nell'ultimo periodo del rapporto percepiva 500 euro. Ricordo che mia cugina fu licenziata nel periodo di Natale e non ha ottenuto la liquidazione né altre somme”.
La teste (indicata da parte appellata) dichiarava che: Testimone_3
“La attualmente è mia suocera, ma all'epoca dei fatti era la madre del mio fidanzato. CP_1
All'epoca lavoravo come agente immobiliare per una società con sede a Scafati. Tale attività mi impegnava per due giorni a settimana. Mi recavo a casa di mia suocera in media due, tre volte alla settimana”
In genere mi recavo in mattinata. Ho conosciuto la ricorrente presso l'abitazione di mia suocera.
Ero a conoscenza dei giorni in cui la ricorrente era presente presso l'abitazione di mia suocera per le pulizie dell'appartamento. So che la effettuava le prestazioni suddette lunedì, Pt_2
martedì, giovedì e venerdì. So sia per averla vista sia in quanto riferitomi che la stessa era impegnata per circa due ore e mezza di mattina ed un'ora nel primo pomeriggio. Ero presente quando venne fatta la proposta alla LI di assistere mia suocera dopo la frattura. Ciò avvenne in ospedale ed era presente anche mio marito. A fronte del rifiuto della noi le Pt_2 chiedemmo di aiutarci per il tempo necessario per trovare un'altra persona, ma dopo qualche giorno ci disse che non poteva più continuare avendo trovato un altro lavoro”.
La testa (indicata da parte appellata) dichiarava che: Parte_3
“La signora era mia zia. All'epoca dai fatti non lavoravo. Uno o due volte a settimana CP_1
andavo a trovare la . Mi recavo sempre di mattina essendo impegnata il pomeriggio. CP_1
Conosco la ricorrente che ho visto un paio di volte. Le visite a cui ho fatto riferimento sono avvenute nel periodo in cui mia zia stava bene, era lei che mi apriva la porta, nell'anno 2011
o forse più nel 2012. Ricordo di aver visto la presso l'abitazione di mia zia forse una Per_1
sola volta perché quando io mi recavo o non era il suo giorno oppure mia zia mi diceva che era andata a fare la spesa, oppure arrivavo in un orario in cui lei era già andata via. Non so fino a quando la ricorrente ha prestato attività lavorativa, ricordo che è avvenuto fino a quando mia zia è caduta fratturandosi la spalla, so che dopo tale evento necessitava di assistenza. So che la ricorrente ha iniziato a prestare attività lavorativa agli inizi del 2011 in quanto la sorella
5 Per della ricorrente a dicembre 2010 aveva iniziato a lavorare presso di me e fu mio cugino a richiedermi se conoscevo qualcuno che potesse lavorare per la madre ed io lo chiesi alla sorella della ricorrente, la quale l'accompagnò da mia zia. Io non ci andai.
Ebbene, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi può ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Ciò si evince dalla deposizione di nuora della defunta – teste Testimone_3 CP_1
indicata da parte appellata - la quale ammetteva la continuità della prestazione, svolta per quattro giorni alla settimana (in conformità a quanto dedotto dall'appellata in sede di costituzione), l'espletamento della stessa in maniera stabile e continuativa per più anni presso la dimora della suocera, nonché lo svolgimento delle dedotte mansioni di pulizia. A ciò si aggiunga che, come ammesso in comparsa, alla lavoratrice veniva corrisposta una retribuzione fissa a cadenza mensile.
I dati emersi, quali indici sussidiari della subordinazione, possono ritenersi sufficienti a suffragare il convincimento della Corte, attesa la natura elementare e ripetitiva delle prestazioni di lavoro domestico. Infatti, assumono sufficiente significatività in un contesto di subordinazione attenuata, come quello di specie, ove vengono in rilievo mansioni semplici, ripetitive e non abbisognevoli di direttive continue e specifiche: in tali casi, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la subordinazione può ravvisarsi anche in mancanza di prova di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare, occorrendo far ricorso ai suddetti criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore (cfr., tra le molte, Cass. 23846/2017; ord. n. 29973 del
13/10/2022).
In ordine alla durata del rapporto, esso va limitata al periodo ammesso in comparsa di costituzione di primo grado, ovvero dal 07.9.2011 fino al 28.11.2014 e, quanto alle ore lavorate, vanno ricondotte nei limiti dell'articolazione oraria dedotta nella medesima comparsa.
Infatti, sul punto, la ricorrente non ha raggiunto la prova delle proprie diverse allegazioni, essendo le dichiarazioni testimoniali generiche ed approssimative.
In particolare, sulla durata del rapporto di lavoro, il teste rendeva dichiarazioni vaghe Per_1
e generiche, ricordando che lo stesso iniziava nel 2010; nulla riferiva sulla cessazione del rapporto. Sull'orario di lavoro era altrettanto approssimativo e tra l'altro, sul punto, rammentava circostanze non apprese direttamente, ma riferite dall'appellante.
6 La teste invece, nulla riferiva in merito all'orario di lavoro, mentre, asseriva di Tes_2 conoscere la durata del rapporto di lavoro in virtù dell'amicizia che la legava all'appellante.
Tale dichiarazione appare inidonea a provare la circostanza dedotta.
Dunque, ritenuto provato il rapporto di lavoro di tipo subordinato nei limiti delle circostanze temporali e di orario ammesse dalla convenuta, al fine di determinare il quantum spettante, è stato conferito incarico ad un consulente tecnico contabile.
Il consulente incaricato, nella relazione depositata così concludeva: "alla luce dei conteggi effettuati alla Signora spetta una somma di € 1.259,56 a titolo di differenze Parte_4
retributive, di € 100,50 a titolo di indennità di mancato preavviso, nonché di € 794,61 a titolo di trattamento di fine rapporto. Lo scrivente evidenzia altresì che, dall'indagine peritale, sono emerse maggiori somme versate alla lavoratrice rispetto a quanto spettante ai sensi del CCNL oggetto di indagine;
il tutto per un totale di € 5.103,81, di cui si precisa che il sottoscritto non ha tenuto conto nella determinazione delle spettanze ancora da liquidare alla lavoratrice, considerato che tali somme sono state ritenute corrisposte alla lavoratrice a titolo di “maggior favore”.
Sul punto, la Corte ritiene che le somme erogate, per taluni anni del rapporto in eccedenza rispetto ai minimi pattiziamente previsti, debbano esser decurtate dal dovuto: oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto della lavoratrice al pagamento della giusta retribuzione ex art 36 Cost.
A tal fine, l'impiego del CCNL deve essere solo parametrico.
Pertanto, dal dovuto vanno detratte tutte le somme che siano state erogate a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese nel corso del rapporto, al fine di accertare quanto asserito dall'appellante ovvero di non aver ricevuto una retribuzione adeguata ex art. 36 Cost. Ciò tenendo conto di tutte le retribuzioni in concreto e complessivamente erogate.
Ebbene, la doglianza risulta smentita dall'esito dell'accertamento contabile espletato. Anche per il TFR nulla spetta, avendo anch'esso natura di retribuzione sia pure differita, sicché le somme erogate in eccedenza possono ben compensarsi con quelle dovute, essendo state queste versate pur sempre a titolo retributivo.
Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che, nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro complesso, le rispettive poste di dare e avere si compensano fra di loro, senza bisogno di apposita eccezione, ed in tali termini può procedere d'ufficio il giudice nell'accertamento dei rispettivi crediti, e quindi delle differenze finali.
In tal senso si esprimeva la Cassazione affermando che: “In tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di
7 debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e
l'eccezione di parte” (cfr. Cass. n. 28568/2021); o ancora: "Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale” (cfr. Cass. n. 4825/2019).
In merito, invece, alla reclamata indennità di mancato preavviso si ritiene che nulla spetti all'appellante, in quanto dall'esame delle testimonianze non è emerso con sufficiente certezza che il rapporto sia cessato per licenziamento o, piuttosto, per dimissioni della . Per_1
Sul punto, infatti, vi è contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi, peraltro non presenti sul luogo al momento della cessazione del rapporto;
invero, l'unica teste che ha riferito della circostanza per conoscenza diretta è la , che – contrariamente all'assunto di parte attrice, Tes_3
gravata del relativo onere probatorio - asseriva di essere stata presente al momento in cui veniva proposto alla di prestare assistenza continua alla a seguito della dedotta frattura, Per_1 CP_1 che la aveva rifiutato l'offerta e, qualche giorno dopo, si era dimessa avendo trovato altro Per_1
lavoro.
In ragione dei motivi sopra esposti, l'appello va parzialmente accolto nei limiti espressi sopra, con riforma parziale della sentenza impugnata.
Stante la reciproca soccombenza tra le parti si compensano integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte così decide, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di I grado:
- dichiara che tra e è intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 Persona_1
subordinato dal 07.09.2011 al 28.11.2014;
- rigetta ogni altra domanda;
- compensa le spese di lite di entrambi i gradi.
8 Napoli 04.07.2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Rosa Del Prete
Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Genovese
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