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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 222 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dagli avv.ti Pasquale Andrizzi e Giuseppe Spinelli (PEC: Email_1
e . Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) . Email_3 Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando a) di aver svolto attività lavorativa in Svizzera, alle dipendenze della società
Harzenmoser Maler+Gisper, con contratto a tempo determinato decorrente dal 1.03.2023 e fino al 31.10.2023; b) di aver presentato, l'8.11.2023 (in seguito al suo rientro in Italia), domanda per accedere alla prestazione di disoccupazione per i rimpatriati;
c) di aver, il 9.11.2023, presentato apposita iscrizione presso il Centro per l'impiego della provincia di Vibo Valentia;
d) di aver, il 24.11.2023, ottenuto esito negativo dall' , il quale motivava: “la data di rimpatrio deve essere necessariamente CP_1 successiva al licenziamento”; e) di aver impugnato, il 9.02.2024, il provvedimento di rigetto. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Ente previdenziale, in ragione del suo possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402 e, per l'effetto, Condannare l' al pagamento della relativa indennità, CP_1 nella misura di legge, oltre interessi e maggior danno, ex art. 429 c.p.c., come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta è diretta all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione per il lavoratore rimpatriato, regolamentata dall'art. 1, della L. 25.07.1975, n. 402, ai sensi della quale: “In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto dal periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento
o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974”.
3. Il ricorrente ha documentato di aver lavorato in Svizzera con contratto a tempo determinato fino al 31.10.2023 e di aver presentato domanda per ottenere l'indennità il 9.11.2023, entro i 180 giorni dalla fine del contratto.
4. La motivazione posta alla base della reiezione amministrativa dell' non è corretta ed il CP_1 ricorrente ha dimostrato la sussistenza della condizione di cui all'art. 1, della L. 25.07.1975, n. 402 e cioè che il proprio rimpatria sia avvenuto entro il termine dei 180 giorni citati dalla predetta disposizione normativa -8essendo infatti avvenuto nel termine di 90 giorni)
5. Il ricorso va, pertanto, accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1 l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati;
- condanna a versare in favore di l'indennità di disoccupazione richiesta;
CP_1 Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente Parte_1 dagli avv.ti Pasquale Andrizzi e Giuseppe Spinelli (PEC: Email_1
e . Email_2
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC: E
e t) . Email_3 Email_5
RESISTENTE
Oggetto: Indennità di disoccupazione per lavoratori rimpatriati.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 04/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando a) di aver svolto attività lavorativa in Svizzera, alle dipendenze della società
Harzenmoser Maler+Gisper, con contratto a tempo determinato decorrente dal 1.03.2023 e fino al 31.10.2023; b) di aver presentato, l'8.11.2023 (in seguito al suo rientro in Italia), domanda per accedere alla prestazione di disoccupazione per i rimpatriati;
c) di aver, il 9.11.2023, presentato apposita iscrizione presso il Centro per l'impiego della provincia di Vibo Valentia;
d) di aver, il 24.11.2023, ottenuto esito negativo dall' , il quale motivava: “la data di rimpatrio deve essere necessariamente CP_1 successiva al licenziamento”; e) di aver impugnato, il 9.02.2024, il provvedimento di rigetto. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Ente previdenziale, in ragione del suo possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402 e, per l'effetto, Condannare l' al pagamento della relativa indennità, CP_1 nella misura di legge, oltre interessi e maggior danno, ex art. 429 c.p.c., come per legge;
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c..”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta è diretta all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione per il lavoratore rimpatriato, regolamentata dall'art. 1, della L. 25.07.1975, n. 402, ai sensi della quale: “In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto dal periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento
o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974”.
3. Il ricorrente ha documentato di aver lavorato in Svizzera con contratto a tempo determinato fino al 31.10.2023 e di aver presentato domanda per ottenere l'indennità il 9.11.2023, entro i 180 giorni dalla fine del contratto.
4. La motivazione posta alla base della reiezione amministrativa dell' non è corretta ed il CP_1 ricorrente ha dimostrato la sussistenza della condizione di cui all'art. 1, della L. 25.07.1975, n. 402 e cioè che il proprio rimpatria sia avvenuto entro il termine dei 180 giorni citati dalla predetta disposizione normativa -8essendo infatti avvenuto nel termine di 90 giorni)
5. Il ricorso va, pertanto, accolto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto di a ottenere Parte_1 l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati;
- condanna a versare in favore di l'indennità di disoccupazione richiesta;
CP_1 Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €500,00, oltre spese CP_1 generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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