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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 13/10/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO -
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO
Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
SA TI Presidente
Thomas Weissteiner Consigliere
Silvia Rosà Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta sub n. 44/2024 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ORSINGHER LUCIA e dall'avv. P.IVA_1
ER AI, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano,
Piazza Domenicani 30;
- appellante - contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv. BRAZZINI RENATO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24/2024 del Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 01/03/2024;
Causa decisa all'udienza del 8.10.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del
1 dispositivo di sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte appellante:
In riforma della sentenza del Tribunale di Bolzano n. 24/2024 depositata il
1.3.2024, non notificata per i motivi sopra esposti, contrariis rejectis
Rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, accertando la fondatezza del recupero da parte dell'ente previdenziale delle somme indebitamente erogate a titolo di NASPI pari ad € 4.344,90
B. Rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio e del precedente grado di giudizio.
Di parte appellata:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, nel merito, in relazione alle domande avversarie:
a) rigettare tutte le domande formulate dall' nei confronti della sig.ra Pt_1
con il ricorso di data 30.08.2024, in quanto infondate in fatto Controparte_1 ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, e, di conseguenza, confermare la sentenza n. 24/2024, emessa in data 01.03.2024 dal Giudice del Tribunale di Bolzano dr.ssa Eliana Marchesini;
nel merito, in via principale:
b) accertare, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto nonché negli atti difensivi di primo grado, che non sussistono i presupposti per l'esercizio della pretesa dell' nei confronti della sig.ra per il Pt_1 Controparte_1 recupero delle somme a lei versate in relazione all'indennità di disoccupazione
NASPI n. 941020/2022, a lei erogata per il periodo dal 21.01.2022 al
21.07.2022 e, di conseguenza, dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento
e/o la revoca del provvedimento di cui all'avviso prot. n. 68499169397-8 del direttore dell'Agenzia di Merano e, per l'effetto, dichiarare che nulla la Pt_1 ricorrente è tenuta a pagare all' a tale titolo;
Pt_1
nel merito, in via subordinata:
2 c) nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto sussistente un obbligo di restituzione della sig.ra delle somme a lei versate dall' Controparte_1 Pt_1
a titolo di indennità di disoccupazione NASPI n. 941020/2022, accertare, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto nonché negli atti difensivi di primo grado, la buona fede della ricorrente nella richiesta di tale prestazione
e/o l'inesigibilità della pretesa di restituzione dell' e, di conseguenza, Pt_1 dichiarare che nulla la ricorrente è tenuta a pagare all' a tale titolo;
Pt_1
in ogni caso:
d) con vittoria di spese e compenso professionale, oltre a Cap ed Iva in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
[omissis]
FATTI DI CAUSA
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
“Con ricorso depositato il 13.07.2023 conveniva in giudizio Controparte_1
l' ed esponeva a questo Tribunale di aver percepito dall' per il periodo
Pt_1 Pt_1 dal 21.01.2022 al 21.07.2022 l'indennità di disoccupazione SP per l'importo complessivo di euro 4.344,90.-, ma che poi l' con avviso del 7.11.2022 le
Pt_1 aveva comunicato che la somma era stata erogata in assenza dei presupposti di legge e l'aveva invitata a restituirla;
eccepiva: la carenza di motivazione della comunicazione in questione;
la sussistenza dell'onere della prova in capo all' circa la causa dell'indebito; che la ricorrente non aveva svolto alcuna
Pt_1 attività nel periodo 21.01.2022 – 21.07.2022 in forza del contratto a chiamata con la C. & P srl di Merano;
che il reddito annuo della ricorrente derivante dal predetto contratto non aveva superato il reddito minimo da imposizione fiscale all'epoca di 8.000 euro;
che in ogni caso – anche in ipotesi di indebita percezione della somma – stante la buona fede della ricorrente, avrebbe dovuto essere dichiarata l'irripetibilità delle somme versate dall' ; che stante la natura
Pt_1 assistenziale più che previdenziale della indennità in parola la pretesa restitutoria dell' doveva ritenersi altresì inesigibile. Tanto premesso,
Pt_1
3 rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando quanto sostenuto Pt_1 in ricorso e precisando che la ragione della pretesa restitutoria dell' doveva Pt_1 ricercarsi nel mancato adempimento da parte della ricorrente dell'obbligo di comunicazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di
SP del reddito annuo prevedibile in ragione del contratto intermittente in esser al momento della presentazione della domanda de qua. L' eccepiva Pt_1 poi che l'onere della prova dell'irripetibilità della somma percepita gravava su parte ricorrente;
che la asserita mancanza di motivazione del provvedimento
doveva ritenersi superata dal dovere del Giudice di accertare o meno la Pt_1 fondatezza della pretesa di parte ricorrente;
che l'indennità SP ha carattere retributivo non assistenziale al pari della precedente indennità di disoccupazione. L'istituto rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso. All'udienza del 14.11.2023 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per discussione l'udienza del 1.3.2024, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 25.01.2024”.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, ha accolto la domanda proposta dalla ricorrente, accertando l'insussistenza dei presupposti della pretesa restitutoria avanzata da , e condannando quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 della ricorrente.
1.2. In sintesi il Tribunale, richiamando il contenuto delle disposizioni di cui all'art. 9 d.lgs. 22/2015 in materia di compatibilità dell'indennità NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse, a mente dell'art. 9 cit., alcun obbligo in capo alla ricorrente di comunicare entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il reddito annuo previsto, atteso che la ricorrente era titolare di un rapporto di lavoro intermittente rimasto inattivo dal momento della domanda e per tutta il periodo di fruizione dell'indennità; pertanto, ella non era tenuta ad effettuare la detta comunicazione né ai sensi del comma 2 dell'art. 9 cit., in quanto non aveva mai ripreso l'attività lavorativa durante il periodo di percezione dell'indennità NASpI, né ai sensi del comma 3 dell'art. 9, in quanto la
4 ricorrente non era titolare di un contratto di lavoro intermittente a tempo parziale, come invece espressamente previsto dalla normativa.
Il Tribunale affermava poi l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 52 della
Legge 88/1989 (sostituita poi dalla Legge 662/1996), nella parte in cui sancisce l'irrepetibilità delle prestazioni pensionistiche, in quanto l'indennità di disoccupazione ricadrebbe al di fuori della speciale disciplina dell'indebito previdenziale.
Inoltre, richiamando la pronuncia n. 8/2023 resa dalla Corte Costituzionale, evidenziava che nel caso di specie l'art. 2033 c.c. non presenta profili di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 117 co. 1 Cost. rispetto al parametro interposto di cui all'art. Prot. addiz. CEDU, come interpretato dalla
Corte EDU, atteso che è pur sempre possibile per il creditore esercitare la propria pretesa restitutoria in maniera tale da tenere in debita considerazione la sfera di interessi del debitore, attraverso la rateizzazione del credito o la temporanea inesigibilità dello stesso.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'odierno appellante
[...]
ha interposto appello con ricorso Parte_1 depositato in data 30.8.2024, articolando sostanzialmente un unico motivo, con cui l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla specie il disposto dell'art. 9 d.lgs.
22/2015, evidenziando il carattere sostitutivo della retribuzione e di sostegno del reddito della prestazione SP e l'assoluta incompatibilità fra attività lavorativa e prestazione di disoccupazione.
Sottolinea inoltre l'appellante che l'art. 9 cit. non prende in considerazione l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, non distingue fra i tipi di lavoro subordinato - non rilevando pertanto la circostanza che nel caso di specie fosse in corso un rapporto di lavoro intermittente -, e considera dirimenti esclusivamente il reddito annuo presunto e la durata del rapporto lavorativo.
Aggiunge l'appellante che l'interpretazione dell'art. 9 fornita dal primo giudice comporterebbe una grave disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3
Cost,. fra coloro che inizino un rapporto lavorativo subordinato dopo avere presentato la domanda di SP, e coloro che invece abbiano già in corso tale
5 rapporto lavorativo, in quanto questi ultimi potrebbero godere della prestazione di disoccupazione senza alcuna conseguenza.
2.1. Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data 15.11.2024,
l'appellata ha resistito all'impugnazione chiedendone Controparte_1 la reiezione con il favore delle spese del grado.
2.2. All'esito della prima udienza svoltasi il 27.11.2024, la controversia è stata, quindi, definita con il dispositivo di sentenza in calce, di cui s'è data lettura all'udienza del 8.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e viene respinto nei termini di seguito indicati.
1.1. Come noto, la prestazione fornita dalla NASpI (Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego), introdotta dal d.lgs. n. 22 del 2015 a far data dal
1.5.2015, ed istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, costituisce un'erogazione avente natura previdenziale (cfr. da ultimo Cass. civ.
11659/2024).
Essa spetta ai lavoratori dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 3 d.lgs. 22/2015.
La compatibilità dell'indennità NASpI con lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata è disciplinata dall'art. 9 d.lgs. 22/2015.
In particolare, il comma 1 della disposizione citata prevede che il beneficiario della NASpI decada dall'erogazione nel caso in cui “instauri” durante il periodo in cui percepisce l'indennità un rapporto di lavoro subordinato di oltre sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.
Il comma 2 dell'art. 9 cit. prevede invece la cumulabilità dell'indennità NASpI per il beneficiario che “instauri” durante il periodo in cui percepisce l'indennità un rapporto di lavoro subordinato, anche superiore a sei mesi, il cui reddito annuo sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, a
6 condizione che comunichi all' entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il Pt_1 reddito annuo previsto.
La possibilità di cumulo è poi riconosciuta al comma 3 anche al lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale, che perda uno di essi nelle ipotesi previste, e solo se, con l'altro rapporto lavorativo rimasto in essere (o con gli altri rimasti) preveda di percepire un reddito annuo la cui imposta lorda sia pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, e a condizione che il lavoratore comunichi all' entro 30 giorni dalla presentazione della Pt_1 domanda il reddito annuo previsto.
L'art. 11 lett. b) correla la decadenza alla mancata comunicazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3.
Dunque, dal combinato disposto degli artt. 9, co. 2 e 3 e 11 lett. b), risulta chiaro che la decadenza scatta ogni qual volta la suddetta comunicazione non sia data entro il termine di un mese, nel caso di specie pacificamente non rispettato.
1.2. Afferma l' che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, Pt_1
l'appellata era tenuta all'obbligo di comunicazione del reddito presunto (anche se pari a zero) entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, a pena di decadenza dall'erogazione indennitaria in suo favore, anche se ella aveva in essere un rapporto di lavoro intermittente non attivo;
ciò in quanto l'art 9 cit. va interpretato in maniera estensiva, con necessaria applicazione anche ai rapporti di lavoro subordinato “intermittenti”, non operando il testo legislativo alcun distinguo, e anche a quelli già in essere, in quanto il termine
“instaurare” utilizzato dal legislatore andrebbe necessariamente “allargato” anche ai rapporti lavorativi in corso in forza di una lettura sistematica della disposizione.
Le argomentazioni dell'appellante non sono condivisibili.
1.3. In primo luogo, risulta pacifico in causa che il contratto di lavoro CP_ intermittente dell'appellata con la C.&P. , datato Controparte_1
1.4.2019, fosse inattivo al momento della domanda, e che non avesse
7 comportato l'espletamento di alcuna attività lavorativa dal 21.1.2022 al
21.7.2022, periodo in cui l'appellata ha ottenuto l'erogazione dell'indennità
NASpI.
Risulta altresì incontestata da l'allegazione della lavoratrice secondo cui Pt_1
CP_ ella, in forza del contratto in essere con C.&P. , non percepiva reddito alcuno al momento della domanda né nei successivi sei mesi, con ciò evidentemente intendendo che il contratto di lavoro intermittente non prevedesse alcuna indennità di disponibilità e fosse pertanto senza obbligo di risposta alla chiamata.
Dalla domanda presentata dall'appellata per l'ottenimento dell'indennità, si evince poi che il rapporto di lavoro giustificante l'erogazione della prestazione
NASpI era quello con il datore di lavoro “Il PI S.r.l.”, cessato il 31.12.2021 per scadenza del contratto a termine (cfr. domanda sub doc.to 3 fascicolo Pt_1 primo grado).
L' non ha contestato, né in sede di costituzione nel giudizio di primo Pt_1 grado, né successivamente, la sussistenza dei presupposti originari per l'erogazione della NASpI, ma ha allegato che la beneficiaria sarebbe decaduta dalla fruizione della prestazione per non avere provveduto alla tempestiva comunicazione all' del reddito derivante dal rapporto di lavoro Pt_1 intermittente, in essere al momento di presentazione della domanda, con la CP_ datrice di lavoro . , come previsto dall'art. 11 lett. b) d.lgs. 22/2015. Pt_2
1.4. Tanto premesso, nel caso di specie l'appellante risultava dunque titolare di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, instaurato il
1.4.2019 con e di un rapporto di lavoro part-time a tempo CP_3 determinato con Il PI S.r.l. (come risultante dal modello Unilav sub doc.to 2 fascicolo di primo grado , quest'ultimo cessato il 31.12.2021. Pt_1
L' ha fornito chiarimenti, con il messaggio n. 1162 del 16.3.2018, in Pt_1 analoga fattispecie, e segnatamente in merito “alla fattispecie in cui, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, il lavoratore risulti anche titolare di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente, che rimane in essere”.
8 In particolare, l' chiarisce che “… come già precisato con la citata Pt_1 circolare n. 142/2015, rivestendo il contratto di lavoro intermittente natura subordinata, la fattispecie in commento rientra nella disciplina generale di cui al suesposto articolo 9”, distinguendo poi fra rapporti di lavoro intermittente con e senza obbligo di risposta alla chiamata.
Aggiunge l' che, nel caso di permanenza di un rapporto di lavoro Pt_1 intermittente con obbligo di risposta, e quindi, con indennità di disponibilità,
“la domanda può essere accolta, ricorrendo i requisiti previsti dall'articolo 3 del
D.Lgs. n. 22 del 2015, a condizione che il lavoratore stesso comunichi all' , Pt_1 entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo della indennità di disponibilità. In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente
l'istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000, e la prestazione NASpI verrà corrisposta nella misura e secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma
2, e 10 del D.Lgs. n. 22 del 2015. Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di € 8.000, troverà applicazione
l'istituto della decadenza dalla prestazione.”
Nel caso invece di persistenza di un rapporto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata (e dunque senza corresponsione dell'indennità di disponibilità), la domanda può essere accolta, ma, “se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica
l'istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata. In alternativa, il percettore di SP può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest'ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro
e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.
Nell'ulteriore ipotesi in cui il rapporto di lavoro intermittente sia di durata superiore a sei mesi, è applicabile l'istituto del cumulo alle condizioni di cui sopra.”.
Come attestato anche dalla prassi, e mai contestato nel presente giudizio da il reddito derivante da un rapporto di lavoro intermittente, che rimane Pt_1
9 in essere a seguito della perdita involontaria di un altro rapporto di lavoro subordinato non intermittente, è dunque cumulabile con l'indennità NASpI, alle condizioni previste dallo stesso art. 9 d.lgs. 22/2015.
Per quanto riguarda poi l'ipotesi specifica del rapporto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità, se il reddito rilevante ai fini del cumulo o della sospensione dell'indennità NASpI è solo quello relativo ai giorni di effettiva chiamata, giocoforza l'obbligo di comunicazione all'Istituto del reddito annuo previsto non può che scattare dal momento della chiamata stessa, e dunque dalla ripresa in concreto dell'attività lavorativa, essendo possibile per il lavoratore solo in tale momento operare una proiezione del proprio reddito annuo (sulla base appunto della durata dell'attività lavorativa richiesta dal datore di lavoro). Infatti, se al momento della domanda il lavoratore non è impiegato presso il datore di lavoro, egli non percepisce reddito alcuno.
Del resto, l'obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto è sancito dall'art. 9 commi 2 e 3 affinché l' possa applicare gli istituti del cumulo Pt_1
o della decadenza, a seconda della misura del reddito previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa in forza del rapporto di lavoro intermittente.
1.5. Procedendo dunque ad una lettura sistematica, e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, del comma 2 dell'art. 9 d.lgs. 22/2015 (laddove stabilisce che il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
“instauri” un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione a condizione che comunichi all' entro trenta giorni “dall'inizio dell'attività” Pt_1 il reddito annuo previsto), tale disposizione deve interpretarsi, nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro sia di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata, nel senso che l' “instaurazione” del rapporto coincide con lo svolgimento di attività lavorativa produttiva di reddito e l' “inizio dell'attività” coincide con l'inizio concreto dell'attività lavorativa a seguito di accettazione della chiamata.
In tale prospettiva, risulta corretto l'argomentare del primo giudice, secondo cui l'obbligo di comunicazione del reddito da parte della lavoratrice sarebbe scattato solo al momento dell'accettazione della chiamata, e dunque dal
10 momento dello svolgimento di attività lavorativa, con il conseguente diritto alla percezione di reddito.
1.6. Infine, neppure è condivisibile l'ulteriore argomentazione addotta dall'appellante (e spesa per la prima volta in grado di appello), laddove, nel richiamare il punto 9.2. della circolare n. 142/2015 (recante i Pt_1
“Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)”), evidenzia che nel caso di specie sarebbe assente il requisito dello stato di disoccupazione, atteso che l'appellata sarebbe stata titolare di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all'indennità di disponibilità, con la conseguenza che per i periodi interni al contratto non interessati dalla prestazione lavorativa fra una chiamata e l'altra non sarebbe possibile accedere all'indennità di disoccupazione, in quanto tali periodi non sarebbero assimilabili ad una cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ma costituirebbero l'articolazione stessa della prestazione lavorativa nel contratto di lavoro intermittente.
La fattispecie delineata dall'appellante differisce infatti da quella di cui è causa, atteso che, come già rilevato, nel caso di specie il rapporto di lavoro legittimante l'erogazione dell'indennità non è quello intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata (e a tempo indeterminato) con P&C S.r.l.s., ma è quello con Il PI Srl, cessato al 31.12.2021 per scadenza naturale, e non rinnovato o trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
L'appello è dunque complessivamente infondato.
2. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante soccombente alla rifusione delle spese di lite all'appellata.
Queste vengono liquidate in applicazione del D.M. n. 55/2014, novellato con
D.M. n. 37/2018 e da ultimo con D.M. n. 147/2022, in complessivi € 2.419,00 per compensi (tab. n. 12 – scaglione di valore: da euro 1.101,00 ad euro
5.200,00 – valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quella istruttoria), oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
11 Si dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , Parte_1 ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co.
17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dell'impugnazione in oggetto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Bolzano n. 24/2024, pubblicata in data
01/03/2024, così provvede:
1. disattende l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna Parte_1
a rifondere a le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di € 2.419,00 per compensi, oltre 15% spese generali, oltre IVA e CAP come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito
[...] con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto, se dovuto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, il 8.10.2025
La Presidente Dott.ssa SA TI
La Consigliera est. Dott.ssa Silvia Rosà
Il Funzionario Giudiziario
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