Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella controversia iscritta al n. 8604/2024 del RG;
T R A
AV CA, nata a S. Maria Capua Vetere il [...] in [...] unica erede del sig. AV LU, nato a [...] il [...] e morto in data 03.01.2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Savoia e dall'Avv. Giovanni Iavazzo
ricorrente
C O N T R O
INPS, in persona del legale rap.te p.t. rapp.to e difeso come in atti;
resistente
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Veronica Perrone, Pasquale Galassi
Francesco Goglia;
resistente
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e diritto
La ricorrente allegava che il dante causa aveva lavorato alle dipendenze del Consorzio Unico di
Bacino delle Province di Napoli e Caserta (d' ora innanzi anche CUB) dal 1.4.2003 al 9.10.2012
e che non aveva percepito il trattamento di fine rapporto;
che aveva agito dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nei confronti del datore di lavoro, essendo stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1774/13 dichiarato esecutivo il 13.1.2014 (cfr. doc. in atti).
Allegava che era stato trasmesso dal CUB all'INPS il prospetto di liquidazione dell'indennità di trattamento di fine rapporto propedeutico all'erogazione della prestazione;
che in data 02.04.2024 la ricorrente inviava a mezzo pec all'INPS richiesta di accesso ai documenti amministrativi e che l'INPS non aveva erogato le somme spettanti. Chiedeva la condanna dell'INPS al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Si costituiva il Consorzio eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva.
L'INPS si costituiva allegando di aver pagato le somme spettanti e chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere.
Specificava che la documentazione è stata completata da parte ricorrente solo nel mese di gennaio 2025, con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ad uso successione in cui attesta la propria la propria qualità di erede del sig. VA GI.
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Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in merito alla natura di ente pubblico non economico del consorzio, rilevante ai fini dell'accertamento del diritto a fruire del trattamento di fine rapporto, le motivazioni della sentenza del Tribunale di Napoli-Sez. lavoro emessa nel procedimento iscritto al RG n. 6264/2022 (giudice dr.ssa Giovanna Picciotti).
Nella suddetta pronuncia si afferma infatti: “Va, in primis, senz'altro, ritenuta la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.
Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta, istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993.
La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
Consorzio Unico di Bacino è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali…
Trattasi, pertanto, di normativa che univocamente conduce alla natura del Consorzio quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali…”.
Possono richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per quanto attiene alla legittimazione passiva in merito alla domanda di condanna proposta nel presente giudizio, le condivisibili motivazioni della sentenza n. 5526/2018, emessa dalla Corte di Appello di Napoli-Sez. Lavoro nel procedimento iscritto al n. 3988 Ruolo Sezionale Lavoro del 2015.
La Corte nella suddetta pronuncia afferma:
“Ai fini della valutazione della questione sottoposta al vaglio della Corte è opportuno delineare brevemente i tratti dell'istituto del Trattamento di Fine Servizio oggetto del gravame. L'istituto del Trattamento di Fine Servizio costituisce una indennità prevista e disciplinata dal d.pr. 29 dicembre 1973 n. 1032 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1° gennaio 2001 in quanto per il personale del comparto pubblico cd contrattualizzato il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data l'indennità è stata sostituita ai sensi del
D.P.C.M. del 20 dicembre 1999 dal trattamento di fine rapporto.
Il Trattamento di Fine Servizio è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (in termini Cassazione, 9646/12).
Il Trattamento di Fine Servizio, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto;
il Legislatore, peraltro, ha
2 previsto per il personale assunto a decorrere dal 1 gennaio 2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del Trattamento di Fine Servizio deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza;
l'importo viene infatti, attualmente liquidato dall'INPS, istituto succeduto ope legis all' ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento…”
Orbene, anche per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto, deve accertarsi la sussistenza della legittimazione passiva dell'INPS in quanto l'Istituto è tenuto all'erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto.
Deve pertanto dichiararsi preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Consorzio convenuto nella presente controversia, diretta alla condanna dell'INPS al pagamento del trattamento di fine rapporto.
Il merito della controversia.
Nel merito la circostanza rappresentata dall'INPS relativa al pagamento, la documentazione prodotta e la concorde istanza dell'istante e dell'INPS di declaratoria di cessata materia del contendere determinano il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr. Cass. sez. un. 13969 del 2004; Cass. 18/03/2005, n. 5974; Sez. 3, Sentenza n. 16150 del 2010).
Le spese di lite tra la ricorrente ed il Consorzio convenuto possono essere compensate tenuto conto della limitata attività difensiva espletata ed in ragione della riscontrata mancanza di res controversa in merito all'omissione contributiva. Le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS devono essere compensate in quanto per attestare la legittimazione dell'istante a ricevere il pagamento del trattamento di fine rapporto era necessario l'invio all'INPS di documentazione probante la qualità di erede laddove non vi è prova che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui la ricorrente attesta la qualità di erede del sig.
VA GI, è stata inviata all'INPS prima del deposito del ricorso.
PQM
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Consorzio convenuto;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente ed il Consorzio convenuto;
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'INPS.
Così deciso il 02.04.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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