Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
237/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Prima Sezione civile
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente Rel
dott. Damiano Dazzi Giudice
dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.V.G. 237/2025
promossa da
(C.F. – Parte_1 C.F._1 Parte_2
con il patrocinio dell'Avv. Annalisa Ferrari del Foro di Reggio
Emilia
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_3 C.F._2
Franco Reni del Foro di Mantova
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di
Reggio Emilia in persona del Procuratore della Repubblica
PREMESSO
che con ricorso congiunto depositato il 16/01/2025 Parte_1
( e hanno chiesto che Parte_2 Parte_3
VIADANA (MN) il 14/03/2011;
che la separazione personale dei coniugi è stata omologata in data
28/06/2022;
rilevato che la parte è deceduta nelle more della Parte_1
data dell'udienza di divorzio fissata per il 25/02/2025, come da certificato in atti;
ritenuto pertanto che è venuto meno l'interesse del coniuge superstite ad ottenere una pronuncia sul vincolo in quanto già
sciolto ex lege (cfr. Cass. 37896/22);
che trattandosi di domanda congiunta non si deve provvedere sulle spese di lite;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla sulle spese.
Così è deciso in Reggio Emilia, nella Camera di Consiglio della Prima
Sezione Civile, il 25/02/2025
Il Presidente est.
Parisoli