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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZATO MONICA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA 17 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
MARAZZATO MONICA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FABRIS Controparte_1 C.F._3
OLGA elettivamente domiciliato in VIA BRUSAFIERA, 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. FABRIS OLGA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSO 35 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di
[...] Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che l'immobile di cui sono proprietari è risultato soggetto ad ingenti infiltrazioni asseritamente riconducibili all'immobile soprastante, di proprietà di parte convenuta, in conseguenza di una perdita d'acqua riscontrata.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria.
pagina 1 di 7 Si è costituita in giudizio contestando gli importi CP_3 pretesi alla luce di quanto già versato stragiudizialmente e chiedendo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
Si è costituita in giudizio contestando quanto Controparte_2 ex adverso dedotto in ragine della ritenuta natura satisfattiva di quanto già versato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in corso di causa, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, infine, risulta essere definitivamente cristallizzato e accertato nelle risultanze peritali rese in via stragiudiziale non soltanto dal consulente di parte attrice ma anche da quello di parte convenuta nonché ulteriormente riscontrato, all'esito della CTU espletata nel presente giudizio, dove l'ausiliario tecnico incaricato, Ing. ha accertato , Persona_1 alla luce di tutta la documentazione in atti, il danneggiamento di pavimentazioni, rivestimenti in legno e moquette nonché gli arredi presenti, riscontrando altresì le liquidazioni stragiudiziali già effettuate in conseguenza del denunciato evento lesivo,
Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata e incontestata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile posto al piano sovrastate, di proprietà di rispetto a quello di proprietà di Controparte_1 parte attrice.
pagina 2 di 7 Ed invero, è risultato conclusivamente e pacificamente accertato che le infiltrazioni sono state causate dalla perdita di acqua proveniente dallo scaldabagno presente nell'appartamento di che ha interessato 13 appartamenti del piano Controparte_1 sottostante e le parti comuni dell'edificio oltre al piano interrato dell'edificio stesso.
Rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità esclusiva di parte convenuta della presente causa, in qualità di proprietario dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c
Sul punto, occorre, infatti, preliminarmente sottolineare che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Orbene, quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che, per quel che concerne il caso di specie, il proprietario dell'immobile ha conservato la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, del bene, per quel che concerne danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile, rispetto ai quali permane il potere-dovere del proprietario di intervenire (ex multis C. 16231/2005; C. S.U. 12019/1991).
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in pagina 3 di 7 ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili al vizio riscontrato nell'abitazione posta al piano superiore del fabbricato in questione, in ragione della ricostruzione sopra indicata in merito alla riconducibilità dell'evento occorso alla perdita d'acqua riscontrata nel bagno dell'immobile di parte convenuta.
Ne consegue che, dovendo orientarsi il profilo causale alla regola civilistica del più probabile che non, deve ritenersi accertato anche il nesso di causalità materiale.
In questo contesto, non risulta allegato né tantomeno provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
Pertanto deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del convenuto per il danno-evento lamentato dall'odierno attore.
pagina 4 di 7 Né, sotto il profilo della causalità giuridica, appare ascrivibile a parte attrice un concorso colposo nell'aggravamento dei pregiudizi lamentati, ai sensi dell'art 1227 c.c., in difetto di qualsivoglia dato tecnico e/o ricostruzione scientifica idoneo ad accertare una tale condotta in capo a parte attrice.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur.
Sotto il profilo del quantum, all'attore, proprietario dell'immobile lesionato, vanno risarciti i danni consistiti nei costi di ripristino del fabbricato in oggetto per quel che concerne le pareti e i soffitti, per come riferito dall'ausiliario tecnico e consistenti, operate le detrazioni degli acconti già versati, in euro 11.304,88.
Nessun ulteriore importo è invece dovuto a titolo di mancato godimento del bene per l'importo di euro 2.200,00.
La documentazione in atti e la quietanza rilasciata, invero, rendono evidente come tale somma sia stata concretamente versata dai convenuti in favore dell'amministratore del condominio, dotato di delega all'incasso, con esplicita imputazione a tale voce di danno.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che il mancato e successivo versamento agli attori di tale somma ad effettiva giustificazione del mancato godimento del bene costituisce un eventuale illecito non ascrivibile ai convenuti.
Del tutto generiche e indimostrate si appalesano altresì le ulteriore spese pretese a titolo di viaggi effettuati giacché, in difetto di riscontri ulteriori, non è dato modo di ritenere le stesse eziologicamente riconducibili all'evento occorso.
All'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data di deposito della relazione finale fino all'attualità, altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998).
Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se pagina 5 di 7 il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che gli interessi al tasso di legge debbano decorrere anch'essi dalla data di deposito della relazione peritale atteso è da tale momento che deve ritenersi concretizzato, in termini monetari, il ritardo nell'erogazione della somma accertata come ripristinatoria dello status quo ante.
Merita infine accoglimento la domanda di manleva formulata tempestivamente da sulla base della polizza in Controparte_1 atti, essendo documentale che parte convenuta fosse assicurata per la responsabilità civile derivante da eventi quali quello oggetto di causa, trattandosi di “danni da acqua”.
La domanda di manleva, tuttavia, non può essere accolta con riferimento alle specifiche voci di danno pari a euro 54,82 a titolo di danno diretto e materiale ed euro 3045,22 a titolo di spese di demolizione e sgombero, giacché non rientranti pacificamente nel rapporto assicurativo
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità di , ex art 2051 c.c., Controparte_1 per i pregiudizi patrimoniali indicati in parte motiva, condanna parte convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di e della somma di euro 11.304,88, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al tasso di legge dalla data di deposito della relazione finale fino all'attualità
- rigetta ogni residua domanda risarcitoria
- condanna a rifondere a parte attrice le spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 3000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
- dichiara tenuta al pagamento delle somme Controparte_2 addebitate a in forza di polizza per la Controparte_1 responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza, esclusi gli importi di euro 3045,22 e di euro 54,82
pagina 6 di 7 - Spese compensate tra e la compagnia assicuratrice Controparte_1 in ragione della reciproca soccombenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. MARAZZATO MONICA elettivamente C.F._2 domiciliato in VIA FRATELLI BANDIERA 17 PORDENONE presso lo studio dell'avv.
MARAZZATO MONICA ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. FABRIS Controparte_1 C.F._3
OLGA elettivamente domiciliato in VIA BRUSAFIERA, 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. FABRIS OLGA
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CELLA ILARIA Controparte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DEL GELSO 35 UDINE presso lo studio dell'avv. CELLA ILARIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio al fine di
[...] Controparte_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'evento occorso.
Hanno dedotto, in fatto, che l'immobile di cui sono proprietari è risultato soggetto ad ingenti infiltrazioni asseritamente riconducibili all'immobile soprastante, di proprietà di parte convenuta, in conseguenza di una perdita d'acqua riscontrata.
Hanno pertanto ritenuto, in diritto, sussistenti i profili di responsabilità civile ex art 2051 c.c. con conseguente fondatezza della domanda risarcitoria.
pagina 1 di 7 Si è costituita in giudizio contestando gli importi CP_3 pretesi alla luce di quanto già versato stragiudizialmente e chiedendo di chiamare in causa la compagnia assicuratrice.
Si è costituita in giudizio contestando quanto Controparte_2 ex adverso dedotto in ragine della ritenuta natura satisfattiva di quanto già versato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data odierna, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
Nel merito della pretesa attorea, l'individuazione delle responsabilità per i danni subiti dall'attore non può prescindere dall'esame di quanto emerso dalla CTU svolta in corso di causa, finalizzata alla descrizione e quantificazione dei danni, all'accertamento delle cause degli stessi in relazione alle condotte degli odierni convenuti, alla descrizione dello stato attuale dei luoghi oggetto di causa nonché degli interventi di ripristino necessari e dei relativi costi.
Sotto il profilo dell'an debeatur, devono ritenersi accertati e documentalmente provati i pregiudizi materiali lamentati dall'odierno attore nell'immobile di sua proprietà atteso che gli stessi trovano, innanzitutto, il conforto della documentazione fotografica in atti, attestante la disgregazione strutturale dell'immobile de quo e i fenomeni infiltrativi subiti all'abitazione stessa.
Tale stato dei luoghi, infine, risulta essere definitivamente cristallizzato e accertato nelle risultanze peritali rese in via stragiudiziale non soltanto dal consulente di parte attrice ma anche da quello di parte convenuta nonché ulteriormente riscontrato, all'esito della CTU espletata nel presente giudizio, dove l'ausiliario tecnico incaricato, Ing. ha accertato , Persona_1 alla luce di tutta la documentazione in atti, il danneggiamento di pavimentazioni, rivestimenti in legno e moquette nonché gli arredi presenti, riscontrando altresì le liquidazioni stragiudiziali già effettuate in conseguenza del denunciato evento lesivo,
Sotto il profilo causale, deve ritenersi altresì accertata e incontestata, all'esito delle risultanze peritali in atti, la riconducibilità eziologica esclusiva dei danni suddetti alla pericolosità discendente dall'immobile posto al piano sovrastate, di proprietà di rispetto a quello di proprietà di Controparte_1 parte attrice.
pagina 2 di 7 Ed invero, è risultato conclusivamente e pacificamente accertato che le infiltrazioni sono state causate dalla perdita di acqua proveniente dallo scaldabagno presente nell'appartamento di che ha interessato 13 appartamenti del piano Controparte_1 sottostante e le parti comuni dell'edificio oltre al piano interrato dell'edificio stesso.
Rapportando tali dati fattuali alla disciplina giuridica, emerge incontrovertibilmente la responsabilità esclusiva di parte convenuta della presente causa, in qualità di proprietario dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 2051 c.c
Sul punto, occorre, infatti, preliminarmente sottolineare che la norma dell'art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).
Orbene, quanto al primo presupposto, ossia la custodia, deve rilevarsi che esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (in questo senso, cfr. Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008). Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e, pertanto, non solo i proprietari, ma anche i conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008, Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006, Cass. n. 16231/2005), depositari, comodatari (cfr. Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004).
Precipitato logico applicativo di quanto testé dedotto è che, per quel che concerne il caso di specie, il proprietario dell'immobile ha conservato la disponibilità giuridica, e quindi la custodia, del bene, per quel che concerne danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti interni in esse conglobati di un immobile, rispetto ai quali permane il potere-dovere del proprietario di intervenire (ex multis C. 16231/2005; C. S.U. 12019/1991).
Orbene tanto rilevato a proposito del primo dei presupposti (id est, la custodia) fondante la responsabilità custodiale ex articolo 2051 del codice civile, deve ritenersi, alla luce degli accertamenti sopra riportati, sussistente anche il secondo presupposto (id est, quello della derivazione del danno dalla cosa) fondante la responsabilità custodiale in parola.
Al riguardo deve osservarsi che, ai fini dell'articolo 2051 del codice civile, è onere del danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, in pagina 3 di 7 ragione di un processo in atto o di una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni, che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come "idoneità al nocumento".
Ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva, che trova piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (cfr. Cass. n. 15383/2006, ma anche Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20943/2009, Cass. n. 20415/2009, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 15042/2008, Cass. n. 4279/2008, Cass. n. 5308/2007, Cass. n. 5307/2007, Cass. n. 2563/2007).
Consegue che, in aderenza all'inequivoco disposto letterale della norma, tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa, bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis e solo tra le più recenti, Cass. n. 26051/2008, Cass. n. 24755/2008, Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008).
Orbene, nel caso di specie, è evidente, per come accertato in sede peritale, che la responsabilità dei danni occorsi all'odierno attore siano riconducibili al vizio riscontrato nell'abitazione posta al piano superiore del fabbricato in questione, in ragione della ricostruzione sopra indicata in merito alla riconducibilità dell'evento occorso alla perdita d'acqua riscontrata nel bagno dell'immobile di parte convenuta.
Ne consegue che, dovendo orientarsi il profilo causale alla regola civilistica del più probabile che non, deve ritenersi accertato anche il nesso di causalità materiale.
In questo contesto, non risulta allegato né tantomeno provato alcun caso fortuito idoneo ad escludere i profili oggettivi di responsabilità discendenti dall'art 2051 c.c.
Pertanto deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del convenuto per il danno-evento lamentato dall'odierno attore.
pagina 4 di 7 Né, sotto il profilo della causalità giuridica, appare ascrivibile a parte attrice un concorso colposo nell'aggravamento dei pregiudizi lamentati, ai sensi dell'art 1227 c.c., in difetto di qualsivoglia dato tecnico e/o ricostruzione scientifica idoneo ad accertare una tale condotta in capo a parte attrice.
Ne consegue, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza della domanda risarcitoria, sotto il profilo dell'an debeatur.
Sotto il profilo del quantum, all'attore, proprietario dell'immobile lesionato, vanno risarciti i danni consistiti nei costi di ripristino del fabbricato in oggetto per quel che concerne le pareti e i soffitti, per come riferito dall'ausiliario tecnico e consistenti, operate le detrazioni degli acconti già versati, in euro 11.304,88.
Nessun ulteriore importo è invece dovuto a titolo di mancato godimento del bene per l'importo di euro 2.200,00.
La documentazione in atti e la quietanza rilasciata, invero, rendono evidente come tale somma sia stata concretamente versata dai convenuti in favore dell'amministratore del condominio, dotato di delega all'incasso, con esplicita imputazione a tale voce di danno.
Logico corollario di quanto testé dedotto è che il mancato e successivo versamento agli attori di tale somma ad effettiva giustificazione del mancato godimento del bene costituisce un eventuale illecito non ascrivibile ai convenuti.
Del tutto generiche e indimostrate si appalesano altresì le ulteriore spese pretese a titolo di viaggi effettuati giacché, in difetto di riscontri ulteriori, non è dato modo di ritenere le stesse eziologicamente riconducibili all'evento occorso.
All'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore, andranno calcolati, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT dalla data di deposito della relazione finale fino all'attualità, altresì gli interessi compensativi, quale modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante (C. S.U. 1712/1995) che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, possono computarsi sulla somma progressivamente rivalutata, ovvero sulla somma già rivalutata ma da epoca intermedia, oppure sull'intero importo dalla data dell'insorgenza del debito ma ad un tasso inferiore a quello legale, ovvero non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (ex multis C. 2564/2005; C. 4729/2001; C. 12788/1998).
Nel caso di specie, coerentemente alla logica riparatoria che innerva il sistema della responsabilità civile finalizzata a porre il creditore nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovato se pagina 5 di 7 il pagamento dell'equivalente monetario del bene perduto fosse stato tempestivo, deve ritenersi che gli interessi al tasso di legge debbano decorrere anch'essi dalla data di deposito della relazione peritale atteso è da tale momento che deve ritenersi concretizzato, in termini monetari, il ritardo nell'erogazione della somma accertata come ripristinatoria dello status quo ante.
Merita infine accoglimento la domanda di manleva formulata tempestivamente da sulla base della polizza in Controparte_1 atti, essendo documentale che parte convenuta fosse assicurata per la responsabilità civile derivante da eventi quali quello oggetto di causa, trattandosi di “danni da acqua”.
La domanda di manleva, tuttavia, non può essere accolta con riferimento alle specifiche voci di danno pari a euro 54,82 a titolo di danno diretto e materiale ed euro 3045,22 a titolo di spese di demolizione e sgombero, giacché non rientranti pacificamente nel rapporto assicurativo
La liquidazione delle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accertata la responsabilità di , ex art 2051 c.c., Controparte_1 per i pregiudizi patrimoniali indicati in parte motiva, condanna parte convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore di e della somma di euro 11.304,88, oltre Parte_1 Parte_2 rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi al tasso di legge dalla data di deposito della relazione finale fino all'attualità
- rigetta ogni residua domanda risarcitoria
- condanna a rifondere a parte attrice le spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 3000,00, oltre a rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
- dichiara tenuta al pagamento delle somme Controparte_2 addebitate a in forza di polizza per la Controparte_1 responsabilità civile, nei limiti del massimale indicato in polizza, esclusi gli importi di euro 3045,22 e di euro 54,82
pagina 6 di 7 - Spese compensate tra e la compagnia assicuratrice Controparte_1 in ragione della reciproca soccombenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pordenone, 24 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
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