Articolo 3 della Legge 29 luglio 1949, n. 493
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12 agosto 1949
Art. 3.
A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all' art. 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388 , concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessita' ai dipendenti statali, e' ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 1.875.000.000.
Tale riduzione avra' effetto sul fondo di L. 500 milioni inscritto, nell'esercizio 1948-49, al capitolo 511-bis dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in applicazione del suindicato regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388 .
Entrata in vigore il 12 agosto 1949