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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2024, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 531/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. UO LE AF Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 03/10/2024 sono comparsi l'avv. Miconi in sost. avv. Savona , l'avv. UO e l'avv.
e la dott.ssa CHIARA ESPOSITO ai fini della pratica forense Pt_1
Liberamente interrogata l'avv. si riporta al contenuto del ricorso che conferma Pt_1
integralmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Cacciapuoti chiede di produrre , se ritenuto del giudice, a ulteriore riprova che nessuno stipendio è stato versato nel periodo preso in considerazione con la sanzione e conseguentemente nessuna ritenuta è stata operata , l'intero estratto conto del conto corrente del fallimento , la documentazione afferente la cessazione dell'attività nell'ottobre 2018, il primo riparto parziale e il progetto di riparto finale in approvazione in questi giorni , nonché il decreto di esecutività dell'esame delle istanze tempestive , documentazione tutta che esibisce
L'avv. Miconi si oppone per tardività alla produzione dell documentazione redatta antecedentemente al deposito del ricorso
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g, 531/2024 promossa da:
, in proprio e nella qualità di Curatore del Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. UO LE AF
PARTE RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EUGENIA SAVONA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in via preliminare, anche inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001761693 notificata il 1° giugno 2024, per tutte le ragioni esposte in narrativa
- nel merito, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001761693 notificata il 1° giugno 2024 o, comunque, annullarla e/o revocarla e/o disapplicarla.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando la ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
pag.
2 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare le somme ingiunte con la ordinanza opposta nella misura risultata dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute CP_1 in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti e per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024 , in proprio e nella qualità di Curatore Parte_1 del proponeva opposizione avverso l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI- Parte_3
001761693 con la quale è stato richiesto (a lei e al Fallimento obbligato in solido) il pagamento di complessivi euro 7.589,09 per “sanzioni amministrative” connesse al preteso omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dal Parte_4
nel periodo 7/2018-10/2018.
[...]
Il procuratore della ricorrente esponeva: che la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza in data 13 Parte_2 luglio 2018 con nomina dell'avv. quale Curatore e alla data di apertura del Parte_1
Fallimento erano in essere n. 13 rapporti di lavoro dipendente;
che dopo l'accesso formale alla sede legale della società fallita, in data 26 luglio 2018, il Curatore ha eseguito un accesso informale presso la sede operativa della società a Mantova, riscontrando la presenza dei lavoratori, che non erano stati resi edotti dal legale rappresentante della società fallita dell'intervenuto fallimento ed ha quindi comunicato la necessità di immediata cessazione dell'attività, invitando i dipendenti a dar corso alle attività necessarie per bloccare la produzione senza danno ai macchinari;
che il successivo 27 luglio 2018 l'attività è effettivamente cessata e i rapporti di lavoro sono entrati in regime di sospensione;
che con l'ausilio di consulente del lavoro all'uopo nominato, appreso che i lavoratori non percepivano lo stipendio dal mese di giugno 2018 e che neppure il relativo cedolino era stato consegnato e tenuto conto che, successivamente alla dichiarazione di fallimento (nonostante le richieste indirizzate ai professionisti della fallita ed al legale rappresentante), l'attività imprenditoriale era proseguita per circa due settimane, sono state poste in essere tutte le attività funzionali alla cessazione del rapporto;
che in particolare, a seguito di nomina del G.D, il dott. ha elaborato le buste paga: Persona_1
-del mese di luglio fino alla data di fallimento (13 luglio 2018);
pag.
3 -del mese di luglio, per l'attività resa dalla data di fallimento fino alla data di sospensione
(27 luglio 2018);
che esauriti infruttuosamente i tentativi di cessione a terzi dell'azienda, previa autorizzazione del Giudice delegato in data 15 ottobre 2018, si è proceduto al licenziamento del personale dipendente in forza, anche al fine di consentire il rapido accesso agli ammortizzatori sociali;
che in coerenza con lo sviluppo degli accadimenti sopra descritti e in ossequio alle indicazioni del professionista incaricato, il Curatore ha:
- consegnato le buste paga relativamente ai periodi di prestazione dell'attività lavorativa sopra specificati;
- fatto luogo al pagamento della quota parte di stipendio maturata in pendenza della procedura concorsuale e sino alla data di cessazione dell'attività (e della conseguente sospensione del rapporto), così come da autorizzazione del G.D. per complessivi € 7.755,48;
- fatto luogo al versamento degli oneri accessori a carico del fallimento, per come quantificati dal consulente in relazione del breve periodo di operatività del rapporto in capo al Fallimento, così come da autorizzazione del G.D. per complessivi euro 4.231,73 tramite modello F24 in data
10.12.2018 , di cui euro 3.632,00 a titolo di accessori fiscali e previdenziali;
che nessun ulteriore pagamento è intervenuto, come per legge, per tutto il periodo di sospensione, né alla cessazione del rapporto, dovendo i relativi importi essere ammessi al passivo e, di conseguenza, nessun ulteriore importo è stato trattenuto sugli stipendi, relativamente al detto periodo di sospensione, ai fini dell'insorgenza di un obbligo di versamento in favore dell' , che CP_1 con l'ordinanza oggetto di impugnazione si assume violato;
che , in perfetta coerenza con la ricostruzione sopra effettuata, l' ha depositato in data 8 aprile CP_1
2019 la propria insinuazione al passivo del e ha prodotto un conteggio dal quale emerge Parte_2
chiaramente che gli importi oggetto di insinuazione integravano i contributi riferiti al periodo
7/2018 – 10/2018, al netto dell'importo di euro 3.632,00 versato dal;
Parte_2
CP_ che la domanda di ammissione al passivo dell' in via privilegiata, è stata accolta, come emerge dal verbale di verifica crediti del 4 dicembre, che evidenzia il riconoscimento di crediti (in conformità con un prospetto contabile dell' aggiornato al 29 marzo 2019), per mancato CP_1
versamento dei contributi relativi al periodo dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018 come segue:
per euro 34.255,20 nella categoria privilegiati generali di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 cod. civ.;
pag. 4 per euro 8.573,04 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 cod. civ.;
per euro 9,24 categoria chirografari.
Tanto premesso deduceva , con ampie e articolate argomentazioni , la radicale insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ribadendo che il non ha omesso Parte_2
alcun versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dovute;
che i contributi maturati nel breve periodo in cui il rapporto lavorativo è proseguito con il sono stati regolarmente versati;
Parte_2 che successivamente alla cessazione dell'attività aziendale i rapporti di lavoro sono stati sospesi, come per legge, e con essi i pagamenti in favore dei lavoratori (e le relative trattenute fiscali); che gli importi dovuti all' , determinati a seguito del licenziamento, sono stati correttamente CP_1 richiesti dall'Ente con istanza di ammissione al passivo al privilegio come sopra specificato , integralmente accolta come da domanda, per essere soddisfatti in sede concorsuale e , infine, che la valenza confessoria dell'istanza di ammissione al passivo è idonea a superare ogni questione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell' esponeva che la ricorrente ha effettuato il versamento delle quote CP_1
contributive trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori, unicamente con riferimento al periodo fra la data di apertura del fallimento (13 luglio 2018) e la data in cui sono state interrotte tutte le attività dell'azienda (27 luglio 2018) e che , pur in presenza di denunce contributive mensili in cui veniva dichiarato che era stata trattenuta la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, risulta esserne stato omesso il versamento con riferimento al periodo dal 1' al 13 luglio 2018 e sull'intera mensilità di ottobre 2018, sia entro il 16' giorno del mese successivo al periodo di paga, sia entro il successivo termine di 3 mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento e, ad oggi, non risulta che le trattenute siano state versate;
che l'attività dell'azienda era cessata in data 27 luglio 2018 e , dunque i lavoratori erano formalmente dipendenti del fallimento ed i crediti avrebbero dovuto essere soddisfatti in prededuzione, che il credito contributivo ammesso al passivo del Parte_2 attiene al periodo dal 1.7.2018 al 31.10.2018 e da cio' deriva che con il provvedimento di ammissione suddetto, la curatela fallimentare ha riconosciuto la presenza di una omissione contributiva successiva al fallimento e relativa ai mesi da luglio ad ottobre 2018, omissione che non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se i lavoratori non avessero prestato la loro attività; che la sanzione amministrativa è irrogata al legale rappresentante dell'azienda in caso di mancato pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della diffida accertativa e nel caso di specie nessun pagamento è stato effettuato dalla ricorrente, per il tramite della procedura concorsuale, in tempo utile per evitare l'instaurarsi del pag. 5 procedimento sanzionatorio;
che trattandosi di crediti inerenti rapporti di lavoro che hanno avuto svolgimento in costanza di fallimento, essi dovevano essere ammessi in prededuzione, per essere poi liquidati prima di ogni altro credito;
che solo in data 28 giugno 2024 infine, e successivamente alla notifica dell'atto opposto, la ricorrente ha richiesto, per il tramite del consulente del lavoro, la variazione della denuncia aziendale rettificando la dichiarazione “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti” in “NON ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti”.
In punto di diritto sottolineava che “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, anche qualora una situazione di difficoltà economica abbia indotto il datore di lavoro a dare la preferenza alla corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, essendo suo precipuo onere la ripartizione delle risorse disponibili al momento del pagamento delle retribuzioni, in modo tale da non compromettere l'adempimento ai propri obblighi di natura contributiva”; che l'inoltro, da CP_ parte del datore di lavoro, delle denunce contributive all' (DMAG in caso di lavoro agricolo,
DM/Uniemens in caso di aziende non agricole), costituisce indice dell'avvenuta effettiva corresponsione al lavoratore delle retribuzioni relativamente alle quali risulta omesso il versamento delle ritenute;
che come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente ha regolarmente CP_ trasmesso all' per i lavoratori della le denunce contributive Uniemens relative Parte_2
ai mesi di luglio ed ottobre 2018, in essi dichiarando di aver trattenuto le quota a carico dei propri dipendenti;
che solo in data 28 giugno 2024, e successivamente alla notifica dell'atto opposto, la ricorrente ha richiesto, per il tramite del consulente del lavoro, la variazione della denuncia aziendale rettificando la dichiarazione “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti” in “Non ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti con la conseguenza che non pochi dubbi sorgono dunque in merito alla corrispondenza al vero di detta rettifica anche alla luce del fatto che è stato ammesso al passivo della procedura fallimentare il
CP_ credito contributivo dell' inerente il periodo dal 1.7.2018 al 31.10.2018, che, in quanto successivo alla dichiarazione di fallimento, non avrebbe avuto ragion d'essere laddove tutti i dipendenti della avessero effettivamente cessato il proprio rapporto di lavoro in data Pt_2
13.7.2018; che anche laddove, peraltro, la ricorrente dovesse provare l'avvenuto pagamento, in sede CP_ di riparto, dei suddetti contributi vantati dall' comunque la sanzione amministrativa dovrebbe essere confermata, non avendo controparte provveduto al versamento delle ritenute a carico dei lavoratori entro tre mesi dalla notifica della diffida accertativa, ovvero in tempo utile per scongiurare l'avvio del procedimento sanzionatorio.
pag. 6 Concludeva come sopra riportato
La causa, istruita sulla documentazione versata in casa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
L' addebita alla curatela fallimentare l'omesso versamento delle ritenute relative al periodo dal CP_1
1.7.2018 al 31.10.2018
Andrò da subito precisato che il curatore fallimentare ha versato i contributi per i lavoratori della per il periodo in cui il rapporto di lavoro dei dipendenti è proseguito , ossia Parte_2
dal fallimento alla cessazione della attività ( ossia fino al 27/7/18) in quanto l'insinuazione al passivo fallimentare riguarda i crediti relativi al periodo 7/18-10/18 al netto della somma di euro
3.632,00 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente)
Vi è altresì da rimarcare che il curatore fallimentare ha disposto la sospensione dell'attività della a far tempo dal 27.7.18 e che di tale circostanza ha immediatamente reso edotto il Parte_2
giudice delegato .
La Corte di Cassazione anche di recente (ordinanza n. 3351/2023) ha ribadito alcuni punti fermi in ordine alla sorte dei rapporti di lavoro ancora in essere al momento della dichiarazione di fallimento statuendo che “come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall'art. 72, primo comma, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni ( cfr anche Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 30 maggio 2018,
n. 13693)“.
Nessuna retribuzione, salvo il caso dell'esercizio provvisorio, decorre/matura quindi durante il periodo di sospensione che segue l'apertura del fallimento e la data in cui “il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo“.
Quindi , in “legittima” mancanza di retribuzione, non sorge l'obbligo contributivo ,
l'inadempimento del quale , quindi, non puo' essere sanzionato a prescindere dal fatto che originariamente, e per errore , il curatore fallimentare , a mezzo del consulente dell'azienda fallita, abbia dichiarato all' di aver trattenuto la quota contributiva che in verità non ha trattenuto non CP_1 avendo retribuito i lavoratori a causa della cessazione dell'attività .
pag. 7 La tardiva variazione della denuncia aziendale con la quale solo tre giorni prima del deposito del presente ricorso la curatela fallimentare ha rettificato l'errore compiuto rileva solo ai fini delle spese del presente procedimento che non possono essere poste a carico dell' il quale, anche in CP_1
conseguenza della fallace denuncia, ha sanzionato la condotta asseritamente inadempiente dell'azienda fallita
Le spese di lite, pertanto, devono essere integralmente compensate fra le parti
PQM
definitivamente decidendo , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e in qualità di curatore del Parte_1
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001761693 che , per l'effetto, Parte_2
annulla ;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova, il 3.10.2024
Il giudice
(Simona Gerola)
pag. 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. UO LE AF Parte_1
Contro
con l'avvSAVONA EUGENIA Controparte_1
Oggi 03/10/2024 sono comparsi l'avv. Miconi in sost. avv. Savona , l'avv. UO e l'avv.
e la dott.ssa CHIARA ESPOSITO ai fini della pratica forense Pt_1
Liberamente interrogata l'avv. si riporta al contenuto del ricorso che conferma Pt_1
integralmente
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti
L'avv. Cacciapuoti chiede di produrre , se ritenuto del giudice, a ulteriore riprova che nessuno stipendio è stato versato nel periodo preso in considerazione con la sanzione e conseguentemente nessuna ritenuta è stata operata , l'intero estratto conto del conto corrente del fallimento , la documentazione afferente la cessazione dell'attività nell'ottobre 2018, il primo riparto parziale e il progetto di riparto finale in approvazione in questi giorni , nonché il decreto di esecutività dell'esame delle istanze tempestive , documentazione tutta che esibisce
L'avv. Miconi si oppone per tardività alla produzione dell documentazione redatta antecedentemente al deposito del ricorso
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g, 531/2024 promossa da:
, in proprio e nella qualità di Curatore del Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. UO LE AF
PARTE RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
EUGENIA SAVONA
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente in via preliminare, anche inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001761693 notificata il 1° giugno 2024, per tutte le ragioni esposte in narrativa
- nel merito, per tutte le altre ragioni esposte in narrativa, dichiarare la nullità, invalidità e/o illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-001761693 notificata il 1° giugno 2024 o, comunque, annullarla e/o revocarla e/o disapplicarla.
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando la ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
pag.
2 - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare le somme ingiunte con la ordinanza opposta nella misura risultata dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute CP_1 in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti e per i periodi di causa indicati in atti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2024 , in proprio e nella qualità di Curatore Parte_1 del proponeva opposizione avverso l'Ordinanza – Ingiunzione n. OI- Parte_3
001761693 con la quale è stato richiesto (a lei e al Fallimento obbligato in solido) il pagamento di complessivi euro 7.589,09 per “sanzioni amministrative” connesse al preteso omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dal Parte_4
nel periodo 7/2018-10/2018.
[...]
Il procuratore della ricorrente esponeva: che la è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza in data 13 Parte_2 luglio 2018 con nomina dell'avv. quale Curatore e alla data di apertura del Parte_1
Fallimento erano in essere n. 13 rapporti di lavoro dipendente;
che dopo l'accesso formale alla sede legale della società fallita, in data 26 luglio 2018, il Curatore ha eseguito un accesso informale presso la sede operativa della società a Mantova, riscontrando la presenza dei lavoratori, che non erano stati resi edotti dal legale rappresentante della società fallita dell'intervenuto fallimento ed ha quindi comunicato la necessità di immediata cessazione dell'attività, invitando i dipendenti a dar corso alle attività necessarie per bloccare la produzione senza danno ai macchinari;
che il successivo 27 luglio 2018 l'attività è effettivamente cessata e i rapporti di lavoro sono entrati in regime di sospensione;
che con l'ausilio di consulente del lavoro all'uopo nominato, appreso che i lavoratori non percepivano lo stipendio dal mese di giugno 2018 e che neppure il relativo cedolino era stato consegnato e tenuto conto che, successivamente alla dichiarazione di fallimento (nonostante le richieste indirizzate ai professionisti della fallita ed al legale rappresentante), l'attività imprenditoriale era proseguita per circa due settimane, sono state poste in essere tutte le attività funzionali alla cessazione del rapporto;
che in particolare, a seguito di nomina del G.D, il dott. ha elaborato le buste paga: Persona_1
-del mese di luglio fino alla data di fallimento (13 luglio 2018);
pag.
3 -del mese di luglio, per l'attività resa dalla data di fallimento fino alla data di sospensione
(27 luglio 2018);
che esauriti infruttuosamente i tentativi di cessione a terzi dell'azienda, previa autorizzazione del Giudice delegato in data 15 ottobre 2018, si è proceduto al licenziamento del personale dipendente in forza, anche al fine di consentire il rapido accesso agli ammortizzatori sociali;
che in coerenza con lo sviluppo degli accadimenti sopra descritti e in ossequio alle indicazioni del professionista incaricato, il Curatore ha:
- consegnato le buste paga relativamente ai periodi di prestazione dell'attività lavorativa sopra specificati;
- fatto luogo al pagamento della quota parte di stipendio maturata in pendenza della procedura concorsuale e sino alla data di cessazione dell'attività (e della conseguente sospensione del rapporto), così come da autorizzazione del G.D. per complessivi € 7.755,48;
- fatto luogo al versamento degli oneri accessori a carico del fallimento, per come quantificati dal consulente in relazione del breve periodo di operatività del rapporto in capo al Fallimento, così come da autorizzazione del G.D. per complessivi euro 4.231,73 tramite modello F24 in data
10.12.2018 , di cui euro 3.632,00 a titolo di accessori fiscali e previdenziali;
che nessun ulteriore pagamento è intervenuto, come per legge, per tutto il periodo di sospensione, né alla cessazione del rapporto, dovendo i relativi importi essere ammessi al passivo e, di conseguenza, nessun ulteriore importo è stato trattenuto sugli stipendi, relativamente al detto periodo di sospensione, ai fini dell'insorgenza di un obbligo di versamento in favore dell' , che CP_1 con l'ordinanza oggetto di impugnazione si assume violato;
che , in perfetta coerenza con la ricostruzione sopra effettuata, l' ha depositato in data 8 aprile CP_1
2019 la propria insinuazione al passivo del e ha prodotto un conteggio dal quale emerge Parte_2
chiaramente che gli importi oggetto di insinuazione integravano i contributi riferiti al periodo
7/2018 – 10/2018, al netto dell'importo di euro 3.632,00 versato dal;
Parte_2
CP_ che la domanda di ammissione al passivo dell' in via privilegiata, è stata accolta, come emerge dal verbale di verifica crediti del 4 dicembre, che evidenzia il riconoscimento di crediti (in conformità con un prospetto contabile dell' aggiornato al 29 marzo 2019), per mancato CP_1
versamento dei contributi relativi al periodo dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018 come segue:
per euro 34.255,20 nella categoria privilegiati generali di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 cod. civ.;
pag. 4 per euro 8.573,04 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 cod. civ.;
per euro 9,24 categoria chirografari.
Tanto premesso deduceva , con ampie e articolate argomentazioni , la radicale insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione ribadendo che il non ha omesso Parte_2
alcun versamento di ritenute previdenziali e assistenziali dovute;
che i contributi maturati nel breve periodo in cui il rapporto lavorativo è proseguito con il sono stati regolarmente versati;
Parte_2 che successivamente alla cessazione dell'attività aziendale i rapporti di lavoro sono stati sospesi, come per legge, e con essi i pagamenti in favore dei lavoratori (e le relative trattenute fiscali); che gli importi dovuti all' , determinati a seguito del licenziamento, sono stati correttamente CP_1 richiesti dall'Ente con istanza di ammissione al passivo al privilegio come sopra specificato , integralmente accolta come da domanda, per essere soddisfatti in sede concorsuale e , infine, che la valenza confessoria dell'istanza di ammissione al passivo è idonea a superare ogni questione.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione impugnata
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell' esponeva che la ricorrente ha effettuato il versamento delle quote CP_1
contributive trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori, unicamente con riferimento al periodo fra la data di apertura del fallimento (13 luglio 2018) e la data in cui sono state interrotte tutte le attività dell'azienda (27 luglio 2018) e che , pur in presenza di denunce contributive mensili in cui veniva dichiarato che era stata trattenuta la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, risulta esserne stato omesso il versamento con riferimento al periodo dal 1' al 13 luglio 2018 e sull'intera mensilità di ottobre 2018, sia entro il 16' giorno del mese successivo al periodo di paga, sia entro il successivo termine di 3 mesi dalla data di notifica dell'atto di accertamento e, ad oggi, non risulta che le trattenute siano state versate;
che l'attività dell'azienda era cessata in data 27 luglio 2018 e , dunque i lavoratori erano formalmente dipendenti del fallimento ed i crediti avrebbero dovuto essere soddisfatti in prededuzione, che il credito contributivo ammesso al passivo del Parte_2 attiene al periodo dal 1.7.2018 al 31.10.2018 e da cio' deriva che con il provvedimento di ammissione suddetto, la curatela fallimentare ha riconosciuto la presenza di una omissione contributiva successiva al fallimento e relativa ai mesi da luglio ad ottobre 2018, omissione che non avrebbe avuto alcuna ragion d'essere se i lavoratori non avessero prestato la loro attività; che la sanzione amministrativa è irrogata al legale rappresentante dell'azienda in caso di mancato pagamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della diffida accertativa e nel caso di specie nessun pagamento è stato effettuato dalla ricorrente, per il tramite della procedura concorsuale, in tempo utile per evitare l'instaurarsi del pag. 5 procedimento sanzionatorio;
che trattandosi di crediti inerenti rapporti di lavoro che hanno avuto svolgimento in costanza di fallimento, essi dovevano essere ammessi in prededuzione, per essere poi liquidati prima di ogni altro credito;
che solo in data 28 giugno 2024 infine, e successivamente alla notifica dell'atto opposto, la ricorrente ha richiesto, per il tramite del consulente del lavoro, la variazione della denuncia aziendale rettificando la dichiarazione “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti” in “NON ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti”.
In punto di diritto sottolineava che “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali è a dolo generico ed è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, anche qualora una situazione di difficoltà economica abbia indotto il datore di lavoro a dare la preferenza alla corresponsione degli emolumenti ai propri dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa, essendo suo precipuo onere la ripartizione delle risorse disponibili al momento del pagamento delle retribuzioni, in modo tale da non compromettere l'adempimento ai propri obblighi di natura contributiva”; che l'inoltro, da CP_ parte del datore di lavoro, delle denunce contributive all' (DMAG in caso di lavoro agricolo,
DM/Uniemens in caso di aziende non agricole), costituisce indice dell'avvenuta effettiva corresponsione al lavoratore delle retribuzioni relativamente alle quali risulta omesso il versamento delle ritenute;
che come si evince dalla documentazione in atti, la ricorrente ha regolarmente CP_ trasmesso all' per i lavoratori della le denunce contributive Uniemens relative Parte_2
ai mesi di luglio ed ottobre 2018, in essi dichiarando di aver trattenuto le quota a carico dei propri dipendenti;
che solo in data 28 giugno 2024, e successivamente alla notifica dell'atto opposto, la ricorrente ha richiesto, per il tramite del consulente del lavoro, la variazione della denuncia aziendale rettificando la dichiarazione “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti” in “Non ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti con la conseguenza che non pochi dubbi sorgono dunque in merito alla corrispondenza al vero di detta rettifica anche alla luce del fatto che è stato ammesso al passivo della procedura fallimentare il
CP_ credito contributivo dell' inerente il periodo dal 1.7.2018 al 31.10.2018, che, in quanto successivo alla dichiarazione di fallimento, non avrebbe avuto ragion d'essere laddove tutti i dipendenti della avessero effettivamente cessato il proprio rapporto di lavoro in data Pt_2
13.7.2018; che anche laddove, peraltro, la ricorrente dovesse provare l'avvenuto pagamento, in sede CP_ di riparto, dei suddetti contributi vantati dall' comunque la sanzione amministrativa dovrebbe essere confermata, non avendo controparte provveduto al versamento delle ritenute a carico dei lavoratori entro tre mesi dalla notifica della diffida accertativa, ovvero in tempo utile per scongiurare l'avvio del procedimento sanzionatorio.
pag. 6 Concludeva come sopra riportato
La causa, istruita sulla documentazione versata in casa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento
L' addebita alla curatela fallimentare l'omesso versamento delle ritenute relative al periodo dal CP_1
1.7.2018 al 31.10.2018
Andrò da subito precisato che il curatore fallimentare ha versato i contributi per i lavoratori della per il periodo in cui il rapporto di lavoro dei dipendenti è proseguito , ossia Parte_2
dal fallimento alla cessazione della attività ( ossia fino al 27/7/18) in quanto l'insinuazione al passivo fallimentare riguarda i crediti relativi al periodo 7/18-10/18 al netto della somma di euro
3.632,00 (cfr. doc. 8 di parte ricorrente)
Vi è altresì da rimarcare che il curatore fallimentare ha disposto la sospensione dell'attività della a far tempo dal 27.7.18 e che di tale circostanza ha immediatamente reso edotto il Parte_2
giudice delegato .
La Corte di Cassazione anche di recente (ordinanza n. 3351/2023) ha ribadito alcuni punti fermi in ordine alla sorte dei rapporti di lavoro ancora in essere al momento della dichiarazione di fallimento statuendo che “come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall'art. 72, primo comma, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni ( cfr anche Cass. 14 maggio 2012, n. 7473; Cass. 30 maggio 2018,
n. 13693)“.
Nessuna retribuzione, salvo il caso dell'esercizio provvisorio, decorre/matura quindi durante il periodo di sospensione che segue l'apertura del fallimento e la data in cui “il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo“.
Quindi , in “legittima” mancanza di retribuzione, non sorge l'obbligo contributivo ,
l'inadempimento del quale , quindi, non puo' essere sanzionato a prescindere dal fatto che originariamente, e per errore , il curatore fallimentare , a mezzo del consulente dell'azienda fallita, abbia dichiarato all' di aver trattenuto la quota contributiva che in verità non ha trattenuto non CP_1 avendo retribuito i lavoratori a causa della cessazione dell'attività .
pag. 7 La tardiva variazione della denuncia aziendale con la quale solo tre giorni prima del deposito del presente ricorso la curatela fallimentare ha rettificato l'errore compiuto rileva solo ai fini delle spese del presente procedimento che non possono essere poste a carico dell' il quale, anche in CP_1
conseguenza della fallace denuncia, ha sanzionato la condotta asseritamente inadempiente dell'azienda fallita
Le spese di lite, pertanto, devono essere integralmente compensate fra le parti
PQM
definitivamente decidendo , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e in qualità di curatore del Parte_1
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001761693 che , per l'effetto, Parte_2
annulla ;
dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova, il 3.10.2024
Il giudice
(Simona Gerola)
pag. 8