Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg5923 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5923 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. DE ROSA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in
Frattamaggiore (Na) alla Via Trento n. 50,
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. DE ROSA MARIA presso il quale elettivamente domicilia in Frattamaggiore (Na) alla Via Trento n. 50,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/03/2025 e CP_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Anacapri il 30/06/2012 e che dalla loro unione nascevano
1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione relativa.
2. I figli minori ed vengano affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione e residenza privilegiata con la madre, presso la sua attuale residenza in Anacapri (Na) allaVia Pagliaro n. 25;
3. Che la casa familiare, con tutti gli arredi, di proprietà esclusiva del padre della sig.ra è assegnata alla moglie che vi continuerà a vivere con i bambini;
CP_1
4. Regolamentare come di seguito il diritto-dovere del padre: tenere i bambini con sé a week-end alterni prelevandoli al porto il Venerdì pomeriggio ore 17.30 e riaccompagnandoli la domenica sera al porto di Capri alle ore 20.30. Prevedere visite infrasettimanali così articolate: nella settimana in cui i minori trascorrono il week-end con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sé i bambini il Mercoledì dalle
16.30 alle 20.30, al contrario nella settimana in cui non è prevista la visita nel week-end, potrà vedere i figli per due volte alla settimana : il Martedì e il Giovedì dalle 16.30 alle ore 20.30; qualora poi nei suddetti giorni si verifichi la coincidenza di feste di compleanno, oppure onomastico, ricorrenze e eventi speciali i minori potranno restare con il padre sino alle ore 22,00 previa comunicazione alla madre;
ad anni alterni terrà con sé i figli il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e il giorno
2 di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; durante l'estate, nel mese di agosto, a partire da agosto 2024, per almeno 15 giorni di seguito – previa comunicazione del padre alla madre entro il mese di febbraio di ciascuno anno.
5. Nel caso di cerimonie e feste importanti in famiglia, ossia Battesimi, Prime
Comunioni, Matrimoni, Feste di fidanzamento e di Laurea, Feste di 18 anni il padre potrà tenere con sé i minori anche in giorni diversi dai suddetti e per l'intera giornata previa comunicazione alla madre. Le parti concordemente prevedono di modificare tale calendario, parzialmente ed occasionalmente, laddove le rispettive e comprovate esigenze lavorative lo richiedano e previa reciproca comunicazione;
6. porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento dei figli minori ed , un assegno mensile dell'importo complessivo di € 800,00// Per_1 Per_2
(ottocento//00), ossia € 400,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul seguente IBAN
[...]N19986440015. I coniugi concordano che le spese straordinarie - specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, medicinali, scolastiche per l'istruzione in genere, ludiche, sportive, lezioni private, strumenti informatici nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per i minori, sono a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, come previste e regolamentate dal protocollo d'intesa n. 1593/2018 del 07.03.2018, stipulato tra i magistrati del Tribunale di
Napoli con il di Napoli, al quale si rimanda e che qui abbiansi per riportato e trascritto, previa esibizione di idonea documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
7. L'assegno unico universale verrà corrisposto al 50% tra i coniugi che ne potranno fare richiesta all'Inps;
8. I coniugi rinnovano il reciproco consenso all'espatrio, al rilascio ed al rinnovo del passaporto anche per i figli , obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
3 9. I coniugi si danno reciprocamente atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, pertanto, dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno di mantenimento.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme Per_1
ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto Parte_1
n.11, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2012);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
4 d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Anacapri per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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