Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2014, n. 2464
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Sentenza 4 febbraio 2014

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In tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica, nell'ambito delle prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo, sono soggetti, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre del 2002, n. 289, a contribuzione previdenziale limitatamente alla percentuale che eccede il quaranta per cento dell'importo complessivamente percepito, senza, peraltro, che sia necessario verificare l'effettiva natura e durata della prestazione lavorativa, rispondendo la scelta legislativa - che fonda una presunzione che impedisce di scindere il diritto di autore e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica - al dichiarato scopo di ridurre il contenzioso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2014, n. 2464
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2464
    Data del deposito : 4 febbraio 2014

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