Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica, nell'ambito delle prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazioni (fonografiche o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo, sono soggetti, ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre del 2002, n. 289, a contribuzione previdenziale limitatamente alla percentuale che eccede il quaranta per cento dell'importo complessivamente percepito, senza, peraltro, che sia necessario verificare l'effettiva natura e durata della prestazione lavorativa, rispondendo la scelta legislativa - che fonda una presunzione che impedisce di scindere il diritto di autore e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica - al dichiarato scopo di ridurre il contenzioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/2014, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28603-2010 proposto da:
TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A., quale incorporante la 7 TELEVISIONI SPA già TV INTERNAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANTORI MAURIZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E.N.P.A.L.S. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO C.F. 02796270581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell'avvocato CURTI ANGELINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CONCESSIONARIO SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA;
- Intimata -
avverso la sentenza n. 2091/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2009 R.G.N. 3527/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato GENTILE G. GIOVANNI per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l'accoglimento del 1 e 2 motivo, assorbimento del 3 motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.2009, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l'opposizione avverso la cartella di pagamento notificata alla Telecom Italia Media s.p.a. dalla Banca Monte dei Paschi s.p.a., concessionaria della riscossione, per un preteso credito dell'ENPALS per la somma di Euro 603.842,43 e dell'INPS per l'importo di Euro 1.671,82 a titolo di somme aggiuntive ed interessi di mora, sul presupposto dell'assoggettabilità a contribuzione dei compensi riferiti a rapporti di lavoro con i conduttori e commentatori di spettacoli televisivi prodotti nel periodo aprile - luglio 1994, i quali erano dall'opponente ritenuti esenti, analogamente ai contratti relativi ad attività di presentazione, conduzione e commento di trasmissioni televisive per il periodo aprile 1994 - agosto 1997 e ad altri compensi attinenti alla cessione del diritto di sfruttamento dell'immagine. L'opponente, in sede di gravame, lamentava la erronea valutazione dei contratti, l'erroneità dell'esclusione dell'applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 43 e della ritenuta esistenza di una evasione contributiva, piuttosto che di una mera omissione.
La Corte del merito rigettava il gravame, rilevando che, in relazione all'attività di ideazione e di stesura dei testi dei programmi, la società non aveva mai allegato in modo specifico il suo carattere intellettuale e creativo e che anche i capi di prova articolati erano irrilevanti perché relativi a circostanze inidonee a dimostrare tale carattere invece essenziale ai fini della tesi sostenuta dalla società. Osservava che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante era nel senso di ritenere l'assoggettabilità a contribuzione in favore dell'ENPALS anche dei compensi corrisposti - ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14 e ss. modificazioni -, per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne era il destinatario finale, registrazioni fonografiche o in altra forma, di manifestazioni musicali e di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo e che la disposizione sopravvenuta, introdotta con la L. n. 289 del 2002, art. 43 allo scopo dichiarato di ridurre il contenzioso e concernente, direttamente, il compenso imponibile, confermava tale interpretazione, presupponendo l'assoggettamento all'obbligo contributivo di compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica.
In tal caso, invero, - osservava il giudice del gravame - lo sfruttamento dell'immagine e degli altri diritti della persona ovvero dello opere dell'ingegno e del diritto d'autore si presentava come strettamente e necessariamente strumentale rispetto allo svolgimento della prestazione lavorativa o professionale, della quale era destinato a condividere il regime contributivo previdenziale. Quanto all'applicabilità della L. n. 289 del 2002, art. 43 sulla quale il Tribunale non si era pronunziato, premesso che il periodo contributivo oggetto della cartella esattoriale opposta era tutto antecedente al 1.1.2003, l'esatta interpretazione dell'articolo citato induceva a ritenere che la disposizione sopravvenuta presupponesse proprio l'assoggettamento all'obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica, come avallato da Cass. 10114/2006. Nella specie, infine, non si era avuto occultamento dei rapporti di lavoro, ma il mancato pagamento di contributi era stato scoperto a seguito di ispezione e di verbale di accertamento ed era questo il dato rilevante per distinguere l'evasione dall'omissione, restando irrilevante che il verbale fosse stato redatto sulla base di documenti che la società aveva messo a disposizione degli accertatori. Era mancata la denunzia come base imponibile ai fini contributivi di un determinato ammontare dei compensi (L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8) che non era stato possibile rilevare dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma era stato, invece, rilevato da documenti (contratti e fatture) che non erano ontologicamente destinati all'istituto previdenziale.
Per il periodo anteriore al 2000, cui pure si riferiva la cartella, non era, poi, applicabile la L. n. 388 del 2000. Con tre motivi - illustrarti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. - la società Telecom ricorre avverso la indicata decisione.
Resiste l'ENPALS, con controricorso. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Telecom Italia Media s.p.a. denunzia l'erroneità della sentenza per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 43 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che la predetta disposizione normativa definisce il proprio ambito applicativo anche con riguardo alle posizioni contributive il cui contenzioso già in corso, non sia stato ancora definito alla data di entrata in vigore della legge e non è dirimente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, il periodo contributivo oggetto della cartella esattoriale, bensì la pendenza del contenzioso alla data di entrata in vigore della legge. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto soggetti a contribuzione ENPALS i compensi erogati a fronte della cessione dei diritti d'autore e/o dell'immagine, (in contrasto con la ratio della L. n. 289 del 2002, art. 42), sostenendo che l'Enpals, sia nel verbale di accertamento ispettivo sia nella memoria di costituzione, aveva dato atto che dai contratti depositati si rilevava che la società opponente aveva previsto e corrisposto due distinti compensi, l'uno per le prestazioni lavorative assoggettate regolarmente a contribuzione e l'altro per l'utilizzo delle prestazioni e/o immagini. Osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale e dalla Corte d'appello, la cessione dei diritti immateriali, nella specie quello d'autore connesso alla stesura dei testi e quello all'immagine, ben possono essere intesi come prestazioni contrattuali autonome e distinte dalla attività professionale, seppure alla stessa incidentalmente connessi. Richiama, a conforto della tesi prospettata, pronuncia della S. C. n. 1585/2004 ed osserva che la Corte d'appello ha posto a fondamento della decisione altri precedenti giurisprudenziali di legittimità che hanno rilevato come la disposizione sopravvenuta della L. n. 289 del 2002, art. 43 confermi l'interpretazione secondo la quale sono soggetti all'obbligo contributivo i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica. Osserva che tale norma ha stabilito a chiare lettere l'imponibilità contributiva nella misura che eccede il 40% dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività e ritiene che la norma in questione consenta di prescindere dall'indagine sulla natura del compenso complessivamente corrisposto, stabilendo che la quota superiore al 40% delle somme corrisposte - che viene esentata - sia considerata automaticamente come imponibile ai fini previdenziali. Tale presunzione potrebbe essere vinta solo attraverso una specifica e rigorosissima prova contraria, di cui sarebbe onerato l'ente previdenziale, nella specie rimasto inerte. Aggiunge che la Corte del merito ha, invece, ritenuti soggetti a contribuzione tout court i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto di autore, immagine e replica, in quanto lo sfruttamento dell'immagine si presenta strettamente strumentale allo svolgimento della prestazione lavorativa o professionale della quale è destinato a condividere il regime contributivo, introducendo in modo non consentito il concetto di attività "ulteriori", intendendo per tali quelle accessorie di minore valenza rispetto a quella principale dedotta in contratto. Con il terzo motivo, si duole della insufficienza ed illogicità e della falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 ai sensi art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che, al comma 18, la norma prevede, da una lato, che per i crediti in essere accertati al 30.9.2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalla disposizione della L. n. 662 del 1996 e, dall'altra, che il maggiore importo versato, pari alla differenza tra quanto dovuto ai sensi della previgente L. n. 662 del 1996 e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 della nuova disciplina, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale, da porsi a conguaglio, ratealmente, nell'arco di un anno, secondo i termini e le modalità operative fissate da ciascun ente.
Sotto altro profilo, rileva che è errata la qualificazione come evasione contributiva e non come omissione, richiedendosi per la prima l'occultamento e la prova dell'intenzione di non versare contributi e premi.
I primi due motivi, che attengono a profili complementari della medesima questione della assoggettabilità a contribuzione di una parte dei compensi riferiti a rapporti di lavoro con conduttori e commentatori di spettacoli televisivi, vanno trattati congiuntamente, per la evidente connessione dei problemi interpretativi che ne costituiscono l'oggetto.
Al riguardo deve osservarsi che la disposizione di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 43, comma 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Finanziaria 2003) stabilisce testualmente. "Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alla categoria di cui al D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, nn. da 1 a 14 e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge".
In funzione dello scopo dichiarato di riduzione del contenzioso contributivo è stata chiarita in termini definitivi l'incidenza dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica sulla retribuzione imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei lavoratori sopra indicati, con conseguente soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell'ENPALS, "con (una sorta di) norma di interpretazione autentica - quanto meno implicita - o, comunque, parimenti retroattiva" (cfr. in tali termini, Cass. n.
2.5.2006 n. 10114, conf. Cass.
4.6.2008 n. 14782). Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d'appello nella sentenza impugnata, non è dirimente, ai fini dell'applicazione della norma, il periodo contributivo oggetto della cartella esattoriale opposta - pacificamente anteriore alla data di entrata in vigore della legge - bensì la pendenza del contenzioso alla data della sua entrata in vigore (1.1.2003). Vero è che la Corte d'appello prende in esame la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 43 ma solo per desumerne il valore di conferma implicita della tesi dell'assoggettabilità a contribuzione anche dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica nell'ambito delle prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazione (fonografiche o in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo e culturale) di spettacolo. La norma invocata, che stabilisce che la quota dei compensi per tali prestazioni corrisposti pari al 40% viene esentata dall'obbligo contributivo, che grava sulla parte eccedente che va considerata come imponibile ai fini previdenziali, rappresenta, per come risulta formulata, una norma di chiusura del sistema che riflette la cennata esigenza di riduzione del contenzioso ed esonera dalla verifica circa la effettiva natura della prestazione lavorativa e la sua durata;
ricorrendo ad una presunzione che impedisce di scindere il diritto autorete e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica. In conclusione, se pure deve ritenersi non condivisibile l'orientamento giurisprudenziale, espresso con sentenza di legittimità 28.1.2004 n. 1585, - secondo il quale, in tema di assicurazione ENPALS, non possono ritenersi soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o connessi al diritto d'autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni audiovisive, non costituendo essi compensi differiti per l'attività di spettacolo, che è solo quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e 2579 cod. civ. e disciplinati dalla L. n. 633 del 1941, artt. 73, 80 - 85 e 96 e successive modificazioni sul diritto d'autore -, dovendo, al contrario, ritenersi, per quanto sopra detto, che siano soggetti a contribuzione anche i compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d'autore, d'immagine e di replica nell'ambito di prestazioni dirette a realizzare, registrazioni di manifestazioni manifestazioni a carattere e contenuto di spettacolo, deve aversi riguardo, a fini di imposizione contributiva, alla percentuale che eccede il 40% dell'importo complessivamente percepito per prestazioni riconducibili a tale attività. In ragione di tali rilievi, che attengono ai primi due motivi di ricorso, la sentenza della Corte del merito deve essere cassata ed al giudice del merito deve essere demandato nuovo accertamento che sia conforme ai principi affermati in tema di determinazione della base imponibile soggetta a contribuzione ed alla corrispondente quantificazione.
Deve essere, invece, disattesa la censura di cui al terzo motivo di impugnazione, posto quanto sancito dal più recente e consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'ente previdenziale di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri e nelle scritture di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. B) e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr. Cass. 27.12.2011, Cass. 25.6.2012 n. 10509, Cass. 20.2.2013 n. 4188, Cass. 896/2013).
Va, poi, ribadito quanto affermato nelle richiamate decisioni in ordine all'onere probatorio relativo all'assenza d'intento fraudolento e, quindi, alla propria buona fede, gravante sul datore di lavoro inadempiente.
Infine, sotto l'ulteriore profilo censurato, deve tenersi fermo quanto ritenuto nella decisione impugnata in relazione all'esclusione dell'applicabilità del disposto della L. n. 388 del 2000, art. 116 in relazione a contributi afferenti il periodo antecedente al 2000. È sufficiente al riguardo richiamare quanto affermato da numerose pronunzie, di questa Corte, che, in senso difforme rispetto al principio sancito dalla pronunzia n. 6680/2002, hanno ribadito che, in materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8 e segg., contenente norme più favorevoli ai contribuenti.
Infatti nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore;
Inoltre il riferimento contenuto nell'art. 116, comma 18, ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all'obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, essendo previsto anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente (cfr., tra le altre, Cass. 28.8.2003 n. 12654, Cass.
5.11.2003 n. 16630, Cass.
9.4.2004 n. 6972, Cass. 17.12.2003 n. 19334, Cass. 13.7.2005 n.
14771, Cass.
8.3.2007 n. 5305, Cass. 12.4.2010 n. 8651, Cass. 26.1.2012 n. 1105). Rigettato tale ultimo motivo, la causa va rimessa, in relazione all'accoglimento degli altri, ed anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello designata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014