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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2022
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 929/2022, promossa da:
(CF.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Mariantonietta De Luca, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti.
ATTORI contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
) C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: comunione di beni e diritti reali
CONCLUSIONI
Con le note scritte in sostituzione della udienza del 13.1.25, gli attori hanno concluso come in atti:
pagina 1 di 15 “[…] L'avv. Mariantonietta De Luca […] si riporta ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa e precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso di cui chiede
l'integrale accoglimento”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.6.22, e suo figlio Parte_2 anno agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 CP_1 CP_2
, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che l'uso del bene comune fatto da
[...]
- sugli immobili individuati nel Catasto Terreni del Comune di Chieti con le p.lle 385, CP_1
386 e 390 del fg. 49 - e da - sull'immobile distinto nel Catasto Terreni del Comune Controparte_2
di Chieti con la p.lla 386 del fg. 49 - è pregiudizievole per l'esercizio del diritto dei comproprietari
e in relazione ai limiti stabiliti dall'art 1102 c.c. e per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannare e ciascuno per quanto di spettanza, alla rimozione CP_1 Controparte_2
delle opere lesive che impediscono ai sig.ri e di godere dei beni comuni Parte_1 Parte_2 nonché condannare e a cessare ogni forma di turbativa e/o molestia CP_1 Controparte_2
posta in essere nei confronti dei sig.ri e in relazione ai beni comuni, con ripristino della Pt_1 Pt_2
situazione antecedente al verificarsi dell'illecito; 2) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto da parte del sig. sui beni immobili di proprietà esclusiva di e CP_1 Parte_1
, individuati nel Catasto Terreni del Comune di Chieti con le p.lle 380 e 4163 del fg. 49 e Parte_2 per l'effetto condannare il sig. alla rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà CP_1
nonché a cessare ogni turbativa e/o molestia posta in essere nei confronti dei sig.ri e in Pt_1 Pt_2
relazione ai beni di loro esclusiva proprietà, con ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito; 3) condannare i sig.ri e ex art 614 bis c.p.c., al CP_1 Controparte_2
pagamento di una somma di denaro che si riterrà di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento che la S.V. Ill.ma vorrà emettere in accoglimento della presente azione;
4) condannare i sig.ri e ex CP_1 Controparte_2
art 96; III comma, c.p.c. al pagamento a favore dei ricorrenti, di una somma equitativamente determinata;
5) con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno di tali domande, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: essi erano proprietari in pari quota, oltre che possessori, del fabbricato sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini, pagina 2 di 15 distinto in catasto fabbricati al Fg. 49, p.lla 4157; tale immobile costituiva un unico corpo di fabbrica, diviso da cielo a terra, con quello di cui risultavano comproprietari i coniugi e Controparte_2
distinto in catasto alla p.lla 384; per accedere alle rispettive abitazioni ( e CP_3 Persona_1
, occorreva transitare attraverso una strada comune;
gli esponenti erano proprietari (in Persona_2
pari quota) con i coniugi e (proprietari in pari quota) anche dell'area circostante CP_2 CP_3
l'intero fabbricato (corte comune) identificata al fg 49 con la p.lla 385, oltre che di ulteriori particelle, meglio indicate nel ricorso;
pur non abitando in detto fabbricato, il dal 2011 – era solito Pt_1
recarsi presso di esso (spesso in compagnia del propri stretti congiunti) per coltivare i terreni posti nelle immediate vicinanze;
dal 2018, il fabbricato di proprietà dei coniugi e risultava CP_2 CP_3 occupato da il quale, sin da subito, aveva “iniziato a far uso in modo esclusivo di CP_1
diverse aree comuni, impedendo ai ricorrenti di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà, ed alterando, quindi, il rapporto di equilibrio tra i partecipanti nel godimento della cosa comune”; in particolare, il : aveva occupato le aree comuni con manufatti (“pergola in CP_1
legno, panche, tavoli, sedie, diverse bombole di gas, scivoli, altalene, dondolo in plastica, giocattoli, lettino di vimini… amaca… impalcatura, costituita da travi metalliche e ponteggi… puntelli metallici”), […] impedendo agli odierni ricorrenti persino di transitarvi e rifiutandosi di rimuovere gli oggetti”; aveva occupato anche “una porzione della p.lla 380, di proprietà esclusiva dei ricorrenti
…nella parte adiacente la corte comune (p.lla 385) con vasi ed oggetti vari”, a cui aveva “aggiunto anche un carrello della spesa, dei tappeti ed altri oggetti”; aveva “anche iniziato a parcheggiare le autovetture”, sulla medesima particella, oltre che un furgone sulla comune strada di accesso alle rispettive unità abitative, impedendo agli esponenti il concomitante uso di detta strada;
dal giugno
2021, aveva “fatto uso esclusivo anche della p.lla 390, comune tra e Persona_1 Persona_3
, parcheggiandovi stabilmente una roulotte Controparte_4
… e affiancandovi, dopo qualche mese, il furgone Iveco Daily bianco… fino ad occuparne stabilmente
l'intera superficie”; da “giugno 2021 aveva anche iniziato a usare in modo esclusivo una porzione della comune p.lla 386, depositando materiale edile di risulta (mattoni, calcinacci, pannelli in legno e ferro) e materiale da discarica sull'area libera da costruzioni”; “dal 2018 anche Controparte_2 pur non dimorando più nel fabbricato di sua proprietà ora abitato dal raggiungeva spesso le CP_1
aree circostanti e, in più occasioni, aveva goduto in modo esclusivo dei beni comuni impedendo ai sig.ri e di farne pari uso, e ciò aveva fatto occupando le aree comuni con materiale di Pt_1 Pt_2 diversa natura.. tra cui barattoli di vernice, e di diluente, pezzi di motori di auto, frigoriferi”; nel pagina 3 di 15 giugno 2021, insieme a aveva recintato, mediante l'installazione di una CP_1 Controparte_2
rete plastificata da cantiere di colore arancione, parte dell'area esterna perimetrale del magazzino di
, su tre lati, occupando così parte dell'area libera comune e con l'intento di escludere Persona_3 totalmente gli altri comproprietari dal godimento del bene comune…” ostacolando in tal modo “al il raggiungimento della strada comunale”; “inoltre, a ridosso della linea di confine tra la p.lla Pt_1
4163 (proprietà esclusiva e la p.lla 107 (proprietà esclusiva ) il sig. Persona_1 Persona_2 aveva altresì, accatastato materiali di varia natura: rotoli di rete metallica per recinzione, CP_1
vasi in plastica, pedane, mattoni, materiale edile di scarto, tavole in legno occupando una porzione del terreno di proprietà esclusiva di (p.lla 4163) e dagli stessi posseduto”; tali reiterate Persona_1
condotte integravano – ai sensi dell'art. 1102 c.c. - un uso illegittimo delle aree comuni, oltre che una lesione del diritto dominicale dei ricorrenti sui beni di loro esclusiva proprietà; erano risultati vani i tentativi degli esponenti di una soluzione bonaria della vicenda;
sussistevano pertanto i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte.
2. I resistenti – regolarmente citati – sono rimasti contumaci nel processo, nel corso del quale: è stato disposto il mutamento del rito;
è stata espletata una CTU – al fine di un sopralluogo sulle aree oggetto di causa e per la soluzione delle questioni tecniche sottese - con la nomina come Ausiliario dell'Arch.
, al quale è stato conferito il seguente incarico: “Il CTU esamini attentamente il ricorso, la Per_4
perizia di parte e i documenti in atti, al fine di avere piena contezza della materia del contendere e delle prospettazioni tecniche e fattuali ivi contenute in ordine ai fatti di causa;
accerti l'attuale stato dei luoghi, per verificare la esistenza o meno e persistenza o meno dei manufatti e delle altre turbative sui beni esclusivi dei ricorrenti o comuni, da quelli denunziati;
accerti la titolarità dominicale delle aree interessate dai manufatti e dalle turbative di cui sopra;
nel caso di fondatezza delle denunzie di parte ricorrente, indichi le modalità di ripristino del godimento esclusivo delle aree di proprietà esclusiva dei ricorrenti o di godimento comune delle aree in comproprietà”; si è svolta l'istruttoria orale, attraverso la escussione dei testi dei ricorrenti;
la causa – dopo la udienza di precisazione dele conclusioni del 13.1.25 - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le domande dei ricorrenti sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
4. Innanzitutto, è utile un richiamo alla analitica descrizione dei luoghi operata dal CTU: pagina 4 di 15 “[…] Le proprietà immobiliari oggetto di causa sono site nel Comune di Chieti alla Via Carlo
Forlanini, 149, e sono costituite prevalentemente da terreni ed aree scoperte pertinenziali circostanti un fabbricato residenziale (costituito da due unità abitative) e due fabbricati diruti, uno in mattoni ormai privo di copertura adibito in precedenza molto verosimilmente a fienile ed uno in terra con copertura in lamiera adibito a magazzino. Al complesso immobiliare si accede attraverso la percorrenza di una stradina privata traversa di Via Carlo Forlanini.
Il fabbricato principale è costituito da un unico corpo di fabbrica diviso da cielo a terra in due unità residenziali contigue di proprietà esclusiva (Fg 49 P.lle 4157 intestata catastalmente ai sig.ri Per_5
e 384 intestata catastalmente ai sig.ri . La costruzione è circondata da una
[...] Persona_2
corte comune (Fg. 49 P.lla 385 intestata catastalmente ai sig.ri e che Persona_1 Persona_2
su tre lati risulta pavimentata con piastrelle di colore rosso, usata come passaggio pedonale, sul quarto lato, ovvero l'area a confine con la P.lla 4163, è ubicata la strada di accesso alle unità immobiliari di proprietà e al resto di suddetto compendio costituito dai terreni Persona_1
retrostanti dove è anche ubicato un fabbricato diruto costituito da una costruzione in terra e copertura in lamiera.
Sul lato opposto della strada rispetto al fabbricato di cui si è detto sopra, è collocato un vecchio fienile con pareti in mattoni e privo di copertura identificato catastalmente con la P.lla 4163 (intestata ai sig.ri . Il fienile diruto è circondato inoltre da una corte esclusiva collegata. Persona_5
Anteriormente a detti fabbricati troviamo due porzioni di terreno divise dalla strada privata che da Via
Carlo Forlanini da l'accesso al complesso immobiliare oggetto di causa, il primo identificato con la
P.lla 380 (intestata catastalmente ai sig.ri ed il secondo, quello più a valle identificato Persona_5
con la P.lla 107 (intestata catastalmente ai sig.ri . Persona_2
In adiacenza della P.lla 385, sul lato opposto alla P.lla 380, vi è un altro terreno, intestato catastalmente ai sig.ri e privo di costruzioni, identificato con la P.lla Persona_1 Persona_2
106. Contigue a tale terreno sono ubicate le aree scoperte identificate con le P.lle 390 e 386. Orbene la P.lla 386 è occupata per una piccola parte da un manufatto in terra a cui si è già accennato, che non è riportato nella cartografia catastale e molto verosimilmente costituisce porzione relitta del vecchio fabbricato insistente sempre sulla P.lla 386, in origine costituito da due ambienti terranei distintamente intestati ai germani e Di tutto il fabbricato ora resta solo la Persona_6 CP_5
porzione appena descritta (manufatto in terra) originariamente intestata al solo ed in CP_6
pagina 5 di 15 condizioni statiche talmente precarie da non permettere l'accesso. Circonda la costruzione in terra una corte comune originariamente ai germani e Persona_6 CP_5
Quanto alla P.lla 390 catastalmente risulta censita parte al catasto terreni e parte al catasto fabbricati in quanto su di essa insisteva un fabbricato rurale ora completamente demolito. L'originaria costruzione era suddivisa in diversi subalterni intestati a e CP_6 Persona_6 Per_7
e ) e comprendeva anche delle aree scoperte pertinenziali circostanti di
[...] Per_8 Per_9
proprietà esclusiva dei germani e ( ); ancora tutto riportato Persona_7 Per_8 Per_9
impropriamente in cartografia catastale.
Infine, la P.lla 381 confinante con quasi tutto il compendio immobiliare è un terreno libero originariamente intestato a e ); precisando che quest'ultimo Persona_7 Persona_10
appezzamento di terreno viene qui citato per completezza informativa ma nel prosieguo non sarà più trattato in quanto si è accertato che non è coinvolto nelle questioni di cui è causa […]”.
5. Tanto premesso in ordine allo stato dei luoghi, va rilevato come i testimoni escussi hanno confermato il fatto che i resistenti hanno tenuto tutte le condotte di occupazione continuata con manufatti e con oggetti vari e di utilizzo delle aree comuni e di parte delle aree di esclusiva proprietà dei ricorrenti, che questi ultimi hanno descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed addebitato all'uno ovvero ad entrambi i resistenti stessi (cfr. le testimonianze di Tes_1
di e di , testimonianze da ritenersi
[...] Testimone_2 Testimone_3
richiamate per relationem).
5.1 In particolare, tali testimonianze hanno confermato, con deposizioni lineari e circostanziate, la veridicità delle seguenti circostanze: che la p.lla 385 del foglio 49, coincidente con l'area pavimentata con piastrelle rosse che circonda su tre lati il fabbricato di proprietà e Persona_1 Controparte_7
risultava occupata dai seguenti oggetti: una pergola in legno, un tavolo e relativa panca in legno/ferro, giocattoli vari per bambini, un dondolo in plastica, sedie varie in ferro e plastica, mobiletti in plastica, bombole di gas ed una culla per neonati in vimini come risultava dalle foto nn. 1,2, 3 e 4 allegate alla relazione del geom (all. 8); che la porzione della p.lla 385, fiancheggiante il quarto lato del CP_8
fabbricato di proprietà e costituito dalla strada di accesso al fabbricato Persona_1 Persona_2
risultava occupata dal furgone bianco in uso al;
che il terreno di cui alla p.lla Persona_1 CP_1
390, risultava occupato da una roulotte e da altro materiale ferroso come risultava dalla foto n. 5 allegata alla relazione in atti;
che in occasione del precedente sopralluogo del 5 ottobre 2021, accanto alla roulotte summenzionata, era parcheggiato anche un Furgone Bianco Iveco Daily come da pagina 6 di 15 fotografia in atti;
che detti mezzi occupavano l'intera area di cui alla p.lla 390; che dal mese di giugno
2021 il sig. aveva parcheggiato sulla p.lla 390 una roulotte, come risultava dalla foto n. 5 in CP_1
atti; che dai primi di ottobre 2021 il sig. aveva parcheggiato sulla p.lla 390, accanto alla CP_1
roulotte, un furgone Iveco Daily bianco, occupandone l'intera area, come risultava dalla foto n. 16 in atti;
che una porzione della p.lla 380, nella parte adiacente la corte comune piastrellata con mattonelle rosse, risultava occupata da vasi ed altri oggetti nonché da un'autovettura Clio scura come risultava dalle foto nn.1 e 12 in atti;
che prima del nessuno aveva mai parcheggiato sull'area di cui alla CP_2
particella 380; che una parte della p.lla 386 risultava occupata da materiale edile di risulta (mattoni, calcinacci, pannelli in legno e ferro) nonchè da materiale da discarica (mobili, cassette in legno, ecc.) come risultava dalle foto nn. 5,6,7,8 e 9 in atti;
che l'area circostante il rudere di cui alla p.lla 386 sub
2 era delimitata da rete plastificata da cantiere di colore arancione, come risultava dalle foto 5,6,7 e 8, in atti;
che il deposito dei materiali e la rete di cantiere da ultimo citati rendevano difficile l'accesso a strada S. Ilio con mezzi pesanti;
che nel periodo estivo, il posizionava sulla corte comune CP_1
(p.lla 385) un'amaca, come risultava dalle foto in atti;
che da quando aveva iniziato CP_1
ad abitare il fabbricato di proprietà di e aveva inibito ai signori e di CP_2 CP_3 Pt_1 Pt_2
transitare sulla corte comune nella zona occupata dagli oggetti summenzionati;
che nel mese di ottobre
2020, il aveva installato sulla corte comune (p.lla 385), in prossimità dell'ingresso di CP_1
ed accanto alla pergola, una impalcatura, costituita da travi metalliche e ponteggi che Persona_1
ostruivano il passaggio, come risultava dalla foto in atti;
che nel novembre 2020, il aveva CP_1
abbandonato sulla corte comune, nella zona con piastrelle rosse in prossimità dell'ingresso del fabbricato di un grosso numero di puntelli metallici che impedivano ai sig.ri e Persona_1 Pt_1 di raggiungere l'ingresso della propria abitazione, come risultava dalla foto in atti;
che in diverse Pt_2
occasioni i ricorrenti non riuscivano a raggiungere la loro abitazione perché la strada di accesso era ostruita da una delle autovetture di come risultava dalle fotografie n. 12 (scattata il 14 CP_1 gennaio 2022) e all.15 (scatta 13.2.2022), in atti;
che in data 11/04/2021 il aveva ostruito il CP_1
passaggio per l'accesso all'abitazione e alla richiesta del di spostare la macchina Persona_1 Pt_1 per raggiungere la sua abitazione il rispondeva “Sei venuto mezz'ora fa. Dove devi andare?”; CP_1 che il ed il avevano apposto la recinzione da cantiere sulla p.lla 386 di cui alla CP_1 CP_2
circostanza sopra indicata;
che una parte della p.lla 4163 risultava occupata da rotoli di rete metallica per recinzione, vasi in plastica, pedane, mattoni, materiale edile di scarto, tavole in legno come risulta dalle fotografie n.10 e 11 in atti. pagina 7 di 15 5.2 Il geometra ha confermato, nel corso della sua testimonianza, che lo stato Controparte_9
dei luoghi di causa dallo stesso descritto nella perizia di parte del 28/04/2022, corrispondeva a quanto dallo stesso percepito in occasione del sopralluogo all'epoca effettuato.
5.3 Si tratta di testimonianze da ritenersi pienamente attendibili, in quanto: sono state rese in modo circostanziato dai testi escussi e senza contraddizioni;
sono risultate le une coerenti con la ricostruzione dei fatti operate dalle altre;
hanno trovato “riscontro esterno” nelle fotografie dei luoghi di causa, in atti;
non sono risultate confutate da alcun elemento di segno contrario che possa anche solo infondere il dubbio della loro veridicità; hanno trovato riscontro anche negli esiti della CTU (vd. infra).
6. Inoltre, dalla scelta processuale di contumacia dei resistenti è derivata la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, della conoscenza di fatti e circostanze eventualmente diversi da quelli analiticamente denunziati e comprovati dagli attori a fondamento delle domande proposte.
7. Un tale utilizzo continuativo e pressochè esclusivo delle aree comuni di cui sopra (tra cui non rientra la particella 386 sub 2, interessata dalla apposizione di rete plastificata e di altro materiale e di proprietà dei coniugi cfr. la relazione di CTU;
cfr. le visure catastali e la ulteriore Controparte_7
documentazione negoziale in atti), da parte – per la quasi totalità - del , con la apposizione CP_1
disordinata e continuativa dei manufatti e dei materiali prima descritti, costituisce comportamento vietato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. (“Uso della cosa comune”).
7.1 È infatti noto che “l'uso della cosa comune da parte di ciascun comunista è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3640 del 24/02/2004).
È parimenti noto che “la destinazione della cosa comune - che, a norma dell'art 1102 c.c. ciascun partecipante alla comunione non può alterare, divenendo altrimenti illecito l'uso del bene - dev'essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, elementi giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi, ed elementi di fatto, quali le caratteristiche della cosa” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020).
Ne consegue, ad esempio, che “la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3640 del 24/02/2004). pagina 8 di 15 Inoltre, “In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso;
pertanto, può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7618 del 18/03/2019: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile).
I limiti nell'utilizzo del bene comune vincolano anche il conduttore o comodatario e, più in generale, il titolare di un diritto di godimento sul bene comune.
Infatti, “il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può altresì utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito
l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario. Pertanto il conduttore può liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell'edificio, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cosiddetto interno) e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condomini (limite cosiddetto esterno)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021; Cass. Sez. 3, 24/10/1986, n.
6229; Cass. Sez. 2, 03/05/1997, n. 3874).
In ogni caso, “il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto CP_10
costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35213 del 18/11/2021).
Inoltre, “l'accertamento, da parte del giudice, che l'uso del bene comune, fatto da uno dei partecipanti alla comunione, renda impossibile o menomi l'esercizio del diritto degli altri comproprietari, agli effetti dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., legittima ciascuno dei condomini a chiedere la rimozione delle opere che alterino e sconvolgano il rapporto di equilibrio della comunione, al fine di veder pagina 9 di 15 tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima, oltre che a pretendere l'eventuale risarcimento del danno, così verificando, in negativo, un limite all'esercizio del potere del singolo di servirsi della res, ma non consente una pronuncia conformativa che contenga le norme circa l'uso futuro della cosa stessa” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
18038 del 28/08/2020).
7.2 Nella specie, la apposizione e conservazione disordinata, senza soluzione di continuità, sulle aree comuni oggetto di causa e in modo disordinato, dei manufatti e di tutto il materiale prima ampiamente descritti, oltre che l'uso esclusivo di parte di dette aree come zona di parcheggio escludente i veicoli degli altri comunisti, con concomitante e consequenziale esclusione delle facoltà di godimento degli altri comunisti, integrano certamente violazione dei limiti di utilizzo paritario della res comune.
8. Pertanto, in accoglimento della 1° domanda degli attori (cfr. il ricorso), deve essere ordinato ai convenuti (l'uno quale comproprietario dei beni comuni e – in quanto tale – anche “garante” della correttezza, verso gli altri comunisti, delle condotte del suo comodatario ovvero conduttore dei beni medesimi, l'altro, quale fruitore di detti beni ed autore materiale della quasi totalità delle condotte violative del divieto di cui all'art. 1102 c.c.) di astenersi per il futuro dall'uso di detti beni comuni
(come individuati nelle relazioni di CTU espletate in giudizio), con modalità che ne alterino la destinazione, che impediscano ai ricorrenti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che li ostacolino nell'accesso ai beni di esclusiva proprietà di questi ultimi.
9. Nel contempo, in accoglimento della 2° domanda dei ricorrenti (cfr. il ricorso), deve essere ordinato al D di astenersi per il futuro da condotte di turbativa e di molestia del diritto di proprietà dei CP_1
ricorrenti sulle aree di proprietà esclusiva degli stessi, come individuate nelle relazioni di CTU espletate (particelle nn. 380 e 4163).
10. Posto che gli attori hanno domandato altresì sia la condanna di entrambi i resistenti, “ciascuno per quanto di spettanza, alla rimozione delle opere lesive che impediscono ai sig.ri e Parte_1
di godere dei beni comuni”, sia la condanna di “alla rimozione delle Parte_2 CP_1 opere lesive del diritto di proprietà […] posta in essere nei confronti dei sig.ri e in Pt_1 Pt_2
relazione ai beni di loro esclusiva proprietà, con ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito” (cfr. il ricorso), il Tribunale ha richiesto al CTU anche di accertare “l'attuale stato dei luoghi, per verificare la esistenza o meno e persistenza o meno dei manufatti e delle altre turbative sui beni esclusivi dei ricorrenti o comuni, da quelli denunziati”) e, “nel caso di fondatezza delle denunzie
pagina 10 di 15 di parte ricorrente, di indicare le modalità di ripristino del godimento esclusivo delle aree di proprietà esclusiva dei ricorrenti o di godimento comune delle aree in comproprietà".
10.1 Alla luce degli accertamenti consequenziali operati dall'Ausiliario del Giudice, i convenuti, nelle rispettive qualità - il , quale comproprietario dei beni “lesi” nel godimento degli attori dal suo CP_2
“conduttore” ovvero comodatario, il quale fruitore di dette aree e responsabile di detta CP_1
lesione - devono essere condannati in solido a rimuovere dai beni comuni - in quanto alteranti la destinazione di essi, impeditivi del pari diritto di godimento degli attori e costituenti in gran parte materiale di risulta - e a smaltire in discarica, tutti i manufatti indicati a pag. 37 e seg. della 1° relazione e nell'allegato 10 alla relazione stessa (con numerazione da 1 in seguito), per ciascuna delle particelle catastali in questione.
Tale rimozione, tuttavia, non riguarda i beni elencati, nella relazione e nell'allegato da ultimo citati, ai numeri 4 (vasi), 5 (sedie in plastica), 6 e 7 (panca e cuscini per seduta), 8 (tavolo), 13, 15 e 16
(giocattoli, vasi in plastica e simili), né i beni insistenti sulle particelle 107 e 386 sub 2 (in quanto di esclusiva proprietà del : cfr. la relazione di CTU e i documenti in atti) e 18 (piccola parte CP_2
della zona pavimentata).
10.2 Infatti, in ordine a tutti gli oggetti ed i manufatti di cui sopra (ad eccezione del pavimento di cui al n. 18, di cui si dirà) insistenti sulla area comune (ivi compresa la amaca apposta nei mesi estivi) va detto che la loro presenza in detta area non è in alcun modo incompatibile con il divieto di cui all'art. 1102 c.c., trattandosi di oggetti e manufatti (peraltro di dimensioni modeste e di agevole amovibilità) che non mutano in alcun modo la destinazione della area cortilizia di quel fabbricato “di campagna”
(essendo peraltro manufatti tipici delle forme di ordinario godimento dei cortili, come sedie, tavolini, giochi, etc.) e, dall'altro, non impediscono il concomitante uso di essa da parte degli altri comunisti.
Al riguardo, è bene evidenziare che “i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
6458 del 06/03/2019: nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate).
Infatti, la norma in parola “è intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i pagina 11 di 15 limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di "uso paritetico" intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12344 del
05/12/1997: nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non costituire abusiva utilizzazione dell'intercapedine comune di un edificio in condominio, accessibile soltanto dal giardino del condomino interessato, la collocazione, da parte di quest'ultimo, di due serbatoi in lamiera per il gasolio, di un vaso di espansione per l'impianto di riscaldamento e di alcune scaffalature in legno, non essendo la suddetta attività legittimamente qualificabile in termini di impedimento allo svolgimento della funzione sua propria della "res" - consistente nel dare aria e luce al fabbricato, nonché nell'offrire protezione contro l'umidità proveniente da eventuali fondi o manufatti limitrofi).
Peraltro, la assenza di antigiuridicità nell'uso delle aree in parola attraverso i piccoli manufatti di cui sopra è ulteriormente confermata dal fatto che i ricorrenti non abitano nel fabbricato di cui l'area cortilizia è pertinenza. Ed è noto che “qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020).
Del resto, diversamente opinando – ossia ritenendo che i resistenti debbano togliere dall'area comune in oggetto tutti i beni ivi esistenti questione – si arriverebbe a ritenere che l'esclusiva modalità di uso legittimo di dette aree sarebbe quella di lasciarla “spoglia” di qualsivoglia oggetto e di destinarla al solo passaggio pedonale, ma così non è, come ampiamente evidenziato.
10.3 Per quel che riguarda la piccola pavimentazione prima menzionata, in disparte la questione della ricostruzione dei soggetti che ne hanno la comproprietà (cfr. la relazione di CTU e la documentazione catastale e negoziale in atti), va sottolineato che i ricorrenti non ne hanno mai invocato la rimozione, né allegato o comprovato che siano stati i resistenti ad apporla, ovvero che essa abbia leso in qualche modo i loro diritti di godimento dei beni in parola.
pagina 12 di 15 11. Sulle aree di esclusiva proprietà degli attori, di cui alle particelle nn. 380 e 4163 (cfr. la documentazione in atti;
cfr. la relazione di CTU), non è invece stato rinvenuto alcun manufatto la cui collocazione sia attribuibile ai convenuti e che debba essere rimossa da costoro.
Si rinvia al riguardo a quanto analiticamente sottolineato dal CTU Medoro: “[…] Catasto Terreni foglio 49 del Comune di Chieti, particella 380 intestata catastalmente ai signori e Parte_1
per quote pari ad 1/2 ciascuno pro indiviso: Non è stata rilevata la presenza di oggetti Parte_2
e/o manufatti stabili o precari. […] Catasto Fabbricati foglio 49 del Comune di Chieti, particella 4163 intestata catastalmente ai signori e per quote pari ad 1/2 ciascuno pro Parte_1 Parte_2
indiviso: Non è stata rilevata la presenza di oggetti e/o manufatti stabili o precari, si segnala soltanto per completezza che su indicazione del sig. è stata visionata nella parte retrostante e Parte_1
verso valle del diruto fienile un mucchio di materiale misto costituito da mattoni, pezzi di calcestruzzo, cemento, tranci di laterizi, la cui esatta ubicazione spaziale e quantitativi sono incerti in quanto quasi totalmente ricoperti da vegetazione spontanea e da un fitto canneto;
la stessa provenienza e il tempo da cui si trovano sul luogo appare difficile da determinare dal momento che sono anche ricoperti da muschio;
non è escludibile tecnicamente che appartenessero ad una sorta di struttura artigianale con funzione di sostegno del terreno che in quel punto e verso la P.lla 107 presenta un dislivello di quota con la P.lla 4163 a quota più bassa;
quest'ultima considerazione parrebbe avvalorata dalla distribuzione diffusa e lineare verso il fondo valle dei materiali, non coerente invece con un mero mucchio scaricato (allegato n°11)”.
12. Infine, in accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c. degli attori, i convenuti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore dei primi di una somma di denaro nel caso di ritardo nell'esecuzione delle opere di rimozione dei manufatti in parola: tenendo conto che la rimozione potrà essere eseguita – sulla base delle comuni massime di esperienza – entro 20 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza, tale somma di denaro si determina equitativamente, tenendo conto del valore della controversia e dello stato dei luoghi e della natura dei manufatti in parola, in €. 300,00 mensili, per ogni mese che decorrerà dalla scadenza del predetto 20° giorno.
13. In conclusione, in accoglimento parziale delle domande degli attori:
- deve ordinarsi a di astenersi in futuro dall'uso dei beni comuni agli attori (come CP_1
individuati nelle relazioni di CTU espletate in giudizio), con modalità che ne alterino la destinazione, che impediscano agli attori di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che li ostacolino nell'accesso ai beni di loro esclusiva proprietà; pagina 13 di 15 - deve essere dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia diritto in capo a sui beni CP_1
immobili di proprietà esclusiva di e , individuati nel Catasto Terreni del Parte_1 Parte_2
Comune di Chieti con le p.lle 380 e 4163 del fg. 49;
- e devono essere condannati, in solido tra loro, a procedere CP_1 Controparte_2
– entro 20 giorni dalla notifica e/o dalla comunicazione della presente sentenza - alla rimozione dai summenzionati beni comuni e a smaltire in discarica tutti i manufatti indicati a pag. 37 e seg. della 1° relazione e nell'allegato 10 alla relazione stessa (con numerazione da 1 in seguito), per ciascuna delle particelle catastali in questione, ad eccezione dei beni elencati ai numeri 4 (vasi), 5 (sedie in plastica),
6 e 7 (panca e cuscini per seduta), 8 (tavolo), 13, 15 e 16 (giocattoli, vasi in plastica e simili), e ad eccezione dei beni insistenti sulle particelle 107 e 386 sub 2 e del manufatto di indicato al n. 18
(piccola parte della zona pavimentata).
- e devono essere condannati, in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore degli attori, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di €. 300,00 per ogni mese di ritardo nella rimozione dei manufatti e materiali summenzionati, mese di ritardo da calcolarsi, come dies a quo, dal 21° giorno trascorso dalla notifica e/o dalla comunicazione agli stessi della presente sentenza
14. La disciplina delle spese di lite (ivi comprese quelle per la mediazione e per il CTP) segue, ex lege, la soccombenza solidale dei convenuti, con liquidazione come da dispositivo, nei valori tabellari medi dei compensi relativi alle cause di valore indeterminato di media complessità (scaglione fino ad €.
52.000,00).
Per gli stessi anzidetti motivi, le spese di CTU si pongono a carico definitivo e solidale dei convenuti.
Nei rapporti interni tra i soccombenti, le spese processuali si pongono per 2/3 a carico del e CP_1
per il residuo a carico del , posto che - pur rispondendo entrambi della lesione del diritto degli CP_2
attori al pacifico godimento dei beni comuni – al primo deve ascriversi il compimento della quasi totalità dei comportamenti materiali attraverso i quali quella lesione si è consumata.
15. Infine, dalla scelta di contumacia dei convenuti discende la infondatezza della domanda risarcitoria degli attori, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 14 di 15 decide:
- ordina a di astenersi in futuro dall'uso dei beni comuni agli attori (come CP_1
individuati nelle relazioni di CTU espletate in giudizio), con modalità che ne alterino la destinazione, che impediscano agli attori di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che li ostacolino nell'accesso ai beni di loro esclusiva proprietà;
- dichiara l'inesistenza di qualsivoglia diritto in capo a sui beni immobili di CP_1
proprietà esclusiva di e , individuati nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 Parte_2
Chieti con le p.lle 380 e 4163 del fg. 49;
- condanna e in solido tra loro, a procedere – entro 20 CP_1 Controparte_2
giorni dalla notifica e/o dalla comunicazione della presente sentenza - alla rimozione dai summenzionati beni comuni e a smaltire in discarica tutti i manufatti indicati a pag. 37 e seg. della 1° relazione e nell'allegato 10 alla relazione stessa (con numerazione da 1 in seguito), per ciascuna delle particelle catastali in questione, ad eccezione dei beni elencati ai numeri 4 (vasi), 5 (sedie in plastica),
6 e 7 (panca e cuscini per seduta), 8 (tavolo), 13, 15 e 16 (giocattoli, vasi in plastica e simili), e ad eccezione dei beni insistenti sulle particelle 107 e 386 sub 2 e del manufatto di indicato al n. 18
(piccola parte della zona pavimentata);
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
degli attori, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di €. 300,00 per ogni mese di ritardo nella rimozione dei manufatti e materiali summenzionati, mese di ritardo da calcolarsi, come dies a quo, dal 21° giorno trascorso dalla notifica e/o dalla comunicazione agli stessi della presente sentenza;
- rigetta le altre domande;
- condanna e in solido tra loro – e, nei loro rapporti interni, CP_1 Controparte_2
per 2/3 il primo e per 1/3 il secondo – al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in €. 311,3 per esborsi, €. 605,00 per spese di CTP, €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge;
- pone le spese di CTU a carico definitivo e solidale dei convenuti, e, nei loro rapporti interni, per 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di CP_1 Controparte_2
Alla Cancelleria.
Chieti, 29 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 15 di 15
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 929/2022, promossa da:
(CF.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Mariantonietta De Luca, elettivamente C.F._2
domiciliati come in atti.
ATTORI contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._3 Controparte_2
) C.F._4
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: comunione di beni e diritti reali
CONCLUSIONI
Con le note scritte in sostituzione della udienza del 13.1.25, gli attori hanno concluso come in atti:
pagina 1 di 15 “[…] L'avv. Mariantonietta De Luca […] si riporta ai propri scritti difensivi e ai verbali di causa e precisa le proprie conclusioni riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso di cui chiede
l'integrale accoglimento”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.6.22, e suo figlio Parte_2 anno agito in giudizio nei confronti di e di Parte_1 CP_1 CP_2
, chiedendo al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che l'uso del bene comune fatto da
[...]
- sugli immobili individuati nel Catasto Terreni del Comune di Chieti con le p.lle 385, CP_1
386 e 390 del fg. 49 - e da - sull'immobile distinto nel Catasto Terreni del Comune Controparte_2
di Chieti con la p.lla 386 del fg. 49 - è pregiudizievole per l'esercizio del diritto dei comproprietari
e in relazione ai limiti stabiliti dall'art 1102 c.c. e per l'effetto Parte_1 Parte_2 condannare e ciascuno per quanto di spettanza, alla rimozione CP_1 Controparte_2
delle opere lesive che impediscono ai sig.ri e di godere dei beni comuni Parte_1 Parte_2 nonché condannare e a cessare ogni forma di turbativa e/o molestia CP_1 Controparte_2
posta in essere nei confronti dei sig.ri e in relazione ai beni comuni, con ripristino della Pt_1 Pt_2
situazione antecedente al verificarsi dell'illecito; 2) accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto da parte del sig. sui beni immobili di proprietà esclusiva di e CP_1 Parte_1
, individuati nel Catasto Terreni del Comune di Chieti con le p.lle 380 e 4163 del fg. 49 e Parte_2 per l'effetto condannare il sig. alla rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà CP_1
nonché a cessare ogni turbativa e/o molestia posta in essere nei confronti dei sig.ri e in Pt_1 Pt_2
relazione ai beni di loro esclusiva proprietà, con ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito; 3) condannare i sig.ri e ex art 614 bis c.p.c., al CP_1 Controparte_2
pagamento di una somma di denaro che si riterrà di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento che la S.V. Ill.ma vorrà emettere in accoglimento della presente azione;
4) condannare i sig.ri e ex CP_1 Controparte_2
art 96; III comma, c.p.c. al pagamento a favore dei ricorrenti, di una somma equitativamente determinata;
5) con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno di tali domande, i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi per quanto d'interesse, che: essi erano proprietari in pari quota, oltre che possessori, del fabbricato sito in Chieti alla Via Carlo Forlanini, pagina 2 di 15 distinto in catasto fabbricati al Fg. 49, p.lla 4157; tale immobile costituiva un unico corpo di fabbrica, diviso da cielo a terra, con quello di cui risultavano comproprietari i coniugi e Controparte_2
distinto in catasto alla p.lla 384; per accedere alle rispettive abitazioni ( e CP_3 Persona_1
, occorreva transitare attraverso una strada comune;
gli esponenti erano proprietari (in Persona_2
pari quota) con i coniugi e (proprietari in pari quota) anche dell'area circostante CP_2 CP_3
l'intero fabbricato (corte comune) identificata al fg 49 con la p.lla 385, oltre che di ulteriori particelle, meglio indicate nel ricorso;
pur non abitando in detto fabbricato, il dal 2011 – era solito Pt_1
recarsi presso di esso (spesso in compagnia del propri stretti congiunti) per coltivare i terreni posti nelle immediate vicinanze;
dal 2018, il fabbricato di proprietà dei coniugi e risultava CP_2 CP_3 occupato da il quale, sin da subito, aveva “iniziato a far uso in modo esclusivo di CP_1
diverse aree comuni, impedendo ai ricorrenti di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà, ed alterando, quindi, il rapporto di equilibrio tra i partecipanti nel godimento della cosa comune”; in particolare, il : aveva occupato le aree comuni con manufatti (“pergola in CP_1
legno, panche, tavoli, sedie, diverse bombole di gas, scivoli, altalene, dondolo in plastica, giocattoli, lettino di vimini… amaca… impalcatura, costituita da travi metalliche e ponteggi… puntelli metallici”), […] impedendo agli odierni ricorrenti persino di transitarvi e rifiutandosi di rimuovere gli oggetti”; aveva occupato anche “una porzione della p.lla 380, di proprietà esclusiva dei ricorrenti
…nella parte adiacente la corte comune (p.lla 385) con vasi ed oggetti vari”, a cui aveva “aggiunto anche un carrello della spesa, dei tappeti ed altri oggetti”; aveva “anche iniziato a parcheggiare le autovetture”, sulla medesima particella, oltre che un furgone sulla comune strada di accesso alle rispettive unità abitative, impedendo agli esponenti il concomitante uso di detta strada;
dal giugno
2021, aveva “fatto uso esclusivo anche della p.lla 390, comune tra e Persona_1 Persona_3
, parcheggiandovi stabilmente una roulotte Controparte_4
… e affiancandovi, dopo qualche mese, il furgone Iveco Daily bianco… fino ad occuparne stabilmente
l'intera superficie”; da “giugno 2021 aveva anche iniziato a usare in modo esclusivo una porzione della comune p.lla 386, depositando materiale edile di risulta (mattoni, calcinacci, pannelli in legno e ferro) e materiale da discarica sull'area libera da costruzioni”; “dal 2018 anche Controparte_2 pur non dimorando più nel fabbricato di sua proprietà ora abitato dal raggiungeva spesso le CP_1
aree circostanti e, in più occasioni, aveva goduto in modo esclusivo dei beni comuni impedendo ai sig.ri e di farne pari uso, e ciò aveva fatto occupando le aree comuni con materiale di Pt_1 Pt_2 diversa natura.. tra cui barattoli di vernice, e di diluente, pezzi di motori di auto, frigoriferi”; nel pagina 3 di 15 giugno 2021, insieme a aveva recintato, mediante l'installazione di una CP_1 Controparte_2
rete plastificata da cantiere di colore arancione, parte dell'area esterna perimetrale del magazzino di
, su tre lati, occupando così parte dell'area libera comune e con l'intento di escludere Persona_3 totalmente gli altri comproprietari dal godimento del bene comune…” ostacolando in tal modo “al il raggiungimento della strada comunale”; “inoltre, a ridosso della linea di confine tra la p.lla Pt_1
4163 (proprietà esclusiva e la p.lla 107 (proprietà esclusiva ) il sig. Persona_1 Persona_2 aveva altresì, accatastato materiali di varia natura: rotoli di rete metallica per recinzione, CP_1
vasi in plastica, pedane, mattoni, materiale edile di scarto, tavole in legno occupando una porzione del terreno di proprietà esclusiva di (p.lla 4163) e dagli stessi posseduto”; tali reiterate Persona_1
condotte integravano – ai sensi dell'art. 1102 c.c. - un uso illegittimo delle aree comuni, oltre che una lesione del diritto dominicale dei ricorrenti sui beni di loro esclusiva proprietà; erano risultati vani i tentativi degli esponenti di una soluzione bonaria della vicenda;
sussistevano pertanto i presupposti per l'accoglimento delle domande proposte.
2. I resistenti – regolarmente citati – sono rimasti contumaci nel processo, nel corso del quale: è stato disposto il mutamento del rito;
è stata espletata una CTU – al fine di un sopralluogo sulle aree oggetto di causa e per la soluzione delle questioni tecniche sottese - con la nomina come Ausiliario dell'Arch.
, al quale è stato conferito il seguente incarico: “Il CTU esamini attentamente il ricorso, la Per_4
perizia di parte e i documenti in atti, al fine di avere piena contezza della materia del contendere e delle prospettazioni tecniche e fattuali ivi contenute in ordine ai fatti di causa;
accerti l'attuale stato dei luoghi, per verificare la esistenza o meno e persistenza o meno dei manufatti e delle altre turbative sui beni esclusivi dei ricorrenti o comuni, da quelli denunziati;
accerti la titolarità dominicale delle aree interessate dai manufatti e dalle turbative di cui sopra;
nel caso di fondatezza delle denunzie di parte ricorrente, indichi le modalità di ripristino del godimento esclusivo delle aree di proprietà esclusiva dei ricorrenti o di godimento comune delle aree in comproprietà”; si è svolta l'istruttoria orale, attraverso la escussione dei testi dei ricorrenti;
la causa – dopo la udienza di precisazione dele conclusioni del 13.1.25 - giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Le domande dei ricorrenti sono fondate, nella misura e per le ragioni di seguito indicate.
4. Innanzitutto, è utile un richiamo alla analitica descrizione dei luoghi operata dal CTU: pagina 4 di 15 “[…] Le proprietà immobiliari oggetto di causa sono site nel Comune di Chieti alla Via Carlo
Forlanini, 149, e sono costituite prevalentemente da terreni ed aree scoperte pertinenziali circostanti un fabbricato residenziale (costituito da due unità abitative) e due fabbricati diruti, uno in mattoni ormai privo di copertura adibito in precedenza molto verosimilmente a fienile ed uno in terra con copertura in lamiera adibito a magazzino. Al complesso immobiliare si accede attraverso la percorrenza di una stradina privata traversa di Via Carlo Forlanini.
Il fabbricato principale è costituito da un unico corpo di fabbrica diviso da cielo a terra in due unità residenziali contigue di proprietà esclusiva (Fg 49 P.lle 4157 intestata catastalmente ai sig.ri Per_5
e 384 intestata catastalmente ai sig.ri . La costruzione è circondata da una
[...] Persona_2
corte comune (Fg. 49 P.lla 385 intestata catastalmente ai sig.ri e che Persona_1 Persona_2
su tre lati risulta pavimentata con piastrelle di colore rosso, usata come passaggio pedonale, sul quarto lato, ovvero l'area a confine con la P.lla 4163, è ubicata la strada di accesso alle unità immobiliari di proprietà e al resto di suddetto compendio costituito dai terreni Persona_1
retrostanti dove è anche ubicato un fabbricato diruto costituito da una costruzione in terra e copertura in lamiera.
Sul lato opposto della strada rispetto al fabbricato di cui si è detto sopra, è collocato un vecchio fienile con pareti in mattoni e privo di copertura identificato catastalmente con la P.lla 4163 (intestata ai sig.ri . Il fienile diruto è circondato inoltre da una corte esclusiva collegata. Persona_5
Anteriormente a detti fabbricati troviamo due porzioni di terreno divise dalla strada privata che da Via
Carlo Forlanini da l'accesso al complesso immobiliare oggetto di causa, il primo identificato con la
P.lla 380 (intestata catastalmente ai sig.ri ed il secondo, quello più a valle identificato Persona_5
con la P.lla 107 (intestata catastalmente ai sig.ri . Persona_2
In adiacenza della P.lla 385, sul lato opposto alla P.lla 380, vi è un altro terreno, intestato catastalmente ai sig.ri e privo di costruzioni, identificato con la P.lla Persona_1 Persona_2
106. Contigue a tale terreno sono ubicate le aree scoperte identificate con le P.lle 390 e 386. Orbene la P.lla 386 è occupata per una piccola parte da un manufatto in terra a cui si è già accennato, che non è riportato nella cartografia catastale e molto verosimilmente costituisce porzione relitta del vecchio fabbricato insistente sempre sulla P.lla 386, in origine costituito da due ambienti terranei distintamente intestati ai germani e Di tutto il fabbricato ora resta solo la Persona_6 CP_5
porzione appena descritta (manufatto in terra) originariamente intestata al solo ed in CP_6
pagina 5 di 15 condizioni statiche talmente precarie da non permettere l'accesso. Circonda la costruzione in terra una corte comune originariamente ai germani e Persona_6 CP_5
Quanto alla P.lla 390 catastalmente risulta censita parte al catasto terreni e parte al catasto fabbricati in quanto su di essa insisteva un fabbricato rurale ora completamente demolito. L'originaria costruzione era suddivisa in diversi subalterni intestati a e CP_6 Persona_6 Per_7
e ) e comprendeva anche delle aree scoperte pertinenziali circostanti di
[...] Per_8 Per_9
proprietà esclusiva dei germani e ( ); ancora tutto riportato Persona_7 Per_8 Per_9
impropriamente in cartografia catastale.
Infine, la P.lla 381 confinante con quasi tutto il compendio immobiliare è un terreno libero originariamente intestato a e ); precisando che quest'ultimo Persona_7 Persona_10
appezzamento di terreno viene qui citato per completezza informativa ma nel prosieguo non sarà più trattato in quanto si è accertato che non è coinvolto nelle questioni di cui è causa […]”.
5. Tanto premesso in ordine allo stato dei luoghi, va rilevato come i testimoni escussi hanno confermato il fatto che i resistenti hanno tenuto tutte le condotte di occupazione continuata con manufatti e con oggetti vari e di utilizzo delle aree comuni e di parte delle aree di esclusiva proprietà dei ricorrenti, che questi ultimi hanno descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed addebitato all'uno ovvero ad entrambi i resistenti stessi (cfr. le testimonianze di Tes_1
di e di , testimonianze da ritenersi
[...] Testimone_2 Testimone_3
richiamate per relationem).
5.1 In particolare, tali testimonianze hanno confermato, con deposizioni lineari e circostanziate, la veridicità delle seguenti circostanze: che la p.lla 385 del foglio 49, coincidente con l'area pavimentata con piastrelle rosse che circonda su tre lati il fabbricato di proprietà e Persona_1 Controparte_7
risultava occupata dai seguenti oggetti: una pergola in legno, un tavolo e relativa panca in legno/ferro, giocattoli vari per bambini, un dondolo in plastica, sedie varie in ferro e plastica, mobiletti in plastica, bombole di gas ed una culla per neonati in vimini come risultava dalle foto nn. 1,2, 3 e 4 allegate alla relazione del geom (all. 8); che la porzione della p.lla 385, fiancheggiante il quarto lato del CP_8
fabbricato di proprietà e costituito dalla strada di accesso al fabbricato Persona_1 Persona_2
risultava occupata dal furgone bianco in uso al;
che il terreno di cui alla p.lla Persona_1 CP_1
390, risultava occupato da una roulotte e da altro materiale ferroso come risultava dalla foto n. 5 allegata alla relazione in atti;
che in occasione del precedente sopralluogo del 5 ottobre 2021, accanto alla roulotte summenzionata, era parcheggiato anche un Furgone Bianco Iveco Daily come da pagina 6 di 15 fotografia in atti;
che detti mezzi occupavano l'intera area di cui alla p.lla 390; che dal mese di giugno
2021 il sig. aveva parcheggiato sulla p.lla 390 una roulotte, come risultava dalla foto n. 5 in CP_1
atti; che dai primi di ottobre 2021 il sig. aveva parcheggiato sulla p.lla 390, accanto alla CP_1
roulotte, un furgone Iveco Daily bianco, occupandone l'intera area, come risultava dalla foto n. 16 in atti;
che una porzione della p.lla 380, nella parte adiacente la corte comune piastrellata con mattonelle rosse, risultava occupata da vasi ed altri oggetti nonché da un'autovettura Clio scura come risultava dalle foto nn.1 e 12 in atti;
che prima del nessuno aveva mai parcheggiato sull'area di cui alla CP_2
particella 380; che una parte della p.lla 386 risultava occupata da materiale edile di risulta (mattoni, calcinacci, pannelli in legno e ferro) nonchè da materiale da discarica (mobili, cassette in legno, ecc.) come risultava dalle foto nn. 5,6,7,8 e 9 in atti;
che l'area circostante il rudere di cui alla p.lla 386 sub
2 era delimitata da rete plastificata da cantiere di colore arancione, come risultava dalle foto 5,6,7 e 8, in atti;
che il deposito dei materiali e la rete di cantiere da ultimo citati rendevano difficile l'accesso a strada S. Ilio con mezzi pesanti;
che nel periodo estivo, il posizionava sulla corte comune CP_1
(p.lla 385) un'amaca, come risultava dalle foto in atti;
che da quando aveva iniziato CP_1
ad abitare il fabbricato di proprietà di e aveva inibito ai signori e di CP_2 CP_3 Pt_1 Pt_2
transitare sulla corte comune nella zona occupata dagli oggetti summenzionati;
che nel mese di ottobre
2020, il aveva installato sulla corte comune (p.lla 385), in prossimità dell'ingresso di CP_1
ed accanto alla pergola, una impalcatura, costituita da travi metalliche e ponteggi che Persona_1
ostruivano il passaggio, come risultava dalla foto in atti;
che nel novembre 2020, il aveva CP_1
abbandonato sulla corte comune, nella zona con piastrelle rosse in prossimità dell'ingresso del fabbricato di un grosso numero di puntelli metallici che impedivano ai sig.ri e Persona_1 Pt_1 di raggiungere l'ingresso della propria abitazione, come risultava dalla foto in atti;
che in diverse Pt_2
occasioni i ricorrenti non riuscivano a raggiungere la loro abitazione perché la strada di accesso era ostruita da una delle autovetture di come risultava dalle fotografie n. 12 (scattata il 14 CP_1 gennaio 2022) e all.15 (scatta 13.2.2022), in atti;
che in data 11/04/2021 il aveva ostruito il CP_1
passaggio per l'accesso all'abitazione e alla richiesta del di spostare la macchina Persona_1 Pt_1 per raggiungere la sua abitazione il rispondeva “Sei venuto mezz'ora fa. Dove devi andare?”; CP_1 che il ed il avevano apposto la recinzione da cantiere sulla p.lla 386 di cui alla CP_1 CP_2
circostanza sopra indicata;
che una parte della p.lla 4163 risultava occupata da rotoli di rete metallica per recinzione, vasi in plastica, pedane, mattoni, materiale edile di scarto, tavole in legno come risulta dalle fotografie n.10 e 11 in atti. pagina 7 di 15 5.2 Il geometra ha confermato, nel corso della sua testimonianza, che lo stato Controparte_9
dei luoghi di causa dallo stesso descritto nella perizia di parte del 28/04/2022, corrispondeva a quanto dallo stesso percepito in occasione del sopralluogo all'epoca effettuato.
5.3 Si tratta di testimonianze da ritenersi pienamente attendibili, in quanto: sono state rese in modo circostanziato dai testi escussi e senza contraddizioni;
sono risultate le une coerenti con la ricostruzione dei fatti operate dalle altre;
hanno trovato “riscontro esterno” nelle fotografie dei luoghi di causa, in atti;
non sono risultate confutate da alcun elemento di segno contrario che possa anche solo infondere il dubbio della loro veridicità; hanno trovato riscontro anche negli esiti della CTU (vd. infra).
6. Inoltre, dalla scelta processuale di contumacia dei resistenti è derivata la mancata acquisizione, da parte del Tribunale, della conoscenza di fatti e circostanze eventualmente diversi da quelli analiticamente denunziati e comprovati dagli attori a fondamento delle domande proposte.
7. Un tale utilizzo continuativo e pressochè esclusivo delle aree comuni di cui sopra (tra cui non rientra la particella 386 sub 2, interessata dalla apposizione di rete plastificata e di altro materiale e di proprietà dei coniugi cfr. la relazione di CTU;
cfr. le visure catastali e la ulteriore Controparte_7
documentazione negoziale in atti), da parte – per la quasi totalità - del , con la apposizione CP_1
disordinata e continuativa dei manufatti e dei materiali prima descritti, costituisce comportamento vietato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1102 c.c. (“Uso della cosa comune”).
7.1 È infatti noto che “l'uso della cosa comune da parte di ciascun comunista è soggetto, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
3640 del 24/02/2004).
È parimenti noto che “la destinazione della cosa comune - che, a norma dell'art 1102 c.c. ciascun partecipante alla comunione non può alterare, divenendo altrimenti illecito l'uso del bene - dev'essere determinata attraverso elementi economici, quali gli interessi collettivi appagabili con l'uso della cosa, elementi giuridici, quali le norme tutelanti quegli interessi, ed elementi di fatto, quali le caratteristiche della cosa” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020).
Ne consegue, ad esempio, che “la condotta del condomino, consistente nella stabile occupazione - mediante il parcheggio per lunghi periodi di tempo della propria autovettura - di una porzione del cortile comune, configuri un abuso, poiché impedisce agli altri condomini di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3640 del 24/02/2004). pagina 8 di 15 Inoltre, “In tema di condominio di edifici, l'art 1102 c.c. sull'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l'operatività delle limitazioni del predetto uso;
pertanto, può costituire abuso anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condomini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7618 del 18/03/2019: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l'immobile di proprietà di uno dei condomini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l'accesso a tale immobile).
I limiti nell'utilizzo del bene comune vincolano anche il conduttore o comodatario e, più in generale, il titolare di un diritto di godimento sul bene comune.
Infatti, “il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può altresì utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito
l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario. Pertanto il conduttore può liberamente godere ed eventualmente modificare le parti comuni dell'edificio, purché in funzione del godimento o del miglior godimento dell'unità immobiliare oggetto primario della locazione (limite cosiddetto interno) e purché non risulti alterata la destinazione di dette parti, né pregiudicato il pari suo uso da parte degli altri condomini (limite cosiddetto esterno)” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021; Cass. Sez. 3, 24/10/1986, n.
6229; Cass. Sez. 2, 03/05/1997, n. 3874).
In ogni caso, “il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto CP_10
costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova”
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35213 del 18/11/2021).
Inoltre, “l'accertamento, da parte del giudice, che l'uso del bene comune, fatto da uno dei partecipanti alla comunione, renda impossibile o menomi l'esercizio del diritto degli altri comproprietari, agli effetti dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c., legittima ciascuno dei condomini a chiedere la rimozione delle opere che alterino e sconvolgano il rapporto di equilibrio della comunione, al fine di veder pagina 9 di 15 tutelato il loro diritto reale sulla cosa comune e di impedire il consolidarsi di una situazione illegittima, oltre che a pretendere l'eventuale risarcimento del danno, così verificando, in negativo, un limite all'esercizio del potere del singolo di servirsi della res, ma non consente una pronuncia conformativa che contenga le norme circa l'uso futuro della cosa stessa” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
18038 del 28/08/2020).
7.2 Nella specie, la apposizione e conservazione disordinata, senza soluzione di continuità, sulle aree comuni oggetto di causa e in modo disordinato, dei manufatti e di tutto il materiale prima ampiamente descritti, oltre che l'uso esclusivo di parte di dette aree come zona di parcheggio escludente i veicoli degli altri comunisti, con concomitante e consequenziale esclusione delle facoltà di godimento degli altri comunisti, integrano certamente violazione dei limiti di utilizzo paritario della res comune.
8. Pertanto, in accoglimento della 1° domanda degli attori (cfr. il ricorso), deve essere ordinato ai convenuti (l'uno quale comproprietario dei beni comuni e – in quanto tale – anche “garante” della correttezza, verso gli altri comunisti, delle condotte del suo comodatario ovvero conduttore dei beni medesimi, l'altro, quale fruitore di detti beni ed autore materiale della quasi totalità delle condotte violative del divieto di cui all'art. 1102 c.c.) di astenersi per il futuro dall'uso di detti beni comuni
(come individuati nelle relazioni di CTU espletate in giudizio), con modalità che ne alterino la destinazione, che impediscano ai ricorrenti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che li ostacolino nell'accesso ai beni di esclusiva proprietà di questi ultimi.
9. Nel contempo, in accoglimento della 2° domanda dei ricorrenti (cfr. il ricorso), deve essere ordinato al D di astenersi per il futuro da condotte di turbativa e di molestia del diritto di proprietà dei CP_1
ricorrenti sulle aree di proprietà esclusiva degli stessi, come individuate nelle relazioni di CTU espletate (particelle nn. 380 e 4163).
10. Posto che gli attori hanno domandato altresì sia la condanna di entrambi i resistenti, “ciascuno per quanto di spettanza, alla rimozione delle opere lesive che impediscono ai sig.ri e Parte_1
di godere dei beni comuni”, sia la condanna di “alla rimozione delle Parte_2 CP_1 opere lesive del diritto di proprietà […] posta in essere nei confronti dei sig.ri e in Pt_1 Pt_2
relazione ai beni di loro esclusiva proprietà, con ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito” (cfr. il ricorso), il Tribunale ha richiesto al CTU anche di accertare “l'attuale stato dei luoghi, per verificare la esistenza o meno e persistenza o meno dei manufatti e delle altre turbative sui beni esclusivi dei ricorrenti o comuni, da quelli denunziati”) e, “nel caso di fondatezza delle denunzie
pagina 10 di 15 di parte ricorrente, di indicare le modalità di ripristino del godimento esclusivo delle aree di proprietà esclusiva dei ricorrenti o di godimento comune delle aree in comproprietà".
10.1 Alla luce degli accertamenti consequenziali operati dall'Ausiliario del Giudice, i convenuti, nelle rispettive qualità - il , quale comproprietario dei beni “lesi” nel godimento degli attori dal suo CP_2
“conduttore” ovvero comodatario, il quale fruitore di dette aree e responsabile di detta CP_1
lesione - devono essere condannati in solido a rimuovere dai beni comuni - in quanto alteranti la destinazione di essi, impeditivi del pari diritto di godimento degli attori e costituenti in gran parte materiale di risulta - e a smaltire in discarica, tutti i manufatti indicati a pag. 37 e seg. della 1° relazione e nell'allegato 10 alla relazione stessa (con numerazione da 1 in seguito), per ciascuna delle particelle catastali in questione.
Tale rimozione, tuttavia, non riguarda i beni elencati, nella relazione e nell'allegato da ultimo citati, ai numeri 4 (vasi), 5 (sedie in plastica), 6 e 7 (panca e cuscini per seduta), 8 (tavolo), 13, 15 e 16
(giocattoli, vasi in plastica e simili), né i beni insistenti sulle particelle 107 e 386 sub 2 (in quanto di esclusiva proprietà del : cfr. la relazione di CTU e i documenti in atti) e 18 (piccola parte CP_2
della zona pavimentata).
10.2 Infatti, in ordine a tutti gli oggetti ed i manufatti di cui sopra (ad eccezione del pavimento di cui al n. 18, di cui si dirà) insistenti sulla area comune (ivi compresa la amaca apposta nei mesi estivi) va detto che la loro presenza in detta area non è in alcun modo incompatibile con il divieto di cui all'art. 1102 c.c., trattandosi di oggetti e manufatti (peraltro di dimensioni modeste e di agevole amovibilità) che non mutano in alcun modo la destinazione della area cortilizia di quel fabbricato “di campagna”
(essendo peraltro manufatti tipici delle forme di ordinario godimento dei cortili, come sedie, tavolini, giochi, etc.) e, dall'altro, non impediscono il concomitante uso di essa da parte degli altri comunisti.
Al riguardo, è bene evidenziare che “i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n.
6458 del 06/03/2019: nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento della condominialità di una porzione immobiliare non comportasse necessariamente anche la condanna della condòmina alla rimozione di vasi o di altre masserizie ivi sistemate).
Infatti, la norma in parola “è intesa, altresì, ad assicurare al singolo partecipante, quanto all'esercizio concreto del suo diritto, le maggiori possibilità di godimento della cosa, legittima quest'ultimo, entro i pagina 11 di 15 limiti ora ricordati, a servirsi di essa anche per fini esclusivamente propri, traendone ogni possibile utilità, non potendosi la nozione di "uso paritetico" intendersi in termini di assoluta identità di utilizzazione della "res", poiché una lettura in tal senso della norma "de qua", in una dimensione spaziale o temporale, comporterebbe il sostanziale divieto, per ciascun condomino, di fare, della cosa comune, qualsiasi uso particolare a proprio vantaggio” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12344 del
05/12/1997: nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non costituire abusiva utilizzazione dell'intercapedine comune di un edificio in condominio, accessibile soltanto dal giardino del condomino interessato, la collocazione, da parte di quest'ultimo, di due serbatoi in lamiera per il gasolio, di un vaso di espansione per l'impianto di riscaldamento e di alcune scaffalature in legno, non essendo la suddetta attività legittimamente qualificabile in termini di impedimento allo svolgimento della funzione sua propria della "res" - consistente nel dare aria e luce al fabbricato, nonché nell'offrire protezione contro l'umidità proveniente da eventuali fondi o manufatti limitrofi).
Peraltro, la assenza di antigiuridicità nell'uso delle aree in parola attraverso i piccoli manufatti di cui sopra è ulteriormente confermata dal fatto che i ricorrenti non abitano nel fabbricato di cui l'area cortilizia è pertinenza. Ed è noto che “qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, atteso che, in una materia in cui è prevista la massima espansione dell'uso, il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali, pertanto, costituiscono impedimento alla modifica, solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020).
Del resto, diversamente opinando – ossia ritenendo che i resistenti debbano togliere dall'area comune in oggetto tutti i beni ivi esistenti questione – si arriverebbe a ritenere che l'esclusiva modalità di uso legittimo di dette aree sarebbe quella di lasciarla “spoglia” di qualsivoglia oggetto e di destinarla al solo passaggio pedonale, ma così non è, come ampiamente evidenziato.
10.3 Per quel che riguarda la piccola pavimentazione prima menzionata, in disparte la questione della ricostruzione dei soggetti che ne hanno la comproprietà (cfr. la relazione di CTU e la documentazione catastale e negoziale in atti), va sottolineato che i ricorrenti non ne hanno mai invocato la rimozione, né allegato o comprovato che siano stati i resistenti ad apporla, ovvero che essa abbia leso in qualche modo i loro diritti di godimento dei beni in parola.
pagina 12 di 15 11. Sulle aree di esclusiva proprietà degli attori, di cui alle particelle nn. 380 e 4163 (cfr. la documentazione in atti;
cfr. la relazione di CTU), non è invece stato rinvenuto alcun manufatto la cui collocazione sia attribuibile ai convenuti e che debba essere rimossa da costoro.
Si rinvia al riguardo a quanto analiticamente sottolineato dal CTU Medoro: “[…] Catasto Terreni foglio 49 del Comune di Chieti, particella 380 intestata catastalmente ai signori e Parte_1
per quote pari ad 1/2 ciascuno pro indiviso: Non è stata rilevata la presenza di oggetti Parte_2
e/o manufatti stabili o precari. […] Catasto Fabbricati foglio 49 del Comune di Chieti, particella 4163 intestata catastalmente ai signori e per quote pari ad 1/2 ciascuno pro Parte_1 Parte_2
indiviso: Non è stata rilevata la presenza di oggetti e/o manufatti stabili o precari, si segnala soltanto per completezza che su indicazione del sig. è stata visionata nella parte retrostante e Parte_1
verso valle del diruto fienile un mucchio di materiale misto costituito da mattoni, pezzi di calcestruzzo, cemento, tranci di laterizi, la cui esatta ubicazione spaziale e quantitativi sono incerti in quanto quasi totalmente ricoperti da vegetazione spontanea e da un fitto canneto;
la stessa provenienza e il tempo da cui si trovano sul luogo appare difficile da determinare dal momento che sono anche ricoperti da muschio;
non è escludibile tecnicamente che appartenessero ad una sorta di struttura artigianale con funzione di sostegno del terreno che in quel punto e verso la P.lla 107 presenta un dislivello di quota con la P.lla 4163 a quota più bassa;
quest'ultima considerazione parrebbe avvalorata dalla distribuzione diffusa e lineare verso il fondo valle dei materiali, non coerente invece con un mero mucchio scaricato (allegato n°11)”.
12. Infine, in accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c. degli attori, i convenuti devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore dei primi di una somma di denaro nel caso di ritardo nell'esecuzione delle opere di rimozione dei manufatti in parola: tenendo conto che la rimozione potrà essere eseguita – sulla base delle comuni massime di esperienza – entro 20 giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza, tale somma di denaro si determina equitativamente, tenendo conto del valore della controversia e dello stato dei luoghi e della natura dei manufatti in parola, in €. 300,00 mensili, per ogni mese che decorrerà dalla scadenza del predetto 20° giorno.
13. In conclusione, in accoglimento parziale delle domande degli attori:
- deve ordinarsi a di astenersi in futuro dall'uso dei beni comuni agli attori (come CP_1
individuati nelle relazioni di CTU espletate in giudizio), con modalità che ne alterino la destinazione, che impediscano agli attori di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che li ostacolino nell'accesso ai beni di loro esclusiva proprietà; pagina 13 di 15 - deve essere dichiarata l'inesistenza di qualsivoglia diritto in capo a sui beni CP_1
immobili di proprietà esclusiva di e , individuati nel Catasto Terreni del Parte_1 Parte_2
Comune di Chieti con le p.lle 380 e 4163 del fg. 49;
- e devono essere condannati, in solido tra loro, a procedere CP_1 Controparte_2
– entro 20 giorni dalla notifica e/o dalla comunicazione della presente sentenza - alla rimozione dai summenzionati beni comuni e a smaltire in discarica tutti i manufatti indicati a pag. 37 e seg. della 1° relazione e nell'allegato 10 alla relazione stessa (con numerazione da 1 in seguito), per ciascuna delle particelle catastali in questione, ad eccezione dei beni elencati ai numeri 4 (vasi), 5 (sedie in plastica),
6 e 7 (panca e cuscini per seduta), 8 (tavolo), 13, 15 e 16 (giocattoli, vasi in plastica e simili), e ad eccezione dei beni insistenti sulle particelle 107 e 386 sub 2 e del manufatto di indicato al n. 18
(piccola parte della zona pavimentata).
- e devono essere condannati, in solido tra loro, al CP_1 Controparte_2
pagamento in favore degli attori, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di €. 300,00 per ogni mese di ritardo nella rimozione dei manufatti e materiali summenzionati, mese di ritardo da calcolarsi, come dies a quo, dal 21° giorno trascorso dalla notifica e/o dalla comunicazione agli stessi della presente sentenza
14. La disciplina delle spese di lite (ivi comprese quelle per la mediazione e per il CTP) segue, ex lege, la soccombenza solidale dei convenuti, con liquidazione come da dispositivo, nei valori tabellari medi dei compensi relativi alle cause di valore indeterminato di media complessità (scaglione fino ad €.
52.000,00).
Per gli stessi anzidetti motivi, le spese di CTU si pongono a carico definitivo e solidale dei convenuti.
Nei rapporti interni tra i soccombenti, le spese processuali si pongono per 2/3 a carico del e CP_1
per il residuo a carico del , posto che - pur rispondendo entrambi della lesione del diritto degli CP_2
attori al pacifico godimento dei beni comuni – al primo deve ascriversi il compimento della quasi totalità dei comportamenti materiali attraverso i quali quella lesione si è consumata.
15. Infine, dalla scelta di contumacia dei convenuti discende la infondatezza della domanda risarcitoria degli attori, ex art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 14 di 15 decide:
- ordina a di astenersi in futuro dall'uso dei beni comuni agli attori (come CP_1
individuati nelle relazioni di CTU espletate in giudizio), con modalità che ne alterino la destinazione, che impediscano agli attori di farne parimenti uso secondo il loro diritto e che li ostacolino nell'accesso ai beni di loro esclusiva proprietà;
- dichiara l'inesistenza di qualsivoglia diritto in capo a sui beni immobili di CP_1
proprietà esclusiva di e , individuati nel Catasto Terreni del Comune di Parte_1 Parte_2
Chieti con le p.lle 380 e 4163 del fg. 49;
- condanna e in solido tra loro, a procedere – entro 20 CP_1 Controparte_2
giorni dalla notifica e/o dalla comunicazione della presente sentenza - alla rimozione dai summenzionati beni comuni e a smaltire in discarica tutti i manufatti indicati a pag. 37 e seg. della 1° relazione e nell'allegato 10 alla relazione stessa (con numerazione da 1 in seguito), per ciascuna delle particelle catastali in questione, ad eccezione dei beni elencati ai numeri 4 (vasi), 5 (sedie in plastica),
6 e 7 (panca e cuscini per seduta), 8 (tavolo), 13, 15 e 16 (giocattoli, vasi in plastica e simili), e ad eccezione dei beni insistenti sulle particelle 107 e 386 sub 2 e del manufatto di indicato al n. 18
(piccola parte della zona pavimentata);
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
degli attori, ex art. 614 bis c.p.c., della somma di €. 300,00 per ogni mese di ritardo nella rimozione dei manufatti e materiali summenzionati, mese di ritardo da calcolarsi, come dies a quo, dal 21° giorno trascorso dalla notifica e/o dalla comunicazione agli stessi della presente sentenza;
- rigetta le altre domande;
- condanna e in solido tra loro – e, nei loro rapporti interni, CP_1 Controparte_2
per 2/3 il primo e per 1/3 il secondo – al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, che liquida in €. 311,3 per esborsi, €. 605,00 per spese di CTP, €. 7.616,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite, oltre ulteriori accessori di legge;
- pone le spese di CTU a carico definitivo e solidale dei convenuti, e, nei loro rapporti interni, per 2/3 a carico di e per 1/3 a carico di CP_1 Controparte_2
Alla Cancelleria.
Chieti, 29 marzo 2025 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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