TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2955 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ragusa Antonio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Lombardo Gaspare, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. cfr. note di trattazione scritta in so- stituzione dell'udienza del 14 marzo 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 16 dicembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 novembre 2023, premet- Parte_1
tendo di avere – in data 18 luglio 1989 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati tre figli, e maggiorenni
[...] Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti, e minorenne, ha chiesto che il Tri- Per_3
bunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che il marito – dal
2011- avrebbe abbandonato la casa coniugale.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collo- Per_3
cazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione in capo al di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia, mediante il versamento di un assegno di importo pari ad euro
250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi con memoria, depositata il 20 marzo 2024, Parte_2
[...
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato i fatti de- dotti, chiedendo che la separazione venisse addebitata alla la quale Pt_1
più volte nel corso del matrimonio avrebbe intrattenuto delle relazioni extraco- niugali.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collo- Per_3
cazione prevalente anche presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, opponendosi alla richiesta della di ottenere un Pt_1
- 2 - contributo per il mantenimento della figlia, tenuto conto delle proprie condi- zioni economiche precarie.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 25 giugno 2024, disposta l'audizione della minore, il giudice de- legato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50
c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro ac- cogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reci- proche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Il convenuto ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi con- trari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere do- vere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare
- 3 - alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedi- menti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento.
Nel caso di specie, si osserva come il non abbia articolato alcuna CP_1
prova a sostegno dei propri assunti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dal
. CP_1
Venendo al resto, nessuna statuizione sull'affidamento della figlia
[...]
, essendo divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Per_4
Quanto al suo mantenimento, osservato che è pacifico che la stessa non coabiti con nessuno dei genitori, essendosi trasferita in Germania presso il do- micilio del fratello non può essere previsto in questa sede alcun Parte_3
mantenimento in suo favore.
Sul punto, va ricordato, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, che nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto mag- giorenne, ma non economicamente autosufficiente, acquista una legittimazione iure proprio all'azione, per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al man- tenimento), concorrente con la legittimazione , anch'essa iure proprio, del geni- tore, ma solo se convivente ( Cass. n. 9067/2012).
Ebbene, poiché, come detto, nessuno dei genitori è convivente con la fi- glia, considerato che quest'ultima, divenuta maggiorenne, non è intervenuta al fine di ottenere un contributo per il proprio mantenimento dai genitori, non va previsto alcun obbligo a carico di questi ultimi, prendendo atto della volontà della di contribuire al mantenimento della figlia. Pt_1
- 4 - Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che se- guirà il regime civilistico del regime di proprietà, considerato che non vi è l'esi- genza di garantire l'habitat domestico alla prole.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. e i procuratori delle parti, definitivamente pro- nunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Licata, il 23 febbraio 1973, e , nato a [...], il 26 settembre Controparte_1
1964, i quali hanno contratto matrimonio il 18 luglio 1989 a Licata, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata, al n. 6, parte I, anno
1989; rigetta la domanda di addebito proposta da;
Controparte_1
dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2955 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Ragusa Antonio, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Lombardo Gaspare, giusta procura allegata alla comparsa di costitu- zione convenuto
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. cfr. note di trattazione scritta in so- stituzione dell'udienza del 14 marzo 2025;
CONCLUSIONI DEL P.M.: cfr. visto del 16 dicembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 30 novembre 2023, premet- Parte_1
tendo di avere – in data 18 luglio 1989 – contratto matrimonio con CP_1
, dalla cui unione sono nati tre figli, e maggiorenni
[...] Per_1 Per_2
ed economicamente indipendenti, e minorenne, ha chiesto che il Tri- Per_3
bunale pronunciasse la separazione giudiziale dal marito.
A sostegno della domanda, l'attrice ha rappresentato che il marito – dal
2011- avrebbe abbandonato la casa coniugale.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collo- Per_3
cazione prevalente presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale e la previsione in capo al di contribuire al mantenimento CP_1
della figlia, mediante il versamento di un assegno di importo pari ad euro
250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Costituitosi con memoria, depositata il 20 marzo 2024, Parte_2
[...
non si è opposto alla domanda di separazione, ma ha contestato i fatti de- dotti, chiedendo che la separazione venisse addebitata alla la quale Pt_1
più volte nel corso del matrimonio avrebbe intrattenuto delle relazioni extraco- niugali.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento condiviso della figlia con collo- Per_3
cazione prevalente anche presso il proprio domicilio, l'assegnazione dell'uso della casa coniugale, opponendosi alla richiesta della di ottenere un Pt_1
- 2 - contributo per il mantenimento della figlia, tenuto conto delle proprie condi- zioni economiche precarie.
Esperito con esito infruttuoso il prescritto tentativo di conciliazione all'udienza del 25 giugno 2024, disposta l'audizione della minore, il giudice de- legato ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50
c.p.c. e ha rinviato la causa per la rimessione in decisione, assegnando i termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, deve senz'altro ac- cogliersi la domanda principale di separazione avanzata dall'attrice, considerato il dichiarato proposito di entrambe le parti di non riconciliarsi e l'ostilità che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese reci- proche, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Il convenuto ha formulato domanda di addebito.
Giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, la pro- nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi co- niugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (cfr. tra le tante Cass. n. 12130/01).
Inoltre, di fronte a rappresentati comportamenti di uno dei coniugi con- trari ai doveri nascenti dal matrimonio, il giudice non dispone di un potere do- vere di disporre d'ufficio mezzi istruttori, in quanto non è consentito derogare
- 3 - alle regole generali sull'onere della prova, se non nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, come nell'ipotesi di provvedi- menti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento.
Nel caso di specie, si osserva come il non abbia articolato alcuna CP_1
prova a sostegno dei propri assunti.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito proposta dal
. CP_1
Venendo al resto, nessuna statuizione sull'affidamento della figlia
[...]
, essendo divenuta maggiorenne nelle more del giudizio. Per_4
Quanto al suo mantenimento, osservato che è pacifico che la stessa non coabiti con nessuno dei genitori, essendosi trasferita in Germania presso il do- micilio del fratello non può essere previsto in questa sede alcun Parte_3
mantenimento in suo favore.
Sul punto, va ricordato, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte di
Cassazione, che nelle ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto mag- giorenne, ma non economicamente autosufficiente, acquista una legittimazione iure proprio all'azione, per ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento (che trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al man- tenimento), concorrente con la legittimazione , anch'essa iure proprio, del geni- tore, ma solo se convivente ( Cass. n. 9067/2012).
Ebbene, poiché, come detto, nessuno dei genitori è convivente con la fi- glia, considerato che quest'ultima, divenuta maggiorenne, non è intervenuta al fine di ottenere un contributo per il proprio mantenimento dai genitori, non va previsto alcun obbligo a carico di questi ultimi, prendendo atto della volontà della di contribuire al mantenimento della figlia. Pt_1
- 4 - Nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che se- guirà il regime civilistico del regime di proprietà, considerato che non vi è l'esi- genza di garantire l'habitat domestico alla prole.
La mancata opposizione alla domanda principale, la natura della
contro
- versia e le modalità del suo iter processuale inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. e i procuratori delle parti, definitivamente pro- nunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Licata, il 23 febbraio 1973, e , nato a [...], il 26 settembre Controparte_1
1964, i quali hanno contratto matrimonio il 18 luglio 1989 a Licata, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata, al n. 6, parte I, anno
1989; rigetta la domanda di addebito proposta da;
Controparte_1
dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 5 -