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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/11/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 26.11.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2225/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Abruzzi,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: ) e, per essa, (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Maurizio Miceli Sopo,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, si chiede dichiararsi la carenza di legittimazione sostanziale della quale procuratrice speciale della società CP_2 CP_2 [...] per carenza della prova giudiziale del credito dedotto in lite conferito da CP_1 alla società ovvero della prova Controparte_3 Controparte_1 giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni regolate dall'art. 58 TUB., sussistendone i motivi tutti come dedotti;
- ancora in via preliminare e pregiudiziale - sospendere il presente giudizio, intimando la parte opposta ad esperire il procedimento di mediazione ex dell'art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, vertendosi in materia di contratti bancari;
- in via principale, nel merito, 1. dichiarare, previo accertamento della nullità della fideiussione omnibus prestata, in quanto contenente clausole in violazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, l'inefficacia e/o inesistenza del Decreto Ingiuntivo N. 791/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi, costituente titolo esecutivo dell'instaurata procedura esecutiva;
- in via subordinata ed assorbente 1. in ogni caso dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo, per violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., e per indeterminatezza del contratto di fideiussione;
- condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per l'opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti: in via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di per il tramite della procuratrice speciale ad CP_1 Controparte_2 agire esecutivamente nei confronti della Sig.ra in forza del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 791/2016 emesso in data 20.06.2016 dal Tribunale di Brindisi, garantito da ipoteca giudiziale, iscritta in data 30.03.2017 presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Brindisi al n. 4474 Reg. Gen e n. 556 Reg. Part;
- accertare e dichiarare la rinuncia di parte opponente alle domande da n. 3 a n. 12 formulate con l'atto di citazione, non reiterate nelle conclusioni precisate con la memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 1; - accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della presente opposizione per inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023; - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle avverse doglianze di nullità delle clausole delle fideiussioni del 1 e 2 Febbraio 2006 per violazione della normativa antitrust;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle avverse doglianze relative alle pattuizioni contrattuali presenti nel contratto di conto corrente del 26.01.2006 e nel contratto di apertura di credito del 2.02.2006 in quanto non rientranti nella tutela prevista dal Codice del Consumo;
nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n. 791/2016. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c., proponeva Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi per l'importo di € 26.000,00 oltre interessi e spese, deducendo la nullità della fideiussione “omnibus” sottoscritta in data 1.2.2006 per violazione della normativa antitrust e della disciplina consumeristica, nonché ulteriori motivi estranei a tale disciplina.
La banca opposta si costituiva eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto del presupposto dell'inerzia non colpevole, in quanto il decreto ingiuntivo era stato già opposto nei termini con giudizio R.G. 4112/2016, conclusosi con pronuncia di improcedibilità per mancata attivazione della mediazione obbligatoria. Contestava inoltre che la questione delle clausole abusive non fosse deducibile all'epoca della prima opposizione, evidenziando che la normativa di tutela del consumatore (art. 33 Codice del Consumo) era già in allora vigente.
2. – All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. (nella prima delle quali l'opponente riformulava le conclusioni non riprendendo parte di quelle già rassegnate), si teneva l'udienza del 5.5.2025, alla quale il G.U. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., che si teneva poi il 26.11.2025 dinanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento ex L. n. 56/2024.
Motivi della decisione
3. - Si pone, in via preliminare, la necessità di valutare se, nella fattispecie, trovano applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9479/2023.
Nel caso di specie, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 791/2016 era già stato opposto nei termini, con instaurazione del giudizio R.G. 4112/2016, conclusosi con pronuncia di improcedibilità per mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
Ciò posto, non può dirsi nella specie ricorrente la situazione di “inerzia non colpevole” che giustifica la rimessione in termini del consumatore secondo la ratio della sentenza delle Sezioni Unite.
La tutela rafforzata prevista da tale sentenza si fonda, infatti, sull'esigenza di garantire al consumatore che non abbia potuto difendersi per cause non imputabili a sua colpa la possibilità di far valere l'abusività delle clausole contrattuali.
Diversamente, quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto nei termini, il debitore ha avuto piena possibilità di difesa e, quindi, di sollevare tutte le eccezioni, comprese quelle relative alla nullità delle clausole abusive.
Come affermato dalle S.U. nella sentenza di cui trattasi, la “opzione ermeneutica” individuata (ovvero l'opposizione tardiva) “… è sorretta dalle ragioni … di effettività della tutela del consumatore per la sua strutturale posizione di debolezza dovuta - non solo, ma in modo significativo - per un deficit informativo superabile solo grazie ad un intervento esterno: quello del rilievo officioso del giudice. In tale specifica prospettiva, quindi, le indicate carenze formali del decreto monitorio vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”.
Appare al giudicante alquanto evidente come una tale “posizione strutturale di debolezza” superabile solo “grazie all'intervento officioso del giudice” sia, per l'appunto, da porre in stretta correlazione alla particolare natura del procedimento monitorio, il cui esito è un provvedimento giudiziale che, seppur emesso sulla base di un'istruttoria sommaria ed in assenza di contraddittorio, pone il consumatore, che si presume non avvezzo alla trattazione di questioni giuridiche, nella posizione di fare affidamento sullo stesso, attesa la provenienza da parte di un'autorità giudiziaria e, quindi, a non presentare opposizione.
Quando si è in presenza di una causa ordinaria (e tale è quella generata dall'opposizione a decreto ingiuntivo), tale situazione deve invece ritenersi superata dall'obbligo legale del patrocinio di un avvocato.
A diversamente opinare, si allargherebbero oltremisura le maglie della revisione delle decisioni già passate in giudicato, poiché, a questo punto, si aprirebbe logicamente la strada della rimessa in discussione di casi analoghi ma estranei all'opposizione a decreto ingiuntivo, già decisi con sentenza passata in giudicato, sul mero assunto che il giudice che ha emesso la sentenza non avrebbe svolto il doveroso controllo officioso delle clausole abusive.
4. – Neppure coglie nel segno la tesi secondo la quale, all'epoca della prima opposizione, la giurisprudenza nazionale non consentiva di qualificare il fideiussore come consumatore e solo successivamente la Corte di Giustizia U.E. e le Sezioni Unite avrebbero chiarito la portata della tutela consumeristica.
Anzitutto, all'epoca già v'era un orientamento nella giurisprudenza di merito che attribuiva rilievo al fatto se il fideiussore risultasse o meno estraneo all'attività imprenditoriale del debitore (si citano, ad esempio, Trib. Bologna, 21.12.2017 e Trib. Firenze n. 205/2017). Ma, soprattutto, v'è da considerare che la Corte di Giustizia U.E., già nell'anno 2015 (ord. in cause n. 74/2015 e 534/2015) – e, quindi, prima che venisse introdotto il procedimento di cui trattasi – si era pronunciata in senso analogo.
In ogni caso, in disparte quanto sopra, non sarebbe evidentemente possibile assumere che la giurisprudenza nazionale “non consenta” una determinata qualificazione giuridica: il cd. “diritto vivente”, in quanto tale, è in continua evoluzione e gli stessi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, come noto, mutano nel tempo.
5. – In conclusione, deve ritenersi che la proposizione dell'opposizione ordinaria abbia consumato il potere dell'opponente di far valere ogni possibile ragione di doglianza, inclusa quella concernente l'ipotetica nullità di clausole abusive. In particolare, non ricorrendo il presupposto dell'inerzia non colpevole, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
6. – La declaratoria in rito di cui sopra, oltre ad assorbire la questione della mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta, rende evidentemente superfluo l'esperimento del procedimento di mediazione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Stante la peculiarità del caso (istruttoria solo documentale e definizione in rito), si reputa equa l'applicazione dei valori parametrici minimi.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2016 del Parte_1
Tribunale di Brindisi;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, in applicazione straordinaria all'intestato Tribunale ex art. 23 bis D.L. n. 19/2024 conv. in L. n. 56/2024, sulle conclusioni prese all'udienza del 26.11.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2225/2024 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Abruzzi,
- attrice in opposizione - contro
(C.F.: ) e, per essa, (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Maurizio Miceli Sopo,
- convenuta in opposizione -
Conclusioni
Per l'opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, si chiede dichiararsi la carenza di legittimazione sostanziale della quale procuratrice speciale della società CP_2 CP_2 [...] per carenza della prova giudiziale del credito dedotto in lite conferito da CP_1 alla società ovvero della prova Controparte_3 Controparte_1 giudiziale del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cessioni regolate dall'art. 58 TUB., sussistendone i motivi tutti come dedotti;
- ancora in via preliminare e pregiudiziale - sospendere il presente giudizio, intimando la parte opposta ad esperire il procedimento di mediazione ex dell'art. 5, comma 1-bis, del d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28, vertendosi in materia di contratti bancari;
- in via principale, nel merito, 1. dichiarare, previo accertamento della nullità della fideiussione omnibus prestata, in quanto contenente clausole in violazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia, l'inefficacia e/o inesistenza del Decreto Ingiuntivo N. 791/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi, costituente titolo esecutivo dell'instaurata procedura esecutiva;
- in via subordinata ed assorbente 1. in ogni caso dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo, per violazione degli artt. 1955, 1956 e 1957 c.c., e per indeterminatezza del contratto di fideiussione;
- condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per l'opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti: in via preliminare: - accertare e dichiarare la legittimazione attiva e la titolarità del diritto di per il tramite della procuratrice speciale ad CP_1 Controparte_2 agire esecutivamente nei confronti della Sig.ra in forza del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 791/2016 emesso in data 20.06.2016 dal Tribunale di Brindisi, garantito da ipoteca giudiziale, iscritta in data 30.03.2017 presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Brindisi al n. 4474 Reg. Gen e n. 556 Reg. Part;
- accertare e dichiarare la rinuncia di parte opponente alle domande da n. 3 a n. 12 formulate con l'atto di citazione, non reiterate nelle conclusioni precisate con la memoria ex art 171 ter c.p.c. n. 1; - accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della presente opposizione per inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023; - accertare e dichiarare l'inammissibilità delle avverse doglianze di nullità delle clausole delle fideiussioni del 1 e 2 Febbraio 2006 per violazione della normativa antitrust;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle avverse doglianze relative alle pattuizioni contrattuali presenti nel contratto di conto corrente del 26.01.2006 e nel contratto di apertura di credito del 2.02.2006 in quanto non rientranti nella tutela prevista dal Codice del Consumo;
nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto ingiuntivo n. 791/2016. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio».
Sintesi dei precedenti in fatto e processuali
1. - Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c., proponeva Parte_1 opposizione tardiva avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2016, emesso dal Tribunale di Brindisi per l'importo di € 26.000,00 oltre interessi e spese, deducendo la nullità della fideiussione “omnibus” sottoscritta in data 1.2.2006 per violazione della normativa antitrust e della disciplina consumeristica, nonché ulteriori motivi estranei a tale disciplina.
La banca opposta si costituiva eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per difetto del presupposto dell'inerzia non colpevole, in quanto il decreto ingiuntivo era stato già opposto nei termini con giudizio R.G. 4112/2016, conclusosi con pronuncia di improcedibilità per mancata attivazione della mediazione obbligatoria. Contestava inoltre che la questione delle clausole abusive non fosse deducibile all'epoca della prima opposizione, evidenziando che la normativa di tutela del consumatore (art. 33 Codice del Consumo) era già in allora vigente.
2. – All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. (nella prima delle quali l'opponente riformulava le conclusioni non riprendendo parte di quelle già rassegnate), si teneva l'udienza del 5.5.2025, alla quale il G.U. fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c., che si teneva poi il 26.11.2025 dinanzi al sottoscritto giudice, nel frattempo subentrato nell'assegnazione del procedimento ex L. n. 56/2024.
Motivi della decisione
3. - Si pone, in via preliminare, la necessità di valutare se, nella fattispecie, trovano applicazione i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 9479/2023.
Nel caso di specie, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 791/2016 era già stato opposto nei termini, con instaurazione del giudizio R.G. 4112/2016, conclusosi con pronuncia di improcedibilità per mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
Ciò posto, non può dirsi nella specie ricorrente la situazione di “inerzia non colpevole” che giustifica la rimessione in termini del consumatore secondo la ratio della sentenza delle Sezioni Unite.
La tutela rafforzata prevista da tale sentenza si fonda, infatti, sull'esigenza di garantire al consumatore che non abbia potuto difendersi per cause non imputabili a sua colpa la possibilità di far valere l'abusività delle clausole contrattuali.
Diversamente, quando il decreto ingiuntivo sia stato opposto nei termini, il debitore ha avuto piena possibilità di difesa e, quindi, di sollevare tutte le eccezioni, comprese quelle relative alla nullità delle clausole abusive.
Come affermato dalle S.U. nella sentenza di cui trattasi, la “opzione ermeneutica” individuata (ovvero l'opposizione tardiva) “… è sorretta dalle ragioni … di effettività della tutela del consumatore per la sua strutturale posizione di debolezza dovuta - non solo, ma in modo significativo - per un deficit informativo superabile solo grazie ad un intervento esterno: quello del rilievo officioso del giudice. In tale specifica prospettiva, quindi, le indicate carenze formali del decreto monitorio vengono a configurare per il consumatore, privo della necessaria informazione per esercitare con piena consapevolezza i propri diritti, una causa non imputabile impeditiva della proposizione tempestiva dell'opposizione sul profilo della abusività delle clausole contrattuali e, dunque, il requisito richiesto dall'art. 650 c.p.c. per accedere all'opposizione tardiva”.
Appare al giudicante alquanto evidente come una tale “posizione strutturale di debolezza” superabile solo “grazie all'intervento officioso del giudice” sia, per l'appunto, da porre in stretta correlazione alla particolare natura del procedimento monitorio, il cui esito è un provvedimento giudiziale che, seppur emesso sulla base di un'istruttoria sommaria ed in assenza di contraddittorio, pone il consumatore, che si presume non avvezzo alla trattazione di questioni giuridiche, nella posizione di fare affidamento sullo stesso, attesa la provenienza da parte di un'autorità giudiziaria e, quindi, a non presentare opposizione.
Quando si è in presenza di una causa ordinaria (e tale è quella generata dall'opposizione a decreto ingiuntivo), tale situazione deve invece ritenersi superata dall'obbligo legale del patrocinio di un avvocato.
A diversamente opinare, si allargherebbero oltremisura le maglie della revisione delle decisioni già passate in giudicato, poiché, a questo punto, si aprirebbe logicamente la strada della rimessa in discussione di casi analoghi ma estranei all'opposizione a decreto ingiuntivo, già decisi con sentenza passata in giudicato, sul mero assunto che il giudice che ha emesso la sentenza non avrebbe svolto il doveroso controllo officioso delle clausole abusive.
4. – Neppure coglie nel segno la tesi secondo la quale, all'epoca della prima opposizione, la giurisprudenza nazionale non consentiva di qualificare il fideiussore come consumatore e solo successivamente la Corte di Giustizia U.E. e le Sezioni Unite avrebbero chiarito la portata della tutela consumeristica.
Anzitutto, all'epoca già v'era un orientamento nella giurisprudenza di merito che attribuiva rilievo al fatto se il fideiussore risultasse o meno estraneo all'attività imprenditoriale del debitore (si citano, ad esempio, Trib. Bologna, 21.12.2017 e Trib. Firenze n. 205/2017). Ma, soprattutto, v'è da considerare che la Corte di Giustizia U.E., già nell'anno 2015 (ord. in cause n. 74/2015 e 534/2015) – e, quindi, prima che venisse introdotto il procedimento di cui trattasi – si era pronunciata in senso analogo.
In ogni caso, in disparte quanto sopra, non sarebbe evidentemente possibile assumere che la giurisprudenza nazionale “non consenta” una determinata qualificazione giuridica: il cd. “diritto vivente”, in quanto tale, è in continua evoluzione e gli stessi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, come noto, mutano nel tempo.
5. – In conclusione, deve ritenersi che la proposizione dell'opposizione ordinaria abbia consumato il potere dell'opponente di far valere ogni possibile ragione di doglianza, inclusa quella concernente l'ipotetica nullità di clausole abusive. In particolare, non ricorrendo il presupposto dell'inerzia non colpevole, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile.
6. – La declaratoria in rito di cui sopra, oltre ad assorbire la questione della mancata prova della titolarità del credito in capo all'opposta, rende evidentemente superfluo l'esperimento del procedimento di mediazione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014. Stante la peculiarità del caso (istruttoria solo documentale e definizione in rito), si reputa equa l'applicazione dei valori parametrici minimi.
P.q.m.
il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:
I. dichiara inammissibile l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 791/2016 del Parte_1
Tribunale di Brindisi;
II. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 27 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi