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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
2400/ 2022 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 13.01.2025
Alle ore 09.30, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LAMURA SIMONA. Controparte_1
È presente per l'avv. PETRUZZELLI SAVINO. CP_2 Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LAMURA in via preliminare reitera la richiesta di ammissione di ctu medico legale, ai fini della quantificazione del danno, in via gradata precisa le conclusioni, contesta l'avversa difesa e ribadisce che l'istruttoria orale svolta ha dato prova dell'accadimento del sinistro;
per il resto si riporta agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. PETRUZZELLI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto della domanda per tutte le ragioni ampiamente esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 13.01.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2400/2022 del Ruolo Generale
tra
1 , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Lamura come da procura alle liti in atti e Controparte_1
presso il suo studio in RU di GL in via Duca della Vittoria, 4, elettivamente domiciliato
-attore-
E
, in persona del Sindaco e legale rappresentante, elettivamente domiciliato ai Controparte_3
fini del presente giudizio presso l'Avvocatura Civica, con sede comunale in via G. Amendola, 8 - RU di
GL e rappresentato e difeso dall'avv. Savino Petruzzelli
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 12.5.2022, – premesso che Controparte_1
in data 17.12.2019 alle ore 21,00 circa, nel mentre si allontanava a piedi dall'area in cui è ubicata la fermata degli autobus della azienda “Marino” sita in RU di GL alla Via Edoardo De Filippo dopo aver ivi incontrato e salutato un proprio parente in partenza per Milano, transitando sul marciapiede di tale via per raggiugere la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze, incespicava in un dissesto\disconessione del cordolo di tale marciapiede presente all'altezza del civico 2 coperto da erbetta spontanea presente sul dissesto e poco visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica, così cadendo rovinosamente al suolo e riportando frattura scomposta distale scapola sx, come accertato dai sanitari nei giorni successivi alla caduta;
di avere contestato all'ente civico la responsabilità dell'infortunio occorsogli senza ricevere alcun riscontro –
tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio il proprietario e custode Controparte_3
dell'area adibita a parcheggio di via Edoardo De Filippo, ricompresa nel centro abitato di RU di GL,
deducendone la responsabilità per omessa manutenzione dell'area e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati sulla scorta di una perizia medica in atti, in € 14.820,40 e alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.9.2022 si è costituito il in persona Controparte_3
del Sindaco p.t., contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendo: in via principale, rigettare la
domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva
responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
in subordine, dichiarare il concorso di colpa
dell'attore nel verificarsi dell'evento;
3. In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità
del danno, nella misura di giustizia che risulterà in corso di causa;
con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti
ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge>.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenuta la non indispensabilità ai fini della decisione di una CTU sollecitata dall'attore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
Assume che il giorno 17.8.2019, alle ore 21,00 nel mentre si allontanava a piedi Controparte_1
dall'area in cui è ubicata la fermata degli autobus della azienda “Marino” sita in RU di GL alla Via
Edoardo De Filippo, ove aveva salutato un proprio parente in partenza per Milano, transitando sul marciapiede di tale via per raggiugere la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze, incespicava in un dissesto\disconessione del cordolo di tale marciapiede presente all'altezza del civico 2 coperto da erbetta spontanea presente sul dissesto e poco visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica, così cadendo rovinosamente al suolo e riportando frattura scomposta distale scapola sx.
Sul posto non sono intervenute autorità né è stato allertato il servizio del 118, ma è in atti la relazione di pronto soccorso che registra l'accesso dello all'indomani mattina (il 19.8.2019 alle 11.35) e riporta CP_1
nell'anamnesi: “caduta accidentale su un marciapiede sollevato” avvenuta la sera prima.
Assume in diritto l'attore che la responsabilità di quanto occorsogli va ascritta ai sensi degli artt. 2051 o 2043
3 c.c. al , proprietario e custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro. Controparte_3
Quanto alla responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha di recente affermato che la
responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato
deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere
la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del
danneggiato> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
In base ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla Suprema Corte, spetta, dunque all'attore danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attore e del nesso causale fra cosa nella custodia del e il danno lamentato dall'attore. Controparte_3
Innanzitutto, come si desume dalla visione dalle fotografie, sia prodotte dall'attore che allegate dal CP_3
di RU di GL (“stato dei luoghi isola pedonale”), l'attore non ha sufficientemente chiarito come la caduta
4 possa essere avvenuta in quel preciso punto atteso lo spazio ridottissimo fra la base dei due due pali e il cordolo del marciapiede.
Anche ammettendo che stesse transitando sull'isola pedonale per raggiungere la sua Controparte_1
autovettura, non avrebbe potuto camminare nel punto indicato nelle fotografie perché non vi sarebbe stato spazio fra i pali e il cordolo disconnesso.
Quanto ai testi escussi, la nuora dell'attore non ha assistito alla caduta e ha riferito una dinamica alla stessa riportata dallo stesso pertanto, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris, di per sé, non CP_1
prova alcunché.
Il teste figlio dell'attore, ha reso una dichiarazione scarsamente attendibile. Testimone_1
Nella corrispondenza intercorsa con l'ente nella fase stragiudiziale non si fa alcun riferimento alla sua presenza sul luogo del sinistro mentre nella narrativa dell'atto di citazione, l'attore riferisce di essersi recato alla fermata degli autobus per salutare un parente in partenza per Milano e di essere stato soccorso da presenti al momento della caduta, senza alcun riferimento al figlio.
Sentito come teste, lo ha confermato di avere assistito alla caduta del padre, a suo dire avvenuta nel CP_1
punto visibile nelle riproduzioni fotografiche allegate all'atto di citazione, ma come detto, la dinamica non è
verosimile, perché non vi sarebbe stato spazio per l'incedere del pedone fra la base dei pali e il cordolo disconnesso.
Il teste , indicato sin dalla fase stragiudiziale come testimone oculare, non ha fornito Testimone_2
alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica della caduta, in quanto si è limitato a dichiarare: “mi
trovavo nel parcheggio degli autobus perché stavo aspettando il mio amico e vidi il sig. Persona_2
, che non conoscevo, camminare sul marciapiede e all'improvviso l'ho visto cadere a terra, il CP_1
lampione era spento, e mi sono recato da lui, era presente il figlio ed io sono andato via… Vero che l'attore
cadeva rovinosamente al suolo…Non ho lasciato i miei dati nell'immediatezza del fatto, ma sono stato
contattato successivamente dal figlio di ”…su domanda del giudice riferisce che siccome il paese è CP_1
piccolo e più o meno si conoscono tutti sono risaliti a lui” (cfr. verbale di udienza del 16.10.2023).
Il teste ha riconosciuto nelle fotografie esibitegli il punto in cui l'attore sarebbe inciampato, ma si è limitato a
5 dichiarare di aver visto improvvisamente lo cadere a terra, senza specificare quale percorso stesse CP_1
facendo l'attore e senza descrivere la dinamica della caduta.
A tale stregua deve concludersi per la insussistenza della prova richiesta ai fini della responsabilità da cosa in custodia
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non
può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree
destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la
prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa
custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario
dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri
diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario
che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti> (Cass.
35991/2023).
Ebbene, nella vicenda in parola la prova di cui l'attore era onerato non è stata fornita in quanto non è
verosimile che lo sia caduto nel punto del marciapiede fra il palo della illuminazione e il cordolo CP_1
dissestato e le dichiarazioni rese dai testi escussi sono risultate o irrilevanti perché carenti della descrizione della dinamica della caduta o scarsamente attendibili.
Una volta esclusa l'avvenuta prova della concreta dinamica del sinistro e una volta correttamente esclusa,
quindi, per tale ragione, la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., a maggior ragione non può riconoscersene la responsabilità colposa, ai sensi dell'art. 2043
c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.
In conclusione, la domanda è rigettata.
6 Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2400/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 12.5.2022; Controparte_1
2. dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore del Controparte_1 Controparte_3
in persona del Sindaco p.t. delle spese di lite di che liquida in € 3.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 13.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 13.01.2025
Alle ore 09.30, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. LAMURA SIMONA. Controparte_1
È presente per l'avv. PETRUZZELLI SAVINO. CP_2 Parte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. LAMURA in via preliminare reitera la richiesta di ammissione di ctu medico legale, ai fini della quantificazione del danno, in via gradata precisa le conclusioni, contesta l'avversa difesa e ribadisce che l'istruttoria orale svolta ha dato prova dell'accadimento del sinistro;
per il resto si riporta agli scritti difensivi e chiede l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. PETRUZZELLI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi, chiedendo il rigetto della domanda per tutte le ragioni ampiamente esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 13.01.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 13.1.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2400/2022 del Ruolo Generale
tra
1 , rappresentato e difeso dall'avv. Simona Lamura come da procura alle liti in atti e Controparte_1
presso il suo studio in RU di GL in via Duca della Vittoria, 4, elettivamente domiciliato
-attore-
E
, in persona del Sindaco e legale rappresentante, elettivamente domiciliato ai Controparte_3
fini del presente giudizio presso l'Avvocatura Civica, con sede comunale in via G. Amendola, 8 - RU di
GL e rappresentato e difeso dall'avv. Savino Petruzzelli
-convenuto-
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, notificato il 12.5.2022, – premesso che Controparte_1
in data 17.12.2019 alle ore 21,00 circa, nel mentre si allontanava a piedi dall'area in cui è ubicata la fermata degli autobus della azienda “Marino” sita in RU di GL alla Via Edoardo De Filippo dopo aver ivi incontrato e salutato un proprio parente in partenza per Milano, transitando sul marciapiede di tale via per raggiugere la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze, incespicava in un dissesto\disconessione del cordolo di tale marciapiede presente all'altezza del civico 2 coperto da erbetta spontanea presente sul dissesto e poco visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica, così cadendo rovinosamente al suolo e riportando frattura scomposta distale scapola sx, come accertato dai sanitari nei giorni successivi alla caduta;
di avere contestato all'ente civico la responsabilità dell'infortunio occorsogli senza ricevere alcun riscontro –
tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio il proprietario e custode Controparte_3
dell'area adibita a parcheggio di via Edoardo De Filippo, ricompresa nel centro abitato di RU di GL,
deducendone la responsabilità per omessa manutenzione dell'area e chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, quantificati sulla scorta di una perizia medica in atti, in € 14.820,40 e alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2 Con comparsa di costituzione e risposta del 12.9.2022 si è costituito il in persona Controparte_3
del Sindaco p.t., contestando la domanda nell'an e nel quantum e chiedendo: in via principale, rigettare la
domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la esclusiva
responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro;
in subordine, dichiarare il concorso di colpa
dell'attore nel verificarsi dell'evento;
3. In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi di
accoglimento della domanda attorea, contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità
del danno, nella misura di giustizia che risulterà in corso di causa;
con vittoria, in ogni caso, di spese, diritti
ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge>.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, ritenuta la non indispensabilità ai fini della decisione di una CTU sollecitata dall'attore, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
Assume che il giorno 17.8.2019, alle ore 21,00 nel mentre si allontanava a piedi Controparte_1
dall'area in cui è ubicata la fermata degli autobus della azienda “Marino” sita in RU di GL alla Via
Edoardo De Filippo, ove aveva salutato un proprio parente in partenza per Milano, transitando sul marciapiede di tale via per raggiugere la propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze, incespicava in un dissesto\disconessione del cordolo di tale marciapiede presente all'altezza del civico 2 coperto da erbetta spontanea presente sul dissesto e poco visibile a causa della scarsa illuminazione pubblica, così cadendo rovinosamente al suolo e riportando frattura scomposta distale scapola sx.
Sul posto non sono intervenute autorità né è stato allertato il servizio del 118, ma è in atti la relazione di pronto soccorso che registra l'accesso dello all'indomani mattina (il 19.8.2019 alle 11.35) e riporta CP_1
nell'anamnesi: “caduta accidentale su un marciapiede sollevato” avvenuta la sera prima.
Assume in diritto l'attore che la responsabilità di quanto occorsogli va ascritta ai sensi degli artt. 2051 o 2043
3 c.c. al , proprietario e custode del tratto di strada ove è avvenuto il sinistro. Controparte_3
Quanto alla responsabilità da cose in custodia, la Suprema Corte ha di recente affermato che la
responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c. è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso
causale tra la cosa in custodia e il danno, escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato
deve provare il nesso di causalità e la signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere
la responsabilità e può derivare da fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del
danneggiato> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
In base ai suddetti principi di diritto, costantemente affermati dalla Suprema Corte, spetta, dunque all'attore danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia.
L'onere in capo all'attore di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e danno implica altresì la necessità di provare la dinamica del fatto e le relative modalità.
Nella fattispecie in esame non può dirsi raggiunta la prova della dinamica del fatto come riferita dall'attore e del nesso causale fra cosa nella custodia del e il danno lamentato dall'attore. Controparte_3
Innanzitutto, come si desume dalla visione dalle fotografie, sia prodotte dall'attore che allegate dal CP_3
di RU di GL (“stato dei luoghi isola pedonale”), l'attore non ha sufficientemente chiarito come la caduta
4 possa essere avvenuta in quel preciso punto atteso lo spazio ridottissimo fra la base dei due due pali e il cordolo del marciapiede.
Anche ammettendo che stesse transitando sull'isola pedonale per raggiungere la sua Controparte_1
autovettura, non avrebbe potuto camminare nel punto indicato nelle fotografie perché non vi sarebbe stato spazio fra i pali e il cordolo disconnesso.
Quanto ai testi escussi, la nuora dell'attore non ha assistito alla caduta e ha riferito una dinamica alla stessa riportata dallo stesso pertanto, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris, di per sé, non CP_1
prova alcunché.
Il teste figlio dell'attore, ha reso una dichiarazione scarsamente attendibile. Testimone_1
Nella corrispondenza intercorsa con l'ente nella fase stragiudiziale non si fa alcun riferimento alla sua presenza sul luogo del sinistro mentre nella narrativa dell'atto di citazione, l'attore riferisce di essersi recato alla fermata degli autobus per salutare un parente in partenza per Milano e di essere stato soccorso da presenti al momento della caduta, senza alcun riferimento al figlio.
Sentito come teste, lo ha confermato di avere assistito alla caduta del padre, a suo dire avvenuta nel CP_1
punto visibile nelle riproduzioni fotografiche allegate all'atto di citazione, ma come detto, la dinamica non è
verosimile, perché non vi sarebbe stato spazio per l'incedere del pedone fra la base dei pali e il cordolo disconnesso.
Il teste , indicato sin dalla fase stragiudiziale come testimone oculare, non ha fornito Testimone_2
alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica della caduta, in quanto si è limitato a dichiarare: “mi
trovavo nel parcheggio degli autobus perché stavo aspettando il mio amico e vidi il sig. Persona_2
, che non conoscevo, camminare sul marciapiede e all'improvviso l'ho visto cadere a terra, il CP_1
lampione era spento, e mi sono recato da lui, era presente il figlio ed io sono andato via… Vero che l'attore
cadeva rovinosamente al suolo…Non ho lasciato i miei dati nell'immediatezza del fatto, ma sono stato
contattato successivamente dal figlio di ”…su domanda del giudice riferisce che siccome il paese è CP_1
piccolo e più o meno si conoscono tutti sono risaliti a lui” (cfr. verbale di udienza del 16.10.2023).
Il teste ha riconosciuto nelle fotografie esibitegli il punto in cui l'attore sarebbe inciampato, ma si è limitato a
5 dichiarare di aver visto improvvisamente lo cadere a terra, senza specificare quale percorso stesse CP_1
facendo l'attore e senza descrivere la dinamica della caduta.
A tale stregua deve concludersi per la insussistenza della prova richiesta ai fini della responsabilità da cosa in custodia
La prova che deve fornire il danneggiato, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva speciale
di cui all'art. 2051 c.c., è quella della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso, cioè la prova che l'evento sia stato concretamente provocato dalla cosa. Non
può quindi ritenersi sufficiente, a tal fine, specie in caso di cadute o altri eventi che si verificano in aree
destinate alla circolazione pedonale o dei veicoli e che siano nella custodia di un determinato soggetto, la
prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa
custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario
dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri
diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario
che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e
l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti> (Cass.
35991/2023).
Ebbene, nella vicenda in parola la prova di cui l'attore era onerato non è stata fornita in quanto non è
verosimile che lo sia caduto nel punto del marciapiede fra il palo della illuminazione e il cordolo CP_1
dissestato e le dichiarazioni rese dai testi escussi sono risultate o irrilevanti perché carenti della descrizione della dinamica della caduta o scarsamente attendibili.
Una volta esclusa l'avvenuta prova della concreta dinamica del sinistro e una volta correttamente esclusa,
quindi, per tale ragione, la sussistenza della stessa responsabilità oggettiva dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., a maggior ragione non può riconoscersene la responsabilità colposa, ai sensi dell'art. 2043
c.c., in quanto anche tale responsabilità richiede, oltre alla dimostrazione della condotta colposa del convenuto, la prova del nesso di causa tra la suddetta condotta e l'evento dannoso: prova nella specie del tutto mancante, per le ragioni già in precedenza esposte.
In conclusione, la domanda è rigettata.
6 Rimane da regolare le spese di lite che nella misura liquidata in dispositivo, applicati i valori medi previsti dalla tabella allegata al DM 55/2014, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2400/2022 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 12.5.2022; Controparte_1
2. dichiara tenuto e condanna alla rifusione in favore del Controparte_1 Controparte_3
in persona del Sindaco p.t. delle spese di lite di che liquida in € 3.000,00 per compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti.
Trani, 13.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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