TRIB
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/08/2025, n. 3776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3776 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel. Monica Mastrandrea Giudice Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2059/2025 promossa da:
, nata a Sale, in [...], il [...] (CUI: 05DX25I), rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giacomo Venesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 2.12.2024 notificato il 7.1.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per lavoro autonomo.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI, con vittoria delle spese;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito della richiesta presentata in data 7.10.2022 da volta a ottenere la Parte_1 conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro autonomo, il Questore di
Torino ha notificato, in data 19.1.2023, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 241/1990 per incompletezza dei documenti prodotti. A seguito del preavviso, non ha prodotto Parte_1 quanto richiesto e, quindi, in data 2.12.2024, con provvedimento Prot. N. 2334/2024, notificato il 7.1.2025 [doc. 1, ricorso introduttivo], la Questura di ha denegato il rilascio del permesso, CP_1 poiché ha ritenuto la domanda carente dei documenti necessari e non ritenendo sussistere i presupposti per regolarizzare la posizione di parte attrice ad altro titolo.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso per
Protezione speciale.
La Difesa, nel ricorso, ha spiegato che è entrata in Italia nel 2016 con un visto Parte_1
d'ingresso per motivi di studio e, in Italia, si è iscritta all'università di , Facoltà di lingue e CP_1 culture per il turismo [doc. 4, ricorso introduttivo]. Nel 2019, dopo aver interrotto il corso di studio,
i è iscritta al corso di formazione professionale Operatore del Benessere Estetica, Parte_1 ottenendo la qualifica e l'abilitazione professionale [docc. 5 e 6, ricorso introduttivo].
Grazie al corso di formazione, parte attrice ha rinnovato il proprio titolo di soggiorno fino al 31.7.2022
[doc. 7, ricorso introduttivo].
In data 7.10.2022, prosegue la Difesa, a chiesto la conversione del proprio titolo di Parte_1 soggiorno in permesso per lavoro autonomo [doc. 8, ricorso introduttivo]. dal 2022 al 2025 ha reperito con costanza attività di lavoro di tipo subordinato, Parte_1 nonostante avesse anche aperto la propria Partita Iva [docc. 9-15].
Inoltre, in Italia, risiedono la sorella di il cognato e i tre nipoti [docc. 3, 16, 17 e 18, Parte_1 ricorso introduttivo], i quali vivono a San Mauro Torinese (TO) e frequentano spesso parte attrice, che risiede a , in Via Clemente Damiano Priocca n. 8 [doc. 19, ricorso introduttivo]. CP_1
Dunque, la Difesa ritiene che in Italia da otto anni, integrata sia lavorativamente, che Parte_1 socialmente, sia meritevole del rilascio del permesso richiesto in questa sede per Protezione speciale.
2. Con comparsa di costituzione del 18.6.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla Relazione informativa redatta dalla Questura di . CP_1
In tale relazione, la Questura ha evidenziato che a visto rigettarsi la sua domanda di Parte_1 permesso per lavoro autonomo per carenza della documentazione presentata. Per quanto riguarda la domanda di Protezione speciale, la Questura conviene che l'Amministrazione è tenuta a valutare altri tipi di permesso di soggiorno oltre quelli richiesti, quando vi siano elementi concreti da valutare. Nel caso di specie, non ha prodotto documentazione idonea a orientare l'istruttoria Parte_1 amministrativa per il rilascio del permesso per Protezione speciale.
Per tali motivi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. 3. Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 19.6.2025, udienza in cui le parti hanno insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Parte attrice ha impugnato il diniego di rilascio del permesso per motivi di lavoro, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
4.1. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di permesso per lavoro autonomo, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4.2. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del permesso per lavoro autonomo, ma la stessa Amministrazione rileva che è suo dovere – quando richiesta di verificare la sussistenza dei requisiti del rilascio di un permesso – verificare se non vi siano presupposti per rilasciare un permesso ad altro titolo. Per tale motivo, la richiesta di Protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale.
4.3. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, la quale ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio
2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del
GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791).
5. Nel merito, sulla Protezione speciale intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
6. Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
7. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
8. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. isiede in Italia da quasi Parte_1 dieci anni e in tale lasso di tempo parte attrice si è impegnata nell'inserimento formativo e lavorativo sul territorio.
Infatti, arrivata in Italia nel 2016 con un visto per studio, si è iscritta all'università di Parte_1
, Facoltà di lingue e culture per il turismo [doc. 4, ricorso introduttivo] e, nel 2019, dopo aver CP_1 interrotto il corso di studio, si è iscritta al corso di formazione professionale Operatore del Benessere
Estetica, ottenendo la qualifica e l'abilitazione professionale di estetista [docc. 5 e 6, ricorso introduttivo]. Dopo aver conseguito l'abilitazione professionale, parte attrice ha aperto la propria P.IVA [doc. 9, ricorso introduttivo] e, al contempo, ha stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato [docc. 10-13, ricorso introduttivo]. Attualmente, a stipulato un contratto Parte_1 di lavoro, trasformato a tempo indeterminato, presso Turin Palace Hotel, sito a , in Via Paolo CP_1
Sacchi n.
8. Sul punto, all'udienza del 19.6.2025, a dichiarato di trovarsi bene con i Parte_1 colleghi e con il datore di lavoro e sono in atti le proroghe del contratto, la trasformazione a tempo indeterminato, le buste paga aggiornate al mese di aprile 2025, il CUD del 2025 [docc. 14 e 15, ricorso introduttivo;
20-22, nota di deposito 11.6.2025].
Dal punto di vista abitativo, parte attrice, all'udienza del 19.6.2025, ha dichiarato di risiedere in un alloggio sito a , in Via delle Pervinche n. 7, condividendo l'appartamento con altre persone. CP_1
Infine, in Italia sono presenti la sorella di il cognato e i tre nipoti [docc. 3, 16, 17 e Parte_1
18, ricorso introduttivo], i quali vivono a San Mauro Torinese (TO) e frequentano spesso parte attrice.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, incensurata e priva di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità, regolarità e attualità dei contratti di lavoro, l'impegno in ambito formativo, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per la ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanata da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete relazionale e sociale Parte_1 in Italia.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018,
30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di Parte_1
, nata a Sale, in [...], il [...] (CUI: ;
[...] C.F._1
Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il Presidente relatore
Andrea Natale
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel. Monica Mastrandrea Giudice Alessia Santamaria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 2059/2025 promossa da:
, nata a Sale, in [...], il [...] (CUI: 05DX25I), rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giacomo Venesia, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 2.12.2024 notificato il 7.1.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per lavoro autonomo.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI, con vittoria delle spese;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito della richiesta presentata in data 7.10.2022 da volta a ottenere la Parte_1 conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro autonomo, il Questore di
Torino ha notificato, in data 19.1.2023, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis, l. 241/1990 per incompletezza dei documenti prodotti. A seguito del preavviso, non ha prodotto Parte_1 quanto richiesto e, quindi, in data 2.12.2024, con provvedimento Prot. N. 2334/2024, notificato il 7.1.2025 [doc. 1, ricorso introduttivo], la Questura di ha denegato il rilascio del permesso, CP_1 poiché ha ritenuto la domanda carente dei documenti necessari e non ritenendo sussistere i presupposti per regolarizzare la posizione di parte attrice ad altro titolo.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il rilascio del permesso per
Protezione speciale.
La Difesa, nel ricorso, ha spiegato che è entrata in Italia nel 2016 con un visto Parte_1
d'ingresso per motivi di studio e, in Italia, si è iscritta all'università di , Facoltà di lingue e CP_1 culture per il turismo [doc. 4, ricorso introduttivo]. Nel 2019, dopo aver interrotto il corso di studio,
i è iscritta al corso di formazione professionale Operatore del Benessere Estetica, Parte_1 ottenendo la qualifica e l'abilitazione professionale [docc. 5 e 6, ricorso introduttivo].
Grazie al corso di formazione, parte attrice ha rinnovato il proprio titolo di soggiorno fino al 31.7.2022
[doc. 7, ricorso introduttivo].
In data 7.10.2022, prosegue la Difesa, a chiesto la conversione del proprio titolo di Parte_1 soggiorno in permesso per lavoro autonomo [doc. 8, ricorso introduttivo]. dal 2022 al 2025 ha reperito con costanza attività di lavoro di tipo subordinato, Parte_1 nonostante avesse anche aperto la propria Partita Iva [docc. 9-15].
Inoltre, in Italia, risiedono la sorella di il cognato e i tre nipoti [docc. 3, 16, 17 e 18, Parte_1 ricorso introduttivo], i quali vivono a San Mauro Torinese (TO) e frequentano spesso parte attrice, che risiede a , in Via Clemente Damiano Priocca n. 8 [doc. 19, ricorso introduttivo]. CP_1
Dunque, la Difesa ritiene che in Italia da otto anni, integrata sia lavorativamente, che Parte_1 socialmente, sia meritevole del rilascio del permesso richiesto in questa sede per Protezione speciale.
2. Con comparsa di costituzione del 18.6.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi integralmente alla Relazione informativa redatta dalla Questura di . CP_1
In tale relazione, la Questura ha evidenziato che a visto rigettarsi la sua domanda di Parte_1 permesso per lavoro autonomo per carenza della documentazione presentata. Per quanto riguarda la domanda di Protezione speciale, la Questura conviene che l'Amministrazione è tenuta a valutare altri tipi di permesso di soggiorno oltre quelli richiesti, quando vi siano elementi concreti da valutare. Nel caso di specie, non ha prodotto documentazione idonea a orientare l'istruttoria Parte_1 amministrativa per il rilascio del permesso per Protezione speciale.
Per tali motivi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso. 3. Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 19.6.2025, udienza in cui le parti hanno insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Parte attrice ha impugnato il diniego di rilascio del permesso per motivi di lavoro, formulando in questa sede domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
4.1. Preliminarmente, sulla giurisdizione del GO, si evidenzia che, pur essendo il provvedimento impugnato relativo al diniego di permesso per lavoro autonomo, la cui giurisdizione spetta pacificamente al GA, in questa sede parte attrice chiede il riconoscimento della Protezione speciale, tale richiesta, in forza del richiamo all'art. 3 co. 3 D.L. 13/2017, per cui è competente il Tribunale
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2 del medesmo articolo, tra cui rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma
3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
4.2. Nel caso di specie, la controversia amministrativa aveva ad oggetto il rilascio del permesso per lavoro autonomo, ma la stessa Amministrazione rileva che è suo dovere – quando richiesta di verificare la sussistenza dei requisiti del rilascio di un permesso – verificare se non vi siano presupposti per rilasciare un permesso ad altro titolo. Per tale motivo, la richiesta di Protezione speciale, formulata in sede di ricorso, è stata correttamente presentata a questo Tribunale.
4.3. Sul punto, si è espressa la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, nell'ordinanza n. 9791 del 2023, la quale ha ribadito che “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass. Sez. Unite, 31 luglio
2018 n. 20350; Cass. Sez. Unite, 16 maggio 2008 n. 12378) e ha specificato che la giurisdizione del
GO nel caso di domanda di Protezione speciale non viene meno nel caso in cui la Commissione non abbia espresso il proprio parere, in quanto “il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo "status" di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica” (Cass. Sez. Unite, 7 febbraio 2023 n. 9791).
5. Nel merito, sulla Protezione speciale intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
6. Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
7. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
8. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. isiede in Italia da quasi Parte_1 dieci anni e in tale lasso di tempo parte attrice si è impegnata nell'inserimento formativo e lavorativo sul territorio.
Infatti, arrivata in Italia nel 2016 con un visto per studio, si è iscritta all'università di Parte_1
, Facoltà di lingue e culture per il turismo [doc. 4, ricorso introduttivo] e, nel 2019, dopo aver CP_1 interrotto il corso di studio, si è iscritta al corso di formazione professionale Operatore del Benessere
Estetica, ottenendo la qualifica e l'abilitazione professionale di estetista [docc. 5 e 6, ricorso introduttivo]. Dopo aver conseguito l'abilitazione professionale, parte attrice ha aperto la propria P.IVA [doc. 9, ricorso introduttivo] e, al contempo, ha stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato [docc. 10-13, ricorso introduttivo]. Attualmente, a stipulato un contratto Parte_1 di lavoro, trasformato a tempo indeterminato, presso Turin Palace Hotel, sito a , in Via Paolo CP_1
Sacchi n.
8. Sul punto, all'udienza del 19.6.2025, a dichiarato di trovarsi bene con i Parte_1 colleghi e con il datore di lavoro e sono in atti le proroghe del contratto, la trasformazione a tempo indeterminato, le buste paga aggiornate al mese di aprile 2025, il CUD del 2025 [docc. 14 e 15, ricorso introduttivo;
20-22, nota di deposito 11.6.2025].
Dal punto di vista abitativo, parte attrice, all'udienza del 19.6.2025, ha dichiarato di risiedere in un alloggio sito a , in Via delle Pervinche n. 7, condividendo l'appartamento con altre persone. CP_1
Infine, in Italia sono presenti la sorella di il cognato e i tre nipoti [docc. 3, 16, 17 e Parte_1
18, ricorso introduttivo], i quali vivono a San Mauro Torinese (TO) e frequentano spesso parte attrice.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, incensurata e priva di carichi pendenti, la quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, la continuità, regolarità e attualità dei contratti di lavoro, l'impegno in ambito formativo, nonché l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per la ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanata da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da er costruirsi una rete relazionale e sociale Parte_1 in Italia.
Sulle spese di lite.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, ai sensi dell'art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R.; l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soccombenza di un'Amministrazione statale (in tali termini, Cass. N. 8160/2023, Cass. 18583/2012, 22882/2018,
30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di Parte_1
, nata a Sale, in [...], il [...] (CUI: ;
[...] C.F._1
Nulla sulle spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.6.2025
Il Presidente relatore
Andrea Natale