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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/07/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione seconda-C.S., composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Maurizio Petrelli CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 3 luglio 2025, proposta da:
e entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Adele Parte_1 Parte_2
Leuzzi e Stefania Giurgola ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefania
Giurgola in Lecce, al Viale Ugo Foscolo, n. 39
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 2024, depositata il 17 dicembre 2024, il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in
Guagnano (Le) il 28 maggio 2012, tra e per “esclusione Parte_2 Parte_1 della prole da parte dell'attore”.
Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4 marzo 2025 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della predetta sentenza.
Con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi il 9 maggio 2025 gli stessi chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
1 Il PG, il 3 giugno 2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
La Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato”
(Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che la convenuta, sebbene non abbia partecipato al processo e sia stata dichiarata assente, era a conoscenza del giudizio, avendo dichiarato, a mezzo
e-mail, di “non avere intenzione di costituirsi e/o comparire in giudizio e di non opporsi all'accoglimento dell'istanza di dichiarazione di nullità matrimoniale nei termini e per le motivazioni per cui è stata presentata” (cfr. pag. 10 della sentenza); che la causa è stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “esclusione della prole da parte dell'attore”; che la sentenza di primo grado conteneva l'avvertenza della possibilità di proporre appello nei termini previsti dalla legge canonica ed è stata notificata alle parti.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano, poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123
c.c., senza che vi osti la circostanza che detta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la
Costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, e che, pertanto, la indicata 2 difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 4700 del 20/07/1988).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n.
27078).
Stante la proposizione congiunta del ricorso, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_2 Pt_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 4 dicembre 2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Guagnano (LE) il 28 maggio 2012, tra nato a Parte_2
Galatina (LE) il 3 novembre 1975, e nata a [...] il [...], e Parte_1 trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, n. 4, anno 2012;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto
Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce il 3 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce, sezione seconda-C.S., composta dai seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito PRESIDENTE
Dott. Maurizio Petrelli CONSIGLIERE
Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 158/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione a seguito di trattazione scritta fissata per l'udienza del 3 luglio 2025, proposta da:
e entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Adele Parte_1 Parte_2
Leuzzi e Stefania Giurgola ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Stefania
Giurgola in Lecce, al Viale Ugo Foscolo, n. 39
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 2024, depositata il 17 dicembre 2024, il Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Pugliese dichiarava la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in
Guagnano (Le) il 28 maggio 2012, tra e per “esclusione Parte_2 Parte_1 della prole da parte dell'attore”.
Con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 4 marzo 2025 veniva accertata l'osservanza delle norme stabilite dal diritto canonico e veniva dichiarata l'esecutività della predetta sentenza.
Con ricorso presentato congiuntamente da entrambi i coniugi il 9 maggio 2025 gli stessi chiedevano la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza citata, con le conseguenti annotazioni di legge.
1 Il PG, il 3 giugno 2025, esprimeva parere favorevole all'accoglimento della congiunta richiesta delle parti.
La Corte, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va ritenuta, innanzitutto, la competenza territoriale di questa Corte a decidere sulla domanda proposta “con riferimento alla circoscrizione del Tribunale cui appartiene il Comune presso il quale fu trascritto l'atto di matrimonio (art. 17 l. 27/5/1929 n. 847), che si identifica, ai sensi dell'art. 8 della l. 25/3/1985 n. 121, nel Comune in cui il matrimonio stesso è stato celebrato”
(Cass. 27/6/1990 n. 6551 e Cass. 9/3/1995 n. 2734).
Quanto al merito deve rilevarsi che nel caso in esame sono stati rispettati tutti i principi espressamente previsti ed attinenti: alla competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza;
alla conoscenza dell'atto introduttivo per entrambe le parti;
all'osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si è svolto il processo;
al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge;
alla non contrarietà ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato;
alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all'ordine pubblico.
Nella fattispecie, inoltre, è pacifico che la convenuta, sebbene non abbia partecipato al processo e sia stata dichiarata assente, era a conoscenza del giudizio, avendo dichiarato, a mezzo
e-mail, di “non avere intenzione di costituirsi e/o comparire in giudizio e di non opporsi all'accoglimento dell'istanza di dichiarazione di nullità matrimoniale nei termini e per le motivazioni per cui è stata presentata” (cfr. pag. 10 della sentenza); che la causa è stata decisa con accoglimento della domanda di nullità del matrimonio per “esclusione della prole da parte dell'attore”; che la sentenza di primo grado conteneva l'avvertenza della possibilità di proporre appello nei termini previsti dalla legge canonica ed è stata notificata alle parti.
Ricorrono, poi, anche le altre condizioni previste per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere a mente dell'art. 8 n. 2 dell'Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18/2/1984, ratificato con la l. 25/3/1985 n. 121 e, in particolare, la pronuncia ecclesiastica non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano, poiché la causa di nullità ivi ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall'ipotesi della simulazione prevista dall'art. 123
c.c., senza che vi osti la circostanza che detta pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati dal secondo comma della citata norma, atteso che tale norma “pur avendo carattere imperativo, non configura espressione di principi e regole fondamentali con le quali la
Costituzione e le leggi dello stato delineano l'istituto del matrimonio, e che, pertanto, la indicata 2 difformità non pone la pronuncia ecclesiastica in contrasto con l'ordine pubblico italiano” (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 4700 del 20/07/1988).
Nel caso di specie non viene neppure in discussione, in particolare, la violazione dell'inderogabile principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, perché “tale principio, ancorché inderogabile, si ricollega ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte”, con la conseguenza “che l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell'altro coniuge) chiede la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'Appello ovvero non si opponga a tale declaratoria” (per tutte Cass. 7/12/2005 n.
27078).
Stante la proposizione congiunta del ricorso, le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_2 Pt_1
, così provvede:
[...]
1) dichiara efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico
Regionale Pugliese del 4 dicembre 2024, con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Guagnano (LE) il 28 maggio 2012, tra nato a Parte_2
Galatina (LE) il 3 novembre 1975, e nata a [...] il [...], e Parte_1 trascritto negli atti di matrimonio di quel Comune alla parte II, serie A, n. 4, anno 2012;
2) dispone che la presente sentenza sia annotata a cura dell'Ufficiale dello stato civile di detto
Comune e che, a cura dello stesso, si proceda alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Lecce il 3 luglio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Antonio Francesco Esposito
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