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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2136 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], _1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Spiga, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Spiga, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/04/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Donori, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando _1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e liberi ciascuno di scegliere la propria residenza o il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge nei termini di legge.
2) La casa coniugale viene dunque assegnata al proprietario , ma _1 la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Donori alla via San Francesco 13, fino a che non reperirà un lavoro e potrà dirsi economicamente autosufficiente per poter prendere in locazione un altro immobile.
3) Le due figlie oramai sono maggiorenni ed autosufficienti e pertanto le parti decidono che non debba essere stabilito alcun contributo al mantenimento in capo a nessun coniuge.
4) La signora è attualmente disoccupata ed il marito Parte_2 _1
si impegna a corrispondere un contributo al mantenimento nella misura
[...] di euro 200,00.
5) Per quanto concerne il patrimonio immobiliare dei coniugi, gli stessi chiedono che l'immobile - la casa coniugale sita in Donori alla via San Francesco
D'Assisi n.13-15 piano terra, distinta in NCEU al Foglio 25, mappale 2095,
Pag. 2 di 3 subalterno 2, venga formalmente assegnata in via esclusiva al signor _1
, mentre il primo piano dello stesso immobile avente gli stessi estremi
[...] catastali rimarrà a disposizione dei coniugi o delle figlie.
L'immobile predetto (NCEU al Foglio 25, mappale 2095, subalterno 2 formato da piano terra e primo piano), formalmente cointestato ai coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da visure allegate, continuerà a rimanere formalmente cointestato ai coniugi come lo è attualmente.
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2136 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], _1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Spiga, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Spiga, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/04/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Donori, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando _1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e liberi ciascuno di scegliere la propria residenza o il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge nei termini di legge.
2) La casa coniugale viene dunque assegnata al proprietario , ma _1 la signora continuerà ad abitare nella casa coniugale, sita in Parte_2
Donori alla via San Francesco 13, fino a che non reperirà un lavoro e potrà dirsi economicamente autosufficiente per poter prendere in locazione un altro immobile.
3) Le due figlie oramai sono maggiorenni ed autosufficienti e pertanto le parti decidono che non debba essere stabilito alcun contributo al mantenimento in capo a nessun coniuge.
4) La signora è attualmente disoccupata ed il marito Parte_2 _1
si impegna a corrispondere un contributo al mantenimento nella misura
[...] di euro 200,00.
5) Per quanto concerne il patrimonio immobiliare dei coniugi, gli stessi chiedono che l'immobile - la casa coniugale sita in Donori alla via San Francesco
D'Assisi n.13-15 piano terra, distinta in NCEU al Foglio 25, mappale 2095,
Pag. 2 di 3 subalterno 2, venga formalmente assegnata in via esclusiva al signor _1
, mentre il primo piano dello stesso immobile avente gli stessi estremi
[...] catastali rimarrà a disposizione dei coniugi o delle figlie.
L'immobile predetto (NCEU al Foglio 25, mappale 2095, subalterno 2 formato da piano terra e primo piano), formalmente cointestato ai coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da visure allegate, continuerà a rimanere formalmente cointestato ai coniugi come lo è attualmente.
6) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3