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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da
- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. C. Sciannamblo
[...]
ricorrente
CONTRO
- CP_1
contumace
Oggetto: quantificazione somme
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 16.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva che il Tribunale di
Brindisi, con sentenza n.1590 del 17.10.2023, passata in giudicato, aveva accolto la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento, in favore del minore , della pensione di Persona_1
reversibilità con decorrenza dal primo giorno successivo a quello del decesso del nonno, Per_1
, titolare di pensione cat. IO n. 1503915.
[...]
Rappresentava che non aveva liquidato quanto dovuto e chiedeva che fosse accertato il CP_1
diritto a percepire un rateo di pensione di reversibilità, alla decorrenza (dicembre 2014), pari ad €
121,70, con condanna dell' al pagamento dell'importo di € 15960,73 a titolo di ratei maturati CP_1 dall'1.12.2024 al 30 aprile 2024.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
1 La domanda, come suesposto, è tesa ad ottenere la quantificazione del rateo spettante al minore in forza della sentenza n. 1590 del 17.10.2023 con la quale il Tribunale- ha così Persona_1 statuito: “dichiara il diritto del minore alla pensione di reversibilità con Persona_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del congiunto e, per
l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione fino al CP_1 soddisfo”.
Nell'ambito del presente giudizio, l'istante ha formulato uno specifico conteggio che tiene conto dell'accertamento trasfuso nella citata sentenza e del rateo di pensione corrisposto al de cuius nell'anno del decesso (€ 608,48) al quale è stata correttamente applicata l'aliquota prevista nel caso di reversibilità in concorrenza con il coniuge superstite.
D'altronde, nella contumacia dell' , non vi sono ragioni per disattendere la quantificazione CP_2 del credito sì come effettuata nell'atto introduttivo del giudizio.
Ne deriva che, sulla scorta delle risultanze documentali offerte in valutazioni dalla ricorrente e non contraddette da alcuna ulteriore emergenza, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate in considerazione del valore del decisum, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse - segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: CP_1
1. dichiara che il rateo di pensione di reversibilità spettante a in esecuzione Persona_1
della sentenza n. 1590/2023 è pari, alla decorrenza, ad € 121,70 e che l'istante è creditore, a titolo di ratei differenziali, maturati dall'1.12.2014 al 31.5.2025, dell'importo di € 18.082,93;
2. per l'effetto, condanna al pagamento dell'importo di cui al punto 1, oltre accessori dal CP_1
dovuto sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da
- in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dall'Avv. C. Sciannamblo
[...]
ricorrente
CONTRO
- CP_1
contumace
Oggetto: quantificazione somme
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 16.5.2024, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva che il Tribunale di
Brindisi, con sentenza n.1590 del 17.10.2023, passata in giudicato, aveva accolto la domanda tesa ad ottenere il riconoscimento, in favore del minore , della pensione di Persona_1
reversibilità con decorrenza dal primo giorno successivo a quello del decesso del nonno, Per_1
, titolare di pensione cat. IO n. 1503915.
[...]
Rappresentava che non aveva liquidato quanto dovuto e chiedeva che fosse accertato il CP_1
diritto a percepire un rateo di pensione di reversibilità, alla decorrenza (dicembre 2014), pari ad €
121,70, con condanna dell' al pagamento dell'importo di € 15960,73 a titolo di ratei maturati CP_1 dall'1.12.2024 al 30 aprile 2024.
Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla ricorrente in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito esposte.
1 La domanda, come suesposto, è tesa ad ottenere la quantificazione del rateo spettante al minore in forza della sentenza n. 1590 del 17.10.2023 con la quale il Tribunale- ha così Persona_1 statuito: “dichiara il diritto del minore alla pensione di reversibilità con Persona_1
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del congiunto e, per
l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi o rivalutazione fino al CP_1 soddisfo”.
Nell'ambito del presente giudizio, l'istante ha formulato uno specifico conteggio che tiene conto dell'accertamento trasfuso nella citata sentenza e del rateo di pensione corrisposto al de cuius nell'anno del decesso (€ 608,48) al quale è stata correttamente applicata l'aliquota prevista nel caso di reversibilità in concorrenza con il coniuge superstite.
D'altronde, nella contumacia dell' , non vi sono ragioni per disattendere la quantificazione CP_2 del credito sì come effettuata nell'atto introduttivo del giudizio.
Ne deriva che, sulla scorta delle risultanze documentali offerte in valutazioni dalla ricorrente e non contraddette da alcuna ulteriore emergenza, il ricorso va accolto.
La regolamentazione delle spese – liquidate in considerazione del valore del decisum, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse - segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: CP_1
1. dichiara che il rateo di pensione di reversibilità spettante a in esecuzione Persona_1
della sentenza n. 1590/2023 è pari, alla decorrenza, ad € 121,70 e che l'istante è creditore, a titolo di ratei differenziali, maturati dall'1.12.2014 al 31.5.2025, dell'importo di € 18.082,93;
2. per l'effetto, condanna al pagamento dell'importo di cui al punto 1, oltre accessori dal CP_1
dovuto sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
2