Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1849
/1849 R.G.
TRA
, nato/a a TERAMO (TE) in data 25/07/1966, Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.D'ANDREA EMILIANO, come da procura in atti
E
in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.GAMBINO ARMANDO, come da procura in atti
E
– Sede di Controparte_2
Teramo, rappresentato e difeso dall'Avv.Silvana Mariotti e dall'Avv.Gambino giusta procura per Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. 37590 – Persona_1 raccolta 7131
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le Controparte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dell'importo dei compensi difensivi;
• nulla per le spese nei riguardi dell' . CP_2
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente:
“Nel merito accogliere i motivi di opposione che precedono e e quindi dichiarare estinti per prescrizione i contributi I.V.S. di cui agli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa e, per l'effetto, annullare e di dichiarare nullo ed inefficace gli impugnati avvisi di addebito, con vittoria di spese e competenze di lite”.
1 di 13
“-a) rigettare la proposta opposizione, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-b) nel caso di accoglimento del ricorso, porre le spese e competenze a carico di
”. Controparte_3
Per l' : Controparte_1
“- nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni su esposte, con ogni conseguente statuizione;
- nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda e, comunque, rigettare i motivi rivolti agli atti e/o all'attività posta in essere dall'Agente della Riscossione, ovvero, ed ancora, accertare e dichiarare la legittimità e la regolarità del complessivo operato dell' con ogni ritenuta Controparte_1
statuizione”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato il 27/12/2022 ha inteso proporre Parte_1
opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 40820130001235035000, n.
40820130001235035000 e n. 40820140001254830000, emessi dalla Sede di CP_2
Teramo, dei quali ha dedotto di essere venuta a conoscenza a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento n. 108 2022 90018361 37/000, notificata alla ricorrente il
07.10.2022, per complessivi € 6.321,48, pari al totale degli importi recati dai tre avvisi di addebito, in essa richiamati, riguardanti il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014 e relativi ai “Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e Somme aggiuntive omesso versamentocontributi I.V.S: fissi o entro minimale.
A fondamento dell'opposizione ha contestato il diritto dell' Controparte_1
di esigere, per conto dell' , il pagamento della predetta somma, stante
[...] CP_2
l'omissione di una regolare notificazione degli avvisi d'addebito, omissione che rendeva nulla ed inefficace l'impugnata intimazione di pagamento in quanto emessa sine titulo.
In particolare, gli atti presupposti richiamati nella contestata intimazione, impugnabili innanzi al Tribunale, erano rimasti ignoti alla parte ricorrente a causa del mancato ricevimento sia delle notifiche degli avvisi di addebito sia degli eventuali avvisi di giacenza degli avvisi stessi in forza dei quali era stata emessa l'impugnata intimazione di pagamento.
Nello specifico, l'avviso di addebito n. 40820130001235035000 sarebbe stato notificato il
18.12.2013, l'avviso n. 40820140000383458000 sarebbe stato notificato il 03.06.2014 e l'avviso n. 40820140001254830000 sarebbe stato notificato il 12.11.2014.
2 di 13 Di tali avvisi, come anzidetto, la ricorrente non aveva mai avuto notifica e dunque regolare contezza se non con l'intimazione di pagamento notificata il 07.10.2022 in seguito alla quale aveva richiesto l'accesso agli atti, che l' di Teramo aveva evaso con nota di riscontro CP_2 dell'11.10.2022, inviando gli avvisi di addebito in semplice copia nativa pdf accompagnata da frontespizi di plichi privi di qualsivoglia riferimento all'avviso di accertamento e soprattutto all'effettivo regolare perfezionamento della notifica dello stesso, come anche degli eventuali avvisi di deposito, per il caso di compiuta giacenza.
Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto, quale primo motivo di opposizione,
l'inesigibilità delle somme portate negli avvisi di addebito, siccome iscritte a ruolo oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il pagamento, con conseguente decadenza dal diritto all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.25 d.lgs. n.46 del 1999; inoltre, le somme richieste, con sanzioni e relativi accessori, avendo ad oggetto
Contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale e Somme aggiuntive omesso versamentocontributi I.V.S: fissi o entro minimale per i periodi 2012-2014, non erano più riscuotibili, essendo decorso inutilmente il termine di prescrizione quinquennale delle obbligazioni aventi natura previdenziale ex lege n. 335 del 1995.
A tale secondo proposito la parte ricorrente ha richiamato l'orientamento espresso nella giurisprudenza di legittimità (Cass.n.14690 del 26 maggio 2021), alla stregua del quale
“anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi”.
In ogni caso risultava parimenti spirato il termine quinquennale dalla asserita notifica dei singoli avvisi a quello di notifica della intimazione senza che vi fossero stati da parte dell'Ente impositore o di quello incaricato della riscossione atti interruttivi della prescrizione.
Quale ultimo motivo di opposizione, la parte ricorrente ha dedotto che l' non CP_2
aveva fornito alcuna prova, né idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto e che a tal fine non avrebbe potuto ritenersi bastevole l'indicazione del presunto credito contenuta nell'avviso di addebito opposto, poiché, così come nell'ipotesi di opposizione a ingiunzione fiscale e nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'onere della prova del fatto costitutivo della pretesa è a carico dell'Ente che vanta la pretesa ( Cass. Civ. n. 3937/1998).
Si sono costituiti in giudizio l' e l' per CP_2 Controparte_1 resistere all'opposizione, di cui hanno chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza con riferimento a tutti i motivi dedotti dalla parte ricorrente.
3 di 13 RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente ha inteso proporre due distinte opposizioni, una diretta a contestare la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione in base agli avvisi di addebito di cui in narrativa, l'altra di procedere all'esecuzione in base all'intimazione di pagamento pure indicata in narrativa.
Le due opposizioni sono giuridicamente definibili in termini differenti, anche se la rilevanza della distinzione tra le stesse risponde piuttosto all'esigenza di ordinato esame di ciascuna, in rapporto ai mezzi di tutela apprestati, che a ragioni di natura sostanziale.
Infatti, dal punto di vista sostanziale, come si vedrà, l'accertamento richiesto ai fini del decidere è sempre volto a stabilire se sia maturata la prescrizione dei crediti contributivi.
Ebbene, l'opposizione con cui la parte attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza degli avvisi di addebito solo a seguito dell'accesso agli atti nei confronti dell' CP_2
(senza peraltro poterne verificare la data e la regolarità delle rispettive notificazioni, sì da essere legittimata a contestare ora per allora la sussistenza dei crediti in essi portati) si configura come esercizio tardivo recuperatorio dell'opposizione prevista nell'art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999, costituente il mezzo di tutela proponibile dal contribuente avverso l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali.
La proponibilità di tale mezzo di tutela è subordinata dalla disposizione citata al rispetto di un termine di decadenza, pari a quaranta giorni, decorrente dalla notifica della cartella esattoriale (ora avviso di addebito, a seguito dell'art.30 d.l. n.78/2010, conv. con mod. in L. n.122 del 2010, che ha disposto doversi intendere tutte le disposizioni in cui si menziona la cartella esattoriale, con riguardo ai crediti contributivi dell' , con CP_2 riferimento all'avviso di addebito, a mezzo del quale tale Istituto previdenziale persegue il recupero di tali crediti, notificando direttamente l'atto al contribuente, a differenza di quanto avveniva in precedenza, allorquando doveva trasmettere la cartella esattoriale all'agente della riscossione, competente a notificarla al contribuente, fermo restando che la riscossione, in caso di inottemperanza di questo, avviene anche ora mediante il ruolo).
Il contribuente è ammesso a proporre opposizione tardiva, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art.650 c.p.c., in caso di nullità della notifica dell'avviso, ove dimostri che a causa di tale vizio ha avuto conoscenza dell'esistenza e del contenuto dell'atto oltre la scadenza del termine di decadenza ed in un momento dal quale non sia ancora decorso, alla data della proposizione dell'opposizione tardiva, il termine di legge.
La parte ricorrente ha inteso fornire la prova tramite il riferimento all'esito dell'accesso agli atti eseguito presso l' , come esposto in narrativa. CP_2
4 di 13 L' ha, tuttavia, dedotto e provato, mediante esibizione in giudizio delle CP_2
raccomandate con avviso di ricevimento tramite le quali aveva provveduto a notificare gli avvisi di addebito, di aver eseguito l'incombente a suo tempo, ossia, quanto all'avviso di addebito n. 40820130001235035000 in data 18 dicembre 2013, quanto a quello n. 40820130001235035000 in data 3 giugno 2014 e quanto all'avviso recante il n.
40820140001254830000 in data 12 novembre 2014.
Le notifiche dei primi due avvisi sono state eseguite a mani della madre della parte ricorrente, presso il luogo di residenza di quest'ultima, la terza per compiuta giacenza.
La parte ricorrente ha dedotto, nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di disussione fissata nel decreto ex art.414 c.p.c., che, in base a tali documenti, non era dato evincere alcun concreto riscontro del rituale processo di notifica dei tre avvisi di accertamento impugnati, che avrebbero dovuto portare a conoscenza negli anni 2013 e 2014 delle pretese di pagamento in capo alla ricorrente;
come non vi era prova (quanto alla notifica degli atti interruttivi della prescrizione di cui si dirà infra) delle pretestuose circostanze pure dedotte dell'asserito rifiuto della madre
(neppure convivente con la ricorrente) di ricevere gli atti.
A ben vedere, dunque, secondo la parte ricorrente, dalla disamina delle allegazioni documentali avversarie, non si evinceva né quando fossero stati notificati gli avvisi di accertamento de quibus, né nelle mani di chi, difettando la predetta documentazione di qualsivoglia riferimento, sia in relazione all'atto notificato, sia alla relativa data ed al soggetto ricevente.
Tali deduzioni non sono condivisibili.
Nelle cartoline postali di ricevimento dei primi due avvisi di addebito è specificata la data di consegna del plico postale alla madre della parte ricorrente, indicazioni, queste, che consentono di ritenere pienamente integrati i requisiti di cui all'art.139 c.p.c. per la validità della notifica eseguita con consegna a mani di familiare convivente, dovendosi la relazione di convivenza presumere in ragione del rinvenimento del familiare presso la residenza del destinatario della notificazione, cui incombe l'onere della prova contraria.
Da quanto precede discende che l'opposizione tardiva recuperatoria è inammissibile, ai sensi dell'art.650 c.p.c., per difetto del requisito-base della stessa, rappresentato dalla presenza di un vizio nella notifica che la renda nulla e che giustifichi, pertanto,
l'ammissione del destinatario di essa alla prova dell'acquisita conoscenza dell'atto da notificare in data successiva al giorno dell'apparente notifica, data da cui decorrerebbe, in tale ipotesi, il termine previsto dalla legge per proporre l'opposizione all'atto stesso.
5 di 13 L'inammissibilità dell'opposizione ex art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 esclude che debba essere presa in esame l'eccezione di decadenza dal diritto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi portati negli avvisi di addebito, per essere quella della decadenza dall'iscrizione a ruolo un'eccezione proponibile mediante l'opposizione citata e quindi da proporsi nel rispetto del termine assegnato per la stessa.
Alla medesima conclusione si perviene con riferimento all'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, in quanto diretta a far valere l'estinzione di essi verificatasi nelle more tra la data della loro esigibilità – risalente agli anni 2013 e 2014 – e quella di notifica degli avvisi di addebito, quali primi atti interruttivi della prescrizione stessa.
Inoltre, alla medesima conclusione si perviene anche con riferimento all'eccezione di mancata prova della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione della parte ricorrente presso la Gestione commercianti dell . CP_2
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente si presta ad essere esaminata anche come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., mirante a far valere la prescrizione maturata nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito, per l'ipotesi (avveratasi) che fosse avvenuta regolarmente, e la notifica dell'intimazione di pagamento, costituente atto interruttivo della prescrizione stessa, ad avviso della parte attrice eseguito tardivamente.
A persuadere dell'intenzione della parte ricorrente di proporre anche tale opposizione gioca la dupice circostanza dell'essersi le parti resistenti astenute dal dedurre l'idoneità
a condurre alla definizione del giudizio del rilievo della decadenza della parte ricorrente dalla facoltà di proporre l'opposizione ex art.24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 e dell'avere, soprattutto, la parte ricorrente stessa invocato a sostegno della propria tesi - circa l'applicabilità della prescrizione quinquennale ai crediti contributivi per cui è causa - la giurisprudenza che afferma tale principio in fattispecie relative ad opposizioni proposte dal contribuente astenutosi dal far valere a suo tempo il rimedio di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n.46 del 1999 e decisosi ad insorgere solamente avverso l'intimazione di pagamento poi notificatagli.
È evidente che, in tanto la parte ricorrente ha potuto ritenere pertinente richiamare la giurisprudenza citata, in quanto abbia inteso prospettare che le fattispecie, il cui esame ha dato ad essa modo di esporre quel principio, riguardavano casi di contribuenti che, al pari dell'attuale parte ricorrente stessa, avevano inteso far valere la prescrizione maturata con il decorso di cinque anni dalla notifica dell'avviso di addebito in assenza della notifica di altri atti interruttivi fino a quella dell'intimazione di pagamento opposta.
Il principio enunciato dalla giurisprudenza è infatti proprio quello alla stregua del quale,
6 di 13 anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale, trova applicazione sempre la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, trascorsi 5 anni viene meno l'obbligo di versare i contributi, dovendosi escludere l'equiparabilità tra la mancata impugnazione di una cartella e quella di una sentenza ai fini dell'art.2953 c.c.
Nel procedere, dunque, all'esame del motivo di opposizione all'esecuzione, con cui si fa valere l'estinzione dei crediti contributivi ex art.9, comma 9, L. n.355 del 1995 maturata a seguito del decorso di cinque anni nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione di pagamento del 7 ottobre 2022 ricevuta da parte ricorrente, premessa la natura pacifica dell'applicabilità del termine quinquennale, ormai affermata da giurisprudenza costante, va esaminata la replica svolta dall' Controparte_1
di aver essa provveduto ad interrompere la prescrizione dopo la notifica
[...]
degli avvisi di addebito con atti, da ciascuno dei quali il termine è quindi ripreso, senza mai compiersi, con conseguente tempestività dell'intimazione di pagamento opposta.
La fondatezza di tale eccezione va verificata alla luce della normativa speciale in tema di sospensione di termini per il compimento di atti interruttivi della prescrizione in zone interessate da eventi sismici, nonché in tutto il territorio nazionale per il contrasto della diffusione dell'epidemia da COVID 19, normativa (intervenuta nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione impugnata) esposta dall' analiticamente in CP_2
memoria difensiva, con richiami giurisprudenziali volti a sostenere un'interpretazione di essa in senso favorevole alla sua applicabilità con riguardo alla propria Sede di Teramo.
In particolare, l' ha dedotto operare le seguenti sospensioni della prescrizione: CP_2
1) sospensione per eventi sismici ex art.49 d.l. n.189/2016 (convertito, con modifiche, nella legge n.229 del 2016) dal 26 ottobre 2016 al 31 maggio 2017 ed ex art. 11, comma
2, d.l. n.11/2017 (convertito, con modifiche, nella legge n. 45 del 2017) dal 1° gennaio
2017 al 30 novembre 2017, termine, questo, poi prorogato sino al 1° giugno 2018 ai sensi della legge n.172 del 2017: pari a complessivi anni uno, mesi sette e giorni sei (in realtà, l'art.11, comma 2, d.l. n.8 del 2017 ha previsto, per effetto delle modifiche apportatevi da successive disposizioni, che la prescrizione avrebbe ripreso il suo normale corso solamente dal 1° gennaio 2020, sicché la sospensione si è effettivamente protratta, dal 26 ottobre 2016 al 31 dicembre 2019, per tre anni e sessantasette giorni);
2) sospensione COVID dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020: pari a mesi quattro e giorni otto;
3) sopensione ex art.11, comma 9, d.l. n.183 del 2020 dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno
2021: pari a mesi sei.
7 di 13 Prima di verificare l'applicabilità delle sospensioni sopra indicate (o di talune di esse) a favore dell' , in qualità di agente della riscossione, Controparte_1
incaricato come tale di notificare gli atti interruttivi della prescrizione, si rileva che quelli depositati in giudizio dall' sono riferibili ai seguenti avvisi: Controparte_1
A) quanto all'avviso di addebito n.40820130001235035000, notificato il 18.12.2013: il preavviso di fermo amministrativo (PFA) spedito con una raccomandata, EQU
721016624889 (doc.1, primo elemento, fascicolo Agentrate), non potuta consegnare per rifiuto della madre della destinataria il 31 luglio 2014 (doc.1 terzo elemento, cartolina di mancata consegna in cui si richiama il n. del PFA 10880201400000580000) e depositata di conseguenza presso la casa comunale, come da lista a firma dell'agente della riscossione/messo notificatore (doc.1 quarto elemento, comprendente tra gli altri atti il
PFA identificato mediante il numero appena ora indicatone), con comunicazione alla destinataria, comunicazione data con raccomandata che risulta notificata per compiuta giacenza in data 1° settembre 2014 (doc.1, secondo elemento);
B) quanto all'avviso di addebito n.408 2014 0000383458 0000, notificato il 03.06 2014:
l'avviso di intimazione n.108 2018 9002475178000 (doc.2, sesto elemento), richiamante
(anche) l'avviso di addebito 108 2014 3834 58 000; tale avviso di intimazione risulta, al pari del PFA di cui al punto A) che precede, essere stato notificato, mediante deposito presso la casa comunale, in data 13 maggio 2019, come da comunicazione data alla destinataria in tale data mediante raccomandata spedita in pari data e resa per compiuta giacenza il 13 giugno 2019 (doc.2 ). Controparte_1
C) quanto all'avviso di addebito n.408 2014 0000125483000, l' Controparte_1
ha esibito, anziché il documento contenente l'atto interruttivo della
[...]
prescrizione (anteriore all'intimazione di pagamento notificata in data 7 ottobre 2022), la prova della notifica di un documento contenente tale atto, ossia la lista delle raccomandate spedite il 13 maggio 2019 a vari destinatari, tra cui;
Parte_1
tale lista comprende due raccomandate inviate alla ricorrente, con numeri identificativi
EQU 726010245303 ed EQU 726010245314, numero, il primo, riportato nell'avviso di giacenza del 4 maggio 2019 pure prodotto, avviso che risulta comunicato alla destinataria il 13 maggio 2019, giusta avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Relativamente all'avviso di addebito n. 408 2014 0000383458 0000, assunta quale data di decorrenza della prescrizione quella del 13 maggio 2019, data in cui risulta essersi
8 di 13 perfezionata ex art.143 c.p.c. la notifica dell'avviso di intimazione, si ha che il termine di cinque anni si sarebbe compiuto il 12 maggio 2024, mentre l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata alla debitrice, come ricordato in precedenza, il 7 ottobre 2022, ben prima di tale scadenza;
per quanto ora esposto, dunque, il termine di prescrizione non si è compiuto indipendentemente da sospensioni di sorta, poiché tra l'atto interruttivo compiuto tra la notifica dell'avviso di addebito e quella dell'avviso di intimazione si colloca nel 2019, ma a distanza inferiore a cinque anni dal primo ed entro il quinquennio calcolato a ritroso dall'ultimo.
Relativamente all'avviso di addebito n. 40820130001235035000 l'atto interruttivo invece si colloca nel 2014, al di fuori del quinquennio, calcolato a ritroso, rispetto all'intimazione di pagamento opposta, sicché, al fine di conservarne l'effetto interruttivo, necessita la prova del compimento di atto successivo nei cinque anni da esso, prova che nella specie difettava.
È vero che relativamente a tale avviso di addebito è stato poi prodotto avviso d'intimazione.
Si tratta dell'avviso di intimazione n. 108 2019 9000083142000, che è stato esibito dalla in esecuzione di ordinanza emessa in corso di giudizio. Controparte_1
La relativa esibizione non può però ritenersi sanata in ordine alla sua ammissibilità per la circostanza dell'esser stata eseguita dall' in forza di apposita Controparte_1 ordinanza. Infatti tale provvedimento era volto unicamente a chiarire il senso della produzione, effettuata invece tempestivamente dall , della Controparte_1
prova della notifica, tra altri, di un atto recante il n. 108 2019 9000083142000.
Anche relativamente all'avviso di addebito n. 408 2014 0000125483, l'
[...]
ha inteso far valere quale atto interruttivo della prescrizione Controparte_1
precedente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta l'avviso d'intimazione n.
108 2019 9000083142000, ma senza depositarlo unitamente alla memoria difensiva, bensì allegandone a questa solo la prova dell'avvenuta notifica, per poi depositarne, solamente a seguito dell'ordine di esibizione, in corso di causa, il testo, da cui si apprende che tale avviso di intimazione faceva riferimento anche all'avviso di addebito n. 408 2014 0000125483.
La produzione, seppur eseguita a seguito di ordine giudiziale, è tardiva, non valendo tale ordine a rimettere la parte nei termini per l'incombente, in quanto volta solo a chiarire il senso della produzione, tempestivamente eseguita in allegato alla memoria difensiva, per come già detto, della prova della notifica di un atto recante il n. 108 2019
9000083142000 (quello che - nel doc. 2, secondo elemento, degli allegati alla memoria difensiva, ossia la lista delle raccomandate spedite alla ricorrente dall'agente notificatore
9 di 13 a seguito di constatata impossibilità di consegna a mani – risulta indicata come racc. n.
EQU 726010245303), del quale tuttavia si ignoravano, in base alla produzione eseguita mediante la memoria difensia, appunto, la natura e soprattutto, il contenuto, vale a dire la riferibilità al credito contributivo di cui all'avviso di addebito n.4082014 0000125483.
Da qui la necessità di verificare se, prescindendosi dal deposito fatto in corso di causa dell'avviso di intimazione in parola, nelle more tra la notifica degli avvisi di addebito n.
40820130001235035000 e n. 40820140000125483 e l'intimazione di pagamento opposta, sia intervenuta una sospensione della prescrizione prima che il termine di cinque anni decorrente anni dalle rispettive date di notifica citate si compisse e che abbia posticipato la scadenza di tale termine a data posteriore al 7 ottobre 2022.
La prima delle cause di sospensione indicate dall' in memoria difensiva è quella CP_2
dell'art.49, comma 4, d.l. n.189 del 2016 (conv., con modifiche, nella L. n.229/2016):
“4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei
Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal
24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali”.
L' ha peraltro indicato come operante la sospensione dal 26 ottobre 2016, anziché CP_2
dal 24 agosto 2016.
L'Istituto previdenziale ha altresì invocato il disposto dell'art.11, comma 2, d.l. n.8 del
2017, come convertito, con modificazioni, nella legge n.45 del 2017, ai sensi del quale
“Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le attivita' esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio
10 di 13 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
Nella citazione della disposizione effettuata dall' tale ultima data è indicata al 1° CP_2
giugno 2018.
A parere del giudicante, stante la necessità di aver riguardo al luogo di situazione degli agenti della riscossione al fine di stabilire se e quale causa di sospensione abbia operato,
è da ritenersi che il riferimento ai termini per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli artt.29 e 30 della legge 30 luglio 2010, n.122 (ossia, deve intendersi, delle somme iscritte a ruolo dall' ed oggetto di avvisi di addebito notificati ai debitori ai CP_2 sensi dell'art.30 d.l. n.78/2010, convertito, con modificazioni, nella citata legge n.122) richiami nella sfera della sospensione tutte le attività di riscossione degli agenti della stessa aventi sede in Comuni compresi tra quelli di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. n.189 del 2016 (conv., con mod., in L.229 del 2016), tra i quali è compreso quello di Teramo.
Di conseguenza, il termine di prescrizione si ritiene sospeso dal 24 agosto 2016 al 31 dicembre 2020, stante l'ubicazione nel Comune di Teramo della Sede dell'
[...]
competente per territorio in relazione al luogo di residenza della Controparte_1
parte ricorrente (situato in provincia di Teramo).
Dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, poi, è intervenuta la sospensione – disposta in via generale per l'intero territorio nazionale – dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie ex art.37 d.l. n.18 del 2020
(convertito, con modificazioni, nella legge n.27 del 2020), durata complessivi 129 giorni.
Dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, infine, è intervenuta la sospensione disposta - sempre in via generale, per l'intero territorio nazionale - dall'art.11, comma 9, d.l. n.183 del 2020 (convertito, con modificazioni, nella legge n.21 del 26 febberaio 2021), per cui
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Considerati i periodi di sospensione citati, dunque, dalla data di notifica degli avvisi di addebito n. 408-2013-00012350-35 del 23.11.2013, notificato il 18.12.2013 e n. 408-
11 di 13 del 24.09.2014, notificato il 10.10.2014, non erano trascorsi alla Controparte_4 data del 7 ottobre 2022 i cinque anni previsti nell'art.9, comma 9, L. n.335 del 1995.
Infatti, quanto al primo avviso di addebito, dalla data del 18 dicembre 2013, il termine di prescrizione sarebbe quindi andato a scadere il 18 dicembre 2018; tuttavia, dal 26 ottobre 2016 al 31 maggio 2017 è rimasto sospeso ex art.49, comma 4, d.l. n.189 del
2016, convertito con modifiche, dalla legge n.229 del 2016 fino al 31 maggio 2017 e cioè per n.218 giorni;
dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 ex art. 11, comma 2, d.l.
n.8/2017 (convertito, con modifiche, in L. n.45 del 2017), come modificato dall'articolo
43, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 giugno 2017, n. 96 e successivamente dall'articolo 2-bis, comma 26, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172
e dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e, da ultimo dall'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per ulteriori, dunque, n.3 anni, pari a n.1095 giorni;
inoltre, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (cd. sospensione COVID ex d.l.
n.18/2020, conv. con modificazioni in L.27/2020, art.37, comma 2), vale a dire per ulteriori n.129 giorni;
infine, ex art.11, comma 9, d.l. n.183/2020 (conv. con mod. in L.
n.45 del 2020), per n.181 giorni, per complessivi n.1623 giorni, equivalenti a quattro anni e 163 giorni;
aggiunti, dunque, complessivi n.1623 giorni alla scadenza del 18 dicembre 2018, questa è slittata a data ampiamente successiva al 7 ottobre 2022.
L'avviso di intimazione, costituente il primo atto interruttivo della prescrizione successivo ai predetti periodi di sospensione, notificato in data 7 ottobre 2022, è intervenuto quindi prima della scadenza del termine di prescrizione.
A maggior ragione, deve analogamente ritenersi che tale atto interruttivo sia intervenuto prima del compimento del termine della prescrizione decorrente dalla data della notifica dell'avviso di addebito n. 408-2014-00012548-30 del 24.09.2014, notificato il 10 ottobre 2014.
L'opposizione all'esecuzione, così definita la natura quella proposta col motivo mirante alla dichiarazione di estinzione dei crediti contributivi per prescrizione, è dunque infondata e va rigettata.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in misura inferiore al valore medio di tariffa, in considerazione dell'assenza di un'attività istruttoria vera e propria della relativa semplicità delle questioni da cui dipende la decisione, seguono la soccombenza.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
12 di 13 Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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