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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 213/2024 R.G., promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 3 98051
BARCELLONA P.G. presso lo studio dell'avv. DONATO ILARIA, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/10/1994 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.02.2024, premetteva di avere contratto, Parte_1 in data 14.01.2023, matrimonio civile in Nicosia con (trascritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune all'atto n. 1, parte 2, serie A, anno
2023); che dal matrimonio era nato il figlio (31.01.2023); che i rapporti tra i Per_1 coniugi si incrinavano a causa delle condotte della moglie che, da ultimo, si
1 allontanava con il figlio dalla casa familiare per recarsi a vivere presso la famiglia d'origine a Nicosia.
Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa familiare alla resistente, affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione con il padre per come proposti.
Fissata la comparizione personale dei coniugi, non poteva farsi luogo al tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della resistente a cui, nondimeno, veniva ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza.
Assunti i provvedimenti provvisori, in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva infine assunta in decisione in data 26.03.2025.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della resistente.
Inoltre, stante anche il comportamento processuale tenuto dalla resistente, non può che prendersi atto della impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Va, poi, confermato il chiesto affido condiviso del figlio minore - non Per_1 essendoci ragioni per derogare al criterio cardine previsto in materia dall'art. 337 ter c.c. - con collocazione privilegiata presso la madre alla quale appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura del minore medesimo, di appena due anni.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, avuto riguardo alle sue inclinazione in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza del figlio presso ciascuno di essi.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le modalità già previste nell'ordinanza dell'11.1.2025 ovvero: - martedì e giovedì di ogni settimana dalle
16,00 alle 20,00 con onere di prendere il figlio al domicilio materno e di ivi
2 riaccompagnarlo;
a settimane alterne il sabato o la domenica (una settimana il sabato e la successiva la domenica), dalle ore 16:00 alle 20:00 salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore;
- inoltre, a partire dal terzo anno di vita del bambino di tenerlo con sé durante le vacanze estive per un periodo di dieci giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 10 agosto di un anno e dal16 al 26 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
- per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con il figlio, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 26 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 1° gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il già menzionato regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
- il giorno del compleanno del minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle 16:00 alle ore 20,00.
Va, inoltre, rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente in assenza dei presupposti di legge (collocamento e coabitazione con prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente) considerato che la si è CP_1 trasferita con il figlio in altra località -ovvero a Nicosia- ritornando a vivere con la famiglia d'origine recidendo, così, ogni legame tra il figlio e la casa coniugale.
Infine, in ordine alla determinazione del contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, si osserva che l'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
In assenza di documentazione idonea a comprovare i redditi della e avuto CP_1 riguardo ai redditi dell'obbligato (tali da riconoscergli il diritto al patrocinio a spese dello Stato), va confermata la misura del contributo mensile posto a carico del
3 in favore della resistente, per il mantenimento del figlio, già disposto con Pt_1 ordinanza dell'11.1.2025 in € 250,00 (da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della moglie o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese da individuarsi in difetto di accordo secondo il protocollo CNF); l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS, attesa la cura prevalente del minore da parte della madre verrà percepito per intero da quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo, con obbligo di pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti la ricorrente ed il suo procuratore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1 così decide:
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nicosia (EN) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4. conferma l'ordinanza dell'11.1.2025 in ordine all'affidamento, collocamento, mantenimento del minore e diritto di visita da parte del padre;
5. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'ERARIO.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 28.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 213/2024 R.G., promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA GENERALE DALLA CHIESA N. 3 98051
BARCELLONA P.G. presso lo studio dell'avv. DONATO ILARIA, che lo rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
nata a [...] il CP_1 C.F._2
21/10/1994 con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 21.02.2024, premetteva di avere contratto, Parte_1 in data 14.01.2023, matrimonio civile in Nicosia con (trascritto CP_1 presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune all'atto n. 1, parte 2, serie A, anno
2023); che dal matrimonio era nato il figlio (31.01.2023); che i rapporti tra i Per_1 coniugi si incrinavano a causa delle condotte della moglie che, da ultimo, si
1 allontanava con il figlio dalla casa familiare per recarsi a vivere presso la famiglia d'origine a Nicosia.
Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale tra i coniugi con assegnazione della casa familiare alla resistente, affido condiviso del figlio con residenza privilegiata presso la madre e tempi di frequentazione con il padre per come proposti.
Fissata la comparizione personale dei coniugi, non poteva farsi luogo al tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della resistente a cui, nondimeno, veniva ritualmente notificato il ricorso ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza.
Assunti i provvedimenti provvisori, in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa veniva infine assunta in decisione in data 26.03.2025.
Tanto premesso, va dichiarata la contumacia della resistente.
Inoltre, stante anche il comportamento processuale tenuto dalla resistente, non può che prendersi atto della impossibilità del mantenimento di una comunione materiale e spirituale di vita tra i coniugi e, pertanto, va dichiarata la separazione personale degli stessi.
Va, poi, confermato il chiesto affido condiviso del figlio minore - non Per_1 essendoci ragioni per derogare al criterio cardine previsto in materia dall'art. 337 ter c.c. - con collocazione privilegiata presso la madre alla quale appare preferibile attribuire le prevalenti responsabilità di cura del minore medesimo, di appena due anni.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio, avuto riguardo alle sue inclinazione in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza del figlio presso ciascuno di essi.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio con le modalità già previste nell'ordinanza dell'11.1.2025 ovvero: - martedì e giovedì di ogni settimana dalle
16,00 alle 20,00 con onere di prendere il figlio al domicilio materno e di ivi
2 riaccompagnarlo;
a settimane alterne il sabato o la domenica (una settimana il sabato e la successiva la domenica), dalle ore 16:00 alle 20:00 salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze del minore;
- inoltre, a partire dal terzo anno di vita del bambino di tenerlo con sé durante le vacanze estive per un periodo di dieci giorni nell'arco di tempo pur esso da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, tenendo sempre conto delle esigenze del minore, oppure, in difetto, dall'1 al 10 agosto di un anno e dal16 al 26 luglio dell'anno successivo, con sospensione, per analogo periodo, del diritto di visita del padre;
il giorno di Ferragosto ad anni alterni;
- per un periodo di tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentire al padre di poter trascorrere con il figlio, alternativamente, un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di
Capodanno, da concordare preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto, dal 24 al 26 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 1° gennaio il secondo anno;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua
o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il già menzionato regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore;
- il giorno del compleanno del minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle 16:00 alle ore 20,00.
Va, inoltre, rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare alla resistente in assenza dei presupposti di legge (collocamento e coabitazione con prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente) considerato che la si è CP_1 trasferita con il figlio in altra località -ovvero a Nicosia- ritornando a vivere con la famiglia d'origine recidendo, così, ogni legame tra il figlio e la casa coniugale.
Infine, in ordine alla determinazione del contributo da porre a carico del genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, si osserva che l'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
In assenza di documentazione idonea a comprovare i redditi della e avuto CP_1 riguardo ai redditi dell'obbligato (tali da riconoscergli il diritto al patrocinio a spese dello Stato), va confermata la misura del contributo mensile posto a carico del
3 in favore della resistente, per il mantenimento del figlio, già disposto con Pt_1 ordinanza dell'11.1.2025 in € 250,00 (da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della moglie o, in alternativa, con diversa modalità da concordare tra le parti), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese da individuarsi in difetto di accordo secondo il protocollo CNF); l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS, attesa la cura prevalente del minore da parte della madre verrà percepito per intero da quest'ultima.
Le spese seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate in dispositivo, con obbligo di pagamento in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentiti la ricorrente ed il suo procuratore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1 CP_1 così decide:
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara la separazione personale tra i suddetti coniugi;
3. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nicosia (EN) di procedere all'annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
4. conferma l'ordinanza dell'11.1.2025 in ordine all'affidamento, collocamento, mantenimento del minore e diritto di visita da parte del padre;
5. condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, di € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali, iva e CPA come per legge, con obbligo di refusione in favore dell'ERARIO.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 28.3.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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