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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 19/11/2024, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1575 del 2021 R.G., promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Elvira Campana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salsomaggiore Terme, via D'Azeglio 18,
Parte opponente
CONTRO
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_1 P.IVA_1 essa la procuratrice speciale qui rappresentata dalla procuratrice Controparte_2 speciale rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maurizi ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari, via Roma 71,
Parte opposta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.6.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui alle note di udienza depositate ex art. 127 ter c.p.c. dai procuratori delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
Con atto di citazione ritualmente notificato , quale debitore principale, e Parte_1 Pt_2
, quale fideiussore, proponevano opposizione al precetto loro ritualmente notificato con cui
[...] la aveva intimato il pagamento della somma di €. 48.637,89, oltre €. 28,59 per Controparte_1 interessi moratori, successivi interessi di mora maturandi e spese legali, in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato il 5.8.2004 con il Banco e del relativo atto di erogazione e Controparte_4 quietanza, avvenuta contestualmente alla stipulazione del contratto.
Eccepivano il difetto della titolarità del credito in capo alla il difetto della Controparte_1 natura fondiaria del credito, e la sua natura condizionata, essendo stato il mutuo concesso per ripianare uno scoperto di conto corrente, la conseguente nullità del precetto per violazione degli artt. 479 e 480
c.p.c., atteso che il creditore aveva omesso la notifica del titolo esecutivo, avvalendosi della speciale disciplina di cui all'art. 41 del TUB, la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità dell'80% del valore dell'immobile ipotecato, la mancata consegna della somma mutuata, con il conseguente venir meno della natura esecutiva del titolo, l'erronea apposizione della formula esecutiva, e l'incertezza in ordine alla determinazione degli importi richiesti con l'atto di precetto.
Eccepivano poi la decadenza dell'azione del creditore nei confronti di per essersi Parte_2 attivato oltre i termini di cui all'art.1957 c.c., la nullità dell'atto di erogazione e quietanza, poiché contenente una pattuizione del tasso d'interesse superiore al tasso soglia usurario vigente al momento della sottoscrizione, e concludevano come in atti.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che contestava puntualmente la sussistenza di tutti vizi lamentati e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, era istruita con produzioni documentali e veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti, con la contestuale concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e deve dunque essere respinta.
Va in primo luogo disattesa la prospettazione di parte opponente relativa al difetto della titolarità del credito in capo alla Controparte_1
E' ormai consolidato orientamento della Suprema Corte quello per cui “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze…” (Cass. n. 4277 del
2023 e, nello stesso senso, Cass. n. 31188 del 2017).
Nella specie, mediante la documentazione prodotta in giudizio (v. docc. da 7 a 12 del fascicolo di parte opposta), la cessionaria ha provato sia l'esistenza del contratto che la sua cessione, ritualmente notificata ai debitori opponenti.
2 Tali circostanze emergono dall'avviso di cessione contenuto nella Gazzetta Ufficiale del 14.6.2018
n. 68, dalla missiva del 18.10.2016 con cui il Banco di Sardegna ha comunicato agli odierni opponenti la revoca dei contratti in essere, ivi compreso il mutuo fondiario per cui è causa, dalla raccomandata del 27.12.2018, non ritirata per compiuta giacenza, con cui la ha Controparte_2 comunicato la cessione del credito ed ha specificato gli estremi NDG (Numero di Direzione Generale) identificativi del credito oggetto di cessione e, infine, dalla dichiarazione con cui il Banco di Sardegna
s.p.a. ha precisato che il finanziamento per cui è causa è ricompreso tra i crediti in sofferenza ceduti alla 4 Parte_3
Ne consegue, pertanto, che nessun dubbio può residuare circa la titolarità attiva del credito vantato dalla nei confronti degli opponenti. Controparte_1
Anche l'eccezione sollevata dagli opponenti con riferimento alla mancata iscrizione della società opposta nell'elenco di cui all'art. 106 T.U.B. deve essere disattesa, sulla base del condivisibile insegnamento secondo cui “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., ord. n.
7243 del 2024).
Vanno poi respinte le doglianze relative alla natura non fondiaria del contratto di mutuo.
La Suprema Corte ha infatti precisato che “il mutuo (o il finanziamento) fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire…risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione, da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria” (Cass. n. 9838 del 2021).
Ciò è appunto quanto avvenuto nel caso in esame, come risulta già dall'esame del titolo del contratto, denominato “contratto di mutuo ipotecario con contestuale erogazione…art. 38 e segg. T.U.
1.9.1993 n. 385” (v. doc. 6 del fascicolo di parte opposta).
Dall'accertata natura fondiaria del mutuo discende l'infondatezza delle eccezioni relative alla violazione degli artt. 479 e 480 c.p.c. per non avere la creditrice provveduto alla notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto, essendosi essa avvalsa, come era suo diritto, della speciale disciplina di cui all'art. 41 comma 1 del T.U.B..
Anche le contestazioni degli opponenti circa la natura condizionata del contratto di mutuo, con la conseguente impossibilità di considerarlo titolo esecutivo, non colgono nel segno.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità
3 giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge” (così Cass. n. 6174 del 2020 e, nello stesso senso, Cass. n. 17194 del
2015).
Nel caso in esame, l'articolo 2 del contratto di mutuo indica espressamente che “Il Banco mutuante, su richiesta della parte finanziata, consente di provvedere alla erogazione del finanziamento contestualmente al presente atto. Il Banco versa quindi alla parte finanziata, che accetta, la somma di
Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) mediante accreditamento sul conto corrente n. 11917 aperto a nome della parte finanziata medesima presso la propria dipendenza di Santa Teresa Gallura. Del finanziamento come sopra erogato la parte finanziata rilascia ampia quietanza e si riconosce sin d'ora debitrice del Banco, senza alcuna eccezione al riguardo”.
Anche l'eccezione degli opponenti secondo cui la creditrice, nella concessione del mutuo, avrebbe violato la disciplina di cui all'art. 38 comma 2 T.U.B., avendo omesso il rispetto del limite di finanziabilità dell'80% del valore del bene ipotecato, deve essere respinta.
Non solo, infatti, detto limite non è stato superato dalla banca, che ha erogato un finanziamento di €. 130.000,00 a fronte del valore stimato del bene di ben €. 335.800,00 (v. doc. 15 del fascicolo di parte opposta), ma le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 33719 del 2022 hanno stabilito che “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 38, secondo comma, del dlgs n. 385/1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”.
Posto poi che il contratto di mutuo riporta, a margine, la dicitura “rilasciata prima copia esecutiva il 14 settembre 2004 al Banco di Sardegna S.p.A.”, appare del tutto legittima la spedizione da parte del notaio rogante della seconda copia del contratto in forma esecutiva, essendo ciò avvenuto su richiesta della a seguito di ricorso ex art. 476 c.p.c. e dell'emissione di conforme decreto Controparte_1 da parte del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania.
Anche l'eccezione di decadenza del creditore dall'azione, formulata da nella sua Parte_2 qualità di fideiussore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., deve essere respinta, non essendovi obbligo per la parte creditrice di attivarsi esclusivamente con azione giudiziale (v. in proposito Cass. n. 7345 del
1995, secondo cui “rileva la deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), essendo contrattualmente previsto che si preveda verso il garante "su semplice richiesta"), ed essendo documentalmente provato che la parte creditrice abbia tempestivamente agito nei confronti del debitore principale richiedendo il pagamento immediato di quanto dovuto (v. doc. 8 del fascicolo di parte opponente).
4 Anche l'eccezione relativa all'incertezza dell'importo richiesto con l'atto di precetto, invero formulata in maniera assai generica, è infondata.
Emerge infatti ictu oculi dall'esame dell'atto di precetto (v. doc. 5 del fascicolo di parte opposta), che esso è stato redatto in maniera dettagliata, con specifico riferimento, nelle premesse, ai documenti, in possesso anche dei debitori precettati, in base ai quali i calcoli erano stati effettuati, e con la puntuale indicazione, nella quantificazione delle somme richieste, di tutte le voci che concorrevano a determinare la pretesa finale.
Ciò è appunto quanto, per costante e condivisibile giurisprudenza, si richiede al creditore, atteso che
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (così Cass. ord. n. 8906 del 2022
e, nello stesso senso, Cass. n. 4008 del 2013).
Non può essere poi condivisa la prospettazione degli opponenti circa la nullità dell'atto di mutuo e contestuale erogazione e quietanza poiché contenente, in relazione alla penale da estinzione anticipata ed al tasso di mora, la pattuizione di un tasso d'interesse superiore al tasso soglia usurario vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Il rilievo è infondato, quanto alla penale da estinzione anticipata, atteso che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass. n. 35671 del 2023 e, nello stesso senso, oltre alla giurisprudenza ivi citata, anche Cass. n. 36404 del 2023).
Con riferimento al tasso di mora, si osserva, in primo luogo, che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma
1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali…” (Cass. SS.UU. 19597 del 2020).
Con la medesima sentenza, inoltre, le Sezioni Unite hanno individuato una soglia antiusura, con specifico riferimento agli interessi moratori, superiore rispetto a quella fissata per gli interessi corrispettivi.
In particolare, in applicazione dei criteri dettati dalla Corte, per i contratti conclusi dall'1.4.2003, data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003, al 30.6.2011, tra i quali rientra quello oggetto di causa, stipulato il 5.8.2004, il tasso soglia di mora deve essere determinato sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1%, pari alla maggiorazione media degli interessi di mora indicata nei vari Decreti ministeriali, con la maggiorazione del 50% ex art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996 pro tempore vigente.
In applicazione di tale principio, considerato che, come specificato dall'art. 3, comma 4 del Decreto ministeriale in vigore per il periodo dall'1.7.2004 al 30.9.2004: a) il tasso medio degli interessi
5 moratori applicati dagli operatori professionali all'epoca dell'erogazione era “pari a 2,1 punti percentuali” e b) il TEGM rilevato in relazione alla categoria di appartenenza del mutuo in questione
(mutuo ipotecario a tasso variabile) era pari al 3,87%, si giunge alla determinazione del tasso soglia antiusura, relativo agli interessi moratori, pari al 7,905% (3,87+2,1+1,935), superiore a quello praticato nella fattispecie, pari al 5,80%.
Consegue a quanto esposto che l'opposizione deve essere respinta e che deve dichiararsi sussistente il diritto della a procedere ad esecuzione nei confronti degli opponenti per la Controparte_1 somma di cui all'atto di precetto, oltre successivi interessi e spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
respinge l'opposizione e, per l'effetto, dichiara sussistente il diritto della società opposta a procedere ad esecuzione nei confronti degli opponenti per la somma di cui all'atto di precetto, oltre successivi interessi e spese;
condanna gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi €. 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 19.11.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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