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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4351/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Cause di responsabilità verso gli amministratori della società di persone” avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023, pubblicata il
6.3.2023, introitata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del
29.1.2025 e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. FABIO
ACAMPORA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli alla via Crispi n. 74;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato Controparte_1 C.F._3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado valevole anche per la fase di appello e ridepositato in calce alla comparsa del presente giudizio, dall'avv. EMILIO DEL SORBO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Castellammare di C.F._4
Stabia, alla Via Roma, n. 35;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto tempestivamente notificato in data 2.10.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023, con la quale era stata rigettata l'azione di responsabilità da esso proposta in danno di per la gestione da questi Controparte_1 posta in essere nel periodo (sino all'aprile 2018) in cui era stato Amministratore Unico della
(proprietaria e gestore di un parcheggio-garage in Sorrento) e di cui anche Parte_2
l'attore era socio e coamministratore da maggio 2018.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda, riscontrando la palese infondatezza della stessa per estrema genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi e per la mancanza di riscontri probatori. In particolare, evidenziava che la parte attrice si era limitata a fare generico riferimento a condotte di mala gestio in danno della società e/o dei soci (“gravi irregolarità gestionali”), omettendo di dedurre con precisione singoli e/o specifici comportamenti che avrebbero integrato la responsabilità gestionale di tale da giustificare una Controparte_1 domanda risarcitoria pari ad € 234.000,00. Vista la genericità della domanda e la carenza probatoria, il giudice rigettava, altresì, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, precisando che un supporto probatorio giustificante la nomina del consulente non poteva rinvenirsi neppure nella perizia di parte allegata alla produzione attorea, in quanto caratterizzata anch'essa dalla medesima vaghezza della domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della Parte_1 pronuncia, in quanto basata su un'erronea interpretazione dei mezzi istruttori e su un'errata ricostruzione della vicenda e, conseguentemente, sull'erronea mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. Ribadite le istanze istruttorie e, in particolare, la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, l'appellante ha reiterato la richiesta di accertamento della mala gestio
e, in riforma della sentenza impugnata, di condanna dell'appellato al risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Controparte_1
deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, la sua infondatezza, riportandosi ai propri scritti difensivi già depositati in primo grado.
Rinviato il giudizio per la discussione orale dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 29.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Con l'unico articolato motivo proposto, l'appellante ha lamentato la distorta interpretazione degli atti processuali da parte del primo giudice, deducendo di aver descritto analiticamente già in primo grado le responsabilità addebitate all'amministratore unico, indicate nelle seguenti condotte
2 “distrazione di risorse aziendali per uso personale e non connesse all'attività aziendale, anticipazioni di utili per importo ingente a favore solo di taluni soci, spese ingiustificate non necessarie né connesse all'attività sociale, riscossione di compensi come amministratore non previsti da statuto e non giustificati, il tutto sino ad arrivare al cospicuo indebitamento della stessa società che pur non avendo spese di gestione rilevanti, si è vista costretta a contrarre mutuo ipotecario, con la Banca Popolare di Torre del Greco…”. Ha aggiunto, poi, che erroneamente il
Tribunale aveva dichiarato la vaghezza della perizia di parte, in quanto nella stessa erano dettagliatamente elencate e descritte le pretese responsabilità. Consulenza di parte che, quindi, ben avrebbe potuto fornire la base per la consulenza d'ufficio non espletata e ciò, ancor più, alla luce del regime di contabilità semplificata in cui versava la società.
Il motivo così come formulato è inammissibile e, comunque, palesemente infondato.
Osserva la Corte che coessenziale al concetto stesso di impugnazione è quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato. Ciò è tanto vero per il giudizio di appello che si caratterizza per essere un'impugnazione a critica libera, con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando e/o in procedendo e proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. 10916/2017).
Secondo la pacifica interpretazione datane dalla Suprema Corte prima delle recentissime modifiche, il testo dell'art. 342 c.p.c. non va interpretato nella sua accezione più stringente e formalistica, ma
“nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta
3 tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che
l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.
27199/2017).
Da tutto ciò deriva, quindi, la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e che lo sorreggono quali rationes decidendi, vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo giudicante ed ipoteticamente giustificanti la riforma del suo provvedimento.
Tali principi sono valevoli ed anzi acquisiscono una nuova vitalità a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 all'art. 342, primo comma, secondo periodo, c.p.c. – applicabile all'appello in esame in virtù dell'art. 35, quarto comma, della novella citata – secondo il quale:
“l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si fonda sul presupposto dell'estrema genericità della domanda e della perizia di parte allegata alla citazione, in relazione alle quali non era possibile neppure conferire incarico ad un consulente per accertare il danno arrecato alla società dalla gestione dell'amministratore.
L'appello proposto, di contro, si è concretizzato nell'esposizione dei fatti già prospettati in modo identico nelle difese di primo grado, dalle quali non emerge la ritenuta rilevanza ai fini del decidere e la loro idoneità a confutare il presupposto giuridico-fattuale posto a fondamento della decisione impugnata: l'appellante, infatti, non indica le specifiche condotte, circoscritte sotto il profilo spazio- temporale ovvero le singole operazioni di mala gestio da lui già allegate nell'atto di citazione in primo grado e male interpretate dal Tribunale, limitandosi a elencare nuovamente condotte generiche (“distrazione di risorse aziendali per uso personale e non connesse all'attività aziendale, anticipazioni di utili per importo ingente a favore solo di taluni soci, spese ingiustificate non necessarie né connesse all'attività sociale, riscossione di compensi come amministratore non previsti da statuto e non giustificati, il tutto sino ad arrivare al cospicuo indebitamento…”), senza specificare le ragioni per cui le suddette allegazioni avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione. E ciò in evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., il quale oggi impone
4 l'enunciazione di chiari, sintetici e specifici motivi di censura della decisione impugnata, nonché le specifiche censure alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
In ogni caso, questo Collegio rileva che le circostanze descritte in primo grado e ribadite nell'atto di appello risultano effettivamente vaghe e generiche, così come correttamente indicato dal Tribunale, in quanto rappresentano generiche condotte non ancòrate a specifici atti posti in essere dall'Amministratore in precisi frangenti temporali e rispecchiano l'analoga generica descrizione contenuta nella perizia di parte allegata all'atto introduttivo, nella quale non vi è il riferimento a nessuna operazione gestoria specifica. Tale genericità è ulteriormente riscontrabile ove si consideri il lungo lasso temporale individuato come riferimento per l'inadempimento (pari a circa 5 anni).
Peraltro, sulla base di tale generica deduzione, la somma richiesta in ricorso a titolo risarcitorio è del tutto sottratta ad ogni possibile verifica o controllo da parte del giudice della sua congruità, atteso che né all'atto introduttivo, né alla perizia di parte è allegato un conteggio analitico delle singole operazioni irregolari imputate all'amministratore e del danno che ne è derivato per la società
e per gli altri soci non amministratori.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che una consulenza tecnica sarebbe stata meramente esplorativa, in quanto non volta a verificare specifiche operazioni, ma a ricercare sulla base dei dati contabili depositati eventuali responsabilità dell'amministratore.
Il collegio, infine, non può esimersi dal considerare che molti dei comportamenti addebitati all'amministratore integrano violazioni statutarie e che lo Statuto della società non risulta neppure prodotto in giudizio, in tal modo impedendo qualsiasi verifica circa la difformità delle operazioni poste in essere rispetto alle previsioni statutarie.
Le considerazioni svolte inducono a dichiarare l'appello inammissibile, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante , liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento sulla Parte_1
base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non svolta nel presente giudizio di appello, tenuto conto del tenore della pronuncia e della non particolare complessità delle questioni affrontate, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato, avv. MI EL SO stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al R.G. n. 4351/2023, proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023, Parte_1
nei confronti di , ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato , Controparte_1 che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MI EL SO per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al n. 4351/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto “Cause di responsabilità verso gli amministratori della società di persone” avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023, pubblicata il
6.3.2023, introitata in decisione a seguito di discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del
29.1.2025 e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce all'atto di appello, dall'avv. FABIO
ACAMPORA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Napoli alla via Crispi n. 74;
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusto mandato Controparte_1 C.F._3
allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado valevole anche per la fase di appello e ridepositato in calce alla comparsa del presente giudizio, dall'avv. EMILIO DEL SORBO (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Castellammare di C.F._4
Stabia, alla Via Roma, n. 35;
APPELLATO
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto tempestivamente notificato in data 2.10.2023, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023, con la quale era stata rigettata l'azione di responsabilità da esso proposta in danno di per la gestione da questi Controparte_1 posta in essere nel periodo (sino all'aprile 2018) in cui era stato Amministratore Unico della
(proprietaria e gestore di un parcheggio-garage in Sorrento) e di cui anche Parte_2
l'attore era socio e coamministratore da maggio 2018.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda, riscontrando la palese infondatezza della stessa per estrema genericità dell'esposizione dei fatti costitutivi e per la mancanza di riscontri probatori. In particolare, evidenziava che la parte attrice si era limitata a fare generico riferimento a condotte di mala gestio in danno della società e/o dei soci (“gravi irregolarità gestionali”), omettendo di dedurre con precisione singoli e/o specifici comportamenti che avrebbero integrato la responsabilità gestionale di tale da giustificare una Controparte_1 domanda risarcitoria pari ad € 234.000,00. Vista la genericità della domanda e la carenza probatoria, il giudice rigettava, altresì, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, precisando che un supporto probatorio giustificante la nomina del consulente non poteva rinvenirsi neppure nella perizia di parte allegata alla produzione attorea, in quanto caratterizzata anch'essa dalla medesima vaghezza della domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma integrale della Parte_1 pronuncia, in quanto basata su un'erronea interpretazione dei mezzi istruttori e su un'errata ricostruzione della vicenda e, conseguentemente, sull'erronea mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. Ribadite le istanze istruttorie e, in particolare, la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio, l'appellante ha reiterato la richiesta di accertamento della mala gestio
e, in riforma della sentenza impugnata, di condanna dell'appellato al risarcimento del danno, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite del doppio grado di giudizio.
Costituendosi in giudizio ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Controparte_1
deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, la sua infondatezza, riportandosi ai propri scritti difensivi già depositati in primo grado.
Rinviato il giudizio per la discussione orale dinanzi al collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 29.1.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
Con l'unico articolato motivo proposto, l'appellante ha lamentato la distorta interpretazione degli atti processuali da parte del primo giudice, deducendo di aver descritto analiticamente già in primo grado le responsabilità addebitate all'amministratore unico, indicate nelle seguenti condotte
2 “distrazione di risorse aziendali per uso personale e non connesse all'attività aziendale, anticipazioni di utili per importo ingente a favore solo di taluni soci, spese ingiustificate non necessarie né connesse all'attività sociale, riscossione di compensi come amministratore non previsti da statuto e non giustificati, il tutto sino ad arrivare al cospicuo indebitamento della stessa società che pur non avendo spese di gestione rilevanti, si è vista costretta a contrarre mutuo ipotecario, con la Banca Popolare di Torre del Greco…”. Ha aggiunto, poi, che erroneamente il
Tribunale aveva dichiarato la vaghezza della perizia di parte, in quanto nella stessa erano dettagliatamente elencate e descritte le pretese responsabilità. Consulenza di parte che, quindi, ben avrebbe potuto fornire la base per la consulenza d'ufficio non espletata e ciò, ancor più, alla luce del regime di contabilità semplificata in cui versava la società.
Il motivo così come formulato è inammissibile e, comunque, palesemente infondato.
Osserva la Corte che coessenziale al concetto stesso di impugnazione è quello di critica o di censura nei confronti del provvedimento impugnato. Ciò è tanto vero per il giudizio di appello che si caratterizza per essere un'impugnazione a critica libera, con la quale si può denunciare un qualsivoglia vizio (error) dell'atto impugnato, in iudicando e/o in procedendo e proprio per questa sua funzione (di critica argomentata del provvedimento gravato), ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, è necessaria l'enunciazione di motivi specifici: cioè, di precise ragioni di critica e/o di dissenso rispetto all'atto impugnato.
Costituisce, infatti, principio consolidato quello per cui “L'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” (Cass. 10916/2017).
Secondo la pacifica interpretazione datane dalla Suprema Corte prima delle recentissime modifiche, il testo dell'art. 342 c.p.c. non va interpretato nella sua accezione più stringente e formalistica, ma
“nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta
3 tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che
l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass.
27199/2017).
Da tutto ciò deriva, quindi, la necessità che alle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e che lo sorreggono quali rationes decidendi, vengano contrapposte dall'impugnante altre e diverse argomentazioni dirette ad infirmare la validità logico-giuridica delle ragioni addotte dal primo giudicante ed ipoteticamente giustificanti la riforma del suo provvedimento.
Tali principi sono valevoli ed anzi acquisiscono una nuova vitalità a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 149/2022 all'art. 342, primo comma, secondo periodo, c.p.c. – applicabile all'appello in esame in virtù dell'art. 35, quarto comma, della novella citata – secondo il quale:
“l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata si fonda sul presupposto dell'estrema genericità della domanda e della perizia di parte allegata alla citazione, in relazione alle quali non era possibile neppure conferire incarico ad un consulente per accertare il danno arrecato alla società dalla gestione dell'amministratore.
L'appello proposto, di contro, si è concretizzato nell'esposizione dei fatti già prospettati in modo identico nelle difese di primo grado, dalle quali non emerge la ritenuta rilevanza ai fini del decidere e la loro idoneità a confutare il presupposto giuridico-fattuale posto a fondamento della decisione impugnata: l'appellante, infatti, non indica le specifiche condotte, circoscritte sotto il profilo spazio- temporale ovvero le singole operazioni di mala gestio da lui già allegate nell'atto di citazione in primo grado e male interpretate dal Tribunale, limitandosi a elencare nuovamente condotte generiche (“distrazione di risorse aziendali per uso personale e non connesse all'attività aziendale, anticipazioni di utili per importo ingente a favore solo di taluni soci, spese ingiustificate non necessarie né connesse all'attività sociale, riscossione di compensi come amministratore non previsti da statuto e non giustificati, il tutto sino ad arrivare al cospicuo indebitamento…”), senza specificare le ragioni per cui le suddette allegazioni avrebbero dovuto condurre ad una diversa valutazione. E ciò in evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., il quale oggi impone
4 l'enunciazione di chiari, sintetici e specifici motivi di censura della decisione impugnata, nonché le specifiche censure alla ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
In ogni caso, questo Collegio rileva che le circostanze descritte in primo grado e ribadite nell'atto di appello risultano effettivamente vaghe e generiche, così come correttamente indicato dal Tribunale, in quanto rappresentano generiche condotte non ancòrate a specifici atti posti in essere dall'Amministratore in precisi frangenti temporali e rispecchiano l'analoga generica descrizione contenuta nella perizia di parte allegata all'atto introduttivo, nella quale non vi è il riferimento a nessuna operazione gestoria specifica. Tale genericità è ulteriormente riscontrabile ove si consideri il lungo lasso temporale individuato come riferimento per l'inadempimento (pari a circa 5 anni).
Peraltro, sulla base di tale generica deduzione, la somma richiesta in ricorso a titolo risarcitorio è del tutto sottratta ad ogni possibile verifica o controllo da parte del giudice della sua congruità, atteso che né all'atto introduttivo, né alla perizia di parte è allegato un conteggio analitico delle singole operazioni irregolari imputate all'amministratore e del danno che ne è derivato per la società
e per gli altri soci non amministratori.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che una consulenza tecnica sarebbe stata meramente esplorativa, in quanto non volta a verificare specifiche operazioni, ma a ricercare sulla base dei dati contabili depositati eventuali responsabilità dell'amministratore.
Il collegio, infine, non può esimersi dal considerare che molti dei comportamenti addebitati all'amministratore integrano violazioni statutarie e che lo Statuto della società non risulta neppure prodotto in giudizio, in tal modo impedendo qualsiasi verifica circa la difformità delle operazioni poste in essere rispetto alle previsioni statutarie.
Le considerazioni svolte inducono a dichiarare l'appello inammissibile, con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante , liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento sulla Parte_1
base delle tabelle ex DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria non svolta nel presente giudizio di appello, tenuto conto del tenore della pronuncia e della non particolare complessità delle questioni affrontate, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellato, avv. MI EL SO stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
5 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al R.G. n. 4351/2023, proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 652/2023, Parte_1
nei confronti di , ogni ulteriore istanza rigettata e disattesa, così provvede: Controparte_1
1) dichiara l'appello inammissibile, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato , Controparte_1 che si liquidano in € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. MI EL SO per averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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