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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1413/2022 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi e Parte_1
dall'Avv. Gianna Sammicheli ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
contro
, in persona della dott.ssa Controparte_1
, nella qualità di Responsabile Contenzioso Lombardia, CP_2
difesa e rappresentata dall'Avv. Emmanuel Formisano presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, per procura in atti convenuta
Oggetto: causa previdenziale, impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico depositato in data 12.12.2022, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 8.11.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 068 2011
0418644479000 e a due avvisi di addebito n. 368 2019 0025141312000 e n. 368 2021 0008390859000, lamentando, in via preliminare, l'inesistenza dell'atto, non contenente alcuna firma, nemmeno digitale, né alcuna attestazione di conformità, e l'insussistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle prodromiche e/o avvisi prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, nonché vizi di motivazione relativamente alla mancata indicazione dell'immobile di proprietà del ricorrente, eccependo, inoltre, l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento e degli avvisi e la decadenza, oltre a lamentare l'illegittimità dell'aggio e degli oneri di riscossione.
Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito in via principale 2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarla;
sempre nel merito 3) accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque
l'inefficacia dell'atto impugnato e degli atti prodromici, per l'effetto, dichiarare la ricorrente non tenuta ad alcun tipo di pagamento verso
[...]
in relazione ai fatti di causa;
di conseguenza, ordinare Controparte_1
a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la cancellazione a proprie spese e senza oneri per l'attore
2 dell'iscrizione di ipoteca, qualora questa fosse stata iscritta nelle more del giudizio”.
L' (in seguito, per brevità, ) si è Controparte_1 CP_3
costituita in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, per estraneità alla formazione del ruolo - con particolare riferimento alle contestazioni di cui agli avvisi di addebito - e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità
e inammissibilità dello stesso, nonché il rigetto, dando atto della regolarità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché degli atti successivi di interruzione della prescrizione (intimazione di pagamento, richiesta di compensazione) e della richiesta di definizione agevolata e dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, nonché della sospensione dei termini per il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-
19.
Sospesa inaudita altera parte l'esecuzione, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 30.1.2024 e, all'esito del deposito delle suddette, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
Legittimazione passiva.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta , stante l'impugnazione del CP_3
provvedimento di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria emesso dalla stessa , alla quale spetta l'attività di riscossione CP_3
3 demandatale dall' , comprensiva degli atti di intimazione di pagamento Pt_2
anche riferiti agli avvisi di addebito emessi dall'ente impositore, al fine di verificarne la prescrizione del credito.
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Regolarità.
Deve essere respinta, inoltre, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché della sua notifica, in quanto lo stesso non conterrebbe alcuna firma, neppure digitale, né alcuna attestazione di conformità.
L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 prevede che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti medianti sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte
e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
L'art. 15, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2009 prevede, inoltre, che “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle
Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Correttamente, quindi, in applicazione della normativa sopra richiamata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata riporta il
4 nominativo del responsabile della procedura con la dicitura “Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93”.
Anche l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione di un termine entro il quale presentare osservazioni, con conseguente mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, è destituita di fondamento.
L'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973 prescrive che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta
l'ipoteca di cui al comma 1”.
Regolarmente il ricorrente ha ricevuto in data 8.11.2022 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con il quale lo stesso è stato preavvertito che, in mancanza di pagamento della somma dovuta, entro il termine di trenta giorni si sarebbe proceduto, per un importo pari al doppio del debito risultante dal prospetto allegato, all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili rinvenuti in sede di accesso gli uffici preposti. Il contenuto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, quindi, rispetta quanto richiesto dal dettato normativo.
Del resto, anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'iscrizione dell'ipoteca deve essere preceduta dalla notifica di una comunicazione con cui viene concesso un termine per effettuare il pagamento o per presentare osservazioni: “… va rilevato che la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui < In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di
5 espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedinnentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca,
l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale
d'illegittimità (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del
23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016)>” (Cass. Civ., Sez. V Civile, ordinanza 20.11.2020 n. 26454).
Nel caso di specie, il contraddittorio endoprocedimentale è stato regolarmente attivato proprio con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Parimenti infondata è l'eccezione di vizio di motivazione per mancata indicazione dell'immobile e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, delle sanzioni e delle somme dovute, in carenza di previsione normativa richiedente, a pena di nullità, l'indicazione, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dell'immobile sul quale si procederà ad iscrivere il gravame, limitandosi l'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973 a prevedere che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
6 Stante la natura di mera comunicazione dell'atto impugnato, non è, inoltre, previsto alcun contenuto motivazionale, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo. “Dalla cornice normativa
(D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede” (Cass. civ., sez. VI, 15/03/2021, n.7233).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pertanto, non richiede alcun onere motivazionale, essendo sufficiente che nella stessa sia indicato il credito per il quale si procede e gli atti da cui tale credito deriva, come avvenuto nel caso di specie dove nel prospetto in calce alla comunicazione vi è il dettaglio del credito, anche nel suo ammontare, con l'indicazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, identificati con il loro numero, della notifica degli stessi, oltre che della descrizione del credito.
Notifica cartella esattoriale e avvisi di addebito.
Parte ricorrente eccepisce, inoltre, la mancata notifica degli atti presupposti, riferendo di non averli mai ricevuti.
Anche tale eccezione è infondata.
Come si evince dalla documentazione allegata, la cartella esattoriale e gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai quali fa riferimento parte ricorrente, sono stati regolarmente notificati a mezzo posta e a mezzo pec.
7 In particolare, parte convenuta ha documentato la notifica della CP_3
cartella esattoriale n. 068 2011 0418644479000 effettuata a mezzo posta il 16.12.2011 (doc. n. 5 fasc. ) e dei due avvisi di addebito n. 368 CP_3
2019 0025141312000 e n. 368 2021 0008390859000 notificati rispettivamente il 3.12.2019 a mezzo pec e il 18.1.2022 a mezzo posta
(doc. nn. 6 e 7 fasc. ). CP_3
Eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995, prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. La giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria ha sostenuto la prescrizione quinquennale, stante la natura del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale della cartella esattoriale che rende inapplicabile l'art. 2953 cod. civ. riferibile alla prescrizione decennale unicamente dei titoli di formazione giudiziale passati in giudicato (cfr. Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12263; Corte
d'Appello Firenze, 18 ottobre 2012, n. 1026; Trib. Torino, sez. III, 10 maggio 2013, n. 3142; Trib. Catania, 29 maggio 2012, n. 1412; Cass. Sez.
Un. 17.11.2016, n. 23397).
Nel caso di specie in esame, parte resistente , sulla quale CP_3
incombeva l'onere della prova, essendo alla stessa demandata l'attività di esecuzione, ha documentato, con riferimento alla cartella esattoriale n.
068 2011 0418644479000, di avere interrotto la prescrizione quinquennale a seguito della notifica, in data 28.6.2018, dell'atto di intimazione di pagamento contenente tale cartella di pagamento (doc. n. 8 fasc. ). CP_3
Nessuna prescrizione è maturata, inoltre, con riferimento agli avvisi di addebito notificati nel 2019 e 2022.
8 La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve ritenersi pertanto legittima, stante la notifica della cartella di pagamento, la cui prescrizione è stata interrotta dal concessionario della riscossione con intimazione notificata il 28.6.2018, e dei due avvisi di addebito per i quali non è ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Aggio e degli oneri di riscossione.
Infine, è infondata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui non sarebbero dovuti gli oneri di riscossione.
Sia nell'estratto di ruolo che nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, vi è la dicitura: “Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021)”.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratori anticipatario ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi Controparte_1
1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 12 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1413/2022 R.G.L., promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Defilippi e Parte_1
dall'Avv. Gianna Sammicheli ed elettivamente domiciliato come in atti ricorrente
contro
, in persona della dott.ssa Controparte_1
, nella qualità di Responsabile Contenzioso Lombardia, CP_2
difesa e rappresentata dall'Avv. Emmanuel Formisano presso il cui studio
è elettivamente domiciliata, per procura in atti convenuta
Oggetto: causa previdenziale, impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni delle parti: come in atti.
1 Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico depositato in data 12.12.2022, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificatagli in data 8.11.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 068 2011
0418644479000 e a due avvisi di addebito n. 368 2019 0025141312000 e n. 368 2021 0008390859000, lamentando, in via preliminare, l'inesistenza dell'atto, non contenente alcuna firma, nemmeno digitale, né alcuna attestazione di conformità, e l'insussistenza e/o nullità della notificazione delle cartelle prodromiche e/o avvisi prodromici alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, nonché vizi di motivazione relativamente alla mancata indicazione dell'immobile di proprietà del ricorrente, eccependo, inoltre, l'intervenuta prescrizione della cartella di pagamento e degli avvisi e la decadenza, oltre a lamentare l'illegittimità dell'aggio e degli oneri di riscossione.
Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa;
Nel merito in via principale 2) accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarla;
sempre nel merito 3) accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque
l'inefficacia dell'atto impugnato e degli atti prodromici, per l'effetto, dichiarare la ricorrente non tenuta ad alcun tipo di pagamento verso
[...]
in relazione ai fatti di causa;
di conseguenza, ordinare Controparte_1
a in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, la cancellazione a proprie spese e senza oneri per l'attore
2 dell'iscrizione di ipoteca, qualora questa fosse stata iscritta nelle more del giudizio”.
L' (in seguito, per brevità, ) si è Controparte_1 CP_3
costituita in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva, per estraneità alla formazione del ruolo - con particolare riferimento alle contestazioni di cui agli avvisi di addebito - e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità
e inammissibilità dello stesso, nonché il rigetto, dando atto della regolarità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, nonché degli atti successivi di interruzione della prescrizione (intimazione di pagamento, richiesta di compensazione) e della richiesta di definizione agevolata e dichiarazione di adesione per estinzione dei debiti, nonché della sospensione dei termini per il periodo dell'emergenza sanitaria da Covid-
19.
Sospesa inaudita altera parte l'esecuzione, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, è stata disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note sino al 30.1.2024 e, all'esito del deposito delle suddette, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è infondato.
Legittimazione passiva.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta , stante l'impugnazione del CP_3
provvedimento di comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria emesso dalla stessa , alla quale spetta l'attività di riscossione CP_3
3 demandatale dall' , comprensiva degli atti di intimazione di pagamento Pt_2
anche riferiti agli avvisi di addebito emessi dall'ente impositore, al fine di verificarne la prescrizione del credito.
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Regolarità.
Deve essere respinta, inoltre, in quanto infondata, l'eccezione di nullità dell'avviso di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché della sua notifica, in quanto lo stesso non conterrebbe alcuna firma, neppure digitale, né alcuna attestazione di conformità.
L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 prevede che: “Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti medianti sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte
e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione.
Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
L'art. 15, commi 7 e 8, del d.l. n. 78/2009 prevede, inoltre, che “La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle
Agenzie fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati”.
Correttamente, quindi, in applicazione della normativa sopra richiamata, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata riporta il
4 nominativo del responsabile della procedura con la dicitura “Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs n. 39/93”.
Anche l'eccezione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata indicazione di un termine entro il quale presentare osservazioni, con conseguente mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, è destituita di fondamento.
L'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973 prescrive che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta
l'ipoteca di cui al comma 1”.
Regolarmente il ricorrente ha ricevuto in data 8.11.2022 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con il quale lo stesso è stato preavvertito che, in mancanza di pagamento della somma dovuta, entro il termine di trenta giorni si sarebbe proceduto, per un importo pari al doppio del debito risultante dal prospetto allegato, all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili rinvenuti in sede di accesso gli uffici preposti. Il contenuto della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, quindi, rispetta quanto richiesto dal dettato normativo.
Del resto, anche la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che l'iscrizione dell'ipoteca deve essere preceduta dalla notifica di una comunicazione con cui viene concesso un termine per effettuare il pagamento o per presentare osservazioni: “… va rilevato che la Corte di legittimità, con decisioni cui questo collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui < In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di
5 espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedinnentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della
Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca,
l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale
d'illegittimità (Cass., Sez. U, n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del
23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14.4.2016)>” (Cass. Civ., Sez. V Civile, ordinanza 20.11.2020 n. 26454).
Nel caso di specie, il contraddittorio endoprocedimentale è stato regolarmente attivato proprio con la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata.
Parimenti infondata è l'eccezione di vizio di motivazione per mancata indicazione dell'immobile e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, delle sanzioni e delle somme dovute, in carenza di previsione normativa richiedente, a pena di nullità, l'indicazione, nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dell'immobile sul quale si procederà ad iscrivere il gravame, limitandosi l'art. 77, comma 2 bis, del d.p.r. n. 602/1973 a prevedere che “L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1”.
6 Stante la natura di mera comunicazione dell'atto impugnato, non è, inoltre, previsto alcun contenuto motivazionale, salva l'indicazione dell'importo di cui si chiede il pagamento e il riferimento al titolo. “Dalla cornice normativa
(D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede” (Cass. civ., sez. VI, 15/03/2021, n.7233).
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, pertanto, non richiede alcun onere motivazionale, essendo sufficiente che nella stessa sia indicato il credito per il quale si procede e gli atti da cui tale credito deriva, come avvenuto nel caso di specie dove nel prospetto in calce alla comunicazione vi è il dettaglio del credito, anche nel suo ammontare, con l'indicazione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito, identificati con il loro numero, della notifica degli stessi, oltre che della descrizione del credito.
Notifica cartella esattoriale e avvisi di addebito.
Parte ricorrente eccepisce, inoltre, la mancata notifica degli atti presupposti, riferendo di non averli mai ricevuti.
Anche tale eccezione è infondata.
Come si evince dalla documentazione allegata, la cartella esattoriale e gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ai quali fa riferimento parte ricorrente, sono stati regolarmente notificati a mezzo posta e a mezzo pec.
7 In particolare, parte convenuta ha documentato la notifica della CP_3
cartella esattoriale n. 068 2011 0418644479000 effettuata a mezzo posta il 16.12.2011 (doc. n. 5 fasc. ) e dei due avvisi di addebito n. 368 CP_3
2019 0025141312000 e n. 368 2021 0008390859000 notificati rispettivamente il 3.12.2019 a mezzo pec e il 18.1.2022 a mezzo posta
(doc. nn. 6 e 7 fasc. ). CP_3
Eccezione di prescrizione.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335/1995, prevede che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso del termine di cinque anni. La giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritaria ha sostenuto la prescrizione quinquennale, stante la natura del titolo esecutivo di formazione stragiudiziale della cartella esattoriale che rende inapplicabile l'art. 2953 cod. civ. riferibile alla prescrizione decennale unicamente dei titoli di formazione giudiziale passati in giudicato (cfr. Cass. civ., 25 maggio 2007, n. 12263; Corte
d'Appello Firenze, 18 ottobre 2012, n. 1026; Trib. Torino, sez. III, 10 maggio 2013, n. 3142; Trib. Catania, 29 maggio 2012, n. 1412; Cass. Sez.
Un. 17.11.2016, n. 23397).
Nel caso di specie in esame, parte resistente , sulla quale CP_3
incombeva l'onere della prova, essendo alla stessa demandata l'attività di esecuzione, ha documentato, con riferimento alla cartella esattoriale n.
068 2011 0418644479000, di avere interrotto la prescrizione quinquennale a seguito della notifica, in data 28.6.2018, dell'atto di intimazione di pagamento contenente tale cartella di pagamento (doc. n. 8 fasc. ). CP_3
Nessuna prescrizione è maturata, inoltre, con riferimento agli avvisi di addebito notificati nel 2019 e 2022.
8 La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve ritenersi pertanto legittima, stante la notifica della cartella di pagamento, la cui prescrizione è stata interrotta dal concessionario della riscossione con intimazione notificata il 28.6.2018, e dei due avvisi di addebito per i quali non è ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Aggio e degli oneri di riscossione.
Infine, è infondata l'eccezione di parte ricorrente secondo cui non sarebbero dovuti gli oneri di riscossione.
Sia nell'estratto di ruolo che nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, vi è la dicitura: “Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla stessa data, l'aggio e gli oneri di riscossione dell'agente della riscossione (art. 1, comma 17, L. n. 234/2021)”.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratori anticipatario ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che liquida in complessivi Controparte_1
1.500,00 euro per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 12 febbraio 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
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