CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/10/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. ER ZZ Presidente dott.ssa Marco AE Consigliere rel. dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 182/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 338/2021, emessa dal Tribunale di Enna l'8 giugno 2021, nella causa civile iscritta al n. 278/2016 R.G tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(PA) il 18 marzo 1961, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fulvio Eligio Di Franco e Ilaria Maimonte
- parte appellante -
e con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154 e Controparte_1 CP_2
già , con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, a sua volta rappresentata dalla
[...] CP_3
Procuratrice costituite in giudizio in qualità di mandatarie di con sede in CP_4 CP_5
Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
- parte appellata -
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha precisato le conclusioni chiedendo che “il precetto venga dichiarato nullo e/o inesistente, o comunque con ogni statuizione di legge ritenuta congrua”.
1 Parte appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, “insistendo in tutte le domande, eccezioni e deduzioni fin qui formulate nei precedenti atti e verbali di causa, da intendersi integralmente richiamati e trascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno impugnato la sentenza n. 338/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_3 di Enna, che aveva rigettato l'opposizione da costoro proposta avverso il precetto notificato dall'Istituto di Credito in data 8 febbraio 2016: precetto fondato su mutuo fondiario nr.
055/551/177999 erogato da in data 03/02/2009 e su mutuo Controparte_6 fondiario nr. 055/651/0202244 erogato da in data 08/07/2010. Controparte_6
Disposta CTU in corso di causa, in risposta ai motivi di opposizione il Tribunale adìto, con la sentenza impugnata, rilevava che:
- il tasso pattuito dalle parti al momento della stipula dei contratti non superava i limiti di legge previsti in materia di usura. La CTU ha consentito di accertare che il Tasso Effettivo Globale del mutuo del
03.02.09 rep.32283 racc.15489 alla data della stipula era pari:
1. al 6,369% considerando nel calcolo il solo TAN pattuito in atti del 6,19%;
2. al 6,419% annoverando anche le spese di avviso scadenza rata di €2,6011.
Considerato che
in pari data il tasso soglia del finanziamento in esame era pari al 8,085%
- categoria 'Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso' (basato sul TEGM pari al 5,39%12) - si è accertato che in entrambi gli scenari di calcolo sviluppati il TEG del contratto risulta pattuito entro la soglia di legge vigente all'epoca della stipula.
Con riferimento, invece, al mutuo del 08.07.10 rep.32283 racc.15489, in sede di accertamenti peritali
è stato verificato che il Tasso Effettivo Globale del mutuo in esame alla data della stipula era pari:
1. al 3,524% considerando nel calcolo il solo TAN inizialmente indicato in atti del 3,4720%;
2. al 3,602% annoverando anche le spese di avviso scadenza rata di €2,6016.
Considerato che
alla medesima data il tasso soglia del mutuo in esame era pari al 3,840% - categoria 'Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile' (basato sul TEGM pari al 2,56%17) - si è accertato che in entrambi gli scenari di calcolo sviluppati il TEG del contratto risulta pattuito entro la soglia di legge vigente all'epoca della stipula;
- nei suddetti calcoli non si è tenuto conto del premio assicurativo, atteso che esso si riferisce ad un rapporto contrattuale diverso non legato al costo del mutuo, rapporto che ha la propria causa nell'offrire una ulteriore garanzia sia al correntista che all'Istituto di credito in caso di eventi avversi che dovessero compromettere le possibilità dell'adempimento da parte del correntista per ragioni indipendenti dalla volontà dello stesso (morte, perdita della capacità lavorativa del debitore). In caso di morte o perdita di capacità reddituale del correntista, quest'ultimo viene sollevato dal pagamento delle rate residue, che verranno corrisposte da una Compagnia di Assicurazione. Tale contratto è, dunque, un contratto sottoscritto separatamente fra correntista e Compagnia di Assicurazione, con causa indipendente da quello di finanziamento, non necessario all'operazione di mutuo, che il
2 correntista avrebbe potuto non stipulare se lo avesse ritenuto non corrispondente ai propri interessi.
Il premio che il correntista avrebbe dovuto versare alla Compagnia di Assicurazione viene anticipato dall'Istituto di Credito. Esso, pertanto, costituisce il corrispettivo di un diverso rapporto con soggetto diverso dalla Banca;
- allo stesso modo il tasso/penale per l'estinzione anticipata del mutuo non è stato determinato contrattualmente in modo illegittimo, atteso che - al pari del tasso di mora - tale penale si sostituisce al tasso convenzionale - e non si cumula allo stesso -, qualora si verifichi l'evento per cui è previsto
(l'estinzione anticipata); tasso convenzionale che, quindi, non troverà più applicazione sul capitale restituito in favore del nuovo tasso, dato che, con l'estinzione anticipata, non vi sono più rate da restituire da parte del correntista per il tempo originariamente pattuito, tempo e rate su cui era parametrato il tasso originariamente previsto. Proprio in quanto, in caso di estinzione anticipata, sul capitale da restituire non può essere più applicato l'interesse convenzionale – prezzo della messa a disposizione del capitale per un tempo determinato – gli Istituti di Credito, anche se rientrano nel possesso della somma mutuata, normalmente applicano una penale per questo recesso anticipato del mutuatario che danneggia il mutuante il quale aveva fatto affidamento di percepire l'interesse convenzionale originariamente pattuito per un predeterminato numero di anni. Quindi assolutamente erroneo è il calcolo dell'usurarietà come determinato dall'opponente il quale ha sommato la percentuale pattuita quale tasso per l'estinzione anticipata al tasso convenzionale in corso di rapporto;
- destituite di ogni fondamento sono le considerazioni attoree in ordine al preteso comportamento illegittimo dell'Istituto di Credito che avrebbe concesso finanziamenti al di sopra delle capacità reddituali dell'attore. Il limite di sopravanzo del finanziamento del 40% rispetto al reddito è una mera prassi non giuridicamente vincolante, prevista non a tutela del correntista ma a tutela della Banca.
Appare pertanto singolare la posizione dell'opponente che è riuscito ad ottenere dall'Istituto di
Credito più di quanto l'Istituto potesse concedere a solo vantaggio dell'attività economica dell'accipiens. In ogni caso, appare evidente alla luce degli acquisti effettuati dall'opponente, che l'attività imprenditoriale dell'opponente presuppone una capacità economica ben al di sopra dei suoi redditi dichiarati. Sarebbe infatti contrario – oltre che all'id quod plerumque accidit - alla professionalità, avvedutezza e capacità insita nello svolgimento di attività imprenditoriali complesse, che l'opponente dimostra con la predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale di mezzi non elementare, se lo stesso si ponesse, quale operatore economico, sul mercato senza avere un'adeguata remunerazione del proprio complesso lavoro. Appare pertanto evidente che il reddito dichiarato non corrisponde ai proventi effettivi dell'attività svolta, dato che altrimenti tale attività non potrebbe essere svolta. Il riferimento dell'opponente al solo reddito dichiarato appare quindi insufficiente a ritenere un comportamento in mala fede dell' Credito, che evidentemente Parte_4 ha tenuto conto del giro economico effettivo dell'imprenditore. In sostanza, la situazione che qui
3 viene in rilevo non è certo quella del consumatore che, in considerazione della propria condizione culturale, lavorativa o sociale, potrebbe non essere in grado di far di conto, ma quella di un imprenditore che per professione è chiamato a fare valutazioni economiche di convenienza e a gestire risorse, e che, se pertanto, non ha adeguatamente valutato il proprio interesse nel contrattare con l'Istituto di Credito certo non potrà addebitare a quest'ultimo tale carenza;
- per le stesse ragioni non appare verosimile che l'odierno opponente possa essere incorso in errore essenziale secondo quanto previsto dall'art.1429 c.c..
Nell'atto di appello sono stati dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. erroneità della sentenza impugnata per falsa applicazione di norme imperative di diritto e segnatamente della L. n.108/1996.
Il quesito formulato dal G.I. per l'accertamento del superamento del tasso-usura, ovvero della violazione delle disposizioni in punto di trasparenza bancaria, è stato circoscritto alla valutazione di un solo parametro dei contratti rispetto a quelli necessari al fine di verificare l'effettività delle lesioni lamentate dagli odierni attori, ossia il TEG e non anche al TAEG.
Inoltre, ai superiori fini, il Giudice non aveva dato rilievo ai costi dei contratti assicurativi parallelamente stipulati dai mutuatari con una compagnia di gradimento dell'istituto di credito, erroneamente ritenendo che i suddetti contratti assicurativi fossero meramente collegati con i mutui fondiari e non già strutturati in essi;
2- erroneità della sentenza impugnata per falsa applicazione di norme di legge in punto di usura soggettiva.
Ritenendo insufficiente il solo reddito dichiarato a ritenere un comportamento in mala fede dell'Istituto di Credito, il Giudice ha lasciato intendere, con una mera presunzione soggettiva, che il signor , nello svolgimento della propria attività d'impresa, avrebbe generato introiti non Pt_1 ricompresi nella documentazione reddituale depositata agli atti del giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio la citata già mandataria di cessionaria CP_2 CP_3 CP_5 CP_ dei crediti vantati da . chiedendo, preliminarmente, Controparte_7 dichiarare il giudizio improcedibile per la genericità delle doglianze proposte;
nel merito, rigettare l'appello proposto.
Con ordinanza del 21.04.2023 questa Corte d'Appello, in accoglimento di domanda di parte appellante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022, disponeva CTU contabile al fine di accertare se, nella pattuizione e nella concreta gestione dei contratti di mutuo fondiario de quibus, risultino superati i tassi usurari di cui alla l. 108/96, effettuando la detta verifica in relazione
4 al TEG comprensivo dei costi di assicurazione sostenuti dalla parte mutuataria in concomitanza alla stipulazione dei detti atti di mutuo.
In data 20 giugno 2025 si costituiva in giudizio in qualità di nuova Controparte_9 mandataria e procuratrice di CP_5
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025 e il giudice assegnava termine per comparsa conclusionale e memoria di replica.
Il motivo sub 1 è infondato.
Nella relazione di consulenza in atti, il CTU nominato dalla Corte d'Appello su richiesta di parti appellanti ha escluso, anche considerando i costi del contratto assicurativo, la pattuizione di interessi ultra soglia, così argomentando:
A. Mutuo ipotecario del 3.02.09 di € 100 mila rep.32283.
• il TEG alla stipula del contratto, comprensivo degli oneri assicurativi (come previsto dal Quesito), è risultato pari al 6,599% e pertanto inferiore al tasso soglia dell'8,085%;
• il tasso di mora pattuito, pari al 7,190%, è risultato anch'esso inferiore alla rispettiva soglia di legge dell'11,235% (calcolata includendo la maggiorazione prevista dai Decreti Ministeriali del MEF e riconosciuta da SS.UU. Civili n.19597/2020). Per altro verso, detto tasso è risultato inferiore anche alla soglia dei corrispettivi (8,085%), ovverosia operando nello scenario più sfavorevole per l'Intermediario;
• se ne deduce pertanto che, in relazione al presente contratto, tutti gli interessi risultano pattuiti nel pieno rispetto delle soglie di legge;
B. Mutuo ipotecario dell'8.07.10 di € 70 mila rep.33491.
• il TEG alla stipula del contratto, comprensivo degli oneri assicurativi, è risultato pari al 3,840% e pertanto esattamente pari alla soglia di legge;
• il tasso di mora pattuito, pari al 3,672%, è risultato inferiore alla rispettiva soglia di legge del 6,990%
(calcolata includendo la maggiorazione prevista dai Decreti Ministeriali del MEF e riconosciuta da SS.UU. Civili n.19597/2020). Per altro verso, detto tasso è risultato inferiore anche alla soglia dei corrispettivi (3,840%), ovverosia operando nello scenario più sfavorevole per l'Intermediario;
• se ne deduce pertanto che, in relazione al presente contratto, tutti gli interessi risultano pattuiti nel pieno rispetto delle soglie di legge.
Dunque, il CTU ha considerato i costi di assicurazione sostenuti dalla parte mutuataria in concomitanza alla stipulazione dei detti atti di mutuo (costi che erano stati erroneamente non valutati nel giudizio di primo grado) ed è tuttavia giunto, con ineccepibile ragionamento, ad escludere la pattuizione di tassi di interesse usurari.
Gli appellanti ritengono non condivisibili le conclusioni del CTU in quanto espresse in risposta ad un quesito errato, avendo la Corte d'Appello chiesto la verifica del tasso di interesse con riferimento al solo TEG, e non anche del TAEG.
Il motivo è infondato.
Il TAEG/ISC, è normato dal DM 8.7.1992 così come aggiornato dal DM 6.5.2000 recante la “Disciplina
e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo“ e costituisce un tasso virtuale che funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del
5 mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Al contrario, la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
Correttamente, dunque, nell'ordinanza del 21 aprile 2023 con cui è stata disposta la CTU, la Corte
d'Appello ha motivato il perché della mancata considerazione del TAEG: “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) ovvero al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo delle commissioni, remunerazioni e spese
(cfr. Cass. civ. ord. n. 39898/2021) atteso che il TAEG sintetizza in un valore percentuale il costo totale del prestito, tenendo conto del periodo effettivo nel quale viene effettuato il rimborso, includendovi anche imposte e tasse”.
Il motivo sub 2. deve ritenersi abbandonato, dato che ad esso non è stato fatto alcun cenno, neppure nella forma di mero rinvio, tanto in sede di precisazione conclusioni, quanto nella successiva comparsa conclusionale.
Nelle note per l'ultima udienza del 26.6.2025 (di precisazione delle conclusioni), parte appellante (a seguito del subentro di nuovi difensori) ha eccepito, per la prima volta:
1) la nullità della cessione dei crediti del sig. da a Pt_1 Controparte_6 CP_5
e, per l'effetto, il difetto di legittimazione di quale mandataria di a resistere CP_2 CP_5 nell'odierna procedura, così come nella procedura di primo grado.
La nullità del contratto di cessione è stata affermata sul rilievo della insufficienza, ai fini di prova, della sola pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco contenuto in Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 95 del 16.08.2018 e non anche del contratto di cessione e del documento di identificazione dei crediti ad esso presuntivamente allegato.
Inoltre, parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione di anche sotto il profilo della CP_2 mancata opponibilità della anzidetta cessione di crediti a e : tanto Parte_1 Parte_2 il contratto n. 055 651 0177999 del 3.02.2009, quanto il contratto n. 055 651 0202244 del 8.07.2010 recitano, all'art. 12 dell'All. A “Capitolato di patti e condizioni generali”, che “Il credito derivante dal finanziamento può essere in ogni momento ceduto a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie e privilegi;
la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 c.c.”; comunicazione che, tuttavia, non è stata mai effettuata ai debitori appellanti.
2) la nullità della e il difetto di legittimazione attiva di quale Parte_5 CP_2 mandataria di e della nuova mandataria CP_5 Controparte_1
6 Deduce parte appellante (nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio di CP_1 la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, delle due procure notarili conferite da a CP_5
e alla per la gestione stragiudiziale e giudiziale di un 'portafoglio' di crediti in CP_2 CP_1 precedenza acquistati dalla nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione: crediti non CP_5 indicati nè singolarmente, né per tipologie di credito e, pertanto, non determinati e non determinabili.
A tal fine ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n.
28803 del 07/11/2019), secondo cui la procura notarile che, relativamente all'oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti” risulta non rispettosa del principio di «determinatezza /determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 codice civile.
3) lamancanza di esecutività dei titoli posti alla base del precetto
Secondo parte appellante, nei contratti di mutuo in oggetto la disponibilità giuridica della somma mutuata non è stata trasmessa con immediatezza, dal momento che, contestualmente al rilascio della quietanza liberatoria, inserita all'art. 1 quale mera clausola di stile, veniva costituito, al successivo art. 2 un “Deposito a garanzia”, definito in un caso quale pegno irregolare e nell'altro caso quale deposito cauzionale infruttifero. Le somme di denaro oggetto di mutuo, dunque, uscivano solo formalmente dalla disponibilità e dalla proprietà della banca per via dell'erogazione del mutuo, salvo rientrarvi nell'immediatezza, per via della costituzione del deposito cauzionale, postergando ai successivi 30 giorni lo svincolo delle somme. In altri termini, il contratto di mutuo formalmente si perfezionava, ma differiva gli effetti erogatori al verificarsi delle condizioni previste dai successivi articoli contrattuali. Il credito, sacramentato nei contratti di mutuo in parola era pertanto un credito futuro ed eventuale, che per poter costituire valido titolo esecutivo necessitava della prova, non fornita, del fatto successivo generatore dell'obbligazione.
Con riguardo alle eccezioni sollevate al punto 1) si deve osservare che nei cui soli CP_2 confronti esse sono state rivolte, è stata ormai sostituita in giudizio da Controparte_10
alla quale le proposte doglianze non sono state estese.
[...]
Ad ogni modo, si tratta di eccezioni inammissibili.
Al di là del nomen juris attribuito dall'appellante, viene eccepita non la legittimazione ad agire di
, bensì la effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio e la opponibilità di esso. CP_2
Invero, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
7 Nella vicenda in esame, gli appellanti assumono la non titolarità da parte di del rapporto CP_2 azionato in giudizio;
titolarità, invece, affermata dalla società, che è, dunque, legittimata ad causam.
Si tratta, quindi, di questioni di merito prospettate dall'appellante non già in primo grado, né in atto di citazione in appello, bensì solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno
2025.
Secondo un costante orientamento di legittimità, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 14468 del 30/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010).
Tale diffuso orientamento si deve confrontare con Cass. S.U. 2951/2016, secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
In merito, la medesima Corte, con recente ordinanza n. 10435 del 22/04/2025, ha ritenuto necessario un “chiarimento in ordine all'esatta portata della sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951”, delle Sezioni
Unite, rammentando che nel corpo motivazionale di essa è esplicitato che “se la difesa è articolata
«in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto»”.
In sostanza (così la Corte nell'ordinanza del 2025) “la sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”.
Muovendo da queste corrette premesse, nel caso concreto la Corte, in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa CP_11
8 conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità.
Ebbene, ritornando alla vicenda oggetto del presente processo, gli appellanti non hanno mai contestato la titolarità del rapporto dedotto in giudizio da parte di , né la opponibilità CP_2 dello stesso, così implicitamente riconoscendo le circostanze, accettando il contraddittorio con il soggetto cessionario dei crediti (la è stata citata dagli stessi appellanti a comparire con CP_2
l'appello proposto), salvo poi porle in discussione all'esito delle conclusioni, a loro non favorevoli, cui
è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di appello (su richiesta dei medesimi appellanti).
Si tratta, dunque, di eccezioni tardivamente proposte e perciò inammissibili.
Anche l'eccezione sub 3), poiché proposta per la prima in sede di precisazione conclusioni nel giudizio di appello, va dichiarata inammissibile, in virtù della preclusione ex art. 345 c.p.c., secondo cui “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. (…). Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d'ufficio”.
Va osservato, a chiarimento:
- che le eccezioni consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa;
- che il concetto di nuova eccezione (come chiarito da Corte di Cassazione con sent. n.16602 del
03.07.2013), riguarda non soltanto le eccezioni in senso proprio, ma anche “quelle che, pur se rilevabili
d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi
d'indagine”;
- che controparte ha tempestivamente rilevato, in comparsa conclusionale, l'inammissibilità dell'eccezione per tardività e che, comunque, tale divieto ha valore di ordine pubblico sicché la sua violazione è rilevabile d'ufficio (così Cass. 4376/00: “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo” ).
Va esaminata, invece, la questione sub 2), relativa alla nullità della procura speciale e al conseguente difetto di rappresentanza di (e prima ancora di ), Controparte_1 CP_2 costituitasi in giudizio in sostituzione di in data 20 giugno 2025 quale nuova mandataria CP_2
e procuratrice di CP_5
Deduce parte appellante (nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio di CP_1 la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della procura notarile conferita da alla CP_5 CP_1 per la gestione stragiudiziale e giudiziale di un 'portafoglio' di crediti in precedenza acquistati dalla
9 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione: crediti non indicati né singolarmente, né CP_5 per tipologie di credito e, pertanto, non determinati e non determinabili.
A tal fine, ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n.
28803 del 07/11/2019), secondo cui la procura notarile che, relativamente all'oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti” risulta non rispettosa del principio di «determinatezza /determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 codice civile.
L'eccezione è infondata.
Nella procura speciale notarile n. rep. 300732, n. racc. 33284, registrata in Pordenone il 7.02.2019 al n. 2050 serie 1T., premetteva che: CP_5
“(A) In data 9 agosto 2018, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”), avente scopo di finanziamento ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, secondo comma, n. 3, come successivamente modificato e integrato, ed assoggettata a regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.1, del medesimo testo normativo
(di seguito, la “Cartolarizzazione”), la Società ha acquistato pro soluto da Banca Agricola Popolare di
Sicilia S.c.p.A. (precedentemente Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A.) (la “ ”) ai sensi del CP_6 combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati verso debitori classificati dalla Banca “a sofferenza”, in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), (tali crediti complessivamente, i
“Crediti”, ovvero il “Portafoglio”);
(B) In data 3 giugno 2025 è divenuta efficace la nomina di una Controparte_1 società per azioni con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 284, 00186 – Roma, (…) quale
[...]
, con l'impegno, tra gli altri, di svolgere, per conto e in nome della Parte_6
Società, l'attività di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti;
(C) è stato disposto che la Società conferisca a apposita procura Controparte_1 speciale affinché la stessa, nella sua qualità di possa puntualmente adempiere ai Parte_6 propri obblighi contrattuali”
Ciò premesso, la costituiva, sino a revoca, procuratore speciale la società CP_5 [...]
, per il compimento, in qualità di di “tutto quanto necessario od Controparte_1 Parte_6 opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei Crediti affidati in gestione alla Società
Procuratrice ai sensi della documentazione contrattuale sottoscritta nell'ambito della
Cartolarizzazione”.
Nel citato atto notarile, pur non essendovi un espresso e specifico riferimento ai crediti vantati verso
, vi è una espressa indicazione della categoria di crediti oggetto di procura conferita Parte_1 alla si tratta di quel 'portafoglio' di crediti pecuniari classificati dalla Banca 'a sofferenza' che CP_1
10 aveva acquistato da Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A. “in data 9 agosto 2018, CP_5 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile
1999”.
Il riferimento alla cessione dei crediti del 9 agosto 2018 conferisce determinatezza all'oggetto della procura, venendo questi a esattamente coincidere con i crediti indicati nell'Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) pubblicato in G.U. del 16 agosto 2018, laddove, alla pagina 9, così si legge testualmente:
“ (la “ ”) con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, 31015, comunica che in CP_5 CP_12 data 9 agosto 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Banca Agricola Popolare di Ragusa
S.C.p.A. (“ ”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli Controparte_6 articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalla Banca Cedente, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra l'1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017. In particolare, è stata oggetto di cessione
l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Banca
Cedente e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://protect- us.mimecast.com/s/BAEpC5yLP6iAr87YFz-g-d?domain=bapr.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: Email_1
Può dirsi rispettato, dunque, il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 cod. civ, richiamato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata da parte appellante.
In essa, l'anzidetto requisito era stato ritenuto assente dalla Corte di legittimità poiché nella procura vi era solamente un generico riferimento alla gestione di “crediti anomali”, ossia ad una categoria evanescente, indeterminata e incerta, “non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca
l'assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento”.
Nella procura che qui viene in esame, invece, vi è un preciso riferimento a quei crediti oggetto della cessione pro soluto del 9 agosto 2018, di cui v'era stata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con indicazione delle categorie dei debitori ceduti ed espresso riferimento alla pagina web ove reperire i dati indicativi dei crediti.
11 Le medesime considerazioni valgono per la dedotta nullità della procura speciale rilasciata a , CP_2 che contiene in linea generale le medesime indicazioni, fermo restando che la società è ormai CP_1 subentrata alla quale nuova procuratrice di CP_2 CP_5
Per tutte le esposte considerazioni, l'appello proposto va rigettato.
Segue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione di parametri medi per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello per le cause di valore superiori a 50.000,00 e inferiori a 250.000,00 (tenuto conto dell'importo del credito oggetto di precetto), in relazione alle fasi studio (2.977,00), introduttiva (1.911,00), istruttoria (4.326,00) e decisionale (5.103,00).
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico di parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
182/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, rigetta l'appello proposto da e , sopra generalizzati, contro la sentenza n. 338/2021, emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Enna l'8 giugno 2021, nella causa civile iscritta al n. 278/2016 R.G.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di
[...] CP_
come rappresentata in giudizio, che si liquidano in € 14.317,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 23.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Marco AE ER ZZ
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati: dott. ER ZZ Presidente dott.ssa Marco AE Consigliere rel. dott. Giacomo Rota Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in secondo grado iscritta al n. 182/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione della sentenza n. 338/2021, emessa dal Tribunale di Enna l'8 giugno 2021, nella causa civile iscritta al n. 278/2016 R.G tra
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(PA) il 18 marzo 1961, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fulvio Eligio Di Franco e Ilaria Maimonte
- parte appellante -
e con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154 e Controparte_1 CP_2
già , con sede in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, a sua volta rappresentata dalla
[...] CP_3
Procuratrice costituite in giudizio in qualità di mandatarie di con sede in CP_4 CP_5
Conegliano (TV) via V. Alfieri n.1, rappresentata e difesa dagli Avv. Alessandro Barbaro e Andrea Aloi
- parte appellata -
Conclusioni delle parti
Parte appellante ha precisato le conclusioni chiedendo che “il precetto venga dichiarato nullo e/o inesistente, o comunque con ogni statuizione di legge ritenuta congrua”.
1 Parte appellata ha concluso per il rigetto dell'appello, “insistendo in tutte le domande, eccezioni e deduzioni fin qui formulate nei precedenti atti e verbali di causa, da intendersi integralmente richiamati e trascritti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno impugnato la sentenza n. 338/2021 emessa dal Tribunale Parte_1 Parte_3 di Enna, che aveva rigettato l'opposizione da costoro proposta avverso il precetto notificato dall'Istituto di Credito in data 8 febbraio 2016: precetto fondato su mutuo fondiario nr.
055/551/177999 erogato da in data 03/02/2009 e su mutuo Controparte_6 fondiario nr. 055/651/0202244 erogato da in data 08/07/2010. Controparte_6
Disposta CTU in corso di causa, in risposta ai motivi di opposizione il Tribunale adìto, con la sentenza impugnata, rilevava che:
- il tasso pattuito dalle parti al momento della stipula dei contratti non superava i limiti di legge previsti in materia di usura. La CTU ha consentito di accertare che il Tasso Effettivo Globale del mutuo del
03.02.09 rep.32283 racc.15489 alla data della stipula era pari:
1. al 6,369% considerando nel calcolo il solo TAN pattuito in atti del 6,19%;
2. al 6,419% annoverando anche le spese di avviso scadenza rata di €2,6011.
Considerato che
in pari data il tasso soglia del finanziamento in esame era pari al 8,085%
- categoria 'Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso' (basato sul TEGM pari al 5,39%12) - si è accertato che in entrambi gli scenari di calcolo sviluppati il TEG del contratto risulta pattuito entro la soglia di legge vigente all'epoca della stipula.
Con riferimento, invece, al mutuo del 08.07.10 rep.32283 racc.15489, in sede di accertamenti peritali
è stato verificato che il Tasso Effettivo Globale del mutuo in esame alla data della stipula era pari:
1. al 3,524% considerando nel calcolo il solo TAN inizialmente indicato in atti del 3,4720%;
2. al 3,602% annoverando anche le spese di avviso scadenza rata di €2,6016.
Considerato che
alla medesima data il tasso soglia del mutuo in esame era pari al 3,840% - categoria 'Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile' (basato sul TEGM pari al 2,56%17) - si è accertato che in entrambi gli scenari di calcolo sviluppati il TEG del contratto risulta pattuito entro la soglia di legge vigente all'epoca della stipula;
- nei suddetti calcoli non si è tenuto conto del premio assicurativo, atteso che esso si riferisce ad un rapporto contrattuale diverso non legato al costo del mutuo, rapporto che ha la propria causa nell'offrire una ulteriore garanzia sia al correntista che all'Istituto di credito in caso di eventi avversi che dovessero compromettere le possibilità dell'adempimento da parte del correntista per ragioni indipendenti dalla volontà dello stesso (morte, perdita della capacità lavorativa del debitore). In caso di morte o perdita di capacità reddituale del correntista, quest'ultimo viene sollevato dal pagamento delle rate residue, che verranno corrisposte da una Compagnia di Assicurazione. Tale contratto è, dunque, un contratto sottoscritto separatamente fra correntista e Compagnia di Assicurazione, con causa indipendente da quello di finanziamento, non necessario all'operazione di mutuo, che il
2 correntista avrebbe potuto non stipulare se lo avesse ritenuto non corrispondente ai propri interessi.
Il premio che il correntista avrebbe dovuto versare alla Compagnia di Assicurazione viene anticipato dall'Istituto di Credito. Esso, pertanto, costituisce il corrispettivo di un diverso rapporto con soggetto diverso dalla Banca;
- allo stesso modo il tasso/penale per l'estinzione anticipata del mutuo non è stato determinato contrattualmente in modo illegittimo, atteso che - al pari del tasso di mora - tale penale si sostituisce al tasso convenzionale - e non si cumula allo stesso -, qualora si verifichi l'evento per cui è previsto
(l'estinzione anticipata); tasso convenzionale che, quindi, non troverà più applicazione sul capitale restituito in favore del nuovo tasso, dato che, con l'estinzione anticipata, non vi sono più rate da restituire da parte del correntista per il tempo originariamente pattuito, tempo e rate su cui era parametrato il tasso originariamente previsto. Proprio in quanto, in caso di estinzione anticipata, sul capitale da restituire non può essere più applicato l'interesse convenzionale – prezzo della messa a disposizione del capitale per un tempo determinato – gli Istituti di Credito, anche se rientrano nel possesso della somma mutuata, normalmente applicano una penale per questo recesso anticipato del mutuatario che danneggia il mutuante il quale aveva fatto affidamento di percepire l'interesse convenzionale originariamente pattuito per un predeterminato numero di anni. Quindi assolutamente erroneo è il calcolo dell'usurarietà come determinato dall'opponente il quale ha sommato la percentuale pattuita quale tasso per l'estinzione anticipata al tasso convenzionale in corso di rapporto;
- destituite di ogni fondamento sono le considerazioni attoree in ordine al preteso comportamento illegittimo dell'Istituto di Credito che avrebbe concesso finanziamenti al di sopra delle capacità reddituali dell'attore. Il limite di sopravanzo del finanziamento del 40% rispetto al reddito è una mera prassi non giuridicamente vincolante, prevista non a tutela del correntista ma a tutela della Banca.
Appare pertanto singolare la posizione dell'opponente che è riuscito ad ottenere dall'Istituto di
Credito più di quanto l'Istituto potesse concedere a solo vantaggio dell'attività economica dell'accipiens. In ogni caso, appare evidente alla luce degli acquisti effettuati dall'opponente, che l'attività imprenditoriale dell'opponente presuppone una capacità economica ben al di sopra dei suoi redditi dichiarati. Sarebbe infatti contrario – oltre che all'id quod plerumque accidit - alla professionalità, avvedutezza e capacità insita nello svolgimento di attività imprenditoriali complesse, che l'opponente dimostra con la predisposizione di un'organizzazione imprenditoriale di mezzi non elementare, se lo stesso si ponesse, quale operatore economico, sul mercato senza avere un'adeguata remunerazione del proprio complesso lavoro. Appare pertanto evidente che il reddito dichiarato non corrisponde ai proventi effettivi dell'attività svolta, dato che altrimenti tale attività non potrebbe essere svolta. Il riferimento dell'opponente al solo reddito dichiarato appare quindi insufficiente a ritenere un comportamento in mala fede dell' Credito, che evidentemente Parte_4 ha tenuto conto del giro economico effettivo dell'imprenditore. In sostanza, la situazione che qui
3 viene in rilevo non è certo quella del consumatore che, in considerazione della propria condizione culturale, lavorativa o sociale, potrebbe non essere in grado di far di conto, ma quella di un imprenditore che per professione è chiamato a fare valutazioni economiche di convenienza e a gestire risorse, e che, se pertanto, non ha adeguatamente valutato il proprio interesse nel contrattare con l'Istituto di Credito certo non potrà addebitare a quest'ultimo tale carenza;
- per le stesse ragioni non appare verosimile che l'odierno opponente possa essere incorso in errore essenziale secondo quanto previsto dall'art.1429 c.c..
Nell'atto di appello sono stati dedotti i seguenti motivi di impugnazione:
1. erroneità della sentenza impugnata per falsa applicazione di norme imperative di diritto e segnatamente della L. n.108/1996.
Il quesito formulato dal G.I. per l'accertamento del superamento del tasso-usura, ovvero della violazione delle disposizioni in punto di trasparenza bancaria, è stato circoscritto alla valutazione di un solo parametro dei contratti rispetto a quelli necessari al fine di verificare l'effettività delle lesioni lamentate dagli odierni attori, ossia il TEG e non anche al TAEG.
Inoltre, ai superiori fini, il Giudice non aveva dato rilievo ai costi dei contratti assicurativi parallelamente stipulati dai mutuatari con una compagnia di gradimento dell'istituto di credito, erroneamente ritenendo che i suddetti contratti assicurativi fossero meramente collegati con i mutui fondiari e non già strutturati in essi;
2- erroneità della sentenza impugnata per falsa applicazione di norme di legge in punto di usura soggettiva.
Ritenendo insufficiente il solo reddito dichiarato a ritenere un comportamento in mala fede dell'Istituto di Credito, il Giudice ha lasciato intendere, con una mera presunzione soggettiva, che il signor , nello svolgimento della propria attività d'impresa, avrebbe generato introiti non Pt_1 ricompresi nella documentazione reddituale depositata agli atti del giudizio di primo grado.
Si costituiva in giudizio la citata già mandataria di cessionaria CP_2 CP_3 CP_5 CP_ dei crediti vantati da . chiedendo, preliminarmente, Controparte_7 dichiarare il giudizio improcedibile per la genericità delle doglianze proposte;
nel merito, rigettare l'appello proposto.
Con ordinanza del 21.04.2023 questa Corte d'Appello, in accoglimento di domanda di parte appellante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2022, disponeva CTU contabile al fine di accertare se, nella pattuizione e nella concreta gestione dei contratti di mutuo fondiario de quibus, risultino superati i tassi usurari di cui alla l. 108/96, effettuando la detta verifica in relazione
4 al TEG comprensivo dei costi di assicurazione sostenuti dalla parte mutuataria in concomitanza alla stipulazione dei detti atti di mutuo.
In data 20 giugno 2025 si costituiva in giudizio in qualità di nuova Controparte_9 mandataria e procuratrice di CP_5
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025 e il giudice assegnava termine per comparsa conclusionale e memoria di replica.
Il motivo sub 1 è infondato.
Nella relazione di consulenza in atti, il CTU nominato dalla Corte d'Appello su richiesta di parti appellanti ha escluso, anche considerando i costi del contratto assicurativo, la pattuizione di interessi ultra soglia, così argomentando:
A. Mutuo ipotecario del 3.02.09 di € 100 mila rep.32283.
• il TEG alla stipula del contratto, comprensivo degli oneri assicurativi (come previsto dal Quesito), è risultato pari al 6,599% e pertanto inferiore al tasso soglia dell'8,085%;
• il tasso di mora pattuito, pari al 7,190%, è risultato anch'esso inferiore alla rispettiva soglia di legge dell'11,235% (calcolata includendo la maggiorazione prevista dai Decreti Ministeriali del MEF e riconosciuta da SS.UU. Civili n.19597/2020). Per altro verso, detto tasso è risultato inferiore anche alla soglia dei corrispettivi (8,085%), ovverosia operando nello scenario più sfavorevole per l'Intermediario;
• se ne deduce pertanto che, in relazione al presente contratto, tutti gli interessi risultano pattuiti nel pieno rispetto delle soglie di legge;
B. Mutuo ipotecario dell'8.07.10 di € 70 mila rep.33491.
• il TEG alla stipula del contratto, comprensivo degli oneri assicurativi, è risultato pari al 3,840% e pertanto esattamente pari alla soglia di legge;
• il tasso di mora pattuito, pari al 3,672%, è risultato inferiore alla rispettiva soglia di legge del 6,990%
(calcolata includendo la maggiorazione prevista dai Decreti Ministeriali del MEF e riconosciuta da SS.UU. Civili n.19597/2020). Per altro verso, detto tasso è risultato inferiore anche alla soglia dei corrispettivi (3,840%), ovverosia operando nello scenario più sfavorevole per l'Intermediario;
• se ne deduce pertanto che, in relazione al presente contratto, tutti gli interessi risultano pattuiti nel pieno rispetto delle soglie di legge.
Dunque, il CTU ha considerato i costi di assicurazione sostenuti dalla parte mutuataria in concomitanza alla stipulazione dei detti atti di mutuo (costi che erano stati erroneamente non valutati nel giudizio di primo grado) ed è tuttavia giunto, con ineccepibile ragionamento, ad escludere la pattuizione di tassi di interesse usurari.
Gli appellanti ritengono non condivisibili le conclusioni del CTU in quanto espresse in risposta ad un quesito errato, avendo la Corte d'Appello chiesto la verifica del tasso di interesse con riferimento al solo TEG, e non anche del TAEG.
Il motivo è infondato.
Il TAEG/ISC, è normato dal DM 8.7.1992 così come aggiornato dal DM 6.5.2000 recante la “Disciplina
e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo“ e costituisce un tasso virtuale che funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del
5 mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Al contrario, la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo
Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
Correttamente, dunque, nell'ordinanza del 21 aprile 2023 con cui è stata disposta la CTU, la Corte
d'Appello ha motivato il perché della mancata considerazione del TAEG: “ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, occorre avere riguardo al tasso effettivo globale (TEG) ovvero al tasso che indica il costo complessivo dell'operazione, comprensivo delle commissioni, remunerazioni e spese
(cfr. Cass. civ. ord. n. 39898/2021) atteso che il TAEG sintetizza in un valore percentuale il costo totale del prestito, tenendo conto del periodo effettivo nel quale viene effettuato il rimborso, includendovi anche imposte e tasse”.
Il motivo sub 2. deve ritenersi abbandonato, dato che ad esso non è stato fatto alcun cenno, neppure nella forma di mero rinvio, tanto in sede di precisazione conclusioni, quanto nella successiva comparsa conclusionale.
Nelle note per l'ultima udienza del 26.6.2025 (di precisazione delle conclusioni), parte appellante (a seguito del subentro di nuovi difensori) ha eccepito, per la prima volta:
1) la nullità della cessione dei crediti del sig. da a Pt_1 Controparte_6 CP_5
e, per l'effetto, il difetto di legittimazione di quale mandataria di a resistere CP_2 CP_5 nell'odierna procedura, così come nella procedura di primo grado.
La nullità del contratto di cessione è stata affermata sul rilievo della insufficienza, ai fini di prova, della sola pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti in blocco contenuto in Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 95 del 16.08.2018 e non anche del contratto di cessione e del documento di identificazione dei crediti ad esso presuntivamente allegato.
Inoltre, parte appellante ha eccepito il difetto di legittimazione di anche sotto il profilo della CP_2 mancata opponibilità della anzidetta cessione di crediti a e : tanto Parte_1 Parte_2 il contratto n. 055 651 0177999 del 3.02.2009, quanto il contratto n. 055 651 0202244 del 8.07.2010 recitano, all'art. 12 dell'All. A “Capitolato di patti e condizioni generali”, che “Il credito derivante dal finanziamento può essere in ogni momento ceduto a terzi da parte della Banca con le eventuali garanzie e privilegi;
la semplice comunicazione al debitore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'art. 1264 c.c.”; comunicazione che, tuttavia, non è stata mai effettuata ai debitori appellanti.
2) la nullità della e il difetto di legittimazione attiva di quale Parte_5 CP_2 mandataria di e della nuova mandataria CP_5 Controparte_1
6 Deduce parte appellante (nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio di CP_1 la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, delle due procure notarili conferite da a CP_5
e alla per la gestione stragiudiziale e giudiziale di un 'portafoglio' di crediti in CP_2 CP_1 precedenza acquistati dalla nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione: crediti non CP_5 indicati nè singolarmente, né per tipologie di credito e, pertanto, non determinati e non determinabili.
A tal fine ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n.
28803 del 07/11/2019), secondo cui la procura notarile che, relativamente all'oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti” risulta non rispettosa del principio di «determinatezza /determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 codice civile.
3) lamancanza di esecutività dei titoli posti alla base del precetto
Secondo parte appellante, nei contratti di mutuo in oggetto la disponibilità giuridica della somma mutuata non è stata trasmessa con immediatezza, dal momento che, contestualmente al rilascio della quietanza liberatoria, inserita all'art. 1 quale mera clausola di stile, veniva costituito, al successivo art. 2 un “Deposito a garanzia”, definito in un caso quale pegno irregolare e nell'altro caso quale deposito cauzionale infruttifero. Le somme di denaro oggetto di mutuo, dunque, uscivano solo formalmente dalla disponibilità e dalla proprietà della banca per via dell'erogazione del mutuo, salvo rientrarvi nell'immediatezza, per via della costituzione del deposito cauzionale, postergando ai successivi 30 giorni lo svincolo delle somme. In altri termini, il contratto di mutuo formalmente si perfezionava, ma differiva gli effetti erogatori al verificarsi delle condizioni previste dai successivi articoli contrattuali. Il credito, sacramentato nei contratti di mutuo in parola era pertanto un credito futuro ed eventuale, che per poter costituire valido titolo esecutivo necessitava della prova, non fornita, del fatto successivo generatore dell'obbligazione.
Con riguardo alle eccezioni sollevate al punto 1) si deve osservare che nei cui soli CP_2 confronti esse sono state rivolte, è stata ormai sostituita in giudizio da Controparte_10
alla quale le proposte doglianze non sono state estese.
[...]
Ad ogni modo, si tratta di eccezioni inammissibili.
Al di là del nomen juris attribuito dall'appellante, viene eccepita non la legittimazione ad agire di
, bensì la effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio e la opponibilità di esso. CP_2
Invero, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.
7 Nella vicenda in esame, gli appellanti assumono la non titolarità da parte di del rapporto CP_2 azionato in giudizio;
titolarità, invece, affermata dalla società, che è, dunque, legittimata ad causam.
Si tratta, quindi, di questioni di merito prospettate dall'appellante non già in primo grado, né in atto di citazione in appello, bensì solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno
2025.
Secondo un costante orientamento di legittimità, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 14468 del 30/05/2008; Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010).
Tale diffuso orientamento si deve confrontare con Cass. S.U. 2951/2016, secondo cui le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.
In merito, la medesima Corte, con recente ordinanza n. 10435 del 22/04/2025, ha ritenuto necessario un “chiarimento in ordine all'esatta portata della sentenza 16 febbraio 2016, n. 2951”, delle Sezioni
Unite, rammentando che nel corpo motivazionale di essa è esplicitato che “se la difesa è articolata
«in modo incompatibile con la negazione della titolarità del diritto di proprietà», l'onere della prova da parte dell'attore può dirsi raggiunto, e il convenuto non può, tanto meno in appello, «proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto»”.
In sostanza (così la Corte nell'ordinanza del 2025) “la sentenza suindicata ha quindi enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il che vuol dire che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso – o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità”.
Muovendo da queste corrette premesse, nel caso concreto la Corte, in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal convenuto solo con la comparsa CP_11
8 conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità.
Ebbene, ritornando alla vicenda oggetto del presente processo, gli appellanti non hanno mai contestato la titolarità del rapporto dedotto in giudizio da parte di , né la opponibilità CP_2 dello stesso, così implicitamente riconoscendo le circostanze, accettando il contraddittorio con il soggetto cessionario dei crediti (la è stata citata dagli stessi appellanti a comparire con CP_2
l'appello proposto), salvo poi porle in discussione all'esito delle conclusioni, a loro non favorevoli, cui
è pervenuto il CTU nominato nel giudizio di appello (su richiesta dei medesimi appellanti).
Si tratta, dunque, di eccezioni tardivamente proposte e perciò inammissibili.
Anche l'eccezione sub 3), poiché proposta per la prima in sede di precisazione conclusioni nel giudizio di appello, va dichiarata inammissibile, in virtù della preclusione ex art. 345 c.p.c., secondo cui “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. (…). Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche
d'ufficio”.
Va osservato, a chiarimento:
- che le eccezioni consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa;
- che il concetto di nuova eccezione (come chiarito da Corte di Cassazione con sent. n.16602 del
03.07.2013), riguarda non soltanto le eccezioni in senso proprio, ma anche “quelle che, pur se rilevabili
d'ufficio, si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi
d'indagine”;
- che controparte ha tempestivamente rilevato, in comparsa conclusionale, l'inammissibilità dell'eccezione per tardività e che, comunque, tale divieto ha valore di ordine pubblico sicché la sua violazione è rilevabile d'ufficio (così Cass. 4376/00: “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo” ).
Va esaminata, invece, la questione sub 2), relativa alla nullità della procura speciale e al conseguente difetto di rappresentanza di (e prima ancora di ), Controparte_1 CP_2 costituitasi in giudizio in sostituzione di in data 20 giugno 2025 quale nuova mandataria CP_2
e procuratrice di CP_5
Deduce parte appellante (nel primo atto difensivo successivo alla costituzione in giudizio di CP_1 la nullità, per indeterminatezza dell'oggetto, della procura notarile conferita da alla CP_5 CP_1 per la gestione stragiudiziale e giudiziale di un 'portafoglio' di crediti in precedenza acquistati dalla
9 nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione: crediti non indicati né singolarmente, né CP_5 per tipologie di credito e, pertanto, non determinati e non determinabili.
A tal fine, ha richiamato un precedente della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. 6-1, Ordinanza n.
28803 del 07/11/2019), secondo cui la procura notarile che, relativamente all'oggetto, attribuisce un potere di rappresentanza giudiziale e stragiudiziale in relazione a non meglio precisati “crediti” risulta non rispettosa del principio di «determinatezza /determinabilità posto a pena di nullità dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 codice civile.
L'eccezione è infondata.
Nella procura speciale notarile n. rep. 300732, n. racc. 33284, registrata in Pordenone il 7.02.2019 al n. 2050 serie 1T., premetteva che: CP_5
“(A) In data 9 agosto 2018, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge 130”), avente scopo di finanziamento ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, secondo comma, n. 3, come successivamente modificato e integrato, ed assoggettata a regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, n.1, del medesimo testo normativo
(di seguito, la “Cartolarizzazione”), la Società ha acquistato pro soluto da Banca Agricola Popolare di
Sicilia S.c.p.A. (precedentemente Banca Agricola Popolare di Ragusa S.C.p.A.) (la “ ”) ai sensi del CP_6 combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari derivanti, inter alia, da finanziamenti ipotecari o chirografari vantati verso debitori classificati dalla Banca “a sofferenza”, in conformità alla circolare di Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come successivamente modificata e/o integrata (Matrice dei Conti), (tali crediti complessivamente, i
“Crediti”, ovvero il “Portafoglio”);
(B) In data 3 giugno 2025 è divenuta efficace la nomina di una Controparte_1 società per azioni con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 284, 00186 – Roma, (…) quale
[...]
, con l'impegno, tra gli altri, di svolgere, per conto e in nome della Parte_6
Società, l'attività di gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti;
(C) è stato disposto che la Società conferisca a apposita procura Controparte_1 speciale affinché la stessa, nella sua qualità di possa puntualmente adempiere ai Parte_6 propri obblighi contrattuali”
Ciò premesso, la costituiva, sino a revoca, procuratore speciale la società CP_5 [...]
, per il compimento, in qualità di di “tutto quanto necessario od Controparte_1 Parte_6 opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei Crediti affidati in gestione alla Società
Procuratrice ai sensi della documentazione contrattuale sottoscritta nell'ambito della
Cartolarizzazione”.
Nel citato atto notarile, pur non essendovi un espresso e specifico riferimento ai crediti vantati verso
, vi è una espressa indicazione della categoria di crediti oggetto di procura conferita Parte_1 alla si tratta di quel 'portafoglio' di crediti pecuniari classificati dalla Banca 'a sofferenza' che CP_1
10 aveva acquistato da Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A. “in data 9 agosto 2018, CP_5 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile
1999”.
Il riferimento alla cessione dei crediti del 9 agosto 2018 conferisce determinatezza all'oggetto della procura, venendo questi a esattamente coincidere con i crediti indicati nell'Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) pubblicato in G.U. del 16 agosto 2018, laddove, alla pagina 9, così si legge testualmente:
“ (la “ ”) con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1, 31015, comunica che in CP_5 CP_12 data 9 agosto 2018 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con Banca Agricola Popolare di Ragusa
S.C.p.A. (“ ”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli Controparte_6 articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”). In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalla Banca Cedente, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra l'1 gennaio 1970 e il 31 dicembre 2017. In particolare, è stata oggetto di cessione
l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la Banca Cedente alla data del 31 dicembre 2017. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Banca
Cedente e la Società renderanno disponibili nella pagina web: https://protect- us.mimecast.com/s/BAEpC5yLP6iAr87YFz-g-d?domain=bapr.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: Email_1
Può dirsi rispettato, dunque, il generale requisito della determinatezza (determinazione ovvero determinabilità) dell'oggetto dei contratti e dei negozi unilaterali ex art. 1346 e 1324 cod. civ, richiamato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata da parte appellante.
In essa, l'anzidetto requisito era stato ritenuto assente dalla Corte di legittimità poiché nella procura vi era solamente un generico riferimento alla gestione di “crediti anomali”, ossia ad una categoria evanescente, indeterminata e incerta, “non risultando indicato, in effetti, dove principi e dove finisca
l'assunta anomalia ovvero non regolarità dei crediti a cui il medesimo negozio intenderebbe fare riferimento”.
Nella procura che qui viene in esame, invece, vi è un preciso riferimento a quei crediti oggetto della cessione pro soluto del 9 agosto 2018, di cui v'era stata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con indicazione delle categorie dei debitori ceduti ed espresso riferimento alla pagina web ove reperire i dati indicativi dei crediti.
11 Le medesime considerazioni valgono per la dedotta nullità della procura speciale rilasciata a , CP_2 che contiene in linea generale le medesime indicazioni, fermo restando che la società è ormai CP_1 subentrata alla quale nuova procuratrice di CP_2 CP_5
Per tutte le esposte considerazioni, l'appello proposto va rigettato.
Segue la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza, che si liquidano, come in dispositivo, in applicazione di parametri medi per i giudizi dinanzi alla Corte d'Appello per le cause di valore superiori a 50.000,00 e inferiori a 250.000,00 (tenuto conto dell'importo del credito oggetto di precetto), in relazione alle fasi studio (2.977,00), introduttiva (1.911,00), istruttoria (4.326,00) e decisionale (5.103,00).
In ragione del rigetto dell'appello, sussistono i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico di parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
182/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, rigetta l'appello proposto da e , sopra generalizzati, contro la sentenza n. 338/2021, emessa Parte_1 Parte_2 dal Tribunale di Enna l'8 giugno 2021, nella causa civile iscritta al n. 278/2016 R.G.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di
[...] CP_
come rappresentata in giudizio, che si liquidano in € 14.317,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 23.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
Marco AE ER ZZ
12