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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7259/2018 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Aprile, presso il cui studio sito in Galatone (LE), alla Via Metello n. 13, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
- (C.F. ) E Controparte_1 C.F._2
- (C.F. e P.IVA Controparte_2
, in persona del suo l.r.p.t, rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_1
Riccardo de Florio la Rocca, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via
Santo Stefano n. 31, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2 riferendo di aver collaborato con la compagnia di assicurazione
[...] convenuta a partire dall'anno 2000, svolgendo - nella qualità di investigatore privato, munito di regolare abilitazione - il compito di accertatore. Nell'anno 2008, tramite lettera raccomandata, la CP_2 comunicava all'attore la decisione di revocare il mandato, adducendo come motivazione “… la riorganizzazione della zona operata in conseguenza delle revisioni degli elenchi e delle valutazioni tecnico gestionali dei collaboratori effettuate dall'Azienda".
Ebbene, secondo il Ruta, l'interruzione del rapporto sarebbe derivata, in realtà, da un'azione di spionaggio, illegittima e illegale, perpetrata nei suoi confronti su ordine del Vicedirettore dell'Ufficio
Audit, , e della UnipolSai Ass.ni S.p.a., a seguito di Controparte_1 una lettera anonima pervenuta agli uffici centrali della compagnia assicurativa nel novembre del 2006, nella quale si metteva in dubbio la fedeltà di alcuni liquidatori e accertatori, tra cui appunto lo stesso attore.
L'istante, pertanto, veniva a conoscenza del fatto che la UnipolSai Ass.ni S.p.a. ed il convenuto , nell'espletamento delle funzioni CP_1 connesse alla sua qualifica dirigenziale, avevano incaricato l'investigatore privato insieme alla sua agenzia Persona_1 investigativa, di effettuare indagini nei confronti suoi e di altri collaboratori della invogliando (o comunque, mai ostacolando) CP_3
l'utilizzazione di forme illecite di pedinamento, spionaggio, intercettazione e reperimento di dati sensibili e personali, da parte della
“ . Parte_2
A riprova di ciò, insieme alla sua agenzia di Persona_1 investigazione e ad altri soggetti (tra cui l'appuntato dell'Arma dei
Carabinieri, erano stati altresì condannati in una sentenza Persona_2 penale, emessa dal Tribunale di Torino, per la commercializzazione di dati sensibili, acquisiti attraverso accessi fraudolenti alle banche dati delle Forze dell'Ordine, dell'Anagrafe Tributaria, degli Istituti di Credito
e della Telecom, nonché l'apposizione di dispositivi di spionaggio e localizzazione non autorizzati, in violazione della privacy dei soggetti e della normativa vigente in materia.
Ritenendo dunque che la condotta illecita dei convenuti abbia causato un danno alla propria immagine, personale e professionale, un danno morale consistente nel turbamento da spionaggio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003 e degli artt.
2043, 2049, 2050, 2059 c.c., nonché un danno patrimoniale (danno pag. 2/12 emergente e lucro cessante) derivato dalla illegittima interruzione del rapporto di collaborazione con la compagnia assicurativa, nell'atto introduttivo di questo giudizio, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via meramente preliminare, accertare e dichiarare come reale ed esistito il rapporto di collaborazione professionale, coordinata e continuativa, tra il sig. , quale titolare della Parte_1 omonima impresa esercente servizi investigativi, sita in Mondragone, alla Via Tessaglia n. 45, e la Controparte_4
ora con sede legale in Bologna, alla Via
[...] Controparte_5
Stalingrado, civico numero 1; B) sempre in via meramente preliminare, accertare e dichiarare il comportamento illegittimo, gravemente colposo, posto in essere, con diverso titolo di responsabilità, dal Dott.
e dalla poi Controparte_1 Controparte_4 assorbita, a seguito di fusione per incorporazione, dalla
[...]
dal momento che il primo, e cioè il Dott. CP_6 CP_1
, (i) aveva conferito specifico incarico alle agenzie investigative
[...] ritenute più idonee al raggiungimento dell'obbiettivo di pedinare, spiare, intercettare l'odierno attore, sig. per ottenere Parte_1 informazioni di ogni sorta sulla sua vita, personale e professionale;
(ii) aveva imposto e consentito che le attività di investigazioni in danno dell'attore avvenissero in violazione delle norme di legge;
(iii) aveva omesso di arrestare l'azione investigativa della Parte_2
e della condotta in violazione della normativa in Controparte_7 materia di protezione dei dati sensibili e personali, di tutela della privacy e del diritto alla riservatezza;
(iv) aveva omesso di comunicare ai vertici dell'azienda che dall'attività di spionaggio, illegale ed illegittima, perpetrata in danno del non era emerso alcun episodio Pt_1 in grado di suffragare il contenuto della innocua lettera anonima, da cui aveva avuto inizio la vicenda dello spionaggio per cui è causa;
laddove viceversa la aveva omesso di esercitare ogni e CP_4 qualsivoglia forma di vigilanza sia (i) sulle modalità attraverso le quali il convenuto, Dott. , conferiva gli incarichi investigativi Controparte_1 alle agenzie di investigazioni interessate, sia (ii) sul modo con cui impartiva direttive, prescrizioni, indicazioni ed ogni altro suggerimento necessario per lo svolgimento delle attività investigative illecite, in oggetto, (iii)sia sulle modalità alla stregua delle quali veniva effettuata
l'attività di spionaggio, illegale ed illegittima, abusiva ed invasiva, da
pag. 3/12 parte degli investigatori privati, e relativi uomini di fiducia, come in premessa meglio menzionati;
C) ancora in via principale, e per l'effetto di quanto sopra, condannare il Dott. e la Controparte_1 [...]
in persona del legale Controparte_8 rappresentane pro tempore, con sede legale in Bologna, alla Via
Stalingrado n. 45 (CAP 40128), al risarcimento, nei confronti del sig.
, del danno morale, consistente nel turbamento da Parte_1 spionaggio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 2043, 2049, 2050, 2059 c.c., nella misura che l'autorità giudiziaria adita vorrà ritenere conforme ad equità; D) sempre in via principale, e per l'effetto, previo accertamento della responsabilità gravemente colposa dei convenuti, per avere il
omesso di comunicare alla che nessuna infedeltà CP_1 CP_4 era emersa in danno del nel corso delle operazioni di spionaggio e Pt_1 pedinamento, e della per non aver fatto precedere la CP_4 revoca del mandato da un procedimento interno, da svolgere in contraddittorio dell'interessato, nel corso del quale accordare all'attore la possibilità di fare valere le proprie ragioni, a sostegno della sua estraneità, rispetto ai fatti denunciati nella lettera anonima, condannare il Dott. e la di Controparte_1 CP_4 Controparte_2
in persona del legale rappresentane pro tempore,
[...] con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45 (CAP 40128), al risarcimento, nei confronti del sig. del danno Parte_1 patrimoniale, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante, nella misura pari ad € 720.298,10, ovvero alla somma, maggiore o minore, che l'autorità giudiziaria adita riterrà conforme ad , CP_9 avendo costituto il comportamento illegittimo, commissivo ed omissivo, doloso o comunque gravemente colposo, posto in essere, in fattispecie, dai convenuti, una concausa efficiente, eziologicamente rilevante, nella produzione del danno patrimoniale in oggetto nella sfera dell'attore”.
Si sono costituiti e la UnipolSai Ass.ni S.p.a., Controparte_1 deducendo in via preliminare: a) l'estromissione dal giudizio del convenuto in quanto, all'epoca dei fatti di causa, questi non CP_1 ricopriva l'incarico di Viceresponsabile dell'ufficio Audit della compagnia, e comune, nel periodo in cui sarebbero state commissionate le indagini illegittime, egli era assente a causa di un intervento medico;
pag. 4/12 b) la prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti a seguito del recesso, essendo decorso il termine di cinque anni, previsto dall'art. 2947 c.c., dal giorno in cui il rapporto di collaborazione tra la UnipolSai Ass.ni S.p.a. e l'attore era stato interrotto (15.09.2008); c) l'improponibilità della domanda promossa per litispendenza e/o continenza con i giudizi individuati dai RG. n. 874/2014 e 829/2016, pendenti innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero per avvenuto frazionamento del credito ed abuso del processo.
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, in subordine, la riduzione delle avverse pretese risarcitorie;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 26.09.2024.
*
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
1. Occorre preliminarmente precisare che la presente decisione viene adottata in base al principio della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni, anche preliminari, prospettate dalle parti (cfr. Cass. n. 17219/12; Cass. n. 11356/06), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
2.Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda promossa dai convenuti, i quali, deducendo il cospicuo numero di giudizi intentati da sulla medesima vicenda, Parte_1 hanno sollevato una ipotesi di abusiva frammentazione del credito da parte dell'attore.
Ebbene, la doglianza appare meritevole di accoglimento nei confronti della convenuta UnipolSai Ass.ni S.p.a.
La parcellizzazione del credito viene definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il pag. 5/12 credito dallo stesso discendente non già attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui
"... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (Cass. n. 19898 del 2018; cfr., Cass.
n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e
Cass. n. 17019 del 2018).
In particolare, con la sentenza n. 4090 del 2017, le Sezioni Unite si sono pronunciate, affermando che “le domande aventi ad oggetto diversi
e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(cfr. Cass., Sez. II, Ord., 19 ottobre 2021, n. 28847; Cass. n. 17893 del
2018; Cass. n. 6591 del 2019)
pag. 6/12 E ancora, “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, è stato in più occasioni affermato il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (cfr. Cass.25/01/2023 n. 2278; Cass.02/05/2022 n. 13732).
Ciò detto, nel caso di specie, dalla documentazione allegata da parte convenuta emerge l'esistenza di una pluralità di domande di risarcimento pressocché identiche, promosse da nei Parte_1 confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.a., tutte traenti origine da un identico fatto illecito - ossia la presunta azione di spionaggio illecito, perpetrata dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'istante.
Segnatamente, sia le pretese attoree sostenute in questo giudizio, sia quelle estrapolate dall'atto di citazione del procedimento recante RG n.
829/2016, nonché dalla sentenza n. 2839/2020 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, risultano volte ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali
(danno morale e danno all'immagine) scaturiti dal medesimo fatto costitutivo (attività illecita di spionaggio in suo danno) di talché sia i soggetti che la causa petendi di questi giudizi si appalesano sostanzialmente identici, variando soltanto, seppur in parte, il tipo di danno lamentato. Ne diescende che le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.
pag. 7/12 E nemmeno può ravvisarsi alcun interesse oggettivamente valutabile che può giustificare una tutela processuale frazionata del credito da parte del danneggiato che, a fronte della specifica eccezione di controparte sul punto, neppure è stato dedotto.
Da ciò discende l'evidente abuso processuale commesso da
[...]
avendo quest'ultimo moltiplicato ingiustificatamente il Pt_1 numero delle controversie verso il medesimo soggetto, integrando la fattispecie di indebito frazionamento del credito.
In armonia con l'ormai consolidato indirizzo interpretativo sul punto, deve dichiararsi dunque l'improcedibilità della domanda spiegata dal nei confronti della convenuta UnipolSai Ass.ni S.p.a. Pt_1
(cfr. Cass., sez. II, del 24.5.2021, n. 14143; Cass., Sez. VI, n. 19898 del
27.7.2018).
3. In ordine al convenuto , invece, si osserva Controparte_1 quanto segue.
In primo luogo, la doglianza sollevata dal , relativamente CP_1 al proprio difetto di legittimazione passiva, deve essere disattesa.
Parte convenuta, invero, ha dedotto di non aver mai ricoperto la carica di Vicedirettore dell'Ufficio Audit della UnipolSai Ass.ni S.p.a. come invece sostenuto dall'attore affermando bensì di aver sempre Pt_1 ricoperto il ruolo di semplice impiegato della compagnia, sprovvisto dunque di qualsiasi potere direttivo e gestionale;
inoltre, all'epoca in cui sarebbero state commissionate le indagini illegittime, egli sarebbe stato assente a causa di un intervento chirurgico.
Tali assunti sono rimasti privi di adeguato riscontro probatorio.
A sostegno della richiesta di estromissione il convenuto ha allegato agli atti un documento non avente alcuna valenza probatoria, trattandosi di un organigramma di cui non è possibile riconoscere la provenienza e che non appare riconducibile alla compagnia assicurativa CP_2
Allo stesso modo, del tutto inconferente risulta essere la certificazione medica prodotta, atteso che, non si vede come possa incidere sulla presunta responsabilità del , la circostanza che lo stesso sia stato CP_1 ricoverato per un periodo pari a una settimana (data di ricovero
29.11.2006 – data di dimissione 07.12.2006).
pag. 8/12 Ne consegue, che la legittimazione passiva di Controparte_1 deve essere confermata.
4. Ciò premesso, procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si ritiene che l'attore non abbia fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Sulla responsabilità di , ha riferito Controparte_1 Parte_1 che il “comportamento illegittimo posto in essere dal Dott. CP_1
, consistente nel concorso morale e nel concorso materiale
[...] indiretto nell'esercizio di attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., attuatosi, peraltro, pure ottemperando ad un ordine illegittimo del proprio datore di lavoro, senza che si rifiutasse, o facesse constatare il proprio dissenso, o chiedesse l'intervento del Tribunale
Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, per ottenere un provvedimento che lo autorizzasse ad eseguire quell'ordine illegittimo, e cioè conferire incarichi ad investigatori di fiducia, consistenti nello spiare ed appostare, con metodi illegali, invasivi ed illegittimi, liquidatori e collaboratori esterni, tra cui il .” Pt_1
Secondo la sua ricostruzione, infatti, “i vertici della CP_4 di Torino demandavano, nel gennaio del 2007, al Vice Direttore dell'Ufficio Audit, e cioè al convenuto Dott. , il compito Controparte_1 di effettuare ogni e qualsivoglia controllo per accertare la fondatezza delle accuse formulate in danno dell'attore, accuse che poi si sarebbero rivelate false ed errate;
l'odierno convenuto conferiva ad una Agenzia di
Investigazioni, la con sede in Torino e Parte_2 successivamente alla il compito di attuare Controparte_7 pedinamenti, appostamenti e spionaggi, nei confronti del . Il Dott. Pt_1
ricopriva all'epoca dei fatti una carica di assoluto Controparte_1 prim'ordine, quella, cioè, di Vicepresidente dell'Ufficio Audit, che gli consentiva di coordinare, dirigere e controllare l'attività investigativa delle stesse agenzie di investigazioni, con cui entrava in diretto contatto,
e da cui riceveva resoconti dettagliati circa gli esiti e le modalità con cui avvenivano gli appostamenti.”
In particolare, “il Dott. avrebbe, di sua Controparte_1 spontaneità, delibato di programmare gli spionaggi ed i pedinamenti in
pag. 9/12 guisa tale da incutere pressione psicologica negli investigatori privati, che avevano costituito un ruolo principale, in quello che la stessa sentenza, emessa all'esito del procedimento penale di Torino, aveva definito 'sodalizio criminoso', e cioè e Persona_1 Per_2
”
[...]
Ebbene, tali assunti sono rimasti totalmente indimostrati.
Dal corredo probatorio offerto in giudizio dall'attore, invero, non emerge alcuna prova della circostanza secondo cui il convenuto avrebbe conferito all'agenzia di investigazioni di CP_1 Per_1
l'incarico di svolgere indagini nei confronti dell'odierno
[...] istante, benché meno invogliando il ad usare metodi illegittimi Per_1
e illegali al fine di ottenere informazioni sul suo conto.
Sebbene nella sentenza penale n. 472/09 del Tribunale di Torino, presente agli atti, si accerti che l'agenzia di avesse Persona_1 effettivamente ricevuto incarichi anche da parte della UnipolSai Ass.ni
S.p.a. di effettuare taluni accertamenti su dei liquidatori della società operanti nel napoletano, nessuna forma di responsabilità o di coinvolgimento viene mai riconosciuta in riferimento alla persona dell'odierno convenuto . CP_1
Anche il documento denominato “memoriale”, redatto e sottoscritto da , prodotto in giudizio dal appare Persona_1 Pt_1 del tutto inidoneo ed insufficiente a sorreggere la prospettazione attorea.
In esso, infatti, il si limitava a ribadire l'affidamento Per_1 dell'incarico, da parte della Direzione del gruppo di CP_4
Torino, di vagliare le possibili infedeltà nei confronti della società da parte di certi liquidatori della compagnia, senza però mai affermare che tale compito gli fosse stato espressamente conferito dal convenuto
, neppure nella sua qualifica di Vicedirettore dell'Ufficio Audit. CP_1
Del resto, si rammenta che i documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale hanno un valore probatorio meramente indiziario;
sicché, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.
pag. 10/12 L'unico atto in cui compare il nominativo di Controparte_1 risulta essere l'allegato n.11 della produzione attorea, contenente alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche di ove Persona_1 viene riportato che: “ parla con della Persona_1 Per_3
e chiede appuntamento con lui per la settimana prossima CP_4
Martedi 27 ore 09,00. anticipa alcune cose su quanto Per_1 andranno a discutere nell'incontro cioè della persona che dovrebbe avere un grado superiore, che al momento "è pulitissima" e dell'altro liquidatore che è stato notato a pranzo con "'avvocato" e con "il padre dell'accertatore".”
Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una asserzione assolutamente inconferente al fine di riconoscere qualsivoglia forma di responsabilità nei confronti del : la circostanza che il CP_1 Per_1 possa aver fissato un appuntamento con il convenuto per discutere sulle ricerche che stava svolgendo non presuppone che Controparte_1 fosse a conoscenza delle metodologie illegittime utilizzate dall'investigatore privato né comporta automaticamente che Per_1 egli avesse, in prima persona, conferito l'incarico a quest'ultimo né ancora che ricoprisse un ruolo di controllo/coordinazione di tali attività di indagine.
In definitiva, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. secondo il quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A norma dell'art. 2697 c.c. chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
A tanto non ha ottemperato l'attore, sul quale incombeva l'onere di provare il fondamento costitutivo del suo diritto.
Pertanto, la sua domanda deve essere rigettata.
5. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
pag. 11/12 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di dichiarato dall'attore di
1.000.000,00 euro, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, e considerata l'attività processuale effettivamente svolta e l'aumento per numero di parti (2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di nei Parte_1 confronti di UnipolSai Ass.ni S.p.a.
- rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.a. e di che liquida in € 37.950,90 per compensi (da ripartirsi Controparte_1 in ragione del 50 % per ciascuno) oltre rimborso spese generali, I. V. A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 9.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7259/2018 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Aprile, presso il cui studio sito in Galatone (LE), alla Via Metello n. 13, è elettivamente domiciliato;
ATTORE
contro
- (C.F. ) E Controparte_1 C.F._2
- (C.F. e P.IVA Controparte_2
, in persona del suo l.r.p.t, rappresentati e difesi dall'Avv. P.IVA_1
Riccardo de Florio la Rocca, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via
Santo Stefano n. 31, sono elettivamente domiciliati;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2 riferendo di aver collaborato con la compagnia di assicurazione
[...] convenuta a partire dall'anno 2000, svolgendo - nella qualità di investigatore privato, munito di regolare abilitazione - il compito di accertatore. Nell'anno 2008, tramite lettera raccomandata, la CP_2 comunicava all'attore la decisione di revocare il mandato, adducendo come motivazione “… la riorganizzazione della zona operata in conseguenza delle revisioni degli elenchi e delle valutazioni tecnico gestionali dei collaboratori effettuate dall'Azienda".
Ebbene, secondo il Ruta, l'interruzione del rapporto sarebbe derivata, in realtà, da un'azione di spionaggio, illegittima e illegale, perpetrata nei suoi confronti su ordine del Vicedirettore dell'Ufficio
Audit, , e della UnipolSai Ass.ni S.p.a., a seguito di Controparte_1 una lettera anonima pervenuta agli uffici centrali della compagnia assicurativa nel novembre del 2006, nella quale si metteva in dubbio la fedeltà di alcuni liquidatori e accertatori, tra cui appunto lo stesso attore.
L'istante, pertanto, veniva a conoscenza del fatto che la UnipolSai Ass.ni S.p.a. ed il convenuto , nell'espletamento delle funzioni CP_1 connesse alla sua qualifica dirigenziale, avevano incaricato l'investigatore privato insieme alla sua agenzia Persona_1 investigativa, di effettuare indagini nei confronti suoi e di altri collaboratori della invogliando (o comunque, mai ostacolando) CP_3
l'utilizzazione di forme illecite di pedinamento, spionaggio, intercettazione e reperimento di dati sensibili e personali, da parte della
“ . Parte_2
A riprova di ciò, insieme alla sua agenzia di Persona_1 investigazione e ad altri soggetti (tra cui l'appuntato dell'Arma dei
Carabinieri, erano stati altresì condannati in una sentenza Persona_2 penale, emessa dal Tribunale di Torino, per la commercializzazione di dati sensibili, acquisiti attraverso accessi fraudolenti alle banche dati delle Forze dell'Ordine, dell'Anagrafe Tributaria, degli Istituti di Credito
e della Telecom, nonché l'apposizione di dispositivi di spionaggio e localizzazione non autorizzati, in violazione della privacy dei soggetti e della normativa vigente in materia.
Ritenendo dunque che la condotta illecita dei convenuti abbia causato un danno alla propria immagine, personale e professionale, un danno morale consistente nel turbamento da spionaggio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003 e degli artt.
2043, 2049, 2050, 2059 c.c., nonché un danno patrimoniale (danno pag. 2/12 emergente e lucro cessante) derivato dalla illegittima interruzione del rapporto di collaborazione con la compagnia assicurativa, nell'atto introduttivo di questo giudizio, ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via meramente preliminare, accertare e dichiarare come reale ed esistito il rapporto di collaborazione professionale, coordinata e continuativa, tra il sig. , quale titolare della Parte_1 omonima impresa esercente servizi investigativi, sita in Mondragone, alla Via Tessaglia n. 45, e la Controparte_4
ora con sede legale in Bologna, alla Via
[...] Controparte_5
Stalingrado, civico numero 1; B) sempre in via meramente preliminare, accertare e dichiarare il comportamento illegittimo, gravemente colposo, posto in essere, con diverso titolo di responsabilità, dal Dott.
e dalla poi Controparte_1 Controparte_4 assorbita, a seguito di fusione per incorporazione, dalla
[...]
dal momento che il primo, e cioè il Dott. CP_6 CP_1
, (i) aveva conferito specifico incarico alle agenzie investigative
[...] ritenute più idonee al raggiungimento dell'obbiettivo di pedinare, spiare, intercettare l'odierno attore, sig. per ottenere Parte_1 informazioni di ogni sorta sulla sua vita, personale e professionale;
(ii) aveva imposto e consentito che le attività di investigazioni in danno dell'attore avvenissero in violazione delle norme di legge;
(iii) aveva omesso di arrestare l'azione investigativa della Parte_2
e della condotta in violazione della normativa in Controparte_7 materia di protezione dei dati sensibili e personali, di tutela della privacy e del diritto alla riservatezza;
(iv) aveva omesso di comunicare ai vertici dell'azienda che dall'attività di spionaggio, illegale ed illegittima, perpetrata in danno del non era emerso alcun episodio Pt_1 in grado di suffragare il contenuto della innocua lettera anonima, da cui aveva avuto inizio la vicenda dello spionaggio per cui è causa;
laddove viceversa la aveva omesso di esercitare ogni e CP_4 qualsivoglia forma di vigilanza sia (i) sulle modalità attraverso le quali il convenuto, Dott. , conferiva gli incarichi investigativi Controparte_1 alle agenzie di investigazioni interessate, sia (ii) sul modo con cui impartiva direttive, prescrizioni, indicazioni ed ogni altro suggerimento necessario per lo svolgimento delle attività investigative illecite, in oggetto, (iii)sia sulle modalità alla stregua delle quali veniva effettuata
l'attività di spionaggio, illegale ed illegittima, abusiva ed invasiva, da
pag. 3/12 parte degli investigatori privati, e relativi uomini di fiducia, come in premessa meglio menzionati;
C) ancora in via principale, e per l'effetto di quanto sopra, condannare il Dott. e la Controparte_1 [...]
in persona del legale Controparte_8 rappresentane pro tempore, con sede legale in Bologna, alla Via
Stalingrado n. 45 (CAP 40128), al risarcimento, nei confronti del sig.
, del danno morale, consistente nel turbamento da Parte_1 spionaggio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003 e degli artt. 2043, 2049, 2050, 2059 c.c., nella misura che l'autorità giudiziaria adita vorrà ritenere conforme ad equità; D) sempre in via principale, e per l'effetto, previo accertamento della responsabilità gravemente colposa dei convenuti, per avere il
omesso di comunicare alla che nessuna infedeltà CP_1 CP_4 era emersa in danno del nel corso delle operazioni di spionaggio e Pt_1 pedinamento, e della per non aver fatto precedere la CP_4 revoca del mandato da un procedimento interno, da svolgere in contraddittorio dell'interessato, nel corso del quale accordare all'attore la possibilità di fare valere le proprie ragioni, a sostegno della sua estraneità, rispetto ai fatti denunciati nella lettera anonima, condannare il Dott. e la di Controparte_1 CP_4 Controparte_2
in persona del legale rappresentane pro tempore,
[...] con sede legale in Bologna, alla Via Stalingrado n. 45 (CAP 40128), al risarcimento, nei confronti del sig. del danno Parte_1 patrimoniale, nelle forme del danno emergente e del lucro cessante, nella misura pari ad € 720.298,10, ovvero alla somma, maggiore o minore, che l'autorità giudiziaria adita riterrà conforme ad , CP_9 avendo costituto il comportamento illegittimo, commissivo ed omissivo, doloso o comunque gravemente colposo, posto in essere, in fattispecie, dai convenuti, una concausa efficiente, eziologicamente rilevante, nella produzione del danno patrimoniale in oggetto nella sfera dell'attore”.
Si sono costituiti e la UnipolSai Ass.ni S.p.a., Controparte_1 deducendo in via preliminare: a) l'estromissione dal giudizio del convenuto in quanto, all'epoca dei fatti di causa, questi non CP_1 ricopriva l'incarico di Viceresponsabile dell'ufficio Audit della compagnia, e comune, nel periodo in cui sarebbero state commissionate le indagini illegittime, egli era assente a causa di un intervento medico;
pag. 4/12 b) la prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dei danni patiti a seguito del recesso, essendo decorso il termine di cinque anni, previsto dall'art. 2947 c.c., dal giorno in cui il rapporto di collaborazione tra la UnipolSai Ass.ni S.p.a. e l'attore era stato interrotto (15.09.2008); c) l'improponibilità della domanda promossa per litispendenza e/o continenza con i giudizi individuati dai RG. n. 874/2014 e 829/2016, pendenti innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ovvero per avvenuto frazionamento del credito ed abuso del processo.
Nel merito, i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, in subordine, la riduzione delle avverse pretese risarcitorie;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 26.09.2024.
*
La domanda non può essere accolta per i motivi che seguono.
1. Occorre preliminarmente precisare che la presente decisione viene adottata in base al principio della “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione ritenuta assorbente, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni, anche preliminari, prospettate dalle parti (cfr. Cass. n. 17219/12; Cass. n. 11356/06), essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette.
2.Anzitutto deve essere esaminata l'eccezione di improponibilità della domanda promossa dai convenuti, i quali, deducendo il cospicuo numero di giudizi intentati da sulla medesima vicenda, Parte_1 hanno sollevato una ipotesi di abusiva frammentazione del credito da parte dell'attore.
Ebbene, la doglianza appare meritevole di accoglimento nei confronti della convenuta UnipolSai Ass.ni S.p.a.
La parcellizzazione del credito viene definita come la fattispecie in cui, a fronte di un unico rapporto obbligatorio, il creditore faccia valere il pag. 5/12 credito dallo stesso discendente non già attraverso un'unica domanda in sede giurisdizionale, bensì mediante l'esperimento di una pluralità di iniziative volte alla soddisfazione della pretesa di cui è titolare.
Di recente, le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo cui
"... non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere
l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (Cass. n. 19898 del 2018; cfr., Cass.
n. 15398 del 2019; Cass. n. 26089 del 2019; Cass. n. 9398 del 2017 e
Cass. n. 17019 del 2018).
In particolare, con la sentenza n. 4090 del 2017, le Sezioni Unite si sono pronunciate, affermando che “le domande aventi ad oggetto diversi
e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata”
(cfr. Cass., Sez. II, Ord., 19 ottobre 2021, n. 28847; Cass. n. 17893 del
2018; Cass. n. 6591 del 2019)
pag. 6/12 E ancora, “in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, è stato in più occasioni affermato il principio per cui non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l'azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento. Tale disarticolazione dell'unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, infatti, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l'aggravamento della posizione del danneggiante-debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale” (cfr. Cass.25/01/2023 n. 2278; Cass.02/05/2022 n. 13732).
Ciò detto, nel caso di specie, dalla documentazione allegata da parte convenuta emerge l'esistenza di una pluralità di domande di risarcimento pressocché identiche, promosse da nei Parte_1 confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.a., tutte traenti origine da un identico fatto illecito - ossia la presunta azione di spionaggio illecito, perpetrata dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'istante.
Segnatamente, sia le pretese attoree sostenute in questo giudizio, sia quelle estrapolate dall'atto di citazione del procedimento recante RG n.
829/2016, nonché dalla sentenza n. 2839/2020 emessa dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, risultano volte ad ottenere il ristoro dei danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali
(danno morale e danno all'immagine) scaturiti dal medesimo fatto costitutivo (attività illecita di spionaggio in suo danno) di talché sia i soggetti che la causa petendi di questi giudizi si appalesano sostanzialmente identici, variando soltanto, seppur in parte, il tipo di danno lamentato. Ne diescende che le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.
pag. 7/12 E nemmeno può ravvisarsi alcun interesse oggettivamente valutabile che può giustificare una tutela processuale frazionata del credito da parte del danneggiato che, a fronte della specifica eccezione di controparte sul punto, neppure è stato dedotto.
Da ciò discende l'evidente abuso processuale commesso da
[...]
avendo quest'ultimo moltiplicato ingiustificatamente il Pt_1 numero delle controversie verso il medesimo soggetto, integrando la fattispecie di indebito frazionamento del credito.
In armonia con l'ormai consolidato indirizzo interpretativo sul punto, deve dichiararsi dunque l'improcedibilità della domanda spiegata dal nei confronti della convenuta UnipolSai Ass.ni S.p.a. Pt_1
(cfr. Cass., sez. II, del 24.5.2021, n. 14143; Cass., Sez. VI, n. 19898 del
27.7.2018).
3. In ordine al convenuto , invece, si osserva Controparte_1 quanto segue.
In primo luogo, la doglianza sollevata dal , relativamente CP_1 al proprio difetto di legittimazione passiva, deve essere disattesa.
Parte convenuta, invero, ha dedotto di non aver mai ricoperto la carica di Vicedirettore dell'Ufficio Audit della UnipolSai Ass.ni S.p.a. come invece sostenuto dall'attore affermando bensì di aver sempre Pt_1 ricoperto il ruolo di semplice impiegato della compagnia, sprovvisto dunque di qualsiasi potere direttivo e gestionale;
inoltre, all'epoca in cui sarebbero state commissionate le indagini illegittime, egli sarebbe stato assente a causa di un intervento chirurgico.
Tali assunti sono rimasti privi di adeguato riscontro probatorio.
A sostegno della richiesta di estromissione il convenuto ha allegato agli atti un documento non avente alcuna valenza probatoria, trattandosi di un organigramma di cui non è possibile riconoscere la provenienza e che non appare riconducibile alla compagnia assicurativa CP_2
Allo stesso modo, del tutto inconferente risulta essere la certificazione medica prodotta, atteso che, non si vede come possa incidere sulla presunta responsabilità del , la circostanza che lo stesso sia stato CP_1 ricoverato per un periodo pari a una settimana (data di ricovero
29.11.2006 – data di dimissione 07.12.2006).
pag. 8/12 Ne consegue, che la legittimazione passiva di Controparte_1 deve essere confermata.
4. Ciò premesso, procedendo ad esaminare il merito della vicenda, si ritiene che l'attore non abbia fornito prova certa e tranquillizzante dei fatti posti a fondamento della propria domanda.
Sulla responsabilità di , ha riferito Controparte_1 Parte_1 che il “comportamento illegittimo posto in essere dal Dott. CP_1
, consistente nel concorso morale e nel concorso materiale
[...] indiretto nell'esercizio di attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2050 c.c., attuatosi, peraltro, pure ottemperando ad un ordine illegittimo del proprio datore di lavoro, senza che si rifiutasse, o facesse constatare il proprio dissenso, o chiedesse l'intervento del Tribunale
Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, per ottenere un provvedimento che lo autorizzasse ad eseguire quell'ordine illegittimo, e cioè conferire incarichi ad investigatori di fiducia, consistenti nello spiare ed appostare, con metodi illegali, invasivi ed illegittimi, liquidatori e collaboratori esterni, tra cui il .” Pt_1
Secondo la sua ricostruzione, infatti, “i vertici della CP_4 di Torino demandavano, nel gennaio del 2007, al Vice Direttore dell'Ufficio Audit, e cioè al convenuto Dott. , il compito Controparte_1 di effettuare ogni e qualsivoglia controllo per accertare la fondatezza delle accuse formulate in danno dell'attore, accuse che poi si sarebbero rivelate false ed errate;
l'odierno convenuto conferiva ad una Agenzia di
Investigazioni, la con sede in Torino e Parte_2 successivamente alla il compito di attuare Controparte_7 pedinamenti, appostamenti e spionaggi, nei confronti del . Il Dott. Pt_1
ricopriva all'epoca dei fatti una carica di assoluto Controparte_1 prim'ordine, quella, cioè, di Vicepresidente dell'Ufficio Audit, che gli consentiva di coordinare, dirigere e controllare l'attività investigativa delle stesse agenzie di investigazioni, con cui entrava in diretto contatto,
e da cui riceveva resoconti dettagliati circa gli esiti e le modalità con cui avvenivano gli appostamenti.”
In particolare, “il Dott. avrebbe, di sua Controparte_1 spontaneità, delibato di programmare gli spionaggi ed i pedinamenti in
pag. 9/12 guisa tale da incutere pressione psicologica negli investigatori privati, che avevano costituito un ruolo principale, in quello che la stessa sentenza, emessa all'esito del procedimento penale di Torino, aveva definito 'sodalizio criminoso', e cioè e Persona_1 Per_2
”
[...]
Ebbene, tali assunti sono rimasti totalmente indimostrati.
Dal corredo probatorio offerto in giudizio dall'attore, invero, non emerge alcuna prova della circostanza secondo cui il convenuto avrebbe conferito all'agenzia di investigazioni di CP_1 Per_1
l'incarico di svolgere indagini nei confronti dell'odierno
[...] istante, benché meno invogliando il ad usare metodi illegittimi Per_1
e illegali al fine di ottenere informazioni sul suo conto.
Sebbene nella sentenza penale n. 472/09 del Tribunale di Torino, presente agli atti, si accerti che l'agenzia di avesse Persona_1 effettivamente ricevuto incarichi anche da parte della UnipolSai Ass.ni
S.p.a. di effettuare taluni accertamenti su dei liquidatori della società operanti nel napoletano, nessuna forma di responsabilità o di coinvolgimento viene mai riconosciuta in riferimento alla persona dell'odierno convenuto . CP_1
Anche il documento denominato “memoriale”, redatto e sottoscritto da , prodotto in giudizio dal appare Persona_1 Pt_1 del tutto inidoneo ed insufficiente a sorreggere la prospettazione attorea.
In esso, infatti, il si limitava a ribadire l'affidamento Per_1 dell'incarico, da parte della Direzione del gruppo di CP_4
Torino, di vagliare le possibili infedeltà nei confronti della società da parte di certi liquidatori della compagnia, senza però mai affermare che tale compito gli fosse stato espressamente conferito dal convenuto
, neppure nella sua qualifica di Vicedirettore dell'Ufficio Audit. CP_1
Del resto, si rammenta che i documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale hanno un valore probatorio meramente indiziario;
sicché, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.
pag. 10/12 L'unico atto in cui compare il nominativo di Controparte_1 risulta essere l'allegato n.11 della produzione attorea, contenente alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche di ove Persona_1 viene riportato che: “ parla con della Persona_1 Per_3
e chiede appuntamento con lui per la settimana prossima CP_4
Martedi 27 ore 09,00. anticipa alcune cose su quanto Per_1 andranno a discutere nell'incontro cioè della persona che dovrebbe avere un grado superiore, che al momento "è pulitissima" e dell'altro liquidatore che è stato notato a pranzo con "'avvocato" e con "il padre dell'accertatore".”
Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di una asserzione assolutamente inconferente al fine di riconoscere qualsivoglia forma di responsabilità nei confronti del : la circostanza che il CP_1 Per_1 possa aver fissato un appuntamento con il convenuto per discutere sulle ricerche che stava svolgendo non presuppone che Controparte_1 fosse a conoscenza delle metodologie illegittime utilizzate dall'investigatore privato né comporta automaticamente che Per_1 egli avesse, in prima persona, conferito l'incarico a quest'ultimo né ancora che ricoprisse un ruolo di controllo/coordinazione di tali attività di indagine.
In definitiva, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. secondo il quale chiunque voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
A norma dell'art. 2697 c.c. chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
A tanto non ha ottemperato l'attore, sul quale incombeva l'onere di provare il fondamento costitutivo del suo diritto.
Pertanto, la sua domanda deve essere rigettata.
5. Le ulteriori questioni rimangono assorbite.
pag. 11/12 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore di dichiarato dall'attore di
1.000.000,00 euro, con riferimento ai parametri attualmente vigenti di cui al DM 55/2014, e considerata l'attività processuale effettivamente svolta e l'aumento per numero di parti (2).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di nei Parte_1 confronti di UnipolSai Ass.ni S.p.a.
- rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, nei confronti della UnipolSai Ass.ni S.p.a. e di che liquida in € 37.950,90 per compensi (da ripartirsi Controparte_1 in ragione del 50 % per ciascuno) oltre rimborso spese generali, I. V. A.
e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
Santa Maria Capua Vetere, 9.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 12/12