TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/10/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1304/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1304/2024 V.G. avente per oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MARIA C.F._2
CLAUDIA, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ricorso introduttivo.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di Parte_2
pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (CT) in data 19.06.2004.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: (n. il 08.09.2005) ed Persona_1 Per_2
(n. il 09.04.2007).
[...]
Con sentenza n. 3446/2024 del 06.07.2024 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e successive integrazioni e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio volto alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni di cui al ricorso ed omologate in sede di separazione consensuale, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione della prima udienza del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nel ricorso introduttivo del giudizio le parti hanno concordato che la separazione e il successivo divorzio avvengano alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria dimora
ove converrà; 2) il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, non Parte_1
economicamente indipendente e attualmente disoccupata, corrispondendo alla stessa
l'assegno mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. 3) Il figlio
minore , affidato congiuntamente ai genitori, verrà collocato presso la Persona_2
madre nella casa di AR (CT), Via Regalotto, n. 7, alla stessa assegnata, completa
degli arredi in virtù della disposta collocazione. 4) Il figlio GG , Persona_1
GGnne ma non economicamente indipendente, resta collocato con la madre. 5)
Sempre per espressa convenzione il padre provvederà al mantenimento dei figli versando
al coniuge il contributo di complessivi € 200,00, senza rivalutazione ISTAT, corrisposto a
mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo, per espressa
convenzione tra le parti non verrà in alcun modo modificato. 6) Le spese straordinarie
verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, che si disciplinano
richiamando le linee guida del CNF.”
All'udienza dell' 11 giugno 2024 le parti hanno precisato che il contributo di euro 200,00
da parte del sig. indicato come “corrisposto per il mantenimento dei figli” è Parte_3
da intendere come “contributo per il figlio minore”, in quanto il figlio è Per_1
GGnne e vive già con il padre.
Il Collegio osserva che nulla va disposto in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita, dal momento che nel corso del giudizio anche il figlio ha Persona_2
3 raggiunto la GG età; conferma le condizioni economiche concordate;
prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio, fermo restando che le statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a prescindere da quanto pattuito, devono intendersi assunte rebus sic stantibus.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per la fase di separazione che per la presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1304/2024 V.G., così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (CT) in data
19.06.2004 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AR
(CT) dell'anno 2004, al N. 32, della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice rel. est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1304/2024 V.G. avente per oggetto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili del matrimonio)”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, giusta procura in atti;
E DA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. GIORDANO MARIA C.F._2
CLAUDIA, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ricorso introduttivo.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49-51 c.p.c., e Parte_1 [...]
hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di Parte_2
pronunciare la separazione personale nonché, al maturare dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (CT) in data 19.06.2004.
Dall'unione coniugale sono nati due figli: (n. il 08.09.2005) ed Persona_1 Per_2
(n. il 09.04.2007).
[...]
Con sentenza n. 3446/2024 del 06.07.2024 il Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e successive integrazioni e, con separata ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio volto alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20.01.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato note scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso congiunto alle condizioni di cui al ricorso ed omologate in sede di separazione consensuale, quindi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione della prima udienza del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nel ricorso introduttivo del giudizio le parti hanno concordato che la separazione e il successivo divorzio avvengano alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi sarà libero di fissare la propria dimora
ove converrà; 2) il sig. contribuirà al mantenimento della moglie, non Parte_1
economicamente indipendente e attualmente disoccupata, corrispondendo alla stessa
l'assegno mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. 3) Il figlio
minore , affidato congiuntamente ai genitori, verrà collocato presso la Persona_2
madre nella casa di AR (CT), Via Regalotto, n. 7, alla stessa assegnata, completa
degli arredi in virtù della disposta collocazione. 4) Il figlio GG , Persona_1
GGnne ma non economicamente indipendente, resta collocato con la madre. 5)
Sempre per espressa convenzione il padre provvederà al mantenimento dei figli versando
al coniuge il contributo di complessivi € 200,00, senza rivalutazione ISTAT, corrisposto a
mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese;
tale importo, per espressa
convenzione tra le parti non verrà in alcun modo modificato. 6) Le spese straordinarie
verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, che si disciplinano
richiamando le linee guida del CNF.”
All'udienza dell' 11 giugno 2024 le parti hanno precisato che il contributo di euro 200,00
da parte del sig. indicato come “corrisposto per il mantenimento dei figli” è Parte_3
da intendere come “contributo per il figlio minore”, in quanto il figlio è Per_1
GGnne e vive già con il padre.
Il Collegio osserva che nulla va disposto in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita, dal momento che nel corso del giudizio anche il figlio ha Persona_2
3 raggiunto la GG età; conferma le condizioni economiche concordate;
prende atto degli accordi che esulano dall'oggetto del presente giudizio, fermo restando che le statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a prescindere da quanto pattuito, devono intendersi assunte rebus sic stantibus.
La natura congiunta del procedimento e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese processuali sia per la fase di separazione che per la presente di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1304/2024 V.G., così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AR (CT) in data
19.06.2004 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di AR
(CT) dell'anno 2004, al N. 32, della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 17.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Venera Condorelli dott.ssa Sonia Di Gesu
4