Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 13.1.2025, alle ore 11:58 sono presenti i procuratori delle parti l'Avv. BUTTINI Emanuele per la parte ricorrente e per la parte resistente l'Avv. QUARTA Rossella.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza, anche in videoconferenza, al momento della lettura. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di PREVIDENZA proc. n. 720/2023 promossa da:
con il patrocinio degli Avv.ti VALETTINI Roberto e BUTTINI Parte_1
Emanuele
C o n t r o
con il patrocinio dell'Avv. QUARTA Rossella CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 25.10.2023 assumendo l'erronea e Parte_1 contraddittoria valutazione del CTU nominato in sede di ATP, dopo aver depositato atto di contestazione alle conclusioni del CTU nella Cancelleria del Giudice del Lavoro, chiedeva dare ingresso a nuova CTU medico legale affinchè fossero riconosciuti la sussistenza dei requisiti sanitari per usufruire dell'indennità di accompagnamento.
Narrava all'uopo aver presentato istanza di A.T.P. ex art.445 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, assumendo sussistere i requisiti sanitari utili al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento: che la CTU aveva concluso in tale sede, erroneamente, che il ricorrente fosse tuttora in grado di svolgere autonomamente la maggior parte degli atti quotidiani della vita.
Così concludeva:
Piaccia al Tribunale ill.mo, contraris reiectis, in accoglimento del presente ricorso e per le causali nello stesso sostenute dichiarare nei confronti di Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che la ricorrente è invalida nella
[...] misura richiesta dalla vigente normativa per il riconoscimento della provvidenza economica di cui alla legge 18/80 (indennità d'accompagnamento). Vinte le spese da distrarsi a favore dell'Avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini.
Parte resistente si costituiva in data 1.12.2023 eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità della domanda in quanto le contestazioni mosse all'elaborato peritale apparivano meramente generiche e non puntuali: nel merito si opponeva al rinnovo della
Ctu in quanto le conclusioni assunte dal Consulente risultavano del tutto condivisibili.
Così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare INAMMISSIBILE la domanda per le indicate ragioni;
NEL MERITO rigettare comunque il ricorso e le domande di parte ricorrente perché infondate, con vittoria di spese e competenze di causa.”
Fissata con decreto la prima udienza al 14.12.2023 veniva disposto rinvio su istanza di parte ricorrente per consentire l'esame della documentazione medica intervenuta successivamente all'esame del CTU: all'udienza del 18.3.2024 veniva conferita nuova
CTU, depositata telematicamente in data 3.5.2024: infine veniva fissata udienza di discussione al 13.1.2025.
2 Ciò posto, occorre rilevare che il CTU nominato nell'odierno giudizio, Dr , Persona_1 ha provveduto a sottoporre a visita il periziando e ad esaminare tutta la documentazione medica della quale il medesimo risultava in possesso, anche successiva alla data di deposito del ricorso.
Ebbene, conclusivamente, a modifica del giudizio espresso dal CTU nominato nella fase di istruzione preventiva Dr ha così concluso: presenta i requisiti Per_2 Parte_1 sanitari utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed essendo incapace di adempiere agli atti quotidiani della vita.
La decorrenza del beneficio, per quanto elaborato esposto, è da porsi alla data della visita fisiatrica dal dottor (11.10.23).”. Persona_3
A dette conclusioni, in quanto scaturite da un accurato esame della documentazione relativa al caso in esame nonché fondate su convincenti argomentazioni e immuni da vizi logici apparenti, ritiene questo giudice di doversi conformare.
Per i motivi sopra esposti si ritiene sussistano dunque i requisiti medico-legali per il riconoscimento del beneficio richiesto e conseguentemente il ricorso deve essere accolto.
Stante l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 149 norme di att. c.p.c., le spese di causa devono essere integralmente compensate tra le parti relativamente all'ATP: relativamente alle spese del presente giudizio invece esse debbono essere poste a carico della parte soccombente che, fin dalla data del deposito del ricorso, sulla base della CP_1 documentazione medica, peraltro proveniente da struttura pubblica, avrebbe potuto dar corso alla erogazione del beneficio stante la ricorrenza dei presupposti medico legali e sono liquidate secondo valore, nei minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, difesa ed eccezione respinte, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che ha diritto a Parte_1 ricevere l'indennità di accompagnamento dal 11.10.2023.
Compensa integralmente tra le parti le spese di ATP e le relative spese di CTU già liquidate in atti.
3 Condanna quanto alla fase di cognizione, a rifondere a parte ricorrente le spese che CP_1 liquida in complessivi €. 4.638,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate relativamente alla CP_1 fase di cognizione.
Massa, 13 gennaio 2025
Firmato telematicamente
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
4