Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 927/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 927/2025, in materia di disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Valeria Noris
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. CP_1 C.F._2
Angelo Cremonte
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 23.5.2025.
Condizioni congiunte: “1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1
la responsabilità genitoriale sul medesimo in modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori assumeranno le decisioni più importanti in materia di salute,
1
2) disporre che il padre tenga con sé il figlio minore dal venerdì a pranzo sino alla domenica pomeriggio, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e comunque concordando le parti sin CP_1
d'ora che in alcune settimane, in particolare nel periodo estivo, il minore rimarrà, nei weekend con la madre e quindi in quelle settimane un giorno con il padre, preferibilmente il giovedì sera con pernottamento;
3) sempre salvo diverso accordo, disporre che il figlio minore trascorra il giorno di
Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo che ciascun genitore possa inoltre portare il figlio in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti, avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio e del suo stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4) assegnare la casa famigliare, sita in Novi Ligure (AL), Via Paolo Giacometti, 59/34, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti, anch'essi di CP_1 Pt_1 proprietà del sig. per abitarci unitamente al figlio minore;
5) disporre l'obbligo per il CP_1
sig. di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
minore un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6) dare atto che le parti concordano di suddividere al
50% il costo della baby-sitter necessaria per il figlio minore;
7) dare atto che il costo del centro estivo frequentato dal figlio verrà sostenuto per intero dal sig. 8) disporre che le Per_1 CP_1
spese straordinarie necessarie al figlio minore siano sostenute al 75% dal padre ed al 25% dalla madre, integrate con le condizioni sub 6 e 7, secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria, e segnatamente: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse
2 universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà
o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche del figlio;
9) dare atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi Pt_1
effettuati per spese straordinarie necessarie al figlio saranno beneficiate da ciascuna parte delle parti per la quota di spesa sostenuta;
10) dare atto che le parti concordano che l'autovettura
Mercedes B180, targata EN780RE continui ad essere utilizzata dalla sig.ra seppur Pt_1 intestata al sig. Quest'ultimo provvederà a sostenere il costo del bollo, dell'assicurazione CP_1
e della manutenzione ordinaria necessaria (tagliando, gomme, etc...); 11) dare atto che le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12) dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
13) spese della procedura compensate tra le parti”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 23.4.2025, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e il figlio, . Per_1
3 2. All'esito dell'udienza cartolare del 23.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale sul medesimo in Per_1
modo condiviso, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori assumeranno le decisioni più importanti in materia di salute, istruzione ed educazione, in accordo tra loro e nella considerazione e rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio;
2) disporre che il padre tenga con sé il figlio minore dal venerdì a pranzo sino alla domenica pomeriggio, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi del sig. e comunque concordando le parti sin d'ora che in alcune CP_1
settimane, in particolare nel periodo estivo, il minore rimarrà, nei weekend con la madre e quindi in quelle settimane un giorno con il padre, preferibilmente il giovedì sera con pernottamento;
3) sempre salvo diverso accordo, disporre che il figlio minore trascorra il giorno di Natale, di Santo Stefano, di Capodanno, di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo, nonché ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 27.12 sino al 31.12 ovvero dal 2.01 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
nonché un periodo durante le vacanze estive di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con congruo anticipo. Il tutto salvo diversi accordi, disponendo che ciascun genitore possa inoltre portare il figlio in vacanza in ulteriori periodi durante l'anno da concordarsi preventivamente con l'altro e che quanto previsto anche ai precedenti punti, avvenga nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione del figlio e del suo stato emotivo, sempre salvo diversi accordi tra i coniugi e compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore;
4) assegnare la casa famigliare, sita in Novi Ligure (AL), Via Paolo Giacometti, 59/34, di proprietà esclusiva del sig. alla sig.ra con gli arredi ivi esistenti, anch'essi di proprietà del sig. CP_1 Pt_1
4 per abitarci unitamente al figlio minore;
5) disporre l'obbligo per il sig. CP_1 CP_1
di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Pt_1
un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 500,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT;
6) dare atto che le parti concordano di suddividere al 50% il costo della baby-sitter necessaria per il figlio minore;
7) dare atto che il costo del centro estivo frequentato dal figlio verrà sostenuto per intero dal sig. Per_1
8) disporre che le spese straordinarie necessarie al figlio minore siano sostenute al CP_1
75% dal padre ed al 25% dalla madre, integrate con le condizioni sub 6 e 7, secondo quanto disposto nel Protocollo 20/7/2016 in uso presso il Tribunale di Alessandria, e segnatamente:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse, rette e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato dalla scuola ad inizio anno e riferiti al corso di studio seguito, purché analiticamente descritti e documentati. c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludico-ricreative e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del minore o dei genitori;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie, specificandosi che tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori, altresì non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti del pediatra e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte e quindi con esclusione dei farmaci da banco. In ogni caso, tali spese verranno
5 rimborsate a fronte di esibizione della relativa documentazione. I coniugi sceglieranno di comune accordo i professionisti privati di cui avvalersi per le visite mediche del figlio;
9) dare atto che l'assegno unico sarà percepito interamente dalla sig.ra mentre le Pt_1
detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie al figlio saranno beneficiate da ciascuna parte delle parti per la quota di spesa sostenuta;
10) dare atto che le parti concordano che l'autovettura Mercedes B180, targata EN780RE continui ad essere utilizzata dalla sig.ra seppur intestata al sig. Quest'ultimo Pt_1 CP_1 provvederà a sostenere il costo del bollo, dell'assicurazione e della manutenzione ordinaria necessaria (tagliando, gomme, etc...); 11) dare atto che le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
12) dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
13) spese della procedura compensate tra le parti”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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