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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3700/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3700/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Controparte_2
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 13,04 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA l'avv. SVEVA STANCATI ed il dott. MARCO BELLUCCI i quali si riportano ai rispettivi atti e conclusioni ed insistono per il rigetto del ricorso.
Per l'avv.to GIULIO PANCI in sostituzione Controparte_2 del'avv.to LUCA TAMBURELLI il quale si riporta ai propri atti e conclusioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 15,17, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 5 Causa n. R.G. 3700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Sezione Seconda civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice Unico di Tribunale, nella causa civile n. R.G. 3700/2022, promossa da:
, residente in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Costamagna e Alessandro di Gianfrancesco congiuntamente e disgiuntamente fra loro, il cui mandato è stato revocato con comunicazione depositata telematicamente il 10.10.2022. ricorrente
contro
Ente pubblico economico, con sede in Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. in persona del Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_1 del Giudizio Lazio, Dott. , quale procuratore della suddetta CP_3 [...]
, giusta procura del 28/04/2022 e difesa dall'Avv. Luca Tamburelli (C.F. Controparte_2
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 075.5739358 C.F._2
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via Pellas n. 20/A, giusta procura CP_1 apposta in calce alla memoria difensiva resistente
nonché contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Direttore dott.ssa dirigente di ruolo dell CP_5 C.F._3 [...]
, domiciliata presso lo stesso , via Palermo n.° 106, Controparte_6 Controparte_4 indirizzo pec: , rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6, Email_2
pagina 2 di 5 comma 9, del D. Lgs. 150/2011, dai funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4
.
[...] resistente all'udienza del 17 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Oggetto: ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni parte ricorrente: “… voglia … accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2022/9565 nella parte relativa agli addebiti elevati dalla e degli atti presupposti Controparte_1 cartelle n. 09720110161279845000 di € 14.349,14 e la n. 09720130153085392000 per € 10.515,89 per le motivazioni indicate in premessa
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi allo scrivente procuratore Avv.
Armando Castagna che si dichiara antistatario.”.
Conclusioni resistente : “… ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_2 disattesa, … NEL MERITO rigettare le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Conclusioni resistente : “Voglia … Controparte_4
- dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso proposto da per le Parte_1 ragioni espresse;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015…”.
Fatto.
Con ricorso ex art. 442 cpc e ss. del 27.07.2022, depositato in origine presso la Sezione Lavoro di questo Tribunale, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva degli atti impugnati, che fosse dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata, fascicolo n. 2022/9565, per la parte relativa agli addebiti C Cont elevati dall di (già e degli atti presupposti e riportati nelle cartelle n. CP_1
09720110161279845000 e n. 09720130153085392000.
pagina 3 di 5 Deduceva la parte che la predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doveva ritenersi illegittima perché priva dell'indicazione dei beni da ipotecare.
Deduceva inoltre la nullità delle cartelle di cui sopra per omessa notifica delle stesse, nonché la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81, in quanto le cartelle sarebbero state notificate rispettivamente nel 2011 e nel 2013.
Si costituivano in giudizio le resistenti e Controparte_2 [...]
, le quali si opponevano alla richiesta di sospensione Controparte_4 dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e concludevano per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.08.2022, veniva riassegnata a questo giudicante per motivi di competenza funzionale.
L'istanza cautelare di sospensione delle procedure di riscossione veniva rigettata con provvedimento del 10.10.2022, e la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e viene decisa come di seguito.
Diritto
Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente chiede dichiararsi la nullità della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Fascicolo n. 2022/9565 – inviatagli dell' con particolare riferimento alle somme richieste dalla Controparte_2 allora di , di cui alle cartelle n. 09720110161279845000 Controparte_1 CP_1 di importo pari ad € 14.394,14 e n. 09720130153085392000 di importo pari ad € 10.515,89, causa l'omessa indicazione nella predetta Comunicazione dei beni da ipotecare.
La censura è totalmente destituita di fondamento: la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce un preavviso con il quale si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme dovute, sarà iscritta ipoteca sui beni dell'obbligato, come previsto dall'art. 77, comma 2-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 in materia di Iscrizione di ipoteca: “2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.”.
Dunque, nessun sussiste nessun obbligo imposto dalla norma di individuare preventivamente i beni che, successivamente alla decorrenza del termine indicato, vengono assoggettati ad ipoteca e, peraltro, dette comunicazioni vengono inviate agli interessati secondo precisi modelli predisposti nel rispetto della normativa dal competente Ministero.
pagina 4 di 5 Quanto poi al secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente nullità degli atti presupposti ed in particolare la nullità dei rispettivi ruoli esattoriali ed in proposito deve rilevarsi che le cartelle di pagamento, come emerge dagli estratti di ruolo e dalle relate di notifica in atti, sono state ritualmente notificate ed in dettaglio la cartella n. 09720130153085392000 è stata notificata al ricorrente in data
09/04/2013, e la cartella n. 09720110161279845000 in data 16/09/2011.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
Infondata è infine l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi di cui all'art. 28 della Legge
689/81, posto che le resistenti hanno ampiamente dedotto e soprattutto documentato la presenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione tali da far ritenere che la prescrizione del credito non sia in alcun modo maturata (docc. da 5 a 9 parte resistente
[...]
, nonché, a decorrere dal Marzo 2020, l'intervenuta sospensione di ogni Controparte_2 attività di notifica e di riscossione dei ruoli, protrattasi sino al 31 agosto 2021).
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui dell'art. 2 del D.M. 55/14.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rigetta integralmente il ricorso;
pone inoltre a carico del ricorrente le spese di lite che qui si liquidano: Parte_1
- in favore del resistente , nella somma di €. Controparte_4
2.400,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e
CAP come per legge, al netto della già operata decurtazione di cui all'art. 152-bis
R.D. 18.12.1941 n. 1368;
- in favore del resistente , nella somma di €. 3.000,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 17 Marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3700/2022 tra
Parte_1
Ricorrente
e
Controparte_1
Resistente
Controparte_2
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 13,04 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per nessuno compare. Parte_1
Per DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PERUGIA l'avv. SVEVA STANCATI ed il dott. MARCO BELLUCCI i quali si riportano ai rispettivi atti e conclusioni ed insistono per il rigetto del ricorso.
Per l'avv.to GIULIO PANCI in sostituzione Controparte_2 del'avv.to LUCA TAMBURELLI il quale si riporta ai propri atti e conclusioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 15,17, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della sentenza e della contestuale motivazione, di seguito riportata.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 5 Causa n. R.G. 3700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
Sezione Seconda civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, in funzione di Giudice Unico di Tribunale, nella causa civile n. R.G. 3700/2022, promossa da:
, residente in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Costamagna e Alessandro di Gianfrancesco congiuntamente e disgiuntamente fra loro, il cui mandato è stato revocato con comunicazione depositata telematicamente il 10.10.2022. ricorrente
contro
Ente pubblico economico, con sede in Via Giuseppe Controparte_2
Grezar, 14 - 00142 Roma - C.F. e P.I. in persona del Responsabile Atti Introduttivi P.IVA_1 del Giudizio Lazio, Dott. , quale procuratore della suddetta CP_3 [...]
, giusta procura del 28/04/2022 e difesa dall'Avv. Luca Tamburelli (C.F. Controparte_2
, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 075.5739358 C.F._2
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ed Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in , Via Pellas n. 20/A, giusta procura CP_1 apposta in calce alla memoria difensiva resistente
nonché contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Direttore dott.ssa dirigente di ruolo dell CP_5 C.F._3 [...]
, domiciliata presso lo stesso , via Palermo n.° 106, Controparte_6 Controparte_4 indirizzo pec: , rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6, Email_2
pagina 2 di 5 comma 9, del D. Lgs. 150/2011, dai funzionari in servizio presso lo stesso Controparte_4
.
[...] resistente all'udienza del 17 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Oggetto: ricorso in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Conclusioni parte ricorrente: “… voglia … accertare e dichiarare la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. 2022/9565 nella parte relativa agli addebiti elevati dalla e degli atti presupposti Controparte_1 cartelle n. 09720110161279845000 di € 14.349,14 e la n. 09720130153085392000 per € 10.515,89 per le motivazioni indicate in premessa
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi allo scrivente procuratore Avv.
Armando Castagna che si dichiara antistatario.”.
Conclusioni resistente : “… ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_2 disattesa, … NEL MERITO rigettare le domande avversarie in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse in atti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Conclusioni resistente : “Voglia … Controparte_4
- dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso proposto da per le Parte_1 ragioni espresse;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015…”.
Fatto.
Con ricorso ex art. 442 cpc e ss. del 27.07.2022, depositato in origine presso la Sezione Lavoro di questo Tribunale, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia Parte_1 esecutiva degli atti impugnati, che fosse dichiarata la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata, fascicolo n. 2022/9565, per la parte relativa agli addebiti C Cont elevati dall di (già e degli atti presupposti e riportati nelle cartelle n. CP_1
09720110161279845000 e n. 09720130153085392000.
pagina 3 di 5 Deduceva la parte che la predetta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doveva ritenersi illegittima perché priva dell'indicazione dei beni da ipotecare.
Deduceva inoltre la nullità delle cartelle di cui sopra per omessa notifica delle stesse, nonché la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81, in quanto le cartelle sarebbero state notificate rispettivamente nel 2011 e nel 2013.
Si costituivano in giudizio le resistenti e Controparte_2 [...]
, le quali si opponevano alla richiesta di sospensione Controparte_4 dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e concludevano per l'integrale rigetto del ricorso.
La causa, con provvedimento del Presidente del Tribunale del 9.08.2022, veniva riassegnata a questo giudicante per motivi di competenza funzionale.
L'istanza cautelare di sospensione delle procedure di riscossione veniva rigettata con provvedimento del 10.10.2022, e la causa, ritenuta matura per la decisone, veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione orale e viene decisa come di seguito.
Diritto
Con un primo motivo di ricorso la parte ricorrente chiede dichiararsi la nullità della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - Fascicolo n. 2022/9565 – inviatagli dell' con particolare riferimento alle somme richieste dalla Controparte_2 allora di , di cui alle cartelle n. 09720110161279845000 Controparte_1 CP_1 di importo pari ad € 14.394,14 e n. 09720130153085392000 di importo pari ad € 10.515,89, causa l'omessa indicazione nella predetta Comunicazione dei beni da ipotecare.
La censura è totalmente destituita di fondamento: la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria costituisce un preavviso con il quale si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme dovute, sarà iscritta ipoteca sui beni dell'obbligato, come previsto dall'art. 77, comma 2-bis del DPR n. 602 del 29/09/1973 in materia di Iscrizione di ipoteca: “2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.”.
Dunque, nessun sussiste nessun obbligo imposto dalla norma di individuare preventivamente i beni che, successivamente alla decorrenza del termine indicato, vengono assoggettati ad ipoteca e, peraltro, dette comunicazioni vengono inviate agli interessati secondo precisi modelli predisposti nel rispetto della normativa dal competente Ministero.
pagina 4 di 5 Quanto poi al secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente nullità degli atti presupposti ed in particolare la nullità dei rispettivi ruoli esattoriali ed in proposito deve rilevarsi che le cartelle di pagamento, come emerge dagli estratti di ruolo e dalle relate di notifica in atti, sono state ritualmente notificate ed in dettaglio la cartella n. 09720130153085392000 è stata notificata al ricorrente in data
09/04/2013, e la cartella n. 09720110161279845000 in data 16/09/2011.
Il motivo di ricorso è dunque infondato.
Infondata è infine l'eccezione di prescrizione del credito ai sensi di cui all'art. 28 della Legge
689/81, posto che le resistenti hanno ampiamente dedotto e soprattutto documentato la presenza di numerosi atti interruttivi della prescrizione tali da far ritenere che la prescrizione del credito non sia in alcun modo maturata (docc. da 5 a 9 parte resistente
[...]
, nonché, a decorrere dal Marzo 2020, l'intervenuta sospensione di ogni Controparte_2 attività di notifica e di riscossione dei ruoli, protrattasi sino al 31 agosto 2021).
Per tutto quanto precede il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui dell'art. 2 del D.M. 55/14.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rigetta integralmente il ricorso;
pone inoltre a carico del ricorrente le spese di lite che qui si liquidano: Parte_1
- in favore del resistente , nella somma di €. Controparte_4
2.400,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e
CAP come per legge, al netto della già operata decurtazione di cui all'art. 152-bis
R.D. 18.12.1941 n. 1368;
- in favore del resistente , nella somma di €. 3.000,00 Controparte_2 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 17 Marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
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