TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/11/2025, n. 4118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4118 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9512/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Puorto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caiazzo
(CE), alla via V. Severino n.7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
RC Di RT, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA),
Napoli, alla via F. Caracciolo n. 13, giusta procura in atti.
RESISTENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.09.2022, , premettendo Parte_1 che in data 10.09.2018 nel Comune di Aversa (CE) aveva contratto matrimonio civile con il sig. e che, antecedentemente al matrimonio, dalla loro CP_1 unione era nata in data [...] una FI, , deduceva: - che l'affectio Per_1 coniugalis era venuta meno a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità caratteriali e sfocianti in litigi, anche futili, in occasione dei quali il marito soleva ingiuriare e minacciare essa istante;
- che quest'ultimo, venuto a conoscenza della volontà di essa istante di chiedere la separazione, la minacciava con armi da taglio;
- che la totale indifferenza del avverso i CP_1 bisogni morali e materiali di , in uno alla pericolosità dello stesso, non Per_1 avevano mai indotto essa istante a detenere condotte tese all'allontanamento della FI dal padre.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
- disporsi l'affidamento esclusivo della FI minore in favore della madre;
-porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della FI minore nella misura di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 05.10.2022 il presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 28.02.2023 e onerava le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio processuale, in data 24.02.2023 si costituiva il
2 resistente, sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale deducendo: - che il rapporto coniugale, dopo un primo periodo di felicità, si era incrinato a cagione di incomprensioni che acuivano le divergenze caratteriali, aggravate dallo scoppio di forti litigi anche per futili motivi, in occasione delle quali esso resistente era stato costretto a gestire le reazioni spropositate e iraconde della moglie, senza mai indulgere in minacce o offese all'indirizzo di quest'ultima.
Rilevava come la denuncia-querela sporta in data 30.07.2022 dalla moglie in relazione all'asserito episodio di minaccia con armi da taglio, era stata dalla stessa rimessa in data 02.08.2022.
In merito ai rapporti con la FI minore, rappresentava di essere sempre stato un padre affettuoso e presente, contribuendo alla crescita e al mantenimento della FI nei limiti delle sue possibilità economiche, compatibilmente con il proprio excursus professionale connotato da contratti di lavoro a tempo determinato per mansioni di esigua entità. Si doleva che l'impossibilità di creare occasioni di condivisione con fosse imputabile non solo al comportamento ostativo della Per_1 ricorrente, la quale, rendendosi sovente irreperibile, impediva alla piccola di intrattenere contatti financo telefonici con il padre, ma anche all'ingerenza della nonna materna, presso la quale la moglie si era stabilita con al seguito la bambina.
Dopo essersi dichiarato disponibile ad addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni indicate in memoria, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dalla moglie;
- disporsi l'affido condiviso della FI minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute conformi all'interesse della minore;
-porsi a carico di esso resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI minore in misura non superiore ad euro 200,00 da corrispondersi in due rate da 100,00 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 28.02.2023 dinanzi al presidente f.f., il quale, sentiti i coniugi, si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva che precede, il presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 02.03.2023, qui di seguito integralmente riportati:
3 4 Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 08.11.2023.
Avverso la predetta ordinanza la ricorrente proponeva reclamo innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli la quale, con decreto del 25.11.2023 poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della FI minore.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, co.6,
5 c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 05.03.2024.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente e ritenuta esplorativa la richiesta di indagini da parte della polizia tributaria, disponeva l'indagine socio-ambientale in ordine alle condizioni di vita e di famiglia della minore da parte dei Servizi Sociali di Aversa, fissando per l'esame della relazione dei Servizi Sociali l'udienza del 29.10.2024.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, atteso il mancato deposito della relazione da parte dei SS incaricati, rinviava all'udienza del 12.03.2025 per l'esame della relazione stessa.
Pervenuta in data 06.02.2025 nota da parte dei SS incaricati – in cui veniva dato atto della reiterata ed ingiustificata assenza del sig. agli incontri presso i SS CP_1
– con decreto depositato in data 12.03.2025 il giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti e del mancato rinvenimento al sistema telematico del verbale d'udienza, fissava l'udienza dell'08.04.2025 per la ricostruzione.
All'udienza che precede, il giudice, vista la relazione dei SS e l'assenza del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 03.06.2025, invitando le parti a precisare per quella data l'andamento dei rapporti padre-FI e l'assolvimento da parte del resistente dell'obbligazione di mantenimento in favore della minore.
All'udienza del 03.06.2025, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il resistente non versava gli alimenti e non aveva rapporti con la minore, mentre nessuno compariva per parte resistente;
il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
(60+20).
Il Pubblico Ministero apponeva il visto in data 04.11.2025.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta
6 separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla sig.ra , va Parte_1 ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una
7 situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la
8 posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817).
Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. – che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi
9 possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che parte ricorrente ha formulato la richiesta di addebito deducendo che il marito, dalla spiccata personalità pericolosa, in occasione degli assidui litigi con la coniuge soleva ingiuriare e minacciare essa istante, financo con armi da taglio.
La domanda di addebito è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in ragione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate (cfr. ordinanza del 30.3.24) con motivazioni condivise dal collegio.
Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda di addebito va rigettata e la separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento della FI minore (nata nel 2014), deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto/dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata ora nel 10 totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, ora nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata specie attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, ora nel mancato rispetto del regime delle visite (con frustrazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), nonché nella manifestazione di un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, diversamente da quanto statuito in via Per_1 provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 02.03.2023 e come d'altronde richiesto dalla ricorrente, in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. CP_1
Ritiene il tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse della minore stessa, tenuto conto delle condotte di disaffezione e disinteresse morale e materiale tenute dal resistente nei confronti del benessere e dei bisogni della FI, stante l'assenza di rapporti padre-FI e il mancato assolvimento da parte del sig. CP_1 dell'obbligazione di mantenimento in favore della minore (cfr. precisazioni effettuate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 03.06.2025), nonché del comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale, esaurita la fase presidenziale, non è comparso a diverse udienze per poi depositare la memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. Dalla relazione dei SS del 6.2.25 emerge inoltre che
11 numerosi incontri non si sono potuti tenere in ragione dell'ingiustificata assenza del resistente.
I predetti elementi giustificano un affido esclusivo alla madre, in relazione alla quale non sono emerse in giudizio criticità, considerato che i comportamenti paterni denotano un rischio di pregiudizio per nella gestione condivisa della Per_1 minore.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed Per_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la FI , il Per_1 collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Rileva in merito il tribunale che dalla relazione dei SS del fronte 06.02.2025, emerge che il sig. – come detto - non si è presentato a diversi incontri CP_1 calendarizzati dai professionisti dei Servizi Sociali presso il Comune di Aversa. In merito il resistente ha asserito in comparsa conclusionale che ciò sarebbe dipeso da un comportamento materno del quale tuttavia non vi è prova, secondo cui la sig.ra avrebbe contattato il sig. per consentirgli le visite della Parte_1 CP_1 FI al di fuori degli incontri con gli assistenti sociali, ove non voleva portare la minore.
Dovendo il tribunale garantire il diritto alla bigenitorialità del minore, senza tuttavia gravare i SS di impegni non rispettati dalle parti, stante la persistente necessità di ricostruire un rapporto padre FI allo stato inesistente, si conferma la necessità che gli incontri avvengano presso i SS di Aversa in spazi neutri, demandando agli operatori la scelta in merito all'opportunità che agli incontri presenzino anche gli operatori del SS, con frequenza di una volta alla settimana
12 sulla base del calendario che sarà comunicato.
Si stabilisce quale durata degli incontri presso i SS il termine di 12 mesi, fermo restando che in caso di assenza non giustificata del resistente per un mese consecutivo, gli incontri dovranno essere sospesi e dovrà esser allertata la procura competente con immediatezza per le determinazioni del caso ai sensi e per gli effetti ci cui all'art. 330 cc.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
[...]
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di
13 vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede presidenziale, con l'ordinanza depositata in data 02.03.2023, nulla era
14 stato determinato a carico del sig. avendo la sig.ra avanzato la CP_1 Parte_1 domanda di mantenimento personale solo in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
La predetta domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Nessuna delle parti ha ottemperato alla richiesta del giudicante in merito alla redazione di una relazione patrimoniale, richiesta con provvedimento interlocutorio del 05.10.2022.
La giovane età (trentaquattro anni), unitamente agli elementi emersi nel corso del giudizio, ovvero la circostanza che la parte in sede presidenziale (cfr. verbale d'udienza del 28.02.2023) ha indicato di percepire il reddito di cittadinanza per euro 750,00 mensili (misura di sostegno poi revocata: cfr. deduzioni svolte in sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) e di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica– lavoro che si presta ad essere eseguito anche in proprio senza regolare assunzione presso le abitazioni private, sono elementi che evidenziano una capacità reddituale della ricorrente superiore a quanto formalmente risultante dagli atti.
Anche la circostanza che prima del matrimonio abbia svolto attività di collaboratrice domestica, malgrado abbia il titolo di studio minimo della licenza media, conferma la capacità a produrre reddito.
In ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. , lo stesso ha riferito di CP_1 non avere fissa dimora, di abitare in un albergo sito in Napoli alla Piazza Garibaldi pagando 25/30 euro a notte, di essere disoccupato e di aver lavorato a tempo determinato fino a settembre 2022 come cameriere presso lo HA IR (cfr. contratto allegato alla memoria difensiva) guadagnando 50 euro al giorno, inclusi il sabato e la domenica e che allo stato lavora a nero come cameriere nei bar nel week-end guadagnando 30/35 euro al giorno (cfr. verbale d'udienza del
28.02.2023). Sebbene dalle stesse dichiarazioni del debbano desumersi CP_1 redditi superiori a quelli dichiarati, in quanto contrariamente non si spiegherebbe la disponibilità economica per corrispondere il pagamento di euro 25-30 euro giornalieri all'hotel ove ha dichiarato di dimorare, gli elementi complessivamente esaminati portano a ritenere che le situazioni reddituali delle parti debbano ritenersi sostanzialmente analoghe, con conseguente negazione del diritto della ricorrente ad ottenere assegno coniugale a carico del sig. n ragione di quanto CP_1
15 sopra esposto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della FI minore , considerato che la stessa è Per_1 collocata in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età (undici anni), dell'esigenze della FI e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere posto a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento di CP_1 Per_2 nella misura di euro 250,00 al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito dalla Corte d'Appello in sede di reclamo con decreto del 25.10.2023 avuto riguardo alle condizioni reddituali di entrambi i genitori.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore per come regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i
16 coniugi (c.f.: ) e , Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ); C.F._2
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla sig.ra ; Controparte_2
- dispone l'affido esclusivo della FI minore (nata il [...]) alla madre, Per_1 con residenza privilegiata presso quest'ultima;
- disciplina il diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra CP_1
l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 250,00 Parte_1
a titolo di mantenimento della FI minore , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 49, Parte I, Serie /, anno 2018);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.11.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9512/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Puorto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caiazzo
(CE), alla via V. Severino n.7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
RC Di RT, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA),
Napoli, alla via F. Caracciolo n. 13, giusta procura in atti.
RESISTENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 20.09.2022, , premettendo Parte_1 che in data 10.09.2018 nel Comune di Aversa (CE) aveva contratto matrimonio civile con il sig. e che, antecedentemente al matrimonio, dalla loro CP_1 unione era nata in data [...] una FI, , deduceva: - che l'affectio Per_1 coniugalis era venuta meno a causa di reciproche incomprensioni determinate da insanabili incompatibilità caratteriali e sfocianti in litigi, anche futili, in occasione dei quali il marito soleva ingiuriare e minacciare essa istante;
- che quest'ultimo, venuto a conoscenza della volontà di essa istante di chiedere la separazione, la minacciava con armi da taglio;
- che la totale indifferenza del avverso i CP_1 bisogni morali e materiali di , in uno alla pericolosità dello stesso, non Per_1 avevano mai indotto essa istante a detenere condotte tese all'allontanamento della FI dal padre.
Per detti motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
- disporsi l'affidamento esclusivo della FI minore in favore della madre;
-porsi a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto della FI minore nella misura di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con decreto depositato in data 05.10.2022 il presidente f.f. fissava per la comparizione personale dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 28.02.2023 e onerava le parti di depositare la documentazione reddituale degli ultimi tre anni o attestazione negativa dell'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di redditi oltre ad una dichiarazione ove indicare: attività lavorativa e tutte le fonti di reddito;
redditi netti annuali relativi agli ultimi tre anni e redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi, con la precisazione, in caso di lavoro autonomo, del numero di collaboratori e dei compensi mensili loro corrisposti;
proprietà immobiliari ed altri diritti reali immobiliari;
quote sociali, titoli, depositi, e qualsiasi altra forma di investimento e di risparmio;
proprietà di beni mobili registrati;
spese per mutui e finanziamenti;
rapporti di convivenza e rapporti di collaborazione domestica.
Instaurato il contraddittorio processuale, in data 24.02.2023 si costituiva il
2 resistente, sig. , il quale, pur non opponendosi alla domanda di CP_1 separazione, contestava quanto ex adverso dedotto in ordine alla causa della crisi coniugale deducendo: - che il rapporto coniugale, dopo un primo periodo di felicità, si era incrinato a cagione di incomprensioni che acuivano le divergenze caratteriali, aggravate dallo scoppio di forti litigi anche per futili motivi, in occasione delle quali esso resistente era stato costretto a gestire le reazioni spropositate e iraconde della moglie, senza mai indulgere in minacce o offese all'indirizzo di quest'ultima.
Rilevava come la denuncia-querela sporta in data 30.07.2022 dalla moglie in relazione all'asserito episodio di minaccia con armi da taglio, era stata dalla stessa rimessa in data 02.08.2022.
In merito ai rapporti con la FI minore, rappresentava di essere sempre stato un padre affettuoso e presente, contribuendo alla crescita e al mantenimento della FI nei limiti delle sue possibilità economiche, compatibilmente con il proprio excursus professionale connotato da contratti di lavoro a tempo determinato per mansioni di esigua entità. Si doleva che l'impossibilità di creare occasioni di condivisione con fosse imputabile non solo al comportamento ostativo della Per_1 ricorrente, la quale, rendendosi sovente irreperibile, impediva alla piccola di intrattenere contatti financo telefonici con il padre, ma anche all'ingerenza della nonna materna, presso la quale la moglie si era stabilita con al seguito la bambina.
Dopo essersi dichiarato disponibile ad addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni indicate in memoria, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale dalla moglie;
- disporsi l'affido condiviso della FI minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità ritenute conformi all'interesse della minore;
-porsi a carico di esso resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI minore in misura non superiore ad euro 200,00 da corrispondersi in due rate da 100,00 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 28.02.2023 dinanzi al presidente f.f., il quale, sentiti i coniugi, si riservava in ordine all'adozione dei provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva che precede, il presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza in atti depositata in data 02.03.2023, qui di seguito integralmente riportati:
3 4 Designato, poi, quale giudice istruttore sé stesso, fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 08.11.2023.
Avverso la predetta ordinanza la ricorrente proponeva reclamo innanzi alla Corte
d'Appello di Napoli la quale, con decreto del 25.11.2023 poneva a carico di CP_1
l'obbligo di versare la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al
[...] mantenimento della FI minore.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore e depositate le memorie integrative, all'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice istruttore concedeva i termini ex art. 183, co.6,
5 c.p.c. e fissava per l'ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 05.03.2024.
A seguito dello scambio di memorie ex art. 183, co.6, c.p.c., il giudice istruttore, ritenute inammissibili le istanze di prova orale articolate da parte ricorrente e ritenuta esplorativa la richiesta di indagini da parte della polizia tributaria, disponeva l'indagine socio-ambientale in ordine alle condizioni di vita e di famiglia della minore da parte dei Servizi Sociali di Aversa, fissando per l'esame della relazione dei Servizi Sociali l'udienza del 29.10.2024.
All'udienza che precede, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, atteso il mancato deposito della relazione da parte dei SS incaricati, rinviava all'udienza del 12.03.2025 per l'esame della relazione stessa.
Pervenuta in data 06.02.2025 nota da parte dei SS incaricati – in cui veniva dato atto della reiterata ed ingiustificata assenza del sig. agli incontri presso i SS CP_1
– con decreto depositato in data 12.03.2025 il giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti e del mancato rinvenimento al sistema telematico del verbale d'udienza, fissava l'udienza dell'08.04.2025 per la ricostruzione.
All'udienza che precede, il giudice, vista la relazione dei SS e l'assenza del resistente e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 03.06.2025, invitando le parti a precisare per quella data l'andamento dei rapporti padre-FI e l'assolvimento da parte del resistente dell'obbligazione di mantenimento in favore della minore.
All'udienza del 03.06.2025, il procuratore di parte ricorrente rappresentava che il resistente non versava gli alimenti e non aveva rapporti con la minore, mentre nessuno compariva per parte resistente;
il giudice, sulle conclusioni di parte ricorrente, tratteneva la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
(60+20).
Il Pubblico Ministero apponeva il visto in data 04.11.2025.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta
6 separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla sig.ra , va Parte_1 ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una
7 situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che “il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la
8 posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”
(cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817).
Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. – che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi
9 possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che parte ricorrente ha formulato la richiesta di addebito deducendo che il marito, dalla spiccata personalità pericolosa, in occasione degli assidui litigi con la coniuge soleva ingiuriare e minacciare essa istante, financo con armi da taglio.
La domanda di addebito è infondata e va, pertanto, rigettata, non avendo trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in ragione dell'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate (cfr. ordinanza del 30.3.24) con motivazioni condivise dal collegio.
Alla luce delle svolte considerazioni, la domanda di addebito va rigettata e la separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
REGIME DI AFFIDO DEI FIGLI MINORI: AFFIDO ESCLUSIVO
Relativamente all'affidamento della FI minore (nata nel 2014), deve Per_1 rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola ex art.337-ter c.c., cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass. 24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione viene rimessa alla discrezionalità del giudice.
Stando alla casistica giurisprudenziale, l'inidoneità che giustifica la compressione del diritto/dovere/potestà di un genitore in favore dell'altro viene ravvisata ora nel 10 totale disinteresse del genitore per la vita del figlio, ora nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno materiale e morale, attuata specie attraverso il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dei figli minori, ora nel mancato rispetto del regime delle visite (con frustrazione del primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori), nonché nella manifestazione di un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva.
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12) e ciò per far sì che i conflitti infra-genitoriali non influiscano negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, diversamente da quanto statuito in via Per_1 provvisoria ed urgente giusta ordinanza depositata in data 02.03.2023 e come d'altronde richiesto dalla ricorrente, in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali rilevate in capo al sig. CP_1
Ritiene il tribunale che alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, allo stato, detto regime risulta quello più idoneo a salvaguardare l'interesse della minore stessa, tenuto conto delle condotte di disaffezione e disinteresse morale e materiale tenute dal resistente nei confronti del benessere e dei bisogni della FI, stante l'assenza di rapporti padre-FI e il mancato assolvimento da parte del sig. CP_1 dell'obbligazione di mantenimento in favore della minore (cfr. precisazioni effettuate dal procuratore di parte ricorrente all'udienza del 03.06.2025), nonché del comportamento processuale tenuto dal resistente, il quale, esaurita la fase presidenziale, non è comparso a diverse udienze per poi depositare la memoria conclusionale ex art. 190 c.p.c. Dalla relazione dei SS del 6.2.25 emerge inoltre che
11 numerosi incontri non si sono potuti tenere in ragione dell'ingiustificata assenza del resistente.
I predetti elementi giustificano un affido esclusivo alla madre, in relazione alla quale non sono emerse in giudizio criticità, considerato che i comportamenti paterni denotano un rischio di pregiudizio per nella gestione condivisa della Per_1 minore.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa ed Per_1 esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad essa sia per le questioni di ordinaria amministrazione che per quelle di straordinaria amministrazione.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la FI , il Per_1 collegio osserva che se da un lato occorre salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Rileva in merito il tribunale che dalla relazione dei SS del fronte 06.02.2025, emerge che il sig. – come detto - non si è presentato a diversi incontri CP_1 calendarizzati dai professionisti dei Servizi Sociali presso il Comune di Aversa. In merito il resistente ha asserito in comparsa conclusionale che ciò sarebbe dipeso da un comportamento materno del quale tuttavia non vi è prova, secondo cui la sig.ra avrebbe contattato il sig. per consentirgli le visite della Parte_1 CP_1 FI al di fuori degli incontri con gli assistenti sociali, ove non voleva portare la minore.
Dovendo il tribunale garantire il diritto alla bigenitorialità del minore, senza tuttavia gravare i SS di impegni non rispettati dalle parti, stante la persistente necessità di ricostruire un rapporto padre FI allo stato inesistente, si conferma la necessità che gli incontri avvengano presso i SS di Aversa in spazi neutri, demandando agli operatori la scelta in merito all'opportunità che agli incontri presenzino anche gli operatori del SS, con frequenza di una volta alla settimana
12 sulla base del calendario che sarà comunicato.
Si stabilisce quale durata degli incontri presso i SS il termine di 12 mesi, fermo restando che in caso di assenza non giustificata del resistente per un mese consecutivo, gli incontri dovranno essere sospesi e dovrà esser allertata la procura competente con immediatezza per le determinazioni del caso ai sensi e per gli effetti ci cui all'art. 330 cc.
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra
[...]
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di
13 vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze” (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede presidenziale, con l'ordinanza depositata in data 02.03.2023, nulla era
14 stato determinato a carico del sig. avendo la sig.ra avanzato la CP_1 Parte_1 domanda di mantenimento personale solo in sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c.
La predetta domanda va rigettata per le ragioni che seguono.
Nessuna delle parti ha ottemperato alla richiesta del giudicante in merito alla redazione di una relazione patrimoniale, richiesta con provvedimento interlocutorio del 05.10.2022.
La giovane età (trentaquattro anni), unitamente agli elementi emersi nel corso del giudizio, ovvero la circostanza che la parte in sede presidenziale (cfr. verbale d'udienza del 28.02.2023) ha indicato di percepire il reddito di cittadinanza per euro 750,00 mensili (misura di sostegno poi revocata: cfr. deduzioni svolte in sede di prima memoria ex art. 183, co.6, c.p.c.) e di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica– lavoro che si presta ad essere eseguito anche in proprio senza regolare assunzione presso le abitazioni private, sono elementi che evidenziano una capacità reddituale della ricorrente superiore a quanto formalmente risultante dagli atti.
Anche la circostanza che prima del matrimonio abbia svolto attività di collaboratrice domestica, malgrado abbia il titolo di studio minimo della licenza media, conferma la capacità a produrre reddito.
In ordine, poi, alle capacità reddituali del sig. , lo stesso ha riferito di CP_1 non avere fissa dimora, di abitare in un albergo sito in Napoli alla Piazza Garibaldi pagando 25/30 euro a notte, di essere disoccupato e di aver lavorato a tempo determinato fino a settembre 2022 come cameriere presso lo HA IR (cfr. contratto allegato alla memoria difensiva) guadagnando 50 euro al giorno, inclusi il sabato e la domenica e che allo stato lavora a nero come cameriere nei bar nel week-end guadagnando 30/35 euro al giorno (cfr. verbale d'udienza del
28.02.2023). Sebbene dalle stesse dichiarazioni del debbano desumersi CP_1 redditi superiori a quelli dichiarati, in quanto contrariamente non si spiegherebbe la disponibilità economica per corrispondere il pagamento di euro 25-30 euro giornalieri all'hotel ove ha dichiarato di dimorare, gli elementi complessivamente esaminati portano a ritenere che le situazioni reddituali delle parti debbano ritenersi sostanzialmente analoghe, con conseguente negazione del diritto della ricorrente ad ottenere assegno coniugale a carico del sig. n ragione di quanto CP_1
15 sopra esposto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
In ordine al mantenimento della FI minore , considerato che la stessa è Per_1 collocata in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'età (undici anni), dell'esigenze della FI e delle condizioni economiche dei coniugi, ed in particolare della situazione reddituale del resistente passata in rassegna nel capo precedente, debba essere posto a carico del sig. l'obbligo di concorrere al mantenimento di CP_1 Per_2 nella misura di euro 250,00 al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, come già statuito dalla Corte d'Appello in sede di reclamo con decreto del 25.10.2023 avuto riguardo alle condizioni reddituali di entrambi i genitori.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore per come regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra
Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i
16 coniugi (c.f.: ) e , Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ); C.F._2
- rigetta la domanda di addebito formulata dalla sig.ra ; Controparte_2
- dispone l'affido esclusivo della FI minore (nata il [...]) alla madre, Per_1 con residenza privilegiata presso quest'ultima;
- disciplina il diritto di visita del padre come indicato in parte motiva;
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla sig.ra Parte_1
;
[...]
-pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra CP_1
l'assegno mensile pari alla somma complessiva di euro 250,00 Parte_1
a titolo di mantenimento della FI minore , oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aversa (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 49, Parte I, Serie /, anno 2018);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 18.11.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro
17