Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg20703 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20703 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PAPARONE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in OZ (NA) alla Via Miliscola n.388,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. PAPARONE ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in OZ (NA) alla Via Miliscola n.388,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 e Parte_1 Pt_2
premettendo di aver contratto matrimonio in OZ il
[...]
30/08/2008 e che dalla loro unione nascevano i figli il 29.11.2010 Per_1
1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) Gli istanti convengono che la sig.ra unitamente ai figli e Parte_2 Per_1
si trasferiranno nella casa di proprietà del sig. sita in Per_2 Parte_1
Giugliano in Campania (NA) alla Via Vicinale Rannola n.87, mentre lo stesso sig. si trasferirà nella casa dei genitori sita in OZ (NA) alla Parte_1
Via Curzio Malaparte n.8;
2) in ordine all'affidamento dei figli minori gli istanti convengono che gli stessi verranno affidati congiuntamente ai genitori con dimora privilegiata presso l'abitazione della madre attualmente sita in OZ (NA) alla Via Curzio Malaparte n.8 scala E int.5 e successivamente alla sottoscrizione del presente atto in Giugliano in
Campania (NA) alla Via Vicinale Rannola n.87. Resta inteso, tuttavia, che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere concordemente e/o adottate dai genitori con particolare riguardo all'educazione e all'istruzione;
In particolare, il padre potrà vedere i figli minori secondo il seguente calendario:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli in ogni occasione possibile, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e alle esigenze degli stessi;
potrà prelevarli presso l'abitazione della madre oppure presso ['istituto scolastico frequentato dagli stessi previo accordo con la sig.ra ; inoltre avrà diritto di tenere con sé i figli il Parte_2
martedì e giovedì dalle 1500 alle 20'00 e due fine settimana al mese dalle ore 10,00
2 del sabato alle ore 20,00 della domenica a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze dei minori;
- Per quanto concerne le vacanze natalizie e pasquali, i minori trascorreranno alternativamente con i genitori le festività. In particolare, il Natale dalle ore 15,00 del
23/12 alle ore 20,00 del 27/12 ed il Capodanno dalle ore 15,00 del 30/12 alle ore 20,00 del 02/01 (con inizio per il primo Natale per la madre e conseguentemente il primo Capodanno con il padre); nonché i giorni dell'Epifania 5 - 6 gennaio alternativamente. I minori trascorreranno i giorni di Pasqua con la stessa alternanza.
In particolare, i minori inizieranno trascorrendo il giorno di Pasqua e lunedì in Albis con la madre;
- I coniugi si impegnano in occasione delle ferie estive a trascorrere con i figli due settimane anche consecutive, anche con la possibilità di recarsi fuori dalla città di
Napoli ma con l'obbligo di comunicare reciprocamente con congruo anticipo, almeno
60 giorni prima, il luogo esatto della località in cui si intende trascorrere le vacanze e consentire ai minori di telefonare almeno una volta al giorno all'altro genitore;
I genitori si riservano la facoltà di modificare le predette modalità di visita appena l'età dei minori lo consentirà e di concordare eventuali modifiche in caso di forza maggiore;
4) quanto al mantenimento il sig. verserà alla sig.ra a Parte_1 Parte_2
titolo di mantenimento per lei ed i figli e , la somma di euro mille/00 Per_1 Per_2
(1.000,00) mensili, di cui 350,00 per ciascun figlio ed euro 300,00 per la signora da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da Parte_2
corrispondersi in contanti o a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese sul seguente IBAN: [...];
- in ordine alle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, occorrenti ai figli, le parti convengono che le stesse siano poste al 50% tra i coniugi, se concordate preventivamente ovvero, nell'impossibilita di farlo documentate;
- i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70,
n.898).
3 - i coniugi dichiarano che tutti i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono già stati compiutamente definiti, con reciproca soddisfazione.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto n.25, Parte_3
parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OZ per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
4 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025
Il Giudice estensore Il
Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele
Sdino
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