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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 373/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza del 10/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 373/2025 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Caterina Angela Santanoceto e domicilio eletto presso l'ufficio legale distrettuale di Milano, via Savarè, 1,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Filippo Celoria e CP_1 C.F._1
Arianna Centuori e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Piazza San Marco, 1,
-appellata-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della Sent. Trib. Milano sez. lav. 4710/2024 pubblicata in data 26.12.2024 RG.
2102/2024, non notificata.
In via principale, rigettare le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme tutte libellate nell'avviso di addebito opposto, ivi pagina 1 di 7 comprese le sanzioni civili per evasione, maggiorate degli ulteriori importi maturati e maturandi a titolo di oneri accessori, come per legge, dal dovuto al saldo.
In via subordinata, dichiarare, in ogni caso, controparte tenuta al versamento dell'importo di €. 19. 462, 79 a titolo di contributi e sanzioni civili dovuti alla ST come già indicate nell'avviso d'addebito oggetto
d'opposizione, oltre gli ulteriori importi maturati e maturandi come per legge
In via di ulteriore subordine dichiarare dovuti i minori importi che per i titoli di cui è causa, dovessero risultare dovuti in corso di causa, rigettando sul punto l'opposizione e condannando l'odierno appellato alla corrispondente somma;
In via istruttoria, senza inversione di oneri probatori che non competono, si reiterano, ove occorra, le istanze istruttorie già formulata in primo grado, qui da intendersi, per comodità espositiva, integralmente richiamate e trascritte
Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tuta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte del competente Ufficio Amministrativo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte rigettare le domande formulate nel ricorso in appello proposto dall' nei confronti della sig.ra e confermare la sentenza di primo grado n. Pt_2 CP_1
4710/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del secondo grado di giudizio.
In via subordinata, nel caso di riforma della sentenza n. 4710/2024, tenuto conto della buona fede della sig.ra
[...]
nel versamento dei contributi presso altro Ente previdenziale e la mancanza di colpa o di CP_1
dolo ex art. 3 Legge 689/1981, contenere le sanzioni nel minimo di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: Previa, occorrendo e senza inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, ammissione della prova del testimone sulle circostanze di Testimone_1
fatto capitolate nel paragrafo 6 da 1) a 19), da aversi qui integralmente trascritte con premessa di
“Vero che”.
pagina 2 di 7 Ammettere la prova contraria sui capitoli di prova di parte appellante eventualmente ammessi con il testimone indicato.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 l ha proposto appello avverso la sentenza n. 4710/2024 Pt_2
del Tribunale di Milano, che, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione all'avviso d'addebito n. 36820240015462562000, notificato a in data 8.1.2024 per l'importo di euro CP_1
19.462,70, dovuto alla ST CO a titolo di contributi IVS e sanzioni civili per il periodo da ottobre 2017 a dicembre 2021, in ragione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio dell'opponente alla suddetta gestione, ha dichiarato dovuta la sola contribuzione (avendo accertato come non controvertibile l'esistenza dell'obbligo d'iscrizione e disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'annualità 2017) e ha escluso, invece, del tutto le sanzioni civili applicate secondo il regime dell'evasione, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma, nella parte in cui, nonostante Pt_2
l'accertata sussistenza da parte del Tribunale, in capo all'appellata, dell'obbligo d'iscrizione e di contribuzione alla ST CO negli anni di cui all'avviso di addebito opposto (ossia Pt_2
dal 1.10.2017, nei limiti della prescrizione quinquennale), in relazione all'attività commerciale di ricevitoria del lotto, superenalotto, lotterie, ricariche telefoniche e servizi dalla stessa esercitata CP_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale a far tempo dal 24.5.2010 sino al 31.12.2021, obbligo non escluso dal versamento della contribuzione all'CL (ente al quale la stessa era rimasta iscritta dal 21.2.1996 al 31.12.2021, quale consulente del lavoro, continuando a versare la relativa contribuzione soggettiva e integrativa al fine di conseguire i requisiti per accedere al pensionamento, pur non avendo prodotto redditi con riferimento a tale attività professionale nel periodo dal 2013 al
2021), ha ritenuto che, in difetto di prova di un intento fraudolento e della volontà di occultare i redditi, risultando l'omesso versamento riconducibile a un errore di valutazione in ordine all'esistenza dell'obbligo contributivo in ragione del versamento della contribuzione all'CL, il rigido regime sanzionatorio applicato dall' non fosse giustificato. Pt_2
A sostegno del gravame, l' ha articolato tre motivi. Pt_2
Con il primo, titolato “CONTRADDITTORIETA ED ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA. (pagg. 5 – 8)”, l'ente contesta l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riscontrato l'inadempimento degli obblighi contributivi, ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili.
pagina 3 di 7 Ribadisce, al riguardo, che, come dimostrato documentalmente, dal 2013 al 2021 l'appellata, in qualità di consulente del lavoro, ha conseguito un volume d'affari pari a zero, mentre, nell'esercizio dell'attività commerciale di ricevitoria quale imprenditrice individuale, ha percepito redditi che, per sua stessa ammissione, sono stati la sua unica fonte di sostentamento, senza versare alcun tipo di contributo con riferimento agli stessi.
Con il secondo motivo, titolato “LE SANZIONI CIVILI SONO UN ACCESSORIO DEL CREDITO.
IRRILEVANZA DI QUALSIVOGLIA ELEMENTO PSICOLOGICO. MANIFESTA
INFONDATEZZA DELLA SENTENZA IN PUNTO (pagg. 9 – 10)”, l'appellante censura la rilevanza, attribuita dal giudice di primo grado, all'elemento psicologico nell'inadempimento contributivo, là dove l'applicazione delle sanzioni, totalmente escluse dal primo giudice, è una conseguenza automatica dell'inadempimento. Evidenzia che, nel caso di specie, la circostanza che l'appellata abbia per ipotesi, non intenzionalmente, omesso di versare la contribuzione alla ST
CO , è, infatti, per espressa disposizione di legge e per giurisprudenza costante, del Pt_2
tutto irrilevante e ininfluente e non incide in alcun modo sulla validità e legittimità della richiesta dell' di pagamento delle sanzioni, essendo le stesse accessorie al mancato ed incontestato Pt_2
pagamento della contribuzione relativa.
Con il terzo motivo, titolato “LEGITTIMITA' DEI CRITERI APPLICATI DALL'ISTITUTO. (pag.
10 – 18)”, l' evidenzia che le sanzioni sono state correttamente calcolate dall' secondo il Pt_2 Pt_1
regime sanzionatorio dell'evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) della l. 388/2000, non essendo ravvisabili incertezze di sorta sulla debenza della contribuzione in capo all'opponente e non ricadendosi, pertanto, nell'ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 116 cit.. Lamenta che il giudice di prime cure ha errato a ritenere rilevante l'elemento psicologico, in termini di dolo specifico, nella fattispecie oggetto di causa, in quanto l'ipotesi dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) dell'art. 116, comma
8, ricorre solo in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi e premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazione obbligatorie, mentre, in caso di contribuzione non rilevabile dalle denunce, perché omesse in tutto o in parte, è integrata l'ipotesi dell'evasione.
Con memoria difensiva depositata in data 29.5.2025, l' si è costituita per resistere all'appello, CP_1
concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
In merito all'esclusione delle sanzioni civili, richiama l'art. 116, comma 20, della l. 388/2000 e la circolare n. 45 del 9 marzo 2018, che contiene l'elenco degli enti previdenziali di diritto privato Pt_2
pagina 4 di 7 in relazione ai quali il pagamento ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente, evidenziando che tra detti enti previdenziali rientra anche l'CL.
Rispetto all'ipotesi di evasione individuabile nella mancata compilazione del quadro RR e nell'omessa presentazione del modello DM/10, sostiene di non essere stata in condizione di versare la contribuzione all' e di non aver mai compilato il Quadro RR, non essendo iscritta a nessuna ST e Pt_2 Pt_2
non essendo dotata di Codice Azienda. Assume, inoltre, che, nel caso in esame, non si può parlare né di evasione, essendo del tutto inesistente un intento fraudolento e non essendoci alcuna volontà di occultare i redditi come accertato in sentenza, né di omissione in quanto i contributi sono stati versati, anche se all'CL e non ad una gestione e il versamento all'CL, dalla stessa effettuato Pt_2
per errore e in buona fede (avendo ricevuto conferma da entrambi gli enti della correttezza della prosecuzione dei versamenti contributivi IVS all'CL, come richiesto di provare con articolazione di prova testimoniale), comporta l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni.
All'odierna udienza del 10.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, i tre motivi d'appello articolati dall' sono fondati. Pt_2
Nell'avviso di addebito opposto, l , infatti, ha correttamente applicato il regime dell'evasione di Pt_2 cui all'art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000, in quanto l'appellata, pur essendovi tenuta quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività commerciale di ricevitoria del lotto, superenalotto, lotterie, ricariche telefoniche e servizi Sisal nel periodo dal 24.5.2010 al 31.12.2021 (con accertamento ormai passato in giudicato in quanto non oggetto di gravame), non si è iscritta alla ST
CO e ha omesso le conseguenti denunce obbligatorie, là dove il regime sanzionatorio più blando dell'omissione di cui alla lett. a) (nel caso esaminato neppure applicato nella sentenza appellata, che ha escluso totalmente l'applicazione delle sanzioni civili), si applica solo nel caso in cui tutte le registrazioni obbligatorie e le denunce siano regolari e manchi esclusivamente il pagamento della contribuzione.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento è sulla questione ormai costante, “In tema di inadempimento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il discrimine fra semplice «omissione» e la più grave ipotesi dell'«evasione» è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti
o delle retribuzioni, o di entrambi, che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi
pagina 5 di 7 al versamento dei contributi dovuti” (si veda, per tutte, Cass. n. 33825/2023), là dove tale occultamento si realizza ogniqualvolta la contribuzione da versare non sia desumibile dalle denunce obbligatorie.
Non ricorre neppure l'ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 116 cit. in quanto, nel caso esaminato, non è riscontrabile alcuna oggettiva incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali o amministrativi in ordine all'obbligo di contribuzione e, in ogni caso, il pagamento non è avvenuto entro il termine fissato dall'ente impositore.
Né risulta pertinente il richiamo all'art. 3 della l. 689/1981, contenuto nelle conclusioni rassegnate in via subordinata dall'appellata nel ricorso ex art. 442 c.p.c., in quanto l'odierno oggetto del contendere non riguarda sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi, ma le sanzioni civili conseguenti al mancato pagamento di contribuzione obbligatoria non denunciata.
Del tutto fuori luogo è, inoltre, il richiamo all'art. 116, comma 20, l. 388/2000 – secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente, con conseguente obbligo dell'ente che ha ricevuto il pagamento di trasferirla, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
La disposizione, invocata dall'appellata a conferma della correttezza della sentenza appellata, non si applica, infatti, nel caso qui esaminato, in quanto la prosecuzione, da parte della stessa, dei versamenti contributivi volontari all'CL è riferibile alla libera professione di consulente del lavoro e non ai redditi prodotti nell'esercizio dell'attività commerciale di ricevitoria, redditi con riferimento ai quali, in difetto d'iscrizione alla ST CO , non è stata versata alcuna contribuzione. Pt_2
Quanto al requisito della buona fede, lo stesso è escluso, ex art. 1147, comma 2, c.c., quando l'ignoranza dipenda da colpa grave, ipotesi che qui indubbiamente ricorre sia in considerazione della qualifica professionale dell'obbligata, consulente del lavoro, che in ragione dell'assenza di profili di effettiva incertezza sull'esistenza dell'obbligo di contribuzione, non escluso dalla doppia iscrizione, riconducibile, come già osservato, a due attività distinte, una, quella professionale di consulente del lavoro (seppur non svolta in concreto nel periodo in questione e improduttiva di redditi, ma con posizione previdenziale mantenuta comunque attiva e alimentata ai fini del conseguimento della pensione) e l'altra, quella commerciale di ricevitoria, produttiva di redditi, assoggettati a contribuzione presso la ST SE . Pt_2
Alla luce delle considerazioni esposte, la prova testimoniale articolata dall'appellata in ordine alle rassicurazioni in assunto ricevute dai due enti previdenziali circa la correttezza della prosecuzione dei pagina 6 di 7 versamenti volontari all'CL, oltre ad essere formulata in termini generici e, come tale, inammissibile, è, comunque, irrilevante.
In conclusione, in accoglimento dell'appello interposto dall , la sentenza di primo grado va Pt_1
riformata nella parte in cui ha escluso le sanzioni applicate nell'avviso di addebito opposto, risultando le stesse dovute nella misura indicata nell'avviso stesso, ferme le restanti statuizioni di merito di accertamento e di condanna al pagamento della contribuzione.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che, a seguito dell'odierno appello, vede l'opposizione dell' integralmente rigettata e l'appellata totalmente soccombente, segue nel dispositivo la sua CP_1
condanna a rifondere all' le spese del doppio grado di giudizio, che, avuto riguardo al valore della Pt_2
causa e in assenza di attività istruttoria, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in complessivi euro 3.900,00 per compensi (di cui euro 1.900,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondo), oltre al rimborso del CU per l'appello (euro 64,50) e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 4710/2024 del Tribunale di Milano, dichiara dovute anche le sanzioni applicate nell'avviso di addebito n. 368 2023 00154625 62 000;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi euro 3.900,00 per compensi, oltre al rimborso del CU (euro 64,50) e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Milano, 10/6/2025
In Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere rel. all'udienza del 10/6/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 373/2025 di R.G. promossa in grado d'appello da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Caterina Angela Santanoceto e domicilio eletto presso l'ufficio legale distrettuale di Milano, via Savarè, 1,
-appellante- contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Filippo Celoria e CP_1 C.F._1
Arianna Centuori e domicilio eletto presso il loro studio di Milano, Piazza San Marco, 1,
-appellata-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della Sent. Trib. Milano sez. lav. 4710/2024 pubblicata in data 26.12.2024 RG.
2102/2024, non notificata.
In via principale, rigettare le domande tutte ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento delle somme tutte libellate nell'avviso di addebito opposto, ivi pagina 1 di 7 comprese le sanzioni civili per evasione, maggiorate degli ulteriori importi maturati e maturandi a titolo di oneri accessori, come per legge, dal dovuto al saldo.
In via subordinata, dichiarare, in ogni caso, controparte tenuta al versamento dell'importo di €. 19. 462, 79 a titolo di contributi e sanzioni civili dovuti alla ST come già indicate nell'avviso d'addebito oggetto
d'opposizione, oltre gli ulteriori importi maturati e maturandi come per legge
In via di ulteriore subordine dichiarare dovuti i minori importi che per i titoli di cui è causa, dovessero risultare dovuti in corso di causa, rigettando sul punto l'opposizione e condannando l'odierno appellato alla corrispondente somma;
In via istruttoria, senza inversione di oneri probatori che non competono, si reiterano, ove occorra, le istanze istruttorie già formulata in primo grado, qui da intendersi, per comodità espositiva, integralmente richiamate e trascritte
Si fa, in ogni caso, espressa riserva di produrre tuta l'ulteriore documentazione che dovesse pervenire da parte del competente Ufficio Amministrativo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
Per l'appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte rigettare le domande formulate nel ricorso in appello proposto dall' nei confronti della sig.ra e confermare la sentenza di primo grado n. Pt_2 CP_1
4710/2024, resa inter partes dal Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del secondo grado di giudizio.
In via subordinata, nel caso di riforma della sentenza n. 4710/2024, tenuto conto della buona fede della sig.ra
[...]
nel versamento dei contributi presso altro Ente previdenziale e la mancanza di colpa o di CP_1
dolo ex art. 3 Legge 689/1981, contenere le sanzioni nel minimo di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria: Previa, occorrendo e senza inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, ammissione della prova del testimone sulle circostanze di Testimone_1
fatto capitolate nel paragrafo 6 da 1) a 19), da aversi qui integralmente trascritte con premessa di
“Vero che”.
pagina 2 di 7 Ammettere la prova contraria sui capitoli di prova di parte appellante eventualmente ammessi con il testimone indicato.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.4.2025 l ha proposto appello avverso la sentenza n. 4710/2024 Pt_2
del Tribunale di Milano, che, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione all'avviso d'addebito n. 36820240015462562000, notificato a in data 8.1.2024 per l'importo di euro CP_1
19.462,70, dovuto alla ST CO a titolo di contributi IVS e sanzioni civili per il periodo da ottobre 2017 a dicembre 2021, in ragione dell'avvenuta iscrizione d'ufficio dell'opponente alla suddetta gestione, ha dichiarato dovuta la sola contribuzione (avendo accertato come non controvertibile l'esistenza dell'obbligo d'iscrizione e disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'annualità 2017) e ha escluso, invece, del tutto le sanzioni civili applicate secondo il regime dell'evasione, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma, nella parte in cui, nonostante Pt_2
l'accertata sussistenza da parte del Tribunale, in capo all'appellata, dell'obbligo d'iscrizione e di contribuzione alla ST CO negli anni di cui all'avviso di addebito opposto (ossia Pt_2
dal 1.10.2017, nei limiti della prescrizione quinquennale), in relazione all'attività commerciale di ricevitoria del lotto, superenalotto, lotterie, ricariche telefoniche e servizi dalla stessa esercitata CP_2
quale titolare dell'omonima impresa individuale a far tempo dal 24.5.2010 sino al 31.12.2021, obbligo non escluso dal versamento della contribuzione all'CL (ente al quale la stessa era rimasta iscritta dal 21.2.1996 al 31.12.2021, quale consulente del lavoro, continuando a versare la relativa contribuzione soggettiva e integrativa al fine di conseguire i requisiti per accedere al pensionamento, pur non avendo prodotto redditi con riferimento a tale attività professionale nel periodo dal 2013 al
2021), ha ritenuto che, in difetto di prova di un intento fraudolento e della volontà di occultare i redditi, risultando l'omesso versamento riconducibile a un errore di valutazione in ordine all'esistenza dell'obbligo contributivo in ragione del versamento della contribuzione all'CL, il rigido regime sanzionatorio applicato dall' non fosse giustificato. Pt_2
A sostegno del gravame, l' ha articolato tre motivi. Pt_2
Con il primo, titolato “CONTRADDITTORIETA ED ILLOGICITA' MANIFESTA DELLA
SENTENZA IMPUGNATA. (pagg. 5 – 8)”, l'ente contesta l'illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo riscontrato l'inadempimento degli obblighi contributivi, ha escluso l'applicazione delle sanzioni civili.
pagina 3 di 7 Ribadisce, al riguardo, che, come dimostrato documentalmente, dal 2013 al 2021 l'appellata, in qualità di consulente del lavoro, ha conseguito un volume d'affari pari a zero, mentre, nell'esercizio dell'attività commerciale di ricevitoria quale imprenditrice individuale, ha percepito redditi che, per sua stessa ammissione, sono stati la sua unica fonte di sostentamento, senza versare alcun tipo di contributo con riferimento agli stessi.
Con il secondo motivo, titolato “LE SANZIONI CIVILI SONO UN ACCESSORIO DEL CREDITO.
IRRILEVANZA DI QUALSIVOGLIA ELEMENTO PSICOLOGICO. MANIFESTA
INFONDATEZZA DELLA SENTENZA IN PUNTO (pagg. 9 – 10)”, l'appellante censura la rilevanza, attribuita dal giudice di primo grado, all'elemento psicologico nell'inadempimento contributivo, là dove l'applicazione delle sanzioni, totalmente escluse dal primo giudice, è una conseguenza automatica dell'inadempimento. Evidenzia che, nel caso di specie, la circostanza che l'appellata abbia per ipotesi, non intenzionalmente, omesso di versare la contribuzione alla ST
CO , è, infatti, per espressa disposizione di legge e per giurisprudenza costante, del Pt_2
tutto irrilevante e ininfluente e non incide in alcun modo sulla validità e legittimità della richiesta dell' di pagamento delle sanzioni, essendo le stesse accessorie al mancato ed incontestato Pt_2
pagamento della contribuzione relativa.
Con il terzo motivo, titolato “LEGITTIMITA' DEI CRITERI APPLICATI DALL'ISTITUTO. (pag.
10 – 18)”, l' evidenzia che le sanzioni sono state correttamente calcolate dall' secondo il Pt_2 Pt_1
regime sanzionatorio dell'evasione di cui all'art. 116, co. 8, lett. b) della l. 388/2000, non essendo ravvisabili incertezze di sorta sulla debenza della contribuzione in capo all'opponente e non ricadendosi, pertanto, nell'ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 116 cit.. Lamenta che il giudice di prime cure ha errato a ritenere rilevante l'elemento psicologico, in termini di dolo specifico, nella fattispecie oggetto di causa, in quanto l'ipotesi dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) dell'art. 116, comma
8, ricorre solo in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi e premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazione obbligatorie, mentre, in caso di contribuzione non rilevabile dalle denunce, perché omesse in tutto o in parte, è integrata l'ipotesi dell'evasione.
Con memoria difensiva depositata in data 29.5.2025, l' si è costituita per resistere all'appello, CP_1
concludendo per il suo rigetto, con vittoria delle spese del grado.
In merito all'esclusione delle sanzioni civili, richiama l'art. 116, comma 20, della l. 388/2000 e la circolare n. 45 del 9 marzo 2018, che contiene l'elenco degli enti previdenziali di diritto privato Pt_2
pagina 4 di 7 in relazione ai quali il pagamento ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente, evidenziando che tra detti enti previdenziali rientra anche l'CL.
Rispetto all'ipotesi di evasione individuabile nella mancata compilazione del quadro RR e nell'omessa presentazione del modello DM/10, sostiene di non essere stata in condizione di versare la contribuzione all' e di non aver mai compilato il Quadro RR, non essendo iscritta a nessuna ST e Pt_2 Pt_2
non essendo dotata di Codice Azienda. Assume, inoltre, che, nel caso in esame, non si può parlare né di evasione, essendo del tutto inesistente un intento fraudolento e non essendoci alcuna volontà di occultare i redditi come accertato in sentenza, né di omissione in quanto i contributi sono stati versati, anche se all'CL e non ad una gestione e il versamento all'CL, dalla stessa effettuato Pt_2
per errore e in buona fede (avendo ricevuto conferma da entrambi gli enti della correttezza della prosecuzione dei versamenti contributivi IVS all'CL, come richiesto di provare con articolazione di prova testimoniale), comporta l'esclusione dell'applicazione delle sanzioni.
All'odierna udienza del 10.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, i tre motivi d'appello articolati dall' sono fondati. Pt_2
Nell'avviso di addebito opposto, l , infatti, ha correttamente applicato il regime dell'evasione di Pt_2 cui all'art. 116, comma 8, lett. b), l. 388/2000, in quanto l'appellata, pur essendovi tenuta quale titolare dell'omonima impresa individuale esercente attività commerciale di ricevitoria del lotto, superenalotto, lotterie, ricariche telefoniche e servizi Sisal nel periodo dal 24.5.2010 al 31.12.2021 (con accertamento ormai passato in giudicato in quanto non oggetto di gravame), non si è iscritta alla ST
CO e ha omesso le conseguenti denunce obbligatorie, là dove il regime sanzionatorio più blando dell'omissione di cui alla lett. a) (nel caso esaminato neppure applicato nella sentenza appellata, che ha escluso totalmente l'applicazione delle sanzioni civili), si applica solo nel caso in cui tutte le registrazioni obbligatorie e le denunce siano regolari e manchi esclusivamente il pagamento della contribuzione.
Come chiarito anche da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, il cui orientamento è sulla questione ormai costante, “In tema di inadempimento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il discrimine fra semplice «omissione» e la più grave ipotesi dell'«evasione» è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti
o delle retribuzioni, o di entrambi, che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi
pagina 5 di 7 al versamento dei contributi dovuti” (si veda, per tutte, Cass. n. 33825/2023), là dove tale occultamento si realizza ogniqualvolta la contribuzione da versare non sia desumibile dalle denunce obbligatorie.
Non ricorre neppure l'ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 116 cit. in quanto, nel caso esaminato, non è riscontrabile alcuna oggettiva incertezza derivante da contrasti giurisprudenziali o amministrativi in ordine all'obbligo di contribuzione e, in ogni caso, il pagamento non è avvenuto entro il termine fissato dall'ente impositore.
Né risulta pertinente il richiamo all'art. 3 della l. 689/1981, contenuto nelle conclusioni rassegnate in via subordinata dall'appellata nel ricorso ex art. 442 c.p.c., in quanto l'odierno oggetto del contendere non riguarda sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di illeciti amministrativi, ma le sanzioni civili conseguenti al mancato pagamento di contribuzione obbligatoria non denunciata.
Del tutto fuori luogo è, inoltre, il richiamo all'art. 116, comma 20, l. 388/2000 – secondo cui il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente, con conseguente obbligo dell'ente che ha ricevuto il pagamento di trasferirla, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.
La disposizione, invocata dall'appellata a conferma della correttezza della sentenza appellata, non si applica, infatti, nel caso qui esaminato, in quanto la prosecuzione, da parte della stessa, dei versamenti contributivi volontari all'CL è riferibile alla libera professione di consulente del lavoro e non ai redditi prodotti nell'esercizio dell'attività commerciale di ricevitoria, redditi con riferimento ai quali, in difetto d'iscrizione alla ST CO , non è stata versata alcuna contribuzione. Pt_2
Quanto al requisito della buona fede, lo stesso è escluso, ex art. 1147, comma 2, c.c., quando l'ignoranza dipenda da colpa grave, ipotesi che qui indubbiamente ricorre sia in considerazione della qualifica professionale dell'obbligata, consulente del lavoro, che in ragione dell'assenza di profili di effettiva incertezza sull'esistenza dell'obbligo di contribuzione, non escluso dalla doppia iscrizione, riconducibile, come già osservato, a due attività distinte, una, quella professionale di consulente del lavoro (seppur non svolta in concreto nel periodo in questione e improduttiva di redditi, ma con posizione previdenziale mantenuta comunque attiva e alimentata ai fini del conseguimento della pensione) e l'altra, quella commerciale di ricevitoria, produttiva di redditi, assoggettati a contribuzione presso la ST SE . Pt_2
Alla luce delle considerazioni esposte, la prova testimoniale articolata dall'appellata in ordine alle rassicurazioni in assunto ricevute dai due enti previdenziali circa la correttezza della prosecuzione dei pagina 6 di 7 versamenti volontari all'CL, oltre ad essere formulata in termini generici e, come tale, inammissibile, è, comunque, irrilevante.
In conclusione, in accoglimento dell'appello interposto dall , la sentenza di primo grado va Pt_1
riformata nella parte in cui ha escluso le sanzioni applicate nell'avviso di addebito opposto, risultando le stesse dovute nella misura indicata nell'avviso stesso, ferme le restanti statuizioni di merito di accertamento e di condanna al pagamento della contribuzione.
Considerato l'esito complessivo del giudizio, che, a seguito dell'odierno appello, vede l'opposizione dell' integralmente rigettata e l'appellata totalmente soccombente, segue nel dispositivo la sua CP_1
condanna a rifondere all' le spese del doppio grado di giudizio, che, avuto riguardo al valore della Pt_2
causa e in assenza di attività istruttoria, si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014, in complessivi euro 3.900,00 per compensi (di cui euro 1.900,00 per il primo grado ed euro 2.000,00 per il secondo), oltre al rimborso del CU per l'appello (euro 64,50) e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
PQM
- in parziale riforma della sentenza n. 4710/2024 del Tribunale di Milano, dichiara dovute anche le sanzioni applicate nell'avviso di addebito n. 368 2023 00154625 62 000;
- conferma le restanti statuizioni di merito;
- condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado, liquidate in complessivi euro 3.900,00 per compensi, oltre al rimborso del CU (euro 64,50) e forfettario delle spese generali ex art. 2 DM 55/2014.
Milano, 10/6/2025
In Consigliere est. Il Presidente
Serena Sommariva Silvia Marina Ravazzoni
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