Ordinanza collegiale 27 febbraio 2026
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 07/04/2026, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06250/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14872/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14872 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Treviso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego di concessione della cittadinanza italiana notificato al Sig. -OMISSIS-in data 23.07.2025 (K10/-OMISSIS-
- di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa TA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che in data 25 febbraio 2026 è stata fissata camera di consiglio ai sensi dell’art. 72- bis cod.proc.amm. sussistendo seri dubbi circa l’ammissibilità del presente ricorso;
- che all’esito della camera di consiglio del 25 febbraio 2026, visto che non era presente parte ricorrente, con ordinanza n. 3717/2026 è stato dato avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm. della possibile irricevibilità del ricorso, che appariva depositato tardivamente alla luce del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. a), e 45, comma 1, cod. proc. amm. ed è stato contestualmente assegnato un termine per presentare memorie, rinviando, per il seguito della trattazione, alla camera di consiglio del 25 marzo 2026;
- che parte ricorrente ha riscontrato la suddetta ordinanza n. 3717/2026 con memoria in cui ha rappresentato, senza alcuna prova a sostegno, che “ il motivo del ritardo nel deposito del ricorso notificato è da imputarsi sostanzialmente a due ordini di ragioni:
1.la sottoscritta procuratrice ha più volte sollecitato il Sig. … a provvedere alla regolarizzazione del pagamento;
Rilevato che il ricorso, notificato in data 15 ottobre 2025, è stato depositato in giudizio in data 3 dicembre 2025;
2.lo stesso, trovandosi all’estero, ha avuto difficoltà nello svolgimento di tale adempimento;
3.si è trattato, quindi, di una mero ritardo dovuto ad una problematica afferente il pagamento ”;
- alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione;
Ritenuto che gli elementi giustificativi forniti dalla parte non sono atti a dimostrare la scusabilità dell’errore, confermando la tardività del deposito del ricorso, in quanto effettuato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. dal perfezionamento della notifica per il destinatario;
Ritenuto conclusivamente di dover dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. per tardività del deposito;
Ritenute sussistenti giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA TT, Presidente
Gianluca Verico, Primo Referendario
TA IU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IU | IA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.