Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/06/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 59/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III MINORI
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere
Dott. Maria Grazie Pivetta - Esperto
Dott. Vincenzo Palomba - Esperto
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: art. 31 d.lgs. 286/1998
Proposta da:
e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Fazio e dall'Avv. Ilenia
Siccardi ed elettivamente domiciliati in Imperia alla via Alfieri,
n. 18
- Reclamanti -
Conclusioni delle parti
Per i reclamanti
“Accogliere il reclamo avverso il decreto del Tribunale per i
Minorenni di Genova, pronunciato in data 12.02.2025 e notificato in data 20.02.2025, nel procedimento n. 349/24 VG e per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato
1
diritti e onorari.”
Per la Procura Generale
“Dichiara di intervenire”.
IN FATTO E DIRITTO
1. e l'intervenuto Parte_3 Parte_2
, cittadini peruviani proponevano ricorso ex art. 31, c. 3,
[...]
D.L.vo n. 286\1998 in relazione al minore Persona_1
, nato l'[...], e sofferente di una grave forma
[...]
di epilessia, di cui erano rispettivamente madre e fratello unilaterale maggiore.
esponeva che aveva avuto il figlio Parte_1
dal primo marito. Parte_2
Separatasi dal marito, a seguito di una relazione more uxorio aveva avuto il secondo figlio Persona_1
Lasciato il compagno perché troppo violento, insoddisfatta della paga bassissima che aveva ottenuto in una altra località del Perù,
si era trasferita in Italia nel 2019 dove viveva una sua zia e dove era raggiunta dal figlio minore su regolare autorizzazione del padre.
Il suo permesso di soggiorno scadeva il 12 giugno 2025 mentre il figlio maggiorenne per un disguido (si era appena trasferito quando erano giunti a fare i controlli presso il suo vecchio indirizzo, si era visto respingere la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.
2.Il Tribunale per i Minorenni di Genova, con decreto del 12 maggio
2025 dava atto che le informazioni ricevute dalla Questura e dai
Servizi Sociali erano buone in quanto:
2 -non vi erano precedenti penali o carichi pendenti;
-la Questura non aveva nessuna irregolarità da segnalare;
-la casa era adeguata e perfettamente tenuta;
-la aveva una regolare attività Parte_1
retribuita avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di collaboratrice domestica, al fine di poter contribuire al mantenimento della propria famiglia;
aveva in passato svolto dei lavori ma ora Parte_2
assisteva principalmente la madre nella cura del minore;
aveva anche ottenuto dei titoli di studio in Italia e frequentato un corso di lingua italiana;
era regolarmente iscritto a scuola. Persona_1
Tuttavia il Tribunale per i Minorenni di Genova respingeva il ricorso in quanto la madre al momento aveva un regolare permesso di soggiorno non ancora scaduto ed in quanto il fratello maggiore, che si era visto respingere la domanda di permesso di soggiorno non era essenziale per assistere il fratello epilettico.
3. e Parte_3 Parte_2
proponevano reclamo contro il decreto.
era fortemente integrata in Italia. Parte_3
era da anni che non aveva un permesso di Parte_2
soggiorno in quanto le notifiche relative al permesso, effettuate dalla Questura di Imperia e dalla Commissione territoriale non erano andate a buon fine, con conseguente pronuncia del decreto di rigetto e dovrebbe separarsi dalla famiglia.
Era diritto del minore mantenere i rapporti con i propri familiari ed il fratello maggiore rappresentava un elemento essenziale per l'assistenza del minore.
3 Il Tribunale per i Minorenni di Milano con Decreto 30.07.2021
aveva concesso ai genitori e alla sorella maggiorenne di due minori nuova autorizzazione a permanere in Italia per anni quattro ai sensi dell'art. 31 comma 3 D.Lgs. 286/98.
4.La Procura Generale interveniva nel procedimento.
Il 23 aprile 2025 perveniva la relazione dei Servizi Sociali di
Imperia nella quale risultava che il minore si era ben integrato nell'attuale contesto di vita;
era in cura presso la Asl di Imperia
con la Dott.ssa , medico neurologo, per la diagnosi e la Per_2
cura dell'epilessia; l'abitazione dove vivevano risultava essere adeguata e pulita.
Le parti precisavano richieste e conclusioni all'udienza del 29
maggio 2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta ed all'esito la Corte decideva il procedimento.
5Il reclamo merita accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che il minore sia affetto da una forma di epilessia ed è in cura presso il Dipartimento
Interaziendale Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'ASL 1
Imperiese.
Lo stesso era trattato in Perù con uno sciroppo scarsamente efficace mentre i farmaci somministrati in Italia (depakin 1000) hanno permesso di migliorare la situazione facendogli condurre una vita quasi normale.
Da questo punto di vista sussistono in presupposti applicativi dell'art. 31.
Il Tribunale per i Minorenni di Genova ha respinto la domanda della madre rilevando che se il permesso di soggiorno anche se stava per scadere (scade il 12 giugno 2025) tuttavia non era ancora scaduto.
4 Ritiene questa Corte che lo straniero possa chiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per ragioni anche diverse rispetto a quello precedentemente ottenuto e comunque che in via generale sia legittimato a richiedere il rilascio in prossimità della scadenza anche al fine di evitare di trovarsi a soggiornare illegalmente in
Italia nelle more della concessione del nuovo permesso di soggiorno.
Tutte le relazioni acquisite dimostrano un elevato livello di integrazione della reclamante in Italia, come non vi siano ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno e come la stessa sia sicuramente idonea ad accudire il figlio minore.
Per quanto riguarda , secondo la Cassazione Parte_2
a S.U. n. 21799 del 2010:“La temporanea autorizzazione alla
permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall'art.
31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi
al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo
comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed
obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle
condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-
fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento
del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui
è cresciuto. Deve trattarsi tuttavia di situazioni non di lunga o
indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità
che, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si
concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano
il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un
familiare.”
5 Applicando questi principi al caso concreto, Parte_2
ha fatto ingresso nel territorio italiano nel 2021, ha ottenuto il permesso di soggiorno sino al 2023, ha conseguito la certificazione linguistica A2 e diploma superiore ed ha svolto vari lavori a tempo determinato.
Gli assistenti sociali hanno svolto una visita domiciliare presso l'abitazione dei reclamanti accertando le buone condizioni in cui costoro vivono situato nel pieno centro cittadino Dorme con il fratello nella stessa stanza, rappresentando una assistenza e aiuto in caso di crisi epilettiva.
Nell'ambito familiare, in assenza di una figura paterna, rappresenta un punto di riferimento per il minore, ma anche per la madre nella gestione e accudimento del fratello avendo la certezza di avere una persona di fiducia che si occupa del figlio, affetto anche da problemi di salute.
Emerge dunque come il Tribunale per i Minorenni di Genova concludendo della non importanza della sua permanenza in Italia per assistere il fratello minore epilettico abbia errato sottovalutando il suo ruolo.
Il suo rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio per il minore e per tale ragione sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 31 c. 3 del Dlgs 286/1998 in deroga alle norme sull'immigrazione.
Tenendo conto che il minore il prossimo anno compirà diciotto anni,
la Corte si deve disporre che i due permessi siano rilasciati il permesso di soggiorno fino al 11 giugno 2026.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
6 Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza
In accoglimento del reclamo proposto da Parte_1
e contro il provvedimento del
[...] Parte_2
Tribunale per i Minorenni di Genova del 12 febbraio 2025 autorizza
e a permanere Parte_1 Parte_2
sul territorio italiano fino all' 11 giugno 2026 a norma dell'art.
31, c.3 D.lgs n. 286/98 con rilascio del relativo permesso di
soggiorno.
Genova lì 30 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
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