Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6079/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 6079/2022 R.G., vertente
TRA
quale impresa designata per la Regione Parte_1
Liguria alla gestione del Fondo Vittime Strada, in persona del legale Pt_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (NA) alla via
Denza n. 9 presso lo studio dell'avvocato Luigi Delle Rose, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
e , elettivamente domiciliati in Castellammare di Controparte_1 P_
Stabia (NA) alla Via Catello Fusco n. 39, piano terra, interno 3, scala A, presso lo studio dell'avvocato Andrea Porzio, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLATI
E
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Sorrento n. 1265/2022
(risarcimento danni)
CONCLUSIONI:
pag. 1
1-2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato nella data del 9-4-2020 e Controparte_1 P_ evocavano in giudizio innanzi al giudice di pace di Sorrento, Parte_1 quale impresa designata per la Regione Liguria alla gestione del Fondo Vittime della Strada, per sentirla condannare, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. A) d.lgs. n. 209/2005, al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite dal primo e dei danni riportati dal veicolo di proprietà della seconda a seguito del sinistro verificatosi in data 25-8-2016, ore 13.30 circa, in Celle Ligure / Verazze (Sv) sulla S.S. 1 Aurelia, altezza ex colonie
Bergamasche.
A tal fine premettevano che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, il motoveicolo
Sanyang targato BB40585, di proprietà di e condotto da , si P_ Controparte_1 trovava a percorrere della strada a velocità moderata e mantenendo la destra con direzione
Genova – Savona, quando un furgone, proveniente dal senso opposto di marcia, il cui conducente faceva uso del cellulare durante la guida, nell'eseguire una curva sinistrorsa, invadeva quasi completamente l'opposta corsia di marcia, tagliando ed ostruendo la strada al motoveicolo;
di conseguenza, il conducente dello scooter, al fine di evitare l'impatto frontale con il furgone, sterzava verso destra, ma perdeva il controllo del veicolo e rovinava al suolo sulla sinistra, scarrocciando sul selciato per diversi metri;
il conducente del furgone proseguiva la corsa omettendo di fermarsi per prestare soccorso, rendendo impossibile l'identificazione del veicolo;
in conseguenza del sinistro, il motoveicolo riportava Pt_3 diffusi danni sia meccanici che alla carrozzeria, stimati dal preventivo di parte in euro 919,92, mentre subiva lesioni personali, per le quali veniva condotto mediante Controparte_1 ambulanza presso il presidio ospedaliero “Levante” dell'Asl 2 Savonese, dove gli veniva diagnosticato “... frattura scomposta del 3° distale di radio e ulna arto sinistro, lesione avambraccio sinistro, lesione 1° dito mano destra, lesione ginocchio destro ...”, per cui veniva ricoverato per intervento chirurgico;
sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia di Vigili Urbani di Celle Ligure, che redigeva rapporto relativo al sinistro;
avevano chiesto il risarcimento dei danni subiti senza esito.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta contestava le domande, in rito e nel merito, chiedendo la declaratoria di incompetenza per territorio del giudice adito, la declaratoria di pag. 2 inammissibilità della domanda risarcitoria per il danno al motoveicolo e il rigetto delle domande, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 1265/22 del 18/19-7-2022, il giudice di pace di Sorrento, dichiarata la inammissibilità della domanda proposta da ai sensi dell'art. 283, comma 2, P_
d.lgs. n. 209/2005, condannava nella qualità prima indicata, Parte_1 al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 5.838,32, oltre Controparte_1 interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Il giudice di pace, in particolare, respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito e quelle ulteriori di rito proposte dalla convenuta, dichiarava inammissibile la richiesta di risarcimento di danni a cose proposta da e accoglieva quella P_ proposta da ritenendo provata la verificazione del sinistro lamentato, Controparte_1 provocato dal “motociclo convenuto” che “collideva” contro il motociclo di parte attrice.
Avverso la sentenza, con atto di citazione in appello notificato a e ad Controparte_1
in data 17-11-2022, ha proposto appello con cui P_ Parte_1 chiedeva, in riforma della decisione, il rigetto della domanda proposta da Controparte_1
e la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, nonché la condanna di al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. P_
Instauratosi il contraddittorio, gli appellati contestavano l'appello, in rito e nel merito, e ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese da attribuire al difensore antistatario e condanna dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
2. Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 327 c.p.c. in quanto ritualmente proposto in data 17-11-2022, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata (19-7-2022), non notificata.
3. Si osserva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
4. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
L'art. 342, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e pag. 3 delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza, pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt.
342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22-6-2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 07-8-2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11-17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-
2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9-2020. n. 18699).
Nella specie l'appellante ha: a) precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver erroneamente valutato il materiale probatorio acquisito in corso di causa e nell'aver omesso alcuna pronuncia in merito alle spese di lite tra e l'impresa assicurativa a P_ seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria dalla stessa proposta;
b) esposto le ragioni degli assunti errori;
c) richiesto, previo corretto esame degli elementi probatori in atti, il rigetto della domanda proposta da e la condanna degli Controparte_1 appellati alla refusione delle spese di lite dei due gradi del giudizio.
5. In ordine alla eccepita inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la questione deve ritenersi superata.
Il Tribunale, procedendo alla trattazione della causa ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
Si osserva, invero, che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico pag. 4 provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (cfr. Cass. Civ. Sez.
6, Ordinanza n. 37272 del 29-11-2021); ed ancora, secondo la Suprema Corte, “qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali” (cfr.
Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15-4-2019).
6. Con il primo motivo di appello, l'impresa assicuratrice ha lamentato la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 132 e 320 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice di primo grado erroneamente ricostruito il fatto storico e ritenuto provata la domanda proposta da . Controparte_1
In particolare, quanto al secondo profilo, sottolineava le varie discordanze ed incongruenze che emergevano dal materiale istruttorio acquisito (contenuto del verbale della
Polizia Municipale intervenuta, dichiarazioni rese dal danneggiato alla Polizia Municipale e al c.t.u., dichiarazioni testimoniali), e le ragioni di inattendibilità dei testimoni escussi.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 111 Cost., degli artt. 91 e 132 c.p.c., del d.m. 55/2014, in quanto, a seguito della dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta da , il giudice di prime cure aveva P_ omesso di liquidare le spese di lite in favore dell'appellante, compensandole senza motivazione.
Gli appellati hanno resistito all'appello osservando che il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito il fatto storico e ritenuto provata la responsabilità del conducente del furgone rimasto sconosciuto, confermata dalla documentazione allegata e dalle concordi e precise dichiarazioni dei testi.
Inoltre, hanno osservato che la compensazione delle spese di lite tra e P_
l'impresa convenuta, disposta a seguito della pronuncia di inammissibilità della domanda, era legittima in considerazione della unicità del rapporto processuale tra i due attori e la convenuta, dell'accertata responsabilità del conducente del veicolo non identificato e della conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore di , parte Controparte_1
pag. 5 vincitrice con maggiore interesse, da parte di quale parte Parte_1
“maggiormente soccombente”.
6.1. Le censure sono fondate.
Il materiale istruttorio acquisito non consente di ritenere provati i fatti dedotti da CP
, risultando le critiche poste a fondamento del primo motivo di impugnazione in gran
[...] parte condivise.
I testimoni escussi, e hanno confermato i fatti e le Testimone_1 Testimone_2 modalità del sinistro prospettate nell'atto introduttivo.
In particolare, i testi (dichiaratisi amici del , presso il quale stavano trascorrendo CP
2/3 giorni di vacanza) riferivano di aver assistito al sinistro verificatosi il 25-8-2016, verso le ore 13:30, nel comune di Celle Ligure sulla S.S. 1 Aurelia, in cui rimaneva coinvolto CP
, che alla guida di un motoveicolo di colore blu precedeva a breve distanza lo scooter
[...] su cui viaggiavano, procedendo in direzione Genova-Savona; riferivano che Controparte_1 li stava accompagnando a mare indicando loro la strada, procedeva a velocità regolare e manteneva la destra, quando all'improvviso, dal senso di marcia opposto, un furgone bianco che procedeva a velocità elevata e il cui conducente era intento a parlare a telefono, nell'effettuare una curva a sinistra, invadeva la corsia di marcia opposta, tagliando la strada al motoveicolo condotto da , che per evitare l'impatto frontale, faceva una Controparte_1 sterzata a destra, per poi perdere il controllo e cadere a sinistra;
dichiaravano che dopo il sinistro, il furgone bianco si allontanava senza fermarsi e che, essendosi preoccupati di soccorrere il danneggiato, non ne rilevarono il numero di targa;
dichiaravano che il motoveicolo riportava danni - alla parte anteriore, laterale destra e sinistra -, CP
, che lamentava dolori al braccio sinistro, alla mano destra ed alla gamba destra,
[...] chiese loro di andare a prendere la moglie, che era “a pochi minuti dall'evento” e che sul posto rimase tale “ ”; riferivano di essere tornati dopo circa 30 minuti sul posto, Tes_1 dove erano sopraggiunti i vigili e l'ambulanza ma che nessuna autorità si avvicinò per chiedere informazioni.
La dinamica descritta dai testimoni – conforme al contenuto della raccomandata di costituzione in mora indirizzata alla appellante -, è risultata solo in parte confermata dalle risultanze della relazione di servizio della Polizia Municipale di Celle Ligure e dal contenuto del verbale di accettazione di pronto soccorso del 25-8-2016 dell'“ASL 2 Savonese Presidio
Levante”.
pag. 6 Nella relazione di servizio relativa all'incidente della Polizia Municipale di Celle Ligure, gli agenti intervenuti circa mezz'ora dopo il sinistro, quando già erano presenti sul posto i sanitari del 118, dopo aver provveduto ad identificare il soggetto ed il veicolo coinvolti nel sinistro e rinvenuti sul posto (motoveicolo targato BB40585 di e condotto da P_
), accertavano che il suddetto motoveicolo che “era stato rialzato e spostato Controparte_1 dal punto della caduta a margine della corsia lato monte della S.S, 1, per favorire le operazioni di soccorso, e posizionato poco più avanti, presentava danni su entrambe le fiancate”; rinvenivano sul posto la moglie dell'infortunato ( ), “che avvisata P_ dell'evento, si era recata sul luogo del sinistro dopo che era avvenuto” e , Controparte_3
“il quale si era fermato per prestare soccorso all'infortunato, e riferiva che sul luogo del sinistro, al suo sopraggiungere da Varazze verso Celle, non notava altri veicoli coinvolti”.
Accertavano, inoltre, che “non si riscontrava la presenza di testimoni in grado di riferire sui fatti”, che “sul teatro del sinistro non si rilavavano tracce e/o segni evidenti causati dalla caduta del motociclo né di frenata”, e che “a bordo carreggiata, fuori dalla linea di margine, erano presenti materiale ghiaioso o pietrisco in esigua quantità ...”.
Aggiungevano che nei giorni successivi si era presentato il presso il Comando CP che rilasciava spontanee dichiarazioni sull'accaduto, esponendo che in occasione del sinistro, mentre percorreva la strada a bordo del suo motoveicolo, “un veicolo (furgone di colore bianco) proveniente dal senso opposto oltrepassava la linea di mezzeria invadendo la sua corsia e spostandosi a margine della carreggiata per evitare la collisione cadeva a causa della ghiaia presente a terra. Lo stesso non riusciva ad annotare il numero di targa del succitato mezzo che non presentava scritte particolari o altri segni identificativi atti a poterlo riconoscere;
riferiva inoltre di non aver notato la presenza di persone presenti in grado di testimoniare quanto avvenuto”.
Occorre tener conto, quanto all'efficacia probatoria del verbale di accertamento delle
Autorità sopraggiunte sul luogo del sinistro, che lo stesso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, per tutto ciò che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza o per quanto da lui compiuto o a lui dichiarato, mentre sono prive di efficacia probatoria le valutazioni soggettive dei verbalizzanti;
la parte del verbale in cui
è ricostruita la dinamica del fatto, pertanto, non è supportata da efficacia privilegiata, non avendo gli agenti assistito allo stesso;
nella specie gli agenti, sopraggiunti quando il motoveicolo era stato già spostato, non rinvenendo sul posto testimoni oculari né tracce di pag. 7 frenata o altri elementi per poter ricostruire la dinamica del sinistro, non riportavano nella relazione di servizio alcuna presunta dinamica.
Orbene, se appare logica, da un lato, la circostanza che gli agenti verbalizzanti e CP_3
nulla abbiano riferito circa il coinvolgimento nel sinistro di un altro veicolo, essendo
[...] intervenuti dopo l'evento, dall'altro lato appare particolarmente significativa e rilevante, minando la loro credibilità, la circostanza che la presenza sul posto dei testi escussi non veniva riscontrata dai primi, né riferita dal secondo.
Lo stesso danneggiato , nel rendere spontanee dichiarazioni presso il Controparte_1
Comando di Polizia Municipale successivamente al sinistro, ha espressamente dichiarato che
“sul posto non vi erano presenti persone in grado di testimoniare”, in tal modo affermando una inequivoca circostanza che, valutata unitamente alle ulteriori emergenze riferite dai testimoni, rende le dichiarazioni di questi scarsamente attendibili.
Invero, i testimoni hanno dichiarato di essere amici del danneggiato, di essere suoi ospiti e che in occasione del sinistro stava accompagnando loro a mare e la netta Controparte_1 dichiarazione di segno diverso resa dall'appellante alla Polizia Municipale -escludente la presenza di testimoni dell'accaduto -, a distanza di qualche giorno dall'evento (e, quindi, nella piena consapevolezza di quanto accaduto), non appare in alcun modo compatibile con quanto da essi riferito o altrimenti giustificata.
Ne consegue, che non possono ritenersi in alcun modo credibili le dichiarazioni rese dai testi, risultando la loro presenza al momento dell'evento esclusa da tutte le altre emergenze istruttorie.
Va inoltre aggiunto, ad integrazione del quadro istruttorio descritto, che del verbale di pronto soccorso del presidio “Levante” dell'Asl 2 Savonese (referto n. 34450 del 25-8-2016), risulta che veniva condotto nell'immediatezza del sinistro (ore 14:32) Controparte_1 presso il pronto soccorso di tale nosocomio tramite 118; nei dati di accesso è indicata quale causa dell'evento dannoso l'“incidente stradale” avvenuto alle ore 13.20 in Varazze e vi è riportata la dichiarazione resa dal paziente: “per non colpire una macchina perdevo il controllo del mezzo cadendo”.
La circostanza che il danneggiato in occasione dell'accesso al pronto soccorso, ebbe a riferire di un incidente stradale ma non dell'omissione di soccorso costituisce argomento di prova rilevante ex art. 116 c.p.c., idoneo a porre un dubbio la sussistenza dell'omissione di soccorso, immotivatamente non evidenziata nell'immediatezza dell'evento dannoso.
pag. 8 Deve poi ulteriormente osservarsi che il danneggiato, interessato alla individuazione del colpevole, avrebbe potuto denunciare immediatamente ai sanitari del presidio ospedaliero l'omissione di soccorso ed avrebbe potuto sporgere circostanziata denuncia-querela nell'immediatezza dei fatti, fornendo alle autorità elementi utili per le relative indagini e segnalando subito il nominativo di testimoni presenti, le cui generalità erano ben note sin da subito. Nondimeno, le lesioni che l'appellante risulta avere riportato - consistenti in frattura scomposta del III ditale e ulna dell'arto sinistro, lesione avambraccio sinistro, lesione
I dito mano destra, lesine ginocchio destro -, di per sé non possono ritenersi di gravità tale da aver comportato, a carico del medesimo danneggiato, l'impossibilità di effettuare tempestivamente le suddette segnalazioni alle competenti autorità di polizia o, a maggior ragione, nei giorni successivi.
Invero, l'omissione della denunzia-querela appare illogica in considerazione delle non irrilevanti lesioni lamentate dal danneggiato ed atteso che lo stesso avrebbe potuto segnalare all'autorità elementi utili per le indagini, quali i nominativi di testimoni che avrebbe dovuto conoscere sin da subito.
Secondo la giurisprudenza, se l'omessa denuncia oppure la presentazione di una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione dei testimoni oculari dell'accaduto non può ergersi a condizione per ritenere non assolto l'onere di diligenza minima nell'identificazione del veicolo investitore, comunque, può e deve essere apprezzata, unitamente alle altre prove acquisite, perché l'omessa denuncia o una denuncia non circostanziata o priva dell'indicazione del nominativo dei testimoni oculari dell'accaduto potrebbe costituire indizio del fatto che il sinistro non si sia effettivamente avverato o si sia avverato con modalità diverse, giacché le deposizioni di testimoni indicati per la prima volta solo nel processo civile ma non tempestivamente indicati in sede di indagini, sebbene già identificati dal danneggiato, potrebbero essere ritenute inattendibili (cfr Cass. civ., sent. n. 9939 del 18-
06-2012; Cass. civ., sent. n. 23434 del 04-11-2014; Cass. civ., sent. n. 3019 del 17-02-
2016).
Ancora, va sottolineata la significativa circostanza che l'appellato ha Controparte_1 indicato talvolta il veicolo presunto responsabile quale furgone (cfr. richiesta di risarcimento, atto di citazione, dichiarazione spontanea resa al Comando di Polizia Municipale), talaltra quale autovettura (cfr. dichiarazione riportata nel referto di pronto soccorso e dichiarazione resa in sede di c.t.u. medico-legale).
pag. 9 Né può ritenersi sufficiente la compatibilità tra i danni e l'evento, emergente dal contenuto della c.t.u. (a firma della dott.ssa ), ammessa nel giudizio di primo grado, Persona_1 trattandosi della valutazione della sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro prospettata e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione di questo per come emerso nel processo.
Le descritte emergenze istruttorie, in sostanza, valutate unitariamente ex art. 116 c.p.c., non consentono di ritenere provato il fatto, contestato dalla impresa assicuratrice appellante, posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno.
Pertanto, il primo motivo di appello appare meritevole di accoglimento.
6.2. Anche il secondo motivo di appello è fondato.
Invero, è principio consolidato quello per il quale per parte processuale deve intendersi la posizione, attiva o passiva, che si assume nel rapporto giuridico, che non coincide necessariamente con il singolo soggetto ma piuttosto che si contraddistingue per l'unicità degli interessi contrapposta ad altri interessi contrastanti e che, ai fini del regolamento delle spese del giudizio i soggetti aventi la stessa posizione processuale vanno considerati una unica parte plurisoggettiva in virtù della identica posizione di interessi.
Nella specie il giudice di pace non ha in alcun modo valutato la posizione processuale dell'attrice nella liquidazione delle spese di lite. P_
L'omessa pronuncia sul punto nella sentenza di primo grado costituisce violazione sia dell'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, sia dell'art. 92, comma
2, c.p.c., che prevede le ipotesi in cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero (soccombenza reciproca ovvero assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), non ricorrenti nella fattispecie.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello è fondato, dovendosi tener conto della pluralità di soggetti della parte processuale ai fini della liquidazione delle spese di lite.
La riforma della sentenza di primo grado e la conseguente totale soccombenza della parte processuale appellata comporta, in ogni caso, un nuovo regolamento delle spese di lite, che andranno liquidate tenendo conto della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
e della circostanza che l'appellante ha sostenuto una differente difesa avverso i singoli soggetti della avversa parte processuale (avendo eccepito solo per la domanda di pag. 10 risarcimento dei danni al veicolo proposta da l'inammissibilità della domanda P_ ex art. 283, comma 2, d.lgs. n. 209/2005).
Ogni altra questione resta assorbita.
7. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite del primo grado seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 352,00; fase istruttoria: euro 567,00; fase decisoria, euro 746,00. Il tutto aumentato del 30 % ex art. 4 comma 2 d.m. 55/2014).
Le spese di lite di secondo grado seguono del pari il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00, tenendo conto dei valori medi: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro 1.701,00. Il tutto aumentato del 30 % ex art. 4 comma 2 d.m. 55/2014), in considerazione del pregio delle difese, della natura della causa e dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Nella liquidazione delle spese di lite, occorre tener presente della disposizione di cui all'art. 4, comma 2, d,m.. 55/2014, secondo cui “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite,
pag. 11 dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Come è stata precisato, l'art. 4, comma 2, facendo esplicito riferimento a “soggetti” e non a “parti” ha inteso rendere applicabile l'aumento per ognuno dei soggetti contro cui la causa
è promossa, sebbene aventi la medesima posizione processuale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che taluni di essi rappresentino una sola parte in senso proprio (Cass. civ. sez. II, 6-6-2022 n. 18047).
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico degli appellati in solido.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da CP
e nei confronti di quale impresa
[...] P_ Parte_1 designata per la Regione Liguria alla gestione del Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 quale impresa designata per la Regione Liguria alla gestione del Fondo Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante p.t.;
B) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 P_ [...]
quale impresa designata per la Regione Liguria alla gestione del Parte_1
Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del primo grado del giudizio, che liquida in euro 2.717,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
C) condanna e , in solido, al pagamento in favore di Controparte_1 P_ [...]
quale impresa designata per la Regione Liguria alla gestione del Parte_1
Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite del presente grado del giudizio, che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro 6.600,10 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di e , in Controparte_1 P_ solido.
Torre Annunziata, 25 marzo 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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