Sentenza breve 5 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 05/01/2022, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2022
N. 00015/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2021, proposto da
NI BA, NA IC, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Comuni Terra di Leuca, non costituita in giudizio;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Comune di RI del PO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della autorizzazione paesaggistica n.205 del 19/8/2021;
- del parere MiBACT prot. 6045-P dell’8/7/2021 espresso in termini di parziale conformità dell’intervento proposto con il contesto interessato e contenente prescrizioni (costituenti un sostanziale diniego) relativo al progetto di realizzazione di una casa di campagna con annessa piscina in agro di RI del PO;
- dell’atto assunto dall’Unione dei Comuni protocollo n.1560 del 5/8/2021 di annullamento della precedente Autorizzazione Paesaggistica n.150 del 17/5/2021 e della presupposta comunicazione di avvio di procedimento prot. n.1494 del 26/7/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e di Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. NI Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti, comproprietari di un terreno agricolo in RI del PO (in catasto fl. 188, p.lle 219 e 253), gravato da vincolo paesaggistico, hanno richiesto titolo edilizio per la realizzazione di una residenza di campagna.
Dopo il parere favorevole con prescrizioni, espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso l’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” (verbale n. 5 dell’8.5.2020,), è intervenuto il parere della Soprintendenza, anch’esso favorevole, ma in realtà subordinato a numerose e specifiche prescrizioni di elevato impatto.
Tale parere è stato impugnato dai ricorrenti con il ricorso n. 1205 del 2020 unitamente alla autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Responsabile UTC di RI del PO in conformità del parere del AC (motivi aggiunti).
Con sentenza n. 813/2021 questo Tribunale ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, con conseguente annullamento degli impugnati provvedimenti.
Premesso quanto sopra, i ricorrenti assumono di aver appreso solo a distanza di tempo ed in via informale che la Commissione Locale per il Paesaggio, in esecuzione della sopracitata sentenza, aveva rilasciato autorizzazione paesaggistica n. 150 del 17 giugno 2021, in termini conformi al proprio precedente parere e, quindi, superando i rilievi e le condizioni poste dalla Soprintendenza a fondamento del proprio parere, successivamente annullato in sede giurisdizionale.
Assumono i ricorrenti di avere quindi appreso in modo del tutto casuale dell’esistenza di nuove determinazioni sulla compatibilità paesaggistica, ottenendo infine – a seguito di rituale istanza di accesso ai documenti – copia dei citati ulteriori provvedimenti, tra i quali il nuovo parere della Soprintendenza prot. 6045 – P dell’8.7.2021, nonché comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione n. 150/2021, determina 1560/2021 di annullamento in autotutela della citata autorizzazione n. 150/2021, nuova autorizzazione paesaggistica n. 205/2021, conformata alle prescrizioni reiterate dal succitato parere AC.
Tali provvedimenti sono impugnati con ricorso in esame per i seguenti motivi di legittimità:
Violazione artt 7 ss L. 241/90 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e violazione dei principi di contraddittorio e partecipazione;
Violazione art. 21 opties e nonies della L. 241/90; violazione art. 146 del D.Lgs 42/2004 ed eccesso di potere per vizio di motivazione e per falsa ed erronea presupposizione in fatto e in diritto;
Nullità ex art. 21 septies dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Puglia Lecce 813/21;
Eccesso di potere sotto vari profili, manifesta illogicità.
Si sono costituiti in giudizio il AC e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Lecce.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2021, previo rituale avviso a verbale, il ricorso è stato introitato per la decisione nel merito ex art. 60 c.p.a.
Rileva il Collegio che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento sotto molteplici profili.
E’ anzitutto fondato il primo motivo di censura, con cui si deduce violazione dell’art. 7 L. 241/90 e violazione dei principi di partecipazione e contraddittorio, atteso che l’intero procedimento culminato con l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione paesaggistica n. 150/2021 e con l’espressione di una nuova autorizzazione paesaggistica di segno conforme alle prescrizioni della Soprintendenza risulta avviato e concluso in assenza del necessario contraddittorio nei confronti dei ricorrenti, con conseguente manifesta illegittimità di tutti gli atti successivi all’autorizzazione paesaggistica n. 150/2021.
Appare tuttavia dirimente l’evidente fondatezza del terzo motivo di censura, con cui si deduce la nullità degli impugnati provvedimenti per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza TAR Puglia - Lecce n. 813/2021.
Ed invero, come risulta dalla documentazione in atti il reiterato parere espresso dalla Soprintendenza in data 8 luglio 2021 ripropone le medesime prescrizioni e argomentazioni che avevano supportato il precedente parere annullato dal questo Tribunale anche sotto il profilo della contraddittorietà e illogicità manifesta.
Come già evidenziato nella citata sentenza n. 813/2021 le prescrizioni riproposte dalla Soprintendenza risultano oltre che illogiche, fitte, pervasive e di estremo dettaglio tali da ridefinire totalmente il progetto proposto anche con riferimenti agli elementi strutturali.
Così a titolo di esempio la prescrizione relativa all’obbligo di copertura piana con eliminazione delle coperture a volta, ovvero quella relativa alle cromie esterne e i rivestimenti in pietra locale, tutte prescrizioni idonee a decontestualizzare l’intervento edilizio oltre che esattamente ripetitive di quelle poste a base del precedente parere annullato in sede giurisdizionale.
Tale profilo di censura risulta assorbente rispetto agli altri motivi dedotti.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente declaratoria di nullità di tutti i provvedimenti impugnati, atteso che la riedizione del potere, in modo coerente rispetto alle indicazioni conformative espresse dal Giudice Amministrativo, quanto al profilo dell’autorizzazione paesaggistica, deve ritenersi conclusa con l’autorizzazione paesaggistica n. 150/2021.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico del AC e della Soprintendenza di Lecce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità dei provvedimenti impugnati.
Condanna le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila) oltre IVA e CAP ed oltre al rimborso del C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
NI Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI Pasca |
IL SEGRETARIO