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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 03/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NE, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott. Fabio Luongo Giudice
dott.ssa Marta Diamante Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2028/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 30.7.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Alberta Martini Barzolai
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Francesco Zofrea
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
NE INTERVENUTO
Oggetto: separazione personale + scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
Parte ricorrente precisa le proprie conclusioni come da comparsa conclusionale del 15.7.2025 che di seguito si riportano.
In via pregiudiziale di rito:
- Rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione e di cessazione della materia del contendere sollevata da parte resistente e, per l'effetto, dichiarare la piena giurisdizione del Giudice italiano a decidere sulla domanda di separazione, divorzio e su tutte le domande accessorie, in accoglimento di quanto dedotto dalla ricorrente nella memoria autorizzata d.d. 31/12/2024 in relazione alla sentenza di divorzio ucraina.
Nel merito:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
- Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sig.ra Persona_1 Parte_1
, con collocazione prevalente della stessa presso la medesima;
[...]
- Regolamentare il diritto-dovere del padre di incontrare la minore a weekend alternati, escluso il pernotto;
- Confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Cervignano del Friuli (UD), via Dogana
Vecchia n. 18 – Interno 1, alla sig.ra . Parte_1
- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a Controparte_2 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore , la somma Persona_1 di € 400,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda;
- Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 70% alle spese Controparte_2 straordinarie per la figlia, come da protocollo in uso presso il Tribunale di NE;
- Disporre che l'assegno unico universale per la figlia sia richiesto e percepito al Persona_1
100% dalla sig.ra dal dì della domanda;
Parte_1
- Pronunciare, una volta decorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, alle medesime condizioni richieste per la separazione.
- Condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese e competenze professionali Controparte_2 del presente giudizio, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
In via istruttoria:
“omissis”
Per parte resistente:
Parte resistente conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni di data 4.9.2025 che di seguito si riportano:
Voglia, L'II.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. IN VIA PRINCIPALE E PREGIUDIZIALE DI RITO
rigettare il ricorso proposto da parte ricorrente poiché infondato in fatto e destituito di ogni fondamento negli aspetti di diritto in quanto la stessa ha violato il principio del “ne bis in idem
“proponendo, dinanzi codesto Tribunale, ricorso per separazione e divorzio e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere essendo le parti già divorziate con sentenza emessa dal Tribunale
Ucraino e pubblicata in data 22.10.2024 e passata in giudicato;
2. IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO
tenuto conto della sentenza di divorzio straniera, riconoscere i provvedimenti ivi contenuti, ovvero:
a) dichiarare che i coniugi vivranno separati;
b) disporre l'affidamento condiviso della minore , con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
c) disporre l'assegnazione della casa ex coniugale, sita in in Cervignano del Friuli (UD), via NE, condominio denominato “Residence Serenella B”, alla madre, quale collocataria della figlia minore;
d) nulla disporre in merito al mantenimento della sig.ra ; Controparte_3
e) disporre il versamento di una percentuale oscillante tra il 25 ed il 35%, del proprio netto attivo mensile solo per la figlia minore , il cui pagamento avverrà ogni 5 del mese, a mezzo bonifico Per_1 bancario, le cui coordinate la ricorrente dovrà aver cura di indicare.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio civile in data 21.11.2013 in
Comune di Bushtino (Ucraina) con (matrimonio non trascritto in Italia) e che Controparte_1 dall'unione era nata la figlia (20.11.2012), minorenne, ha chiesto la Per_1 Parte_1 pronuncia di separazione personale dei coniugi e, cumulativamente, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso. Ha evidenziato che nell'anno 2015 l'intera famiglia, compresa la sua figlia di primo letto TO, si era trasferita in Italia, a Cervignano del Friuli, ove essi coniugi avevano acquistato un immobile in comproprietà.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha dedotto e documentato che, medio tempore, il Tribunale
Distrettuale di Tyachiv della Regione della Transcarpazia aveva dichiarato la cessazione dell'unione matrimoniale tra le parti con sentenza di data 22.10.2024, passata in giudicato. Ha chiesto pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in via subordinata, l'affidamento condiviso della minore ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
nulla per assegni tra i coniugi ed un assegno a proprio carico per il mantenimento della figlia oscillante tra il 25 ed il 35% del proprio netto mensile esclusivamente per la minore (secondo i principi stabiliti dalla legge ucraina).
In prima memoria istruttoria parte ricorrente ha altresì domandato di poter percepire in via esclusiva l'assegno unico universale per la minore in quanto collocataria di fatto della figlia.
In via provvisoria il giudice ha assegnato alla madre la casa familiare con obbligo in capo al resistente di rilascio immediato dell'immobile in favore della moglie.
Accordati alcuni rinvii onde permettere alle parti di raggiungere un accordo -peraltro non maturato-, all'udienza del 15.9.2025 il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione ex art. 473bis 28
c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti da tale norma.
La prima questione da decidere concerne il riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina. Si tratta, sicuramente, di sentenza pronunciata da Tribunale competente che non è contraria all'ordine pubblico generale e si è limitata a disporre unicamente la cessazione del matrimonio tra le parti senza nulla stabilire con riferimento ai figli.
Appare pacifico e documentato che la domanda di divorzio è stata notificata alla ricorrente in quella che, almeno legalmente, risultava ancora la sua residenza in Ucraina. Però, secondo il principio stabilito da Cass. 26.3.2013 n. 7582 -cui la giurisprudenza si è uniformata-, una sentenza straniera non può essere riconosciuta in Italia se il procedimento dinanzi ai giudici dello stato estero non ha rispettato il principio del contraddittorio e il diritto di difesa di una delle parti: e ciò anche quando il processo si sia svolto nel rispetto delle regole processuali straniere in tema di notificazione degli atti.
Nello specifico, la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in Ucraina è stata effettuata alla residenza della ricorrente in Ucraina, in epoca in cui il resistente era a piena conoscenza del fatto che sia la figlia che la moglie vivevano in maniera stabile in Italia da anni, a Cervignano del Friuli. Con la conseguenza che la sentenza di divorzio emessa in Ucraina non può essere riconosciuta in Italia per violazione dell'ordine pubblico processuale del rispetto del contraddittorio.
La domanda di separazione personale risulta dunque fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente, cui non si è opposto il resistente.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Con riferimento alle condizioni di separazione va osservato che:
-la madre, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto l'affido esclusivo della minore a sé.
Però, nulla è stato dimostrato -né la ricorrente si è offerta di provare- sui comportamenti minacciosi o violenti del padre nei confronti della figlia, né il resistente ha mai negato il proprio dovere di provvedere al mantenimento della minore. Ne consegue che non sussistono i presupposti per derogare alla regola dell'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre,
-il resistente ha aderito alla domanda della moglie di assegnazione a lei della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, ove la minore andrà a vivere assieme alla madre;
-non sorge contestazione nemmeno sul diritto di visita padre/figlia, che la ricorrente ha indicato a week end alternati, escluso il pernotto ed il resistente nulla ha obiettato in proposito;
-nulla per assegni tra i coniugi in assenza di domanda sul punto;
-l'assegno unico universale andrà percepito in via esclusiva dalla madre in quanto collocataria prevalente della figlia minore;
-quanto all'assegno a carico del padre quale contributo al mantenimento ordinario della figlia, la ricorrente lo ha indicato in ricorso nella misura di euro 300,00 mensili, ma poi ne ha chiesto l'aumento ad euro 400,00 mensili in prima memoria istruttoria. Il resistente, invece, ha chiesto che questo assegno venga stabilito come indicato nel diritto di famiglia “in una percentuale oscillante Per_2 tra il 25 ed il 35% del proprio netto attivo mensile”.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi dimessa in atti dal resistente (più o meno analoga a quella dell'anno precedente) risulta che il marito ha percepito un importo mensile netto di euro 1.370,00
(cioè: 17.735-1284=16.451:12=1370). Prendendo in considerazione la percentuale media tra il 25 ed il 35% del netto attivo mensile del resistente risulta un assegno pari ad euro 411,00 mensili. La domanda di parte ricorrente, che ha chiesto un assegno mensile di euro 400,00 può pertanto venire accolta: decorrenza dell'assegno dalla data della domanda (30.7.2024);
-le spese straordinarie necessarie per la minore vanno poste a carico dei genitori, ciascuno per la metà, in ragione della minima differenza reddituale tra i genitori, compensata dall'assegno per il mantenimento della figlia a carico del padre e dalla percezione dell'assegno unico universale per la minore in via esclusiva dalla madre.
Dispone la prosecuzione del giudizio per la decisione sullo scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza di pari data.
Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei signori e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 21.11.2013 in Comune di Bushtino (Ucraina) alle seguenti condizioni:
1. affida la figlia minore in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. assegna la casa familiare alla madre, che vi abiterà con la figlia minore;
3. dispone il diritto/dovere del padre di incontrare la figlia minore a week end alternati, escluso il pernotto;
4. dispone il versamento a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia minore della somma mensile di euro 400,00, annualmente rivalutabile ISTAT e da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario le cui coordinate la madre avrà cura di indicare al padre (decorrenza dell'assegno dalla data della domanda: 30.7.2024), nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore, come da Protocollo del Tribunale di NE;
5. nulla per assegni tra i coniugi;
6. dispone che l'assegno unico universale in favore della minore venga percepito in via esclusiva dalla madre;
7. dispone per la prosecuzione del giudizio per lo scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza di pari data;
8) spese al merito.
Così deciso in NE, nella Camera di Consiglio dd. 1.10.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)