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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/11/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 4106 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 10.11.2017 ha chiesto l'accertamento del Parte_1 rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze del per l'anno 2011 CP_2
(51 giornate) e la conseguente reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
la ricorrente afferma di aver appreso la cancellazione il 18.07.2017 dalla consultazione dell'estratto contributivo e deduce di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso. Chiede spese con distrazione e dichiara i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Si è costituito l' eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità per CP_1 mancato valido ricorso amministrativo e, comunque, la decadenza sostanziale ex art. 22 D.L. 7/1970, assumendo che la cancellazione è stata pubblicata nella seconda variazione trimestrale 2014 sul sito dal 15.09.2014 al 30.09.2014; CP_1 in subordine, ha chiesto il rigetto nel merito richiamando verbale ispettivo che disconosce rapporti non genuini con il Consorzio PAC.
La difesa di parte ricorrente ha formalmente disconosciuto il documento di
“notifica” prodotto da , contestando l'effettiva pubblicazione e la certezza CP_1 della data.
Diritto
L'eccezione di improcedibilità per mancato ricorso amministrativo non è assorbente. Dagli atti del ricorrente risulta allegato ricorso amministrativo
(sebbene senza prova dell'esito), onde la pretesa improcedibilità ex art. 443 c.p.c. non può essere affermata allo stato sulla sola base delle difese di . Resta, CP_1 invece, dirimente l'eccezione di decadenza sostanziale ex art. 22 D.L. 7/1970.
È diritto vivente che, in tema di iscrizione/mancata iscrizione o cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria determina decadenza di natura sostanziale, rilevabile d'ufficio, insuscettibile di sanatoria.
Quanto al dies a quo, a seguito del D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, la pubblicazione telematica degli elenchi/variazioni sul sito istituzionale dell' CP_1 vale notifica ad ogni effetto e fa decorrere il termine decadenziale.
Nel caso concreto, l' ha indicato e prodotto la “seconda variazione CP_1
2014” pubblicata dal 15.09.2014 al 30.09.2014, dalla quale risulta la cancellazione della ricorrente;
tale produzione, ove ritenuta attendibile, individua il periodo di pubblicazione e, dunque, il momento di conoscenza legale.
La contestazione difensiva della ricorrente – che disconosce il documento di pubblicazione – non è assistita da contraria prova idonea a infirmare le risultanze documentali dell' , né sono stati offerti elementi per collocare in CP_1 data diversa la conoscenza del provvedimento. In ogni caso, anche considerando l'eventuale proposizione di ricorso amministrativo, il termine di 120 giorni decorre dalla definizione (espressa o per silentium) del procedimento amministrativo;
rispetto alla pubblicazione del settembre 2014, il ricorso giudiziale del 10.11.2017 è comunque oltre ogni combinazione utile dei termini. Ne consegue l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e l'improponibilità della domanda giudiziale, con assorbimento delle ulteriori questioni.
Anche a voler superare la decadenza, la domanda non risulterebbe assistita da prova rigorosa della subordinazione ex art. 2094 c.c. in presenza del disconoscimento : l'onere probatorio grava integralmente sul lavoratore e CP_1
l'iscrizione negli elenchi perde efficacia probatoria ove l'ente ne contesti la genuinità.
Quanto al valore delle risultanze ispettive prodotte dall' , il verbale CP_1 ispettivo è atto pubblico con efficacia probatoria privilegiata per i fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale;
il giudice può reputarlo prova sufficiente ove il contenuto e il concorso di altri elementi rendano superflui ulteriori mezzi istruttori.
Considerata la natura sostanziale della decadenza e le oscillazioni applicative legate alla transizione alla pubblicazione telematica, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti. Resta fermo, per completezza, che la dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa dalla ricorrente comporterebbe, comunque, l'esonero in caso di soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1 contro , così provvede:
[...] CP_1
1. Dichiara la decadenza ex art. 22 D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. in L. 11 marzo 1970, n. 83, e, per l'effetto, l'improponibilità della domanda giudiziale;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Patti 15/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo