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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/11/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
1209/n. 2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. IC NS e dall'avv. Lavinia NS) a mezzo ricorso depositato il 30/10/2023
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi) e contro
, Controparte_2 [...]
, Sede di Controparte_3
EN (che sarà difeso dal funzionario delegato, direttore Fabio Calvellini)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 4, letterali):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di EN sez. lavoro, contrariis reiectis:
- accertare il diritto alla retribuzione per gli incarichi di supplenza breve svolti dal ricorrente per l'insegnamento sul sostegno nella secondaria di II grado dal 19.10.22 al 22.11.22 per n. 10 ore settimanali e dal 1.12.22 al 23.12.22 per n. 5 ore
1 settimanali e per l'effetto, condannare l'amministrazione al pagamento di € 1.542,80 salvo il più o il meno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare l'illegittimità della somma calcolata dall'amministrazione quale indebita e per l'effetto, condannare l'amministrazione alla restituzione della somma pari ad € 1.025,94
€ salvo il più o il meno di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese di lite, per le quali i procuratori si dichiarano antistatari”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali):
“accertare il difetto di legittimazione passiva del e disporre la chiamata in causa del respingere le pretese del ricorrente nei riguardi del ”. Controparte_1
Parte convenuta, chiamata in causa – Mef RGS di EN - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 5, letterali):
“respingere la domanda azionata, per quanto riguarda la restituzione della quota relativa all'IRPEF presente nella ritenuta stipendiale applicata, e accertare la non competenza del – RTS nel pagamento del credito vantato dal ricorrente per la remunerazione dei contratti sottoscritti con le scuole per supplenze brevi. Con vittoria di spese”.
*
All'udienza 3/6/2024 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi, da remoto, ex art. 417-bis cpc: per , l'avv. Lavinia NS;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il funzionario del insiste nella autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa del . Controparte_2
2 L'avv. NS ne rileva la non utilità ai fini della decisione, versandosi in materia retributiva nel contraddittorio tra lavoratore e datore di lavoro.
Il giudice si riserva sull'ampliamento soggettivo della controversia e in ogni caso sulla programmazione decisoria.
*
Con ordinanza 15/1/2015 il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 1209/2023 rgl;
ritenuta nei rapporti tra le parti e nella complessiva vicenda sostanziale comunanza di causa;
visto l'art. 106 cpc;
autorizza il alla chiamata Controparte_1 in causa del;
CP_1 Controparte_2 fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 10/3/2025, ore 10:00, con facoltà di aula virtuale, come da separata autorizzazione. Termine per la notificazione entro il 10/2/2025.
*
All'udienza 10/3/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi: da remoto, ex art. 417-bis cpc, per , l'avv. Parte_1
Lavinia NS;
in presenza non virtuale, per il Controparte_1 [...]
, il funzionario delegato Francesco Ginanneschi. CP_1
Il funzionario del Ministero chiede nuovo termine per la chiamata in causa del . Controparte_2
L'avv. NS, stante la perentorietà del termine, opponendosi alla concessione di ulteriore termine, rinnovando inoltre l'opposizione sul piano della ammissibilità ed utilità della stessa chiamata.
Il giudice si riserva sulla istanza di rinnovazione del termine per la chiamata in causa/programma decisorio.
3 *
Con ordinanza del 14/3/2025 il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 1209/2023 rgl;
confermata nei rapporti tra le parti e nella complessiva vicenda sostanziale comunanza di causa; visto l'art. 106 cpc;
autorizza il alla Controparte_1 rinnovazione della Controparte_2
, nel termine perentorio del termine a difesa (2/4).
[...] fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 2/5/2025, ore 13:30, con facoltà di aula virtuale, come da separata autorizzazione.
*
All'udienza 2/5/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi: nessuno compare per il ricorrente (il giudice Parte_1 verifica sia in sala di attesa reale che virtuale); da remoto, per il , il Controparte_1 funzionario delegato Ernesto Nieri;
in presenza non virtuale, Fabio Calvellini, Direttore
[...]
. Parte_2
In assenza del ricorrente, per miglior verifica della posizione processuale del medesimo, si aggiorna la causa al 6/6/2025 ore 9:45 con facoltà da remoto in aula virtuale come da separato decreto di autorizzazione.
All'udienza 6/6/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi: da remoto per il ricorrente , l'avv. Lavinia NS;
Parte_1 in presenza non virtuale, per il Controparte_1 Controparte_1
, il funzionario delegato Francesco Ginanneschi;
[...] in presenza non virtuale, Fabio Calvellini, Direttore
[...]
. Parte_2
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 7/11/2025, ore 14:00, con termine per note entro il 27/10.
4 All'udienza di rinvio del 21/11/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi, presente la funzionaria : Parte_3 da remoto, ex art. 417-bis cpc, p v. Parte_1
IC NS anche in sostituzione dell'avv. Lavinia NS;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri;
in presenza non virtuale, Fabio Calvellini, Direttore
[...]
. Parte_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia.
1.1 è dipendente del Parte_1 Controparte_1
di lavoro a temp
[...] di assistente tecnico, area ATA.
1.2 Dall'inizio dell'anno scolastico 2022/23 il ricorrente accettava un incarico di supplenza all'I.I.S. Valdichiana per otto ore settimanali dal 7/9/2022 al 30/6/2023 (doc. 1 ric.) quale facoltà concessa dall'art. 59 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 con conseguente concessione di aspettativa per contratto a tempo determinato da parte dell'Amministrazione.
5 1.3 La previsione collettiva, cit.:
“
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
1.4 Durante il periodo di supplenza, a titolo di completamento, il lavoratore accettava ulteriori contratti di supplenza temporanea:
- dal 19/10/2022 al 22/11/2022 presso l'I.I.S. "S.G. Bosco" di Colle V.E. per 10 ore settimanali per l'insegnamento nella secondaria in qualità di ITP (doc. 2 ric.);
- dal 2/12/2022 al 23/12/2022 presso l'I.I.S. "P. Artusi" per n. 5 ore settimanali per l'insegnamento nella secondaria in qualità di ITP (doc. 3 ric.);
- dal 20/2/2023 al 30/6/2023 presso l'I.I.S. "Valdichiana" per n. 9 ore settimanali per attività di alternativa alla religione cattolica (doc. 4 ric.);
- dal 3/4/2023 al 30/6/2023 presso l'I.I.S. "Valdichiana” per n. 4 ore settimanali per sostegno (doc. 5 ric.).
1.5 Il docente lamenta come, sotto il profilo retributivo fino al mese di dicembre (doc. 6 ric. cedolini) abbia ricevuto il medesimo importo relativo alla qualifica di assistente tecnico, mentre a partire da gennaio 2023, con l'aggiornamento alla nuova situazione contrattuale lavorativa, la retribuzione riguardasse esclusivamente il contratto di supplenza annuale (8 ore), senza considerare i primi due contratti di supplenza breve (docc. 2 e 3 ric.).
1.6 Il 9/3/23 riceveva la comunicazione del , CP_6
(doc. 7 ric.) che restituiva alla scuola il pagamento inevaso dei suddetti contratti adducendo la seguente motivazione:
“Si restituiscono inevasi i contratti di supplenza breve, dal 02/12/2022 al 23/12/2022 per il e dal 19/10/2022 Parte_4 al 22/11/2022 per il San Giova tale tipologia di contratto non è di competenza della anche se, il CP_7 docente è già titolare di un contratto di ruolo (quindi gestita dalla
) con qualifica diversa”.
6 1.7 In pari data, riceveva altresì dal , l'avviso di CP_6 recupero di credito erariale per importo di € 6.797,47 (doc. 8 ric.):
1.8 Il credito erariale veniva poi ridotto a € 4.460,63 in forza del credito maturato dal ricorrente per gli altri due contratti di supplenza temporanea a completamento stipulati dal 20/2/23 al 30/6/23 e dal 3/4/23 al 30/6/23 (docc. 4 e 5 ric.).
1.9 Nella comunicazione del 28/4/23 (doc. 9 ric.) il avvisava il ricorrente che il recupero del credito residuo sarebbe avvenuto applicando una ritenuta mensile a partire dal mese di 5/2023 per un importo di € 557,58.
1.10 Il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la retribuzione per i primi due incarichi di supplenza breve e afferma l'illegittimità del recupero operato dal per essere stato effettuato al lordo delle ritenute IRPEF.
*
§ 2. La difesa dell'amministrazione scolastica.
2.1 Il , costituitosi, confermava la ricostruzione delle CP_1 circostanze fattuali operata dal ricorrente sulla supplenza annuale e le supplenze a completamento.
7 2.2 Sosteneva di aver inviato alla locale i contratti di supplenza breve oltre al decreto di concessione dell'aspettativa, regolarmente vistato dalla e che nessuna istituzione scolastica avesse negato il diritto alla retribuzione del proprio dipendente.
2.3 La Scuola ritiene di aver correttamente operato inviando gli atti alla essendo il lavoratore sia titolare di partita di spesa fissa sia supplente annuale.
2.4 All'epoca dei fatti la gestione delle supplenze brevi e saltuarie era ancora cartacea. Solamente a partire dal successivo anno scolastico 2023/24 simili situazioni sono state gestite in cooperazione applicativa (doc. nota del Controparte_1
).
[...]
2.5 Sostiene l'Amministrazione scolastica che il mancato pagamento delle somme dovute sia da imputarsi esclusivamente al così come ogni pretesa sul quantum degli importi.
*
§ 3. La difesa del Controparte_8
.
[...]
3.1 La , a seguito della chiamata in causa del si Parte_2
è costituita evidenziando la complessità della situazione del ricorrente generata dal fatto che l'aspettativa ai sensi dell'art. 59 CCNL cit. è concepita per l'assunzione delle supplenze annuali e non delle supplenze brevi (gestite direttamente dalle singole istituzioni scolastiche).
3.2 Rilevava come il sistema non consentisse il pagamento delle supplenze brevi quando vi già in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e come le scuole continuassero a inviare alla i contratti per supplenza breve perché non riuscivano a metterli in pagamento.
3.3 Le RTS non potevano procedere al pagamento di queste tipologie di contratti perché le supplenze brevi insistono su capitoli di bilancio non gestiti dalle Ragionerie Territoriali (v. messaggi NOIPA n. 71 del 3/9/2015 e 95 del 6/9/2019 docc. 1 e 2 .
8 3.4 Il evidenzia inoltre che il lavoratore ha continuato per alcuni mesi a percepire lo stipendio previsto dal proprio contratto a tempo indeterminato, anziché quello dovuto per i contratti di supplenze di ore con trattamento economico inferiore rispetto al contratto a tempo indeterminato.
3.5 Questa la ragione del recupero dell'indebito ridotto con forzatura del sistema compensando somme relative a rapporti contrattuali aventi competenze gestionali e fondi a copertura nettamente distinti.
3.6 Sottolinea che non sussiste dubbio sul diritto di Pt_1 al pagamento dei periodi di supplenza che ancora non
[...] stati liquidati, ma che la competenza al riguardo appartiene alla Scuola e non alla che non può operare su sistema non Parte_2 proprio: il pagamento delle supplenze brevi avviene attraverso la piattaforma NOIPA, sistema del MEF, ma su capitoli specifici e procedura totalmente gestita dal .
3.7 Sul recupero della somma al lordo la RTS contesta la richiesta di risarcimento di € 1.025,94 che è stata calcolata applicando alla somma recuperata un'aliquota IRPEF del 23%.
3.8 La evidenzia che con la modifica al TUIR e la conseguente restituzione dell'importo netto, vi sia un minore esborso da parte del contribuente al momento della refusione dell'indebito ma, non andando in tal caso la somma ridotta ad abbattere il reddito percepito, non comporta diminuzione dell'IRPEF corrisposta nell'anno di restituzione. Il vantaggio per il contribuente sarebbe quindi solo apparente: non riverserebbe l'IRPEF, ma poi verrebbe a pagare più tasse, in quanto gli verrebbe trattenuto quello che non ha riversato.
3.9 La spiega: “Nella pratica, pur essendo perfettamente coscienti che il richieda una restituzione al netto, tale tipo di CP_9 restituzione, per chi ha la partita stipendiale gestita con NOIPA, è agevole solo quando è il dipendente a operare materialmente il bonifico (nel nostro caso a Bilancio dello Stato), su richiesta dell'Amministrazione”.
9 *
§ 4. Sulla mancata retribuzione degli incarichi di supplenza breve.
4.1 Entrambe le Amministrazioni convenute non contestano l'esistenza del diritto del ricorrente al pagamento delle supplenze dal 19/10/2022 al 22/11/2022 presso l'I.I.S. "S.G. Bosco" di Colle V.E. per 10 ore settimanali (doc. 2 ric.) e dal 2/12/2022 al 23/12/2022 presso l'I.I.S. "P. Artusi" per n. 5 ore settimanali (doc. 3 ric.).
4.2 Ciò di per sé sarebbe sufficiente a ritenere fondata la domanda del lavoratore
4.3 L'azione, innanzitutto, correttamente è stata esercitata contro il proprio datore di lavoro, , unica Controparte_1 parte contrattuale datoriale del rapporto. Infatti, RTS è solamente l'articolazione statale che svolge ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. l) DM Controparte_2 del 3/9/2015, “attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato”. Alla stessa, dunque, compete la sola fase attuativa, erogativa della fondamentale controprestazione patrimoniale.
4.4 Dalla ricostruzione operata da entrambi i in CP_10 giudizio emerge una incomunicabilità tra due sistemi, un difetto organizzativo o semplicemente informatico che, nell'anno scolastico 2022/23 impediva il corretto pagamento delle supplenze a completamento in favore di chi fosse titolare di partita stipendiale in quanto assunto a tempo indeterminato. Tuttavia, un problema organizzativo interno all'articolazione dello Stato, il mancato dialogo tra le due strutture, sistema MIM e NOIPA, non pregiudicare il lavoratore e il suo diritto alla retribuzione, tanto da costringere lo stesso a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di quanto certamente dovuto.
4.5 L'autorità giudiziaria non può che accertare il diritto del lavoratore al pagamento di quanto dovuto dalla parte sostanziale del rapporto, il datore di lavoro, il . Controparte_1
10 4.6 È nel dialogo e nella cooperazione interna ai singoli uffici dello Stato che deve essere individuata la modalità esecutiva e la corretta gestione del sistema di pagamento. Modalità che, secondo quanto ammesso dal , sarebbe stata trovata già a partire dall'anno scolastico successi
*
§ 5. Sulla illegittimità del calcolo del credito erariale trattenuto.
5.1 La domanda è fondata.
5.2 Art. 10 D.P.R. 1986/n. 917: “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
[…] d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto
o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
[…] 2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
5.3 Circolare N. 8/E Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021
“3. Determinazione dell'importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti Al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito. Ad esempio, qualora il sostituto d'imposta abbia erogato nel 2019 euro 28.000, operando ritenute a titolo Irpef per euro 6.960, e nel 2021 richieda la restituzione di un quarto della somma
11 complessivamente erogata (28.000*1/4) ovvero di euro 7.000, al fine di stabilire l'importo netto dell'indebito oggetto di restituzione, il sostituto dovrà sottrarre da tale ultimo importo un quarto delle ritenute Irpef operate, che nell'ipotesi rappresentata, è pari ad euro 1.740 (dato da euro 6.960*1/4). Conseguentemente, l'importo dell'indebito, al netto delle ritenute Irpef, sarà pari ad euro 5.260 (ovvero euro 7.000-1.740). Si fa presente che le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subita, nonché delle ritenute applicate a titolo di addizionali all'Irpef”.
5.4 Cassazione SL, sentenza 2012/n. 1464 massimata come segue: “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.
La lettura della sentenza ne chiarisce le ragioni: “La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. 6, 2.3.2009 n. 1164, con riguardo al rapporto tra amministrazione e dipendente)”.
Cfr. solo ad es. più recentemente, Cass. SL 2024/n. 2691, per la riaffermazione del principio più generale che “il lavoratore restituisce solo ciò che effettivamente ha avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato”.
12 5.5 Il lavoratore contesta l'avvenuto recupero del credito erariale al lordo delle ritenute IRPEF e non al netto della somma effettivamente percepita.
5.6 Anche sotto questo profilo deve rilevarsi sostanziale non contestazione in quanto la ammette che “nella pratica, pur essendo perfettamente coscienti che il richieda una restituzione CP_9 al netto, tale tipo di restituzione, per chi ha la partita stipendiale gestita con NOIPA, è agevole solo quando è il dipendente a operare materialmente il bonifico (nel nostro caso a Bilancio dello Stato), su richiesta dell'Amministrazione”.
5.7 Pertanto, vi era consapevolezza di aver effettuato un recupero al lordo e in difetto rispetto alla previsione del c. 2bis cit..
5.8 Si deve dare atto che, nonostante l'intenzione di evitare un conseguente conguaglio IRPEF per il dipendente, prima di recuperare una somma di importo lordo anziché netto sarebbe stato necessario acquisire quanto meno il consenso – in atti non documentato - del dipendente, del sostituito, e, in mancanza di questo, procedere con il previsto recupero della somma netta. Risulta comunque apprezzabile il motivo che ha mosso l'Amministrazione in quanto di fatto si realizza un saldo uguale a zero tra dare e avere tra componente IRPEF da restituire al dipendente e poi conseguentemente IRPEF da versare allo Stato.
5.9 Alla base della vicenda, tuttavia, la circostanza per cui l'Amministrazione, nonostante il lavoratore avesse avuto l'incarico di docenza nel mese di 9/2022, ha continuato per mesi a corrispondere una retribuzione errata, con la conseguenza che anche l'IRPEF è stata erroneamente determinata.
5.10 Ne consegue la necessità di restituire le maggiori somme trattenute corrispondenti alla quota IRPEF.
*
Le spese processuali sono regolate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
13 accertato il diritto alla retribuzione per gli incarichi di supplenza breve svolti da dal 19/10/22 al 22/11/22 per 10 ore Parte_1 settimanali e dal 1/12/22 al 23/12/22 per 5 ore settimanali condanna il al pagamento di € 1.542,80 Controparte_1 oltre interessi legali;
accertata l'illegittimità della somma calcolata a titolo di recupero, dal , Controparte_2 [...]
, Sede di EN, Controparte_3
alla restituzione Controparte_1 della somma di € 1.025,94 oltre interessi legali;
condanna il e Controparte_1 [...]
, tra loro in solido, al pagamento delle Controparte_2
l ricorrente, liquidate in € 2.626,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15
% come per legge oltre € 49,00 per spese (contributo unificato) con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
EN, 21/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
14
“In nome del popolo italiano” Sentenza
1209/n. 2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. IC NS e dall'avv. Lavinia NS) a mezzo ricorso depositato il 30/10/2023
contro
Controparte_1
(che sarà difeso dai funzionari delegati Ernesto Nieri e Francesco Ginanneschi) e contro
, Controparte_2 [...]
, Sede di Controparte_3
EN (che sarà difeso dal funzionario delegato, direttore Fabio Calvellini)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti (conclusioni, ricorso, p. 4, letterali):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di EN sez. lavoro, contrariis reiectis:
- accertare il diritto alla retribuzione per gli incarichi di supplenza breve svolti dal ricorrente per l'insegnamento sul sostegno nella secondaria di II grado dal 19.10.22 al 22.11.22 per n. 10 ore settimanali e dal 1.12.22 al 23.12.22 per n. 5 ore
1 settimanali e per l'effetto, condannare l'amministrazione al pagamento di € 1.542,80 salvo il più o il meno di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- accertare l'illegittimità della somma calcolata dall'amministrazione quale indebita e per l'effetto, condannare l'amministrazione alla restituzione della somma pari ad € 1.025,94
€ salvo il più o il meno di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese di lite, per le quali i procuratori si dichiarano antistatari”.
Parte convenuta – - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 4, letterali):
“accertare il difetto di legittimazione passiva del e disporre la chiamata in causa del respingere le pretese del ricorrente nei riguardi del ”. Controparte_1
Parte convenuta, chiamata in causa – Mef RGS di EN - si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda chiedendo (conclusioni, memoria difensiva, p. 5, letterali):
“respingere la domanda azionata, per quanto riguarda la restituzione della quota relativa all'IRPEF presente nella ritenuta stipendiale applicata, e accertare la non competenza del – RTS nel pagamento del credito vantato dal ricorrente per la remunerazione dei contratti sottoscritti con le scuole per supplenze brevi. Con vittoria di spese”.
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All'udienza 3/6/2024 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi, da remoto, ex art. 417-bis cpc: per , l'avv. Lavinia NS;
Parte_1 per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri.
Il giudice sente le parti che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria. Il funzionario del insiste nella autorizzazione alla CP_1 chiamata in causa del . Controparte_2
2 L'avv. NS ne rileva la non utilità ai fini della decisione, versandosi in materia retributiva nel contraddittorio tra lavoratore e datore di lavoro.
Il giudice si riserva sull'ampliamento soggettivo della controversia e in ogni caso sulla programmazione decisoria.
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Con ordinanza 15/1/2015 il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 1209/2023 rgl;
ritenuta nei rapporti tra le parti e nella complessiva vicenda sostanziale comunanza di causa;
visto l'art. 106 cpc;
autorizza il alla chiamata Controparte_1 in causa del;
CP_1 Controparte_2 fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 10/3/2025, ore 10:00, con facoltà di aula virtuale, come da separata autorizzazione. Termine per la notificazione entro il 10/2/2025.
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All'udienza 10/3/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi: da remoto, ex art. 417-bis cpc, per , l'avv. Parte_1
Lavinia NS;
in presenza non virtuale, per il Controparte_1 [...]
, il funzionario delegato Francesco Ginanneschi. CP_1
Il funzionario del Ministero chiede nuovo termine per la chiamata in causa del . Controparte_2
L'avv. NS, stante la perentorietà del termine, opponendosi alla concessione di ulteriore termine, rinnovando inoltre l'opposizione sul piano della ammissibilità ed utilità della stessa chiamata.
Il giudice si riserva sulla istanza di rinnovazione del termine per la chiamata in causa/programma decisorio.
3 *
Con ordinanza del 14/3/2025 il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
sciolta la riserva assunta nella causa n. 1209/2023 rgl;
confermata nei rapporti tra le parti e nella complessiva vicenda sostanziale comunanza di causa; visto l'art. 106 cpc;
autorizza il alla Controparte_1 rinnovazione della Controparte_2
, nel termine perentorio del termine a difesa (2/4).
[...] fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 2/5/2025, ore 13:30, con facoltà di aula virtuale, come da separata autorizzazione.
*
All'udienza 2/5/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi: nessuno compare per il ricorrente (il giudice Parte_1 verifica sia in sala di attesa reale che virtuale); da remoto, per il , il Controparte_1 funzionario delegato Ernesto Nieri;
in presenza non virtuale, Fabio Calvellini, Direttore
[...]
. Parte_2
In assenza del ricorrente, per miglior verifica della posizione processuale del medesimo, si aggiorna la causa al 6/6/2025 ore 9:45 con facoltà da remoto in aula virtuale come da separato decreto di autorizzazione.
All'udienza 6/6/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi: da remoto per il ricorrente , l'avv. Lavinia NS;
Parte_1 in presenza non virtuale, per il Controparte_1 Controparte_1
, il funzionario delegato Francesco Ginanneschi;
[...] in presenza non virtuale, Fabio Calvellini, Direttore
[...]
. Parte_2
Il giudice fissa per la discussione l'udienza del 7/11/2025, ore 14:00, con termine per note entro il 27/10.
4 All'udienza di rinvio del 21/11/2025 nella causa n. 1209/2023 rgl sono comparsi, presente la funzionaria : Parte_3 da remoto, ex art. 417-bis cpc, p v. Parte_1
IC NS anche in sostituzione dell'avv. Lavinia NS;
per il , il funzionario Controparte_1 delegato Ernesto Nieri;
in presenza non virtuale, Fabio Calvellini, Direttore
[...]
. Parte_2
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. Oggetto della controversia.
1.1 è dipendente del Parte_1 Controparte_1
di lavoro a temp
[...] di assistente tecnico, area ATA.
1.2 Dall'inizio dell'anno scolastico 2022/23 il ricorrente accettava un incarico di supplenza all'I.I.S. Valdichiana per otto ore settimanali dal 7/9/2022 al 30/6/2023 (doc. 1 ric.) quale facoltà concessa dall'art. 59 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 con conseguente concessione di aspettativa per contratto a tempo determinato da parte dell'Amministrazione.
5 1.3 La previsione collettiva, cit.:
“
1. Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.
2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali”.
1.4 Durante il periodo di supplenza, a titolo di completamento, il lavoratore accettava ulteriori contratti di supplenza temporanea:
- dal 19/10/2022 al 22/11/2022 presso l'I.I.S. "S.G. Bosco" di Colle V.E. per 10 ore settimanali per l'insegnamento nella secondaria in qualità di ITP (doc. 2 ric.);
- dal 2/12/2022 al 23/12/2022 presso l'I.I.S. "P. Artusi" per n. 5 ore settimanali per l'insegnamento nella secondaria in qualità di ITP (doc. 3 ric.);
- dal 20/2/2023 al 30/6/2023 presso l'I.I.S. "Valdichiana" per n. 9 ore settimanali per attività di alternativa alla religione cattolica (doc. 4 ric.);
- dal 3/4/2023 al 30/6/2023 presso l'I.I.S. "Valdichiana” per n. 4 ore settimanali per sostegno (doc. 5 ric.).
1.5 Il docente lamenta come, sotto il profilo retributivo fino al mese di dicembre (doc. 6 ric. cedolini) abbia ricevuto il medesimo importo relativo alla qualifica di assistente tecnico, mentre a partire da gennaio 2023, con l'aggiornamento alla nuova situazione contrattuale lavorativa, la retribuzione riguardasse esclusivamente il contratto di supplenza annuale (8 ore), senza considerare i primi due contratti di supplenza breve (docc. 2 e 3 ric.).
1.6 Il 9/3/23 riceveva la comunicazione del , CP_6
(doc. 7 ric.) che restituiva alla scuola il pagamento inevaso dei suddetti contratti adducendo la seguente motivazione:
“Si restituiscono inevasi i contratti di supplenza breve, dal 02/12/2022 al 23/12/2022 per il e dal 19/10/2022 Parte_4 al 22/11/2022 per il San Giova tale tipologia di contratto non è di competenza della anche se, il CP_7 docente è già titolare di un contratto di ruolo (quindi gestita dalla
) con qualifica diversa”.
6 1.7 In pari data, riceveva altresì dal , l'avviso di CP_6 recupero di credito erariale per importo di € 6.797,47 (doc. 8 ric.):
1.8 Il credito erariale veniva poi ridotto a € 4.460,63 in forza del credito maturato dal ricorrente per gli altri due contratti di supplenza temporanea a completamento stipulati dal 20/2/23 al 30/6/23 e dal 3/4/23 al 30/6/23 (docc. 4 e 5 ric.).
1.9 Nella comunicazione del 28/4/23 (doc. 9 ric.) il avvisava il ricorrente che il recupero del credito residuo sarebbe avvenuto applicando una ritenuta mensile a partire dal mese di 5/2023 per un importo di € 557,58.
1.10 Il ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto la retribuzione per i primi due incarichi di supplenza breve e afferma l'illegittimità del recupero operato dal per essere stato effettuato al lordo delle ritenute IRPEF.
*
§ 2. La difesa dell'amministrazione scolastica.
2.1 Il , costituitosi, confermava la ricostruzione delle CP_1 circostanze fattuali operata dal ricorrente sulla supplenza annuale e le supplenze a completamento.
7 2.2 Sosteneva di aver inviato alla locale i contratti di supplenza breve oltre al decreto di concessione dell'aspettativa, regolarmente vistato dalla e che nessuna istituzione scolastica avesse negato il diritto alla retribuzione del proprio dipendente.
2.3 La Scuola ritiene di aver correttamente operato inviando gli atti alla essendo il lavoratore sia titolare di partita di spesa fissa sia supplente annuale.
2.4 All'epoca dei fatti la gestione delle supplenze brevi e saltuarie era ancora cartacea. Solamente a partire dal successivo anno scolastico 2023/24 simili situazioni sono state gestite in cooperazione applicativa (doc. nota del Controparte_1
).
[...]
2.5 Sostiene l'Amministrazione scolastica che il mancato pagamento delle somme dovute sia da imputarsi esclusivamente al così come ogni pretesa sul quantum degli importi.
*
§ 3. La difesa del Controparte_8
.
[...]
3.1 La , a seguito della chiamata in causa del si Parte_2
è costituita evidenziando la complessità della situazione del ricorrente generata dal fatto che l'aspettativa ai sensi dell'art. 59 CCNL cit. è concepita per l'assunzione delle supplenze annuali e non delle supplenze brevi (gestite direttamente dalle singole istituzioni scolastiche).
3.2 Rilevava come il sistema non consentisse il pagamento delle supplenze brevi quando vi già in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e come le scuole continuassero a inviare alla i contratti per supplenza breve perché non riuscivano a metterli in pagamento.
3.3 Le RTS non potevano procedere al pagamento di queste tipologie di contratti perché le supplenze brevi insistono su capitoli di bilancio non gestiti dalle Ragionerie Territoriali (v. messaggi NOIPA n. 71 del 3/9/2015 e 95 del 6/9/2019 docc. 1 e 2 .
8 3.4 Il evidenzia inoltre che il lavoratore ha continuato per alcuni mesi a percepire lo stipendio previsto dal proprio contratto a tempo indeterminato, anziché quello dovuto per i contratti di supplenze di ore con trattamento economico inferiore rispetto al contratto a tempo indeterminato.
3.5 Questa la ragione del recupero dell'indebito ridotto con forzatura del sistema compensando somme relative a rapporti contrattuali aventi competenze gestionali e fondi a copertura nettamente distinti.
3.6 Sottolinea che non sussiste dubbio sul diritto di Pt_1 al pagamento dei periodi di supplenza che ancora non
[...] stati liquidati, ma che la competenza al riguardo appartiene alla Scuola e non alla che non può operare su sistema non Parte_2 proprio: il pagamento delle supplenze brevi avviene attraverso la piattaforma NOIPA, sistema del MEF, ma su capitoli specifici e procedura totalmente gestita dal .
3.7 Sul recupero della somma al lordo la RTS contesta la richiesta di risarcimento di € 1.025,94 che è stata calcolata applicando alla somma recuperata un'aliquota IRPEF del 23%.
3.8 La evidenzia che con la modifica al TUIR e la conseguente restituzione dell'importo netto, vi sia un minore esborso da parte del contribuente al momento della refusione dell'indebito ma, non andando in tal caso la somma ridotta ad abbattere il reddito percepito, non comporta diminuzione dell'IRPEF corrisposta nell'anno di restituzione. Il vantaggio per il contribuente sarebbe quindi solo apparente: non riverserebbe l'IRPEF, ma poi verrebbe a pagare più tasse, in quanto gli verrebbe trattenuto quello che non ha riversato.
3.9 La spiega: “Nella pratica, pur essendo perfettamente coscienti che il richieda una restituzione al netto, tale tipo di CP_9 restituzione, per chi ha la partita stipendiale gestita con NOIPA, è agevole solo quando è il dipendente a operare materialmente il bonifico (nel nostro caso a Bilancio dello Stato), su richiesta dell'Amministrazione”.
9 *
§ 4. Sulla mancata retribuzione degli incarichi di supplenza breve.
4.1 Entrambe le Amministrazioni convenute non contestano l'esistenza del diritto del ricorrente al pagamento delle supplenze dal 19/10/2022 al 22/11/2022 presso l'I.I.S. "S.G. Bosco" di Colle V.E. per 10 ore settimanali (doc. 2 ric.) e dal 2/12/2022 al 23/12/2022 presso l'I.I.S. "P. Artusi" per n. 5 ore settimanali (doc. 3 ric.).
4.2 Ciò di per sé sarebbe sufficiente a ritenere fondata la domanda del lavoratore
4.3 L'azione, innanzitutto, correttamente è stata esercitata contro il proprio datore di lavoro, , unica Controparte_1 parte contrattuale datoriale del rapporto. Infatti, RTS è solamente l'articolazione statale che svolge ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. l) DM Controparte_2 del 3/9/2015, “attività in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato”. Alla stessa, dunque, compete la sola fase attuativa, erogativa della fondamentale controprestazione patrimoniale.
4.4 Dalla ricostruzione operata da entrambi i in CP_10 giudizio emerge una incomunicabilità tra due sistemi, un difetto organizzativo o semplicemente informatico che, nell'anno scolastico 2022/23 impediva il corretto pagamento delle supplenze a completamento in favore di chi fosse titolare di partita stipendiale in quanto assunto a tempo indeterminato. Tuttavia, un problema organizzativo interno all'articolazione dello Stato, il mancato dialogo tra le due strutture, sistema MIM e NOIPA, non pregiudicare il lavoratore e il suo diritto alla retribuzione, tanto da costringere lo stesso a rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere il pagamento di quanto certamente dovuto.
4.5 L'autorità giudiziaria non può che accertare il diritto del lavoratore al pagamento di quanto dovuto dalla parte sostanziale del rapporto, il datore di lavoro, il . Controparte_1
10 4.6 È nel dialogo e nella cooperazione interna ai singoli uffici dello Stato che deve essere individuata la modalità esecutiva e la corretta gestione del sistema di pagamento. Modalità che, secondo quanto ammesso dal , sarebbe stata trovata già a partire dall'anno scolastico successi
*
§ 5. Sulla illegittimità del calcolo del credito erariale trattenuto.
5.1 La domanda è fondata.
5.2 Art. 10 D.P.R. 1986/n. 917: “1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
[…] d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto
o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi;
in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
[…] 2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.
5.3 Circolare N. 8/E Agenzia delle Entrate del 14 luglio 2021
“3. Determinazione dell'importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti Al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all'indebito. Ad esempio, qualora il sostituto d'imposta abbia erogato nel 2019 euro 28.000, operando ritenute a titolo Irpef per euro 6.960, e nel 2021 richieda la restituzione di un quarto della somma
11 complessivamente erogata (28.000*1/4) ovvero di euro 7.000, al fine di stabilire l'importo netto dell'indebito oggetto di restituzione, il sostituto dovrà sottrarre da tale ultimo importo un quarto delle ritenute Irpef operate, che nell'ipotesi rappresentata, è pari ad euro 1.740 (dato da euro 6.960*1/4). Conseguentemente, l'importo dell'indebito, al netto delle ritenute Irpef, sarà pari ad euro 5.260 (ovvero euro 7.000-1.740). Si fa presente che le somme, da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subita, nonché delle ritenute applicate a titolo di addizionali all'Irpef”.
5.4 Cassazione SL, sentenza 2012/n. 1464 massimata come segue: “Nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.
La lettura della sentenza ne chiarisce le ragioni: “La ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere ad oggetto, pertanto, che le somme da quest'ultimo "percepite", ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (in tali termini, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. 6, 2.3.2009 n. 1164, con riguardo al rapporto tra amministrazione e dipendente)”.
Cfr. solo ad es. più recentemente, Cass. SL 2024/n. 2691, per la riaffermazione del principio più generale che “il lavoratore restituisce solo ciò che effettivamente ha avuto e il creditore può sempre richiedere al fisco la restituzione di quanto ha pagato”.
12 5.5 Il lavoratore contesta l'avvenuto recupero del credito erariale al lordo delle ritenute IRPEF e non al netto della somma effettivamente percepita.
5.6 Anche sotto questo profilo deve rilevarsi sostanziale non contestazione in quanto la ammette che “nella pratica, pur essendo perfettamente coscienti che il richieda una restituzione CP_9 al netto, tale tipo di restituzione, per chi ha la partita stipendiale gestita con NOIPA, è agevole solo quando è il dipendente a operare materialmente il bonifico (nel nostro caso a Bilancio dello Stato), su richiesta dell'Amministrazione”.
5.7 Pertanto, vi era consapevolezza di aver effettuato un recupero al lordo e in difetto rispetto alla previsione del c. 2bis cit..
5.8 Si deve dare atto che, nonostante l'intenzione di evitare un conseguente conguaglio IRPEF per il dipendente, prima di recuperare una somma di importo lordo anziché netto sarebbe stato necessario acquisire quanto meno il consenso – in atti non documentato - del dipendente, del sostituito, e, in mancanza di questo, procedere con il previsto recupero della somma netta. Risulta comunque apprezzabile il motivo che ha mosso l'Amministrazione in quanto di fatto si realizza un saldo uguale a zero tra dare e avere tra componente IRPEF da restituire al dipendente e poi conseguentemente IRPEF da versare allo Stato.
5.9 Alla base della vicenda, tuttavia, la circostanza per cui l'Amministrazione, nonostante il lavoratore avesse avuto l'incarico di docenza nel mese di 9/2022, ha continuato per mesi a corrispondere una retribuzione errata, con la conseguenza che anche l'IRPEF è stata erroneamente determinata.
5.10 Ne consegue la necessità di restituire le maggiori somme trattenute corrispondenti alla quota IRPEF.
*
Le spese processuali sono regolate in dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
13 accertato il diritto alla retribuzione per gli incarichi di supplenza breve svolti da dal 19/10/22 al 22/11/22 per 10 ore Parte_1 settimanali e dal 1/12/22 al 23/12/22 per 5 ore settimanali condanna il al pagamento di € 1.542,80 Controparte_1 oltre interessi legali;
accertata l'illegittimità della somma calcolata a titolo di recupero, dal , Controparte_2 [...]
, Sede di EN, Controparte_3
alla restituzione Controparte_1 della somma di € 1.025,94 oltre interessi legali;
condanna il e Controparte_1 [...]
, tra loro in solido, al pagamento delle Controparte_2
l ricorrente, liquidate in € 2.626,00 per compensi professionali (scaglione di valore, parametro medio per studio, fase introduttiva, trattazione e decisione) oltre Iva, Cap e 15
% come per legge oltre € 49,00 per spese (contributo unificato) con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
EN, 21/11/2025
il giudice Delio Cammarosano
14