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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7340/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio del Parte_1 C.F._1
prof. avv. Raffaele Tommasini e dell'avv. Carmelo Moschella, che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
, già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Controparte_1
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Messina (c.f. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliati a Messina presso la sede dell'ultimo, rappresentati e difesi dal funzionario ivi addetto dott.ssa ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., Controparte_2
resistente
tutti i docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di
Messina per la classe di concorso A060 che potrebbero essere pretermessi dal conferimento dell'incarico annuale in favore della ricorrente per l'a.s. 2022/2023,
controinteressati contumaci
oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - graduatorie – rinuncia sedi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 30 dicembre 2022 , premesso di essere inserita nella prima Parte_1
fascia delle GPS della provincia di Messina, classi di concorso A001 (posizione 29), A060 (posizione 39),
A008 (posizione 8), A016 (posizione 11), A017 (posizione 26), A037 (posizione 26) e A054 (posizione 13), ha dedotto di avere presentato in data 14 agosto 2022 istanza telematica di aggiornamento finalizzata all'assegnazione delle supplenze per l'a.s. 2022/2023, indicando le 150 sedi scolastiche prescelte;
ha lamentato di essere rimasta esclusa dalle nomine poiché, non avendo indicato tutte le sedi nel primo turno è stata dichiarata rinunciataria e i posti liberi e/o disponibili, via via emersi durante i vari turni di convocazione, sono stati assegnati a soggetti collocati in posizione successiva alla propria e con punteggio inferiore. Ha chiesto, pertanto, in via cautelare anche previa disapplicazione dell'art. 12, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n.
112 del 6 maggio 2022, di dichiarare il proprio diritto ad ottenere l'assegnazione dell'incarico annuale per l'anno scolastico 2022/2023 per la classe A060, con decorrenza dal 27 settembre 2022, nell'ordine per la cattedra intera al «Foscolo» di RM (scelta n. 24 della domanda), per la cattedra intera alla secondaria di
I grado di (scelta n. 38), per lo spezzone di cattedra (8 ore) alla Leonardo Da Vinci di Persona_1
IL NA (scelta n. 66) ed infine per lo spezzone di cattedra (8 ore) alla «Pirandello» di TT (scelta n. 76) e/o comunque quelle che, quale docente inserita nella prima fascia delle G.P.S. di Messina, le sarebbero spettate;
di riconoscere il proprio diritto ad ottenere l'assegnazione dell'incarico annuale per la classe di concorso A060, come meglio sopra specificato, anche previa disapplicazione (rectius, corretta interpretazione) dell'O.M. cit., del decreto di pubblicazione del secondo turno di nomine dei docenti a tempo determinato approvato e pubblicato con provvedimento del 27 settembre 2022, del decreto di conferimento incarichi a tempo determinato a.s. 2022/2023 dalle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) su Posti Sostegno ADMM e
Posto Comune approvato e pubblicato con provvedimento del 5 settembre 2022 e del provvedimento di rettifica del 9 settembre 2022 con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alla acquisizione del punteggio che la stessa avrebbe maturato nella specifica classe di concorso. In ogni caso e nel merito ha chiesto di condannare l'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente a seguito dell'illegittimo mancato conferimento dell'incarico annuale in proprio favore, e a riconoscerle per l'intero a.s. 2022/2023, con decorrenza dal 27 settembre 2022 al 30 giugno 2023, le differenze retributive per gli importi non percepiti, nonché gli effetti giuridici del servizio per la classe di concorso A060 con il consequenziale riconoscimento dell'anno di servizio e del punteggio (12 punti) che la stessa avrebbe maturato nella specifica classe di concorso anche ai fini del riconoscimento del punteggio nelle GPS e nelle graduatorie d'istituto.
Nella contumacia dei controinteressati, con ordinanza dell'11 luglio 2023 l'istanza cautelare è stata respinta per difetto di periculum. Quindi, sostituita l'udienza del 1 aprile 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa nel merito con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va anzitutto ribadito che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di personale docente e ATA, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del
“petitum” sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. (v. Cass. S.U. nn. 10538 e 9330 del 2023).
Pertanto, va respinta l'eccezione preliminare sollevata dall'amministrazione convenuta.
3.- Inoltre, si conferma che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
[...]
, quale datore di lavoro della ricorrente, difettando invece in capo agli Uffici Controparte_1
scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di sue mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n.
165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass.
n. 32166/2021).
4.- Nel merito con le note del gennaio 2024 e le successive parte ricorrente ha precisato di insistere solo nel primo motivo di ricorso (1.1.), laddove ha dedotto l'illegittimità dell'intera procedura per la omessa preventiva pubblicazione delle sedi da assegnare in occasione dei conferimenti degli incarichi annuali da il che non le ha consentito di conoscere preventivamente le sedi che sarebbero state oggetto di selezione Pt_2
e quindi di esprimere una scelta consapevole.
Tale rilievo non risulta decisivo, posto che per dato pacifico ella ha comunque indicato nella domanda le 150 sedi prescelte nella sezione “espressione preferenze”.
4.1.- Si richiama dunque ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. l'orientamento già espresso da questo ufficio (cfr. da ultimo sent. n. 152/2024; ordinanza collegiale n. 5448/2023), che muovendo da un'attenta lettura della normativa di settore contenuta nell'art. 12 dell'O.M. n. 112/2022, applicabile ratione temporis, e raffrontandola con quella precedentemente dettata dall'art. 4 del D.M. n. 242/2021 (oggetto delle pronunce richiamate da parte ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni).
In particolare, si è rilevato che mentre quest'ultima disposizione, al comma 8, stabiliva che “La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente” e al comma 9 che “La mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili.”; l'art. 12 dell'O.M. 112/2022 cit. dispone “1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1
aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. 4.
La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo
l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.”.
Pertanto, alla luce dell'inequivoco tenore letterale della nuova disposizione e della lettura sistematica di tutti i suoi commi, appare “chiaro – in raffronto alla precedente formulazione normativa - che la mancata indicazione di una sede o di una tipologia di posto resasi disponibile per un determinato turno di nomina equivale, per il candidato rimasto per quel turno insoddisfatto, ad una rinuncia, a quella sede e a quella tipologia di posto. Altrettanto nitide appaiono poi le conseguenze di tale rinuncia (ad assumere servizio in alcune sedi della provincia)” nel senso che “il rinunciatario che è stato 'trattato dalla procedura' e che, al momento del suo turno sia rimasto insoddisfatto per indisponibilità tra le limitate sedi indicate, non potrà più partecipare ai successivi turni di nomina”. Risulta evidente che la “rinuncia all'incarico” cui fa riferimento il comma 10 si riferisca ai rinunciatari di cui al comma 4, i quali, non avendo manifestato disponibilità ad assumere servizio in tutte le sedi della provincia se, al primo turno di nomina, arrivato il loro turno rispetto alla posizione in graduatoria, non risultano soddisfatti in quanto non vi sono sedi disponibili tra quelle richieste, rimangono non assegnatari dell'incarico per l'anno scolastico di riferimento, salva la possibilità, in ogni caso, di assumere incarico attraverso le graduatorie di istituto;
con possibile soddisfazione, pertanto, del loro interesse a lavorare
“in quel determinato posto”.
Al contrario, il comma 11 sanziona il comportamento degli aspiranti che, pur risultando assegnatari della supplenza, vi abbiano espressamente rinunciato ovvero non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato, escludendone la partecipazione non solo dalle ulteriori fasi ma anche da “tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento” e, quindi, con esclusione anche dalle graduatorie di istituto.
Inoltre, la stessa norma applicabile alla fattispecie oggetto del presente giudizio, a differenza della disposizione contenuta dell'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 242 del 30 luglio 2021, prevede espressamente che “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”. La norma pertanto prevede espressamente che qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con la conseguenza che non potrà più essere destinatario di incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
E' stato pure precisato che “i vari turni di nomina sono comunque fasi di un'unica procedura (per quanto articolata in fasi di carattere successivo) che trova il suo incipit nella domanda informatizzata presentata ai sensi del terzo comma. All'interno della domanda i docenti hanno la facoltà di indicare delle preferenze (nozione diversa dalla scelta tra più sedi predeterminate) tra tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto, manifestando così la disponibilità ad assumere incarichi all'interno di tutta la provincia. Nel momento in cui l'aspirante sceglie di non esprimere preferenze su tutte le sedi, incorre nella possibilità, espressamente indicata (a differenza della formulazione di cui al Decreto 9 Ministeriale n.
242 del 30 luglio 2021) nel comma 4 dell'art. 12 O.M. 122/2022, ove non siano disponibili nessuna delle sedi Parte indicate, di essere considerato rinunciatario, con conseguente mancata assegnazione di incarico da La mancata partecipazione ai turni di nomina successivi al primo è conseguenza, pertanto, di una libera determinazione assunta dalla parte e, stante la chiarezza del dettato normativo sopra descritto, non può ritenersi violativa di un legittimo affidamento.”; sicchè “alcuna violazione del principio meritocratico – per come strutturato il sistema di reclutamento – può ritenersi in astratto prospettabile, in quanto gli incarichi vengono dal sistema automatizzato assegnati sulla scorta dell'ordine di graduatoria.”, senza poi trascurare che “il diritto soggettivo vantato dai partecipanti alla procedura di reclutamento è quello al conferimento dell'incarico sulla provincia e non al conferimento dell'incarico in una specifica e determinata sede.
D'altronde se il docente, secondo sua libera scelta ed in conformità al principio di autoresponsabilità, sceglie di correre il rischio di risultare rinunciatario inserendo in domanda solo alcune sedi, non vede comunque irrimediabilmente preclusa la sua aspirazione a lavorare presso una sede da lui preferita, attesa la partecipazione (e quindi la possibilità di conferimento incarico) dalle graduatorie di istituto.”.
Nella specie, come chiarito dall'amministrazione, essa è stata considerata rinunciataria in ordine alla classe di concorso A060 al secondo turno di nomine, non avendo scelto nella domanda presentata sul portale
INS sedi disponibili assegnate al primo turno a candidati aventi punteggio inferiore.
La domanda va quindi rigettata.
5.- Le ragioni della decisione e la controvertibilità della questione, comprovata dalla sussistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito, giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambe le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia dei controinteressati rigetta la domanda, compensando le spese processuali.
Messina, 2.4.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro