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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/06/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/2025 V.G., avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente
DA
nato a [...], in data [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Nadia Lionti,
E DA
nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Laura Alfano.
Conclusioni delle parti: hanno chiesto l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 12 marzo 2025, e Parte_1 Parte_2 espongono:
[...]
- di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 5 settembre 2001, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Caltanissetta dell'anno 2001, parte II, Serie A, n. 276;
-che dal matrimonio non sono nati figli;
-che, con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 26 marzo 2015 è stata omologata la separazione, a seguito della conversione del procedimento, da giudiziale in consensuale, alle condizioni di cui all'accordo depositato in udienza.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge, i ricorrenti chiedono la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori pattuizioni, sul rilievo che sono entrambi economicamente indipendenti e che non vi è più casa familiare, in quanto la stessa, condotta in locazione, è stata lasciata dalla moglie, che ne era assegnataria in base all'accordo di separazione.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione, del 3 giugno 2025, è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con cui le parti hanno insistito in domanda, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati, come dagli stessi dichiarato.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Caltanissetta il 5 settembre 2001, trascritto Parte_1 Parte_2 nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2001, parte II, n. 276, Serie A.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto