Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione civile
Il g.o.p. nel procedimento civile sommario iscritto al n. 1059/2024 R.G.; letti gli atti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/1/2025; preso atto che alla predetta udienza l'avv. Angelo Vicari per l'intimante ha insistito nell'ordinanza di convalida di sfratto, nell'ordinanza di rilascio e nell'ingiunzione di pagamento, facendo rilevare che dagli atti risulta che il contratto scritto è stato regolarmente registrato dal conduttore e pertanto valido ad ogni effetto di legge;
preso atto, altresì, che l'avv. Bevilacqua per l'intimato ha insistito nell'opposizione; visto l'atto di intimazione e la comparsa di costituzione di parte convenuta;
rilevato che parte intimata si è opposta alla convalida;
vista la richiesta di parte attrice di pronunciare ordinanza provvisoria di rilascio;
rilevato che la proposizione di opposizione, di qualunque tenore essa sia, fa venir meno il presupposto necessario perché possa darsi luogo alla convalida, ai sensi dell'art. 663 c.p.c.; ritenuto che l'opposizione svolta dall'intimato sia ostativa alla concessione del provvedimento di convalida, mentre deve potersi valutare la sussistenza dei presupposti per emettere l'ordinanza provvisoria di rilascio, avuto riguardo ai motivi, su cui si fonda l'opposizione, se supportati da prova scritta, ovvero suscettibili di integrare eccezioni tali, nell'ottica di un giudizio prognostico circa il verosimile loro accoglimento, da far ritenere improbabile il mantenimento del provvedimento interinale all'esito del giudizio di merito (cd. fumus boni juris, che assista le ragioni dell'opponente, sotto il profilo della presumibile fondatezza degli argomenti di fatto e di diritto invocati); ritenuto che le questioni sollevate dalle parti, in riferimento alla validità del contratto ed ai suoi requisiti ed effetti, stante il carattere sommario della presente fase, meritano un approfondimento nella fase ordinaria di merito a cognizione piena;
rilevato, quanto alla richiesta di ordinare il rilascio provvisorio dell'immobile, che dalle difese di parte convenuta si evince la mancanza di interesse a proseguire nel rapporto, avendo la stessa dato atto che, dal luglio 2023, non occupa più e non utilizza in alcun modo l'immobile in oggetto, avendo formalizzato regolare recesso;
ritenuto, pertanto, doversi ordinare il rilascio provvisorio dell'immobile con riserva delle eccezioni del convenuto, stante la mancanza in atti di formale verbale di riconsegna dell'immobile medesimo o di atto equipollente;
visti gli artt. 663, 665 e 667 c.p.c.
P.Q.M.
P.Q.M.
Denega la convalida dell'intimato sfratto. ordina
a (c.f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Filippo Alessandro Bevilacqua e Antonio Calogero Bevilacqua, il rilascio in favore di
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vicari, CP_1 C.F._2 dell'immobile sito in Assoro in Via Crisa n. 275, p.t., censito in catasto al fg. 18 p.lla 1872 sub 9, giusto contratto stipulato in data 25/5/2022 e registrato il 4/7/2022, al numero 002030, serie 3T, con decorrenza 1/6/2022 sino al 1°/6/2028, rinnovabile per uguale periodo saldo disdetta;
- fissa per l'esecuzione il giorno 4/4/2025;
- visto il D. Lgs. 4/3/2010 n. 28 e ss. mm. ii., dispone che le parti presentino domanda di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione, dispone che la causa prosegua con il rito locatizio, e
FISSA
l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c. al 16/7/2025, da svolgersi mediante lo scambio e il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio sino a tale data per il deposito telematico delle predette note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
ASSEGNA
termine perentorio per l'intimante del 16/5/2025 entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione dell'atto introduttivo;
termine perentorio per l'intimato del 16/6/2025 entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione della comparsa di risposta.
Si comunichi.
Enna, 12/3/2025
Il g.o.p.
Evelia Tricani