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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 310/24 RG
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e in sost. di Pt_1 Pt_2 Pt_3
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, discutono la causa / si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 310/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, lo ha dedotto: che il 7.7.16, alle CP_1
20:30 circa, la FIAT tg DY277EG di proprietà del e da lui condotta, mentre stava CP_3 percorrendo il lungomare di levante a Massa, aveva tamponato la Sharan tg BZ70SDV di sua proprietà e da sé condotta;
che in conseguenza del tamponamento aveva riportato delle lesioni;
che quale compagnia assicuratrice del gli aveva versato solo la somma di € 1.000,00. CP_2 CP_3
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
Contumace il non contestato l'an, ha invece contestato il quantum, CP_3 CP_2 ritenendo adeguata la somma corrisposta allo ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Con sentenza n. 201/23, il Giudice di Pace ha condannato i convenuti a versare all'attore l'ulteriore somma di € 1.952,61, compensando le spese.
Lo ha proposto appello in relazione alla compensazione delle spese, chiedendo la CP_1 condanna dei convenuti a rifondergliele.
Non costituitosi neppure in appello il ha proposto appello incidentale, CP_3 CP_2 chiedendo nuovamente il rigetto della domanda dello per mancanza di prova del danno patito CP_1 in misura maggiore di quanto riconosciuto.
Motivi della decisione
In primo grado, essendo stata disposta una ctu, lo non si è presentato e la ctu non ha CP_1 potuto avere luogo.
Ciononostante, il Giudice di Pace ha condannato i convenuti al risarcimento del maggior danno sulla base della consulenza tecnica di parte, depositata dall'attore, in quanto proveniente da un
“medico conosciuto a questo Giudice e assolutamente esperto in materia”.
Si tratta, com'è evidente, di una motivazione totalmente inconsistente.
Ciò premesso, e posto che, al netto della riferita consulenza, che in quanto di parte, non può ovviamente fondare la decisione, in atti manca totalmente la prova del maggior danno lamentato dall'attore, la domanda non può che risultare infondata.
Né, in contrario, ha pregio l'argomento, speso dall'attore, secondo il quale la propria mancata presentazione sarebbe dipesa dal fatto di trovarsi in Romania e di non aver potuto far rientro in Italia
a casa della pandemia da Covid 19.
La consulenza avrebbe dovuto infatti avere inizio il 25.1.19, vale a dire più di un anno prima dell'inizio delle chiusure a causa della pandemia.
In riforma dell'appellata sentenza, la domanda dell'attore va conseguentemente respinta.
Va ovviamente respinto l'appello principale, proposto dallo . CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'attore, data la manifesta infondatezza dell'appello, va inoltre condannato a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 2.000,00.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello dello è stato integralmente respinto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello principale proposto dallo;
CP_1 in accoglimento dell'appello incidentale di respinge la domanda dello;
CP_2 CP_1 condanna lo a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 CP_2 unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna lo a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 2.000,00; CP_1
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello dello è stato integralmente respinto. CP_1
IC Fornaciari
Udienza del 31.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dazzi in sost. di e in sost. di Pt_1 Pt_2 Pt_3
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, discutono la causa / si riportano agli atti ed il
Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
IC Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 310/24 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_1
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
CP_2
- parte appellata (contumace):
Controparte_3
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, lo ha dedotto: che il 7.7.16, alle CP_1
20:30 circa, la FIAT tg DY277EG di proprietà del e da lui condotta, mentre stava CP_3 percorrendo il lungomare di levante a Massa, aveva tamponato la Sharan tg BZ70SDV di sua proprietà e da sé condotta;
che in conseguenza del tamponamento aveva riportato delle lesioni;
che quale compagnia assicuratrice del gli aveva versato solo la somma di € 1.000,00. CP_2 CP_3
L'attore ha quindi chiesto il risarcimento del maggior danno.
Contumace il non contestato l'an, ha invece contestato il quantum, CP_3 CP_2 ritenendo adeguata la somma corrisposta allo ed ha quindi chiesto il rigetto della domanda. CP_1
Con sentenza n. 201/23, il Giudice di Pace ha condannato i convenuti a versare all'attore l'ulteriore somma di € 1.952,61, compensando le spese.
Lo ha proposto appello in relazione alla compensazione delle spese, chiedendo la CP_1 condanna dei convenuti a rifondergliele.
Non costituitosi neppure in appello il ha proposto appello incidentale, CP_3 CP_2 chiedendo nuovamente il rigetto della domanda dello per mancanza di prova del danno patito CP_1 in misura maggiore di quanto riconosciuto.
Motivi della decisione
In primo grado, essendo stata disposta una ctu, lo non si è presentato e la ctu non ha CP_1 potuto avere luogo.
Ciononostante, il Giudice di Pace ha condannato i convenuti al risarcimento del maggior danno sulla base della consulenza tecnica di parte, depositata dall'attore, in quanto proveniente da un
“medico conosciuto a questo Giudice e assolutamente esperto in materia”.
Si tratta, com'è evidente, di una motivazione totalmente inconsistente.
Ciò premesso, e posto che, al netto della riferita consulenza, che in quanto di parte, non può ovviamente fondare la decisione, in atti manca totalmente la prova del maggior danno lamentato dall'attore, la domanda non può che risultare infondata.
Né, in contrario, ha pregio l'argomento, speso dall'attore, secondo il quale la propria mancata presentazione sarebbe dipesa dal fatto di trovarsi in Romania e di non aver potuto far rientro in Italia
a casa della pandemia da Covid 19.
La consulenza avrebbe dovuto infatti avere inizio il 25.1.19, vale a dire più di un anno prima dell'inizio delle chiusure a causa della pandemia.
In riforma dell'appellata sentenza, la domanda dell'attore va conseguentemente respinta.
Va ovviamente respinto l'appello principale, proposto dallo . CP_1
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
L'attore, data la manifesta infondatezza dell'appello, va inoltre condannato a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 2.000,00.
Ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), occorre dare atto che l'appello dello è stato integralmente respinto. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello principale proposto dallo;
CP_1 in accoglimento dell'appello incidentale di respinge la domanda dello;
CP_2 CP_1 condanna lo a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che CP_1 CP_2 unitariamente liquida in € 2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge;
condanna lo a versare alla convenuta, ex art. 963 cpc, la somma di € 2.000,00; CP_1
dà atto, ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/02 (raddoppio del contributo unificato), che l'appello dello è stato integralmente respinto. CP_1
IC Fornaciari