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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3410 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3550/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3550/2022 R.G. promossa da
(C.F. E P. IVA: ), con sede in Torre del Greco Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Via Viuli n. 12/c, in persona del l.r.p.t., CP_1
(C.F.: ) E (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Carrano (C.F.: ) e dall'Avv. Luigi C.F._3
Rossini (C.F.: ) in virtù di procure allegate all'atto di citazione di primo C.F._4
grado
- APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE -
CONTRO
(C.F.: e P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, in persona del Presidente e l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia Ranieri (C.F.: CP_3
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
- APPELLATA -
(C.F. E P.IVA: ), con sede in Messina alla Via Bonsignore n. 1, in CP_4 P.IVA_4
persona del l.r.p.t., quale procuratrice di C.F.: E P. IVA: Controparte_5 P.IVA_5
, giusta procura a rogito del Notaio del 17.12.2020, rep. 14688, P.IVA_6 Persona_1
racc. 7197), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro (C.F.: e C.F._6
dall'Avv. Andrea Aloi (C.F: ) per procura generale alle liti allegata alla C.F._7
comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1187/2022 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2020, emesso dal Tribunale di Torre Pt_2
Annunziata su istanza di - con cui era stato loro ingiunto, in via Controparte_2
solidale, nella rispettiva qualità di debitrice principale e di fideiussori, il pagamento della somma di euro 24.077,42, a titolo di saldo debitore alla data del 30.9.2009 del rapporto di conto corrente n.
102/1075905, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo e spese di procedura monitoria - deducendo che la somma ingiunta non era dovuta siccome frutto di addebiti illegittimi e,
quanto ai fideiussori, la liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, quanto al credito azionato, eccepivano l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati in conto corrente per violazione dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R.
del 9.2.2000, atteso che nel contratto era stata omessa l'indicazione del T.A.E. (acronimo di Tasso
Effettivo Annuo), e cioè del tasso applicato per effetto della capitalizzazione infrannuale pattuita, evidenziando che la sola indicazione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) non consentiva alla correntista di conoscere il costo reale dell'erogazione del credito, per cui gli interessi andavano computati applicando il criterio sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. In ogni caso, a seguito della modifica dell'art. 120 T.U.B. introdotta dall'art. 1 comma 629 L. 147/2013, a far data dal 1.1.2014
gli interessi capitalizzati non potevano, a loro volta, produrre interessi e, in ogni caso, per effetto delle ulteriori modifiche della stessa norma apportate dall'art. 17-bis D.L. 18/2016, la capitalizzazione trimestrale era divenuta definitivamente illegittima.
Inoltre, contestavano:
il mancato adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 3.8.2016, laddove stabilisce che “Gli interessi
debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale ...” (art. 4, comma
3) e “…il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al
momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte
capitale…” (art. 4, comma 5), richiedendo, a tal fine, che “deve essere acquisito il consenso
espresso del cliente, secondo quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del TUB…” (art. 5, comma
2), in quanto l'autorizzazione non era stata mai espressa;
l'illegittimità degli addebiti in conto corrente delle competenze relative ad altri conti tecnici, atteso che la banca non aveva provato né l'autorizzazione al giroconto, né validi contratti per i conti tecnici con la legittima pattuizione delle competenze poi addebitate sul conto corrente.
Quanto alle fideiussioni rilasciate in favore dell'opposta, eccepivano la decadenza ex art. 1957 c.c.,
in quanto la Banca, dopo aver comunicato la decadenza del beneficio del termine il 10.10.2017, non aveva proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, avendo depositato il ricorso monitorio nel mese di ottobre
2009.
Concludevano, pertanto, per la revoca del monitorio, e per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in capo all'opposta e, in ogni caso, la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
costituendosi, contestava la fondatezza dell'opposizione, Controparte_2
sostenendo, in particolare, quanto al credito ingiunto, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima siccome il contratto di conto corrente, acceso il 12.4.2010, e dunque successivamente alla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2020, prevedeva la pari periodicità; per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e fino al 30.9.2016, la capitalizzazione applicata era legittima per l'ultrattività del principio di pari periodicità, non essendo stata emanata dal C.I.C.R. la disciplina attuativa;
inoltre, per il periodo decorrente dall'1.10.2016 la doglianza dell'opponente era infondata atteso che la L. 49/2016, convertendo il D.L. 18/2016, era intervenuta nuovamente sull'art. 120,
comma 2, T.U.B., attribuendo il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria al C.I.C.R, che aveva emanato la delibera del 3.8.2016, entrata in vigore l'1.10.2016, e comunque in quanto gli opponenti, in relazione a tale ultimo periodo temporale, non avevano effettuato deduzioni analitiche sulla presunta illegittimità della capitalizzazione applicata.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., l'opposta deduceva l'infondatezza delle avverse difese, in quanto i contratti di fideiussione sottoscritti da e da CP_1 [...]
il 12.4.2010 avevano ad oggetto qualsiasi tipo di obbligazione a tempo indeterminato entro Pt_2
l'importo massimo garantito di euro 180.000,00, nonché le spese giudiziali, sicché era esclusa l'applicazione del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, conclusione,
questa, corroborata anche dalla presenza della clausola “a semplice richiesta scritta”. In via gradata,
la banca eccepiva che, avendo recapitato a tutti gli opponenti in data 27.6.2019 un'ulteriore intimazione stragiudiziale di pagamento, con la quale aveva considerato anche altre obbligazioni,
l'istanza giudiziale proposta con il ricorso monitorio depositato il 28.10.2019 doveva considerarsi tempestiva.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese processuali.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa depositata il 21.11.2021 si costituiva in persona della procuratrice speciale deducendo di Controparte_5 CP_4
essere cessionaria del credito litigioso in forza di cessione, a norma dell'art. 58 T.U.B., del
3.12.2020, pubblicata in G.U., Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020; pertanto, nella spiegata qualità
di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. reiterava le difese della dante causa, di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In assenza di richieste istruttorie, con sentenza n. 1187 depositata il 10.5.2022, il Tribunale,
pronunciando unicamente nei confronti degli opponenti e dell'opposta, rigettava l'opposizione,
confermava il decreto ingiuntivo e condannava i primi al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando: che parte opponente non aveva contestato i rapporti sottostanti al decreto opposto;
che il credito era accertato;
che il mancato pagamento era provato dall'estratto conto e dai contratti regolarmente sottoscritti;
che l'opponente non aveva fornito prova di aver estinto l'obbligazione assunta neanche successivamente;
che le eccezioni relative all'illegittimità dei tassi applicati non risultavano corroborate “da analitici confronti o
prove al contrario” e non poteva essere disposta la c.t.u., “essendo un mezzo di ausilio per la
verifica di quanto provato dalla parte”; infine, la “posizione dei fideiussori risulta parimenti
legittima. Parte opposta ha depositato i contratti di fideiussione senza che risaltino motivi di nullità
formali né la firma è stata disconosciuta”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 29.7.2022 ed iscritto a ruolo il 5.8.2022, Parte_1 CP_1
e appellavano la suddetta sentenza, lamentando: 1) la violazione dell'art. 112
[...] Parte_2
c.p.c. per omessa pronuncia in merito alla carenza di titolarità del credito in capo a;
2) CP_4
l'infondatezza della domanda;
3) la violazione dell'art. 1957 c.c., essendosi verificata la liberazione dei fideiussori. Concludevano, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, di revocare il decreto ingiuntivo n. 200/2020, dichiarando, per l'effetto, che nulla era dovuto all'opposta e, in ogni caso,
la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
costituendosi in data 21.11.2022 per mezzo della procuratrice speciale Controparte_5 [...]
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel CP_4
merito, la sua infondatezza, per cui ne chiedeva il rigetto. Al contempo, spiegava appello incidentale, lamentando che il primo giudice aveva omesso di pronunciare sull'intervento spiegato e sulla richiesta di estromissione della cedente, per cui concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere ad ogni effetto di legge l'intervento spiegato nella qualità di successore a titolo particolare della disponendo l'estromissione di Controparte_2
quest'ultima dal giudizio.
costituendosi il 23.11.2022, eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la titolarità della pretesa creditoria in capo alla cessionaria, associandosi alla richiesta di estromissione di essa cedente, e, nel merito,
l'infondatezza dell'impugnazione, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'11.1.2023, la causa veniva rinviata a quella del 5.2.2025 in cui,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività svolte alla prima udienza dell'11.1.2023 comportano che la Corte
abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi dell'appello incidentale.
Va preliminarmente scrutinato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, l'appello incidentale con cui nella qualità, si è doluta dell'omessa pronuncia sull'intervento da essa spiegato CP_4
e sulla richiesta di estromissione della cedente.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale non ha dato atto dell'intervento né nell'epigrafe della pronuncia, né nella motivazione e nel dispositivo della stessa, con ciò incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, che ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (v. Cass. civ., sez. V, ord. 23.10.2024, n. 27551).
Conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, occorre pronunziarsi sull'intervento e sulla richiesta di estromissione della cedente.
Nel merito, l'intervento spiegato da nella qualità, è ammissibile, siccome compiuto CP_4
entro la barriera temporale stabilita dall'art. 268, comma 1, c.p.c., e fondato, atteso che
[...]
è titolare del credito per cui è causa in virtù di acquisto a titolo particolare. CP_5
Invero, seppure agli atti di causa è stato depositato unicamente l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, che fa riferimento a numerose operazioni di cessioni in blocco e rimanda per la concreta individuazione dei crediti ceduti al documento di identificazione dei crediti allegato a ciascun contratto di cessione, l'omessa produzione del contratto di cessione stipulato dall'intervenuta con l'opposta non preclude di ritenere sussistente, in capo alla prima, la titolarità
del credito azionato, stante la stessa ammissione della , la quale, non solo Controparte_2
non ha più svolto attività difensiva dopo l'intervento della cessionaria, ma, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha chiesto di “accogliere la domanda della subentrante ed CP_4
esclusiva titolare del credito ceduto, di estromissione della cedente Controparte_2 che non risulta più in alcun modo parte interessata”.
[...]
Ebbene, avendo la appellata riconosciuto la cessione del credito - erroneamente in capo a CP_2
CP_ CP_
, essendo, in realtà, avvenuta a favore di di cui è mandataria - e fatto CP_5
propria la richiesta di estromissione dal giudizio già formulata dalla cessionaria, l'assunto degli appellati in via incidentale secondo cui manca la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria non coglie nel segno. Del resto, se la ratio sottesa alle norme relative all'opponibilità
della cessione del credito è quella di garantire l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore, l'ammissione in giudizio dell'avvenuta cessione del credito ad un terzo, compiuta dall'originaria titolare, impone di ritenere acclarato, per il suo carattere confessorio, il trasferimento del diritto, con il conseguente acquisto della sua titolarità in capo al cessionario.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale, va dato atto del trasferimento del diritto azionato a favore di per effetto di cessione di credito in blocco ex art. 58 CP_5
T.U.B.
Quanto alla richiesta di estromissione della cedente, essa non può essere accolta. Invero, poiché
l'estromissione dell'alienante a titolo particolare è subordinata al previo consenso di tutte le parti,
secondo il tenore testuale dell'art. 111, comma 3, c.p.c., la posizione processuale assunta dagli appellati incidentali - che anche negli atti difensivi finali hanno continuato a sostenere l'assenza dell'imprescindibile prova documentale della cessione del credito, con conseguente difetto di titolarità del medesimo in capo a - è incompatibile con il consenso richiesto CP_5
all'estromissione della cedente, con conseguente sua preclusione.
§ 5. Analisi dei motivi dell'appello principale.
Con il primo motivo gli appellanti in via principale hanno lamentato la violazione dell'art. 112
c.p.c. per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi in merito all'eccepita carenza di titolarità
del credito in capo a CP_4
La doglianza è inammissibile. A prescindere dal fatto che, come è stato evidenziato in precedenza, non è intervenuta in CP_4
giudizio in proprio, ma quale mandataria della cessionaria non si ravvisa CP_5
l'interesse degli appellanti a dolersi dell'omesso scrutinio dell'eccezione, da essi sollevata, relativa al difetto della titolarità sostanziale in capo alla intervenuta, atteso nella sentenza appellata il
Tribunale non ha mai dato atto dell'intervento della cessionaria, pronunziando come se esso non avesse avuto luogo.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno attinto la sentenza di primo grado laddove ha sconfessato le eccezioni da essi sollevate in relazione alla somma ingiunta.
La Corte non ritiene condivisibili le ragioni addotte dal decidente in merito al ritenuto accertamento del credito, all'assenza di prova delle eccezioni sollevate ed all'insussistenza dei presupposti per disporre c.t.u., atteso che quest'ultima è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria,
sottratto alla disponibilità delle parti ed avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ciò posto, in considerazione del fatto che gli opponenti si sono doluti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, lamentando che essa non sia conforme alla normativa di volta in volta applicabile, nonché dell'addebito in conto corrente delle competenze relative a conti cd.
tecnici, si impone la rimessione della causa sul ruolo per il relativo accertamento, e tanto all'esito delle attività disposte con separata ordinanza.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di liberazione dei fideiussori, “rifugiandosi in affermazioni generiche e disarticolate
dalla fattispecie alla sua attenzione, percorso argomentativo, peraltro, comune all'intera
sentenza”.
La doglianza è fondata, atteso che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione sollevata, bensì profili non attinti da contestazione, sicché incombe a questa Corte la decisione sull'eccezione.
Ciò posto, si osserva che con lettera raccomandata datata 10.10.2017 e ricevuta il 16.10.2017, indirizzata alla correntista e, per conoscenza, ai suoi fideiussori, la ha Controparte_6
comunicato che, per ragioni amministrative, non era più possibile mantenere in sospeso le posizioni debitorie derivanti sia dal contratto di mutuo chirografario n. 34/101732 concesso il 27.6.2016 che dal conto corrente n. 107505, con riferimento al quale la facilitazione per elasticità di cassa si intendeva revocata, ed ha intimato il pagamento, entro il 24.10.2017, della complessiva somma di euro 51.541,16, di cui euro 19.422,10 per saldo dare del rapporto di contro corrente.
Ebbene, poiché la scadenza dell'obbligazione è stata fissata al 24.10.2017 dalla stessa il CP_2
termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c. era ampiamente elasso alla data del 2.10.2019, di deposito del ricorso monitorio.
L'assunto della appellata secondo cui il termine semestrale è stato implicitamente derogato, CP_2
sia perché le fideiussioni avevano ad oggetto qualsiasi tipo di obbligazione a tempo indeterminato entro l'importo massimo garantito di euro 180.000,00, nonché le spese giudiziali, sia perché era presente la clausola “a semplice richiesta scritta”, non è condivisibile.
È pur vero, che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile, anche implicitamente, attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale (v. Cass. civ., sez. I, ord. 3.12.2019, n. 31569; 4.7.2003, n. 10574), ma nel caso di specie la durata della fideiussione non è stata ricollegata dalle parti all'estinzione dell'obbligazione garantita, vale a dire alla liberazione del debitore principale, essendo stata prevista la facoltà di recesso del fideiussore.
Del pari, la semplice presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” non determina automaticamente l'implicita deroga all'art. 1957 c.c., ove non sia stato previsto che la semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria (v. Cass. civ., sez. III, ord. 27.12.2024, n. 34678).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla in via gradata, l'istanza giudiziale proposta con il CP_2
ricorso monitorio depositato il 28.10.2019 non può considerarsi tempestiva siccome depositata entro sei mesi dal recapito, in data 27.6.2019, di altra intimazione stragiudiziale di pagamento, con cui essa istante aveva considerato anche altre obbligazioni: invero, l'intimazione recapitata il
27.6.2019 ricalca quella ricevuta dai medesimi destinatari il 16.10.2017, facendo riferimento ai medesimi contratti, il cui saldo a dare è comprensibilmente più elevato in ragione del tempo trascorso.
Al riguardo, si osserva che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. è di decadenza ed opera in base ad un presupposto oggettivo, per cui il fatto generativo della decorrenza del termine non si presta a valutazioni di convenienza del creditore.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo va revocato nei confronti di e , i quali nulla devono in relazione alla domanda CP_1 Parte_2
veicolata da con il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 28.10.2019. Controparte_6
§ 6. Le spese di lite.
Con la presente pronunzia le spese processuali vanno regolate unicamente nel rapporto processuale tra cedente e cessionaria, da un lato, ed i fideiussori, dall'altro, atteso che il giudizio deve proseguire per acclarare la fondatezza del secondo motivo dell'appello proposto in via principale.
Tanto premesso, avuto riguardo alla circostanza che i fideiussori sono rimasti soccombenti in ordine alla cessione del credito per cui è causa, le spese di lite del doppio grado vanno compensate nella misura della metà e poste a carico di cedente e cessionaria, in solido tra loro, per la restante parte,
liquidata come in dispositivo, considerando nella misura della metà le spese per l'iscrizione della causa a ruolo ed applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, avuto riguardo al modesto impegno professionale concretamente profuso, tranne che per la fase istruttoria del presente giudizio, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari § 7. Il prosieguo del giudizio.
Va disposto come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio tra cedente e cessionaria, da un lato, e debitrice ceduta, dall'altro, dovendosi accertare la correttezza dell'importo ingiunto con il decreto opposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
pronunziando sull'appello incidentale e, quanto all'appello principale, unicamente nei confronti di e di , così provvede: CP_1 Parte_2
a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da nella qualità, dichiara CP_4
che è intervenuta nel giudizio n. 2548/2020 r.g. davanti al Tribunale di Torre Controparte_5
Annunziata, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2020 proposta da e nei confronti di Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2
, essendo cessionaria del credito ex art. 58 T.U.B., respingendo la richiesta di estromissione
[...]
della cedente;
b) accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, in riforma della CP_1 Parte_2
sentenza appellata, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 220/2020, emesso dal Tribunale
di Torre Annunziata su istanza di e dichiara che nulla è da essi Controparte_2
dovuto;
c) compensa le spese processuali nella misura della metà nel rapporto processuale tra
[...]
e da un lato, e e , dall'altro, e Controparte_2 CP_4 CP_1 Parte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 CP_4
parte residua, liquidata: per il giudizio di primo grado in euro 36,37 per esborsi ed in euro 1.904,25
per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Raffaele Carrano e dell'Avv. Luigi Rossini;
per il giudizio di appello, in euro
95,62 per esborsi ed in euro 1.948,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Raffaele Carrano e dell'Avv. Luigi Rossini;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3550/2022 R.G. promossa da
(C.F. E P. IVA: ), con sede in Torre del Greco Parte_1 P.IVA_1
(NA) alla Via Viuli n. 12/c, in persona del l.r.p.t., CP_1
(C.F.: ) E (C.F.: ), C.F._1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Carrano (C.F.: ) e dall'Avv. Luigi C.F._3
Rossini (C.F.: ) in virtù di procure allegate all'atto di citazione di primo C.F._4
grado
- APPELLANTI IN VIA PRINCIPALE -
CONTRO
(C.F.: e P. IVA: ), Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
con sede in Torre del Greco (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 92/100, in persona del Presidente e l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Olimpia Ranieri (C.F.: CP_3
) in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
- APPELLATA -
(C.F. E P.IVA: ), con sede in Messina alla Via Bonsignore n. 1, in CP_4 P.IVA_4
persona del l.r.p.t., quale procuratrice di C.F.: E P. IVA: Controparte_5 P.IVA_5
, giusta procura a rogito del Notaio del 17.12.2020, rep. 14688, P.IVA_6 Persona_1
racc. 7197), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Barbaro (C.F.: e C.F._6
dall'Avv. Andrea Aloi (C.F: ) per procura generale alle liti allegata alla C.F._7
comparsa di costituzione in appello
- APPELLATA/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1187/2022 del Tribunale di Torre Annunziata
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 CP_1 [...]
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2020, emesso dal Tribunale di Torre Pt_2
Annunziata su istanza di - con cui era stato loro ingiunto, in via Controparte_2
solidale, nella rispettiva qualità di debitrice principale e di fideiussori, il pagamento della somma di euro 24.077,42, a titolo di saldo debitore alla data del 30.9.2009 del rapporto di conto corrente n.
102/1075905, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo e spese di procedura monitoria - deducendo che la somma ingiunta non era dovuta siccome frutto di addebiti illegittimi e,
quanto ai fideiussori, la liberazione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, quanto al credito azionato, eccepivano l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati in conto corrente per violazione dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R.
del 9.2.2000, atteso che nel contratto era stata omessa l'indicazione del T.A.E. (acronimo di Tasso
Effettivo Annuo), e cioè del tasso applicato per effetto della capitalizzazione infrannuale pattuita, evidenziando che la sola indicazione del T.A.N. (Tasso Annuo Nominale) non consentiva alla correntista di conoscere il costo reale dell'erogazione del credito, per cui gli interessi andavano computati applicando il criterio sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. In ogni caso, a seguito della modifica dell'art. 120 T.U.B. introdotta dall'art. 1 comma 629 L. 147/2013, a far data dal 1.1.2014
gli interessi capitalizzati non potevano, a loro volta, produrre interessi e, in ogni caso, per effetto delle ulteriori modifiche della stessa norma apportate dall'art. 17-bis D.L. 18/2016, la capitalizzazione trimestrale era divenuta definitivamente illegittima.
Inoltre, contestavano:
il mancato adeguamento alla Delibera C.I.C.R. del 3.8.2016, laddove stabilisce che “Gli interessi
debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale ...” (art. 4, comma
3) e “…il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al
momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte
capitale…” (art. 4, comma 5), richiedendo, a tal fine, che “deve essere acquisito il consenso
espresso del cliente, secondo quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del TUB…” (art. 5, comma
2), in quanto l'autorizzazione non era stata mai espressa;
l'illegittimità degli addebiti in conto corrente delle competenze relative ad altri conti tecnici, atteso che la banca non aveva provato né l'autorizzazione al giroconto, né validi contratti per i conti tecnici con la legittima pattuizione delle competenze poi addebitate sul conto corrente.
Quanto alle fideiussioni rilasciate in favore dell'opposta, eccepivano la decadenza ex art. 1957 c.c.,
in quanto la Banca, dopo aver comunicato la decadenza del beneficio del termine il 10.10.2017, non aveva proposto alcuna istanza giudiziale nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, avendo depositato il ricorso monitorio nel mese di ottobre
2009.
Concludevano, pertanto, per la revoca del monitorio, e per l'effetto, dichiararsi l'inesistenza del diritto di credito in capo all'opposta e, in ogni caso, la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Vinte le spese di lite, da distrarsi.
costituendosi, contestava la fondatezza dell'opposizione, Controparte_2
sostenendo, in particolare, quanto al credito ingiunto, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima siccome il contratto di conto corrente, acceso il 12.4.2010, e dunque successivamente alla Delibera C.I.C.R. del 9.2.2020, prevedeva la pari periodicità; per il periodo compreso tra l'1.1.2014 e fino al 30.9.2016, la capitalizzazione applicata era legittima per l'ultrattività del principio di pari periodicità, non essendo stata emanata dal C.I.C.R. la disciplina attuativa;
inoltre, per il periodo decorrente dall'1.10.2016 la doglianza dell'opponente era infondata atteso che la L. 49/2016, convertendo il D.L. 18/2016, era intervenuta nuovamente sull'art. 120,
comma 2, T.U.B., attribuendo il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria al C.I.C.R, che aveva emanato la delibera del 3.8.2016, entrata in vigore l'1.10.2016, e comunque in quanto gli opponenti, in relazione a tale ultimo periodo temporale, non avevano effettuato deduzioni analitiche sulla presunta illegittimità della capitalizzazione applicata.
Con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., l'opposta deduceva l'infondatezza delle avverse difese, in quanto i contratti di fideiussione sottoscritti da e da CP_1 [...]
il 12.4.2010 avevano ad oggetto qualsiasi tipo di obbligazione a tempo indeterminato entro Pt_2
l'importo massimo garantito di euro 180.000,00, nonché le spese giudiziali, sicché era esclusa l'applicazione del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, conclusione,
questa, corroborata anche dalla presenza della clausola “a semplice richiesta scritta”. In via gradata,
la banca eccepiva che, avendo recapitato a tutti gli opponenti in data 27.6.2019 un'ulteriore intimazione stragiudiziale di pagamento, con la quale aveva considerato anche altre obbligazioni,
l'istanza giudiziale proposta con il ricorso monitorio depositato il 28.10.2019 doveva considerarsi tempestiva.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, con vittoria delle spese processuali.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con comparsa depositata il 21.11.2021 si costituiva in persona della procuratrice speciale deducendo di Controparte_5 CP_4
essere cessionaria del credito litigioso in forza di cessione, a norma dell'art. 58 T.U.B., del
3.12.2020, pubblicata in G.U., Parte Seconda, n. 146 del 15.12.2020; pertanto, nella spiegata qualità
di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. reiterava le difese della dante causa, di cui chiedeva l'estromissione dal giudizio, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
In assenza di richieste istruttorie, con sentenza n. 1187 depositata il 10.5.2022, il Tribunale,
pronunciando unicamente nei confronti degli opponenti e dell'opposta, rigettava l'opposizione,
confermava il decreto ingiuntivo e condannava i primi al pagamento delle spese di lite.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando: che parte opponente non aveva contestato i rapporti sottostanti al decreto opposto;
che il credito era accertato;
che il mancato pagamento era provato dall'estratto conto e dai contratti regolarmente sottoscritti;
che l'opponente non aveva fornito prova di aver estinto l'obbligazione assunta neanche successivamente;
che le eccezioni relative all'illegittimità dei tassi applicati non risultavano corroborate “da analitici confronti o
prove al contrario” e non poteva essere disposta la c.t.u., “essendo un mezzo di ausilio per la
verifica di quanto provato dalla parte”; infine, la “posizione dei fideiussori risulta parimenti
legittima. Parte opposta ha depositato i contratti di fideiussione senza che risaltino motivi di nullità
formali né la firma è stata disconosciuta”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 29.7.2022 ed iscritto a ruolo il 5.8.2022, Parte_1 CP_1
e appellavano la suddetta sentenza, lamentando: 1) la violazione dell'art. 112
[...] Parte_2
c.p.c. per omessa pronuncia in merito alla carenza di titolarità del credito in capo a;
2) CP_4
l'infondatezza della domanda;
3) la violazione dell'art. 1957 c.c., essendosi verificata la liberazione dei fideiussori. Concludevano, pertanto, chiedendo, in riforma della sentenza gravata, di revocare il decreto ingiuntivo n. 200/2020, dichiarando, per l'effetto, che nulla era dovuto all'opposta e, in ogni caso,
la liberazione dei fideiussori ex art. 1957 c.c. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
costituendosi in data 21.11.2022 per mezzo della procuratrice speciale Controparte_5 [...]
eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, nel CP_4
merito, la sua infondatezza, per cui ne chiedeva il rigetto. Al contempo, spiegava appello incidentale, lamentando che il primo giudice aveva omesso di pronunciare sull'intervento spiegato e sulla richiesta di estromissione della cedente, per cui concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di riconoscere ad ogni effetto di legge l'intervento spiegato nella qualità di successore a titolo particolare della disponendo l'estromissione di Controparte_2
quest'ultima dal giudizio.
costituendosi il 23.11.2022, eccepiva, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. nonché la titolarità della pretesa creditoria in capo alla cessionaria, associandosi alla richiesta di estromissione di essa cedente, e, nel merito,
l'infondatezza dell'impugnazione, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. dell'11.1.2023, la causa veniva rinviata a quella del 5.2.2025 in cui,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame principale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività svolte alla prima udienza dell'11.1.2023 comportano che la Corte
abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi dell'appello incidentale.
Va preliminarmente scrutinato, per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica, l'appello incidentale con cui nella qualità, si è doluta dell'omessa pronuncia sull'intervento da essa spiegato CP_4
e sulla richiesta di estromissione della cedente.
La doglianza è fondata.
Il Tribunale non ha dato atto dell'intervento né nell'epigrafe della pronuncia, né nella motivazione e nel dispositivo della stessa, con ciò incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, che ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame (v. Cass. civ., sez. V, ord. 23.10.2024, n. 27551).
Conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, occorre pronunziarsi sull'intervento e sulla richiesta di estromissione della cedente.
Nel merito, l'intervento spiegato da nella qualità, è ammissibile, siccome compiuto CP_4
entro la barriera temporale stabilita dall'art. 268, comma 1, c.p.c., e fondato, atteso che
[...]
è titolare del credito per cui è causa in virtù di acquisto a titolo particolare. CP_5
Invero, seppure agli atti di causa è stato depositato unicamente l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, che fa riferimento a numerose operazioni di cessioni in blocco e rimanda per la concreta individuazione dei crediti ceduti al documento di identificazione dei crediti allegato a ciascun contratto di cessione, l'omessa produzione del contratto di cessione stipulato dall'intervenuta con l'opposta non preclude di ritenere sussistente, in capo alla prima, la titolarità
del credito azionato, stante la stessa ammissione della , la quale, non solo Controparte_2
non ha più svolto attività difensiva dopo l'intervento della cessionaria, ma, costituendosi nel presente grado di giudizio, ha chiesto di “accogliere la domanda della subentrante ed CP_4
esclusiva titolare del credito ceduto, di estromissione della cedente Controparte_2 che non risulta più in alcun modo parte interessata”.
[...]
Ebbene, avendo la appellata riconosciuto la cessione del credito - erroneamente in capo a CP_2
CP_ CP_
, essendo, in realtà, avvenuta a favore di di cui è mandataria - e fatto CP_5
propria la richiesta di estromissione dal giudizio già formulata dalla cessionaria, l'assunto degli appellati in via incidentale secondo cui manca la prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria non coglie nel segno. Del resto, se la ratio sottesa alle norme relative all'opponibilità
della cessione del credito è quella di garantire l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito dal debitore, l'ammissione in giudizio dell'avvenuta cessione del credito ad un terzo, compiuta dall'originaria titolare, impone di ritenere acclarato, per il suo carattere confessorio, il trasferimento del diritto, con il conseguente acquisto della sua titolarità in capo al cessionario.
Conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale, va dato atto del trasferimento del diritto azionato a favore di per effetto di cessione di credito in blocco ex art. 58 CP_5
T.U.B.
Quanto alla richiesta di estromissione della cedente, essa non può essere accolta. Invero, poiché
l'estromissione dell'alienante a titolo particolare è subordinata al previo consenso di tutte le parti,
secondo il tenore testuale dell'art. 111, comma 3, c.p.c., la posizione processuale assunta dagli appellati incidentali - che anche negli atti difensivi finali hanno continuato a sostenere l'assenza dell'imprescindibile prova documentale della cessione del credito, con conseguente difetto di titolarità del medesimo in capo a - è incompatibile con il consenso richiesto CP_5
all'estromissione della cedente, con conseguente sua preclusione.
§ 5. Analisi dei motivi dell'appello principale.
Con il primo motivo gli appellanti in via principale hanno lamentato la violazione dell'art. 112
c.p.c. per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi in merito all'eccepita carenza di titolarità
del credito in capo a CP_4
La doglianza è inammissibile. A prescindere dal fatto che, come è stato evidenziato in precedenza, non è intervenuta in CP_4
giudizio in proprio, ma quale mandataria della cessionaria non si ravvisa CP_5
l'interesse degli appellanti a dolersi dell'omesso scrutinio dell'eccezione, da essi sollevata, relativa al difetto della titolarità sostanziale in capo alla intervenuta, atteso nella sentenza appellata il
Tribunale non ha mai dato atto dell'intervento della cessionaria, pronunziando come se esso non avesse avuto luogo.
Con il secondo motivo gli appellanti hanno attinto la sentenza di primo grado laddove ha sconfessato le eccezioni da essi sollevate in relazione alla somma ingiunta.
La Corte non ritiene condivisibili le ragioni addotte dal decidente in merito al ritenuto accertamento del credito, all'assenza di prova delle eccezioni sollevate ed all'insussistenza dei presupposti per disporre c.t.u., atteso che quest'ultima è un mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria,
sottratto alla disponibilità delle parti ed avente la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.
Ciò posto, in considerazione del fatto che gli opponenti si sono doluti della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, lamentando che essa non sia conforme alla normativa di volta in volta applicabile, nonché dell'addebito in conto corrente delle competenze relative a conti cd.
tecnici, si impone la rimessione della causa sul ruolo per il relativo accertamento, e tanto all'esito delle attività disposte con separata ordinanza.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di liberazione dei fideiussori, “rifugiandosi in affermazioni generiche e disarticolate
dalla fattispecie alla sua attenzione, percorso argomentativo, peraltro, comune all'intera
sentenza”.
La doglianza è fondata, atteso che il Tribunale non ha esaminato l'eccezione sollevata, bensì profili non attinti da contestazione, sicché incombe a questa Corte la decisione sull'eccezione.
Ciò posto, si osserva che con lettera raccomandata datata 10.10.2017 e ricevuta il 16.10.2017, indirizzata alla correntista e, per conoscenza, ai suoi fideiussori, la ha Controparte_6
comunicato che, per ragioni amministrative, non era più possibile mantenere in sospeso le posizioni debitorie derivanti sia dal contratto di mutuo chirografario n. 34/101732 concesso il 27.6.2016 che dal conto corrente n. 107505, con riferimento al quale la facilitazione per elasticità di cassa si intendeva revocata, ed ha intimato il pagamento, entro il 24.10.2017, della complessiva somma di euro 51.541,16, di cui euro 19.422,10 per saldo dare del rapporto di contro corrente.
Ebbene, poiché la scadenza dell'obbligazione è stata fissata al 24.10.2017 dalla stessa il CP_2
termine di sei mesi stabilito dall'art. 1957 c.c. era ampiamente elasso alla data del 2.10.2019, di deposito del ricorso monitorio.
L'assunto della appellata secondo cui il termine semestrale è stato implicitamente derogato, CP_2
sia perché le fideiussioni avevano ad oggetto qualsiasi tipo di obbligazione a tempo indeterminato entro l'importo massimo garantito di euro 180.000,00, nonché le spese giudiziali, sia perché era presente la clausola “a semplice richiesta scritta”, non è condivisibile.
È pur vero, che l'art. 1957 c.c. è norma derogabile, anche implicitamente, attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale (v. Cass. civ., sez. I, ord. 3.12.2019, n. 31569; 4.7.2003, n. 10574), ma nel caso di specie la durata della fideiussione non è stata ricollegata dalle parti all'estinzione dell'obbligazione garantita, vale a dire alla liberazione del debitore principale, essendo stata prevista la facoltà di recesso del fideiussore.
Del pari, la semplice presenza della clausola “a semplice richiesta scritta” non determina automaticamente l'implicita deroga all'art. 1957 c.c., ove non sia stato previsto che la semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria (v. Cass. civ., sez. III, ord. 27.12.2024, n. 34678).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla in via gradata, l'istanza giudiziale proposta con il CP_2
ricorso monitorio depositato il 28.10.2019 non può considerarsi tempestiva siccome depositata entro sei mesi dal recapito, in data 27.6.2019, di altra intimazione stragiudiziale di pagamento, con cui essa istante aveva considerato anche altre obbligazioni: invero, l'intimazione recapitata il
27.6.2019 ricalca quella ricevuta dai medesimi destinatari il 16.10.2017, facendo riferimento ai medesimi contratti, il cui saldo a dare è comprensibilmente più elevato in ragione del tempo trascorso.
Al riguardo, si osserva che il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. è di decadenza ed opera in base ad un presupposto oggettivo, per cui il fatto generativo della decorrenza del termine non si presta a valutazioni di convenienza del creditore.
Conseguentemente, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo va revocato nei confronti di e , i quali nulla devono in relazione alla domanda CP_1 Parte_2
veicolata da con il ricorso ex art. 633 c.p.c. depositato il 28.10.2019. Controparte_6
§ 6. Le spese di lite.
Con la presente pronunzia le spese processuali vanno regolate unicamente nel rapporto processuale tra cedente e cessionaria, da un lato, ed i fideiussori, dall'altro, atteso che il giudizio deve proseguire per acclarare la fondatezza del secondo motivo dell'appello proposto in via principale.
Tanto premesso, avuto riguardo alla circostanza che i fideiussori sono rimasti soccombenti in ordine alla cessione del credito per cui è causa, le spese di lite del doppio grado vanno compensate nella misura della metà e poste a carico di cedente e cessionaria, in solido tra loro, per la restante parte,
liquidata come in dispositivo, considerando nella misura della metà le spese per l'iscrizione della causa a ruolo ed applicando per entrambi i gradi di giudizio i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00, avuto riguardo al modesto impegno professionale concretamente profuso, tranne che per la fase istruttoria del presente giudizio, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dei difensori, dichiaratisi antistatari § 7. Il prosieguo del giudizio.
Va disposto come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio tra cedente e cessionaria, da un lato, e debitrice ceduta, dall'altro, dovendosi accertare la correttezza dell'importo ingiunto con il decreto opposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
pronunziando sull'appello incidentale e, quanto all'appello principale, unicamente nei confronti di e di , così provvede: CP_1 Parte_2
a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da nella qualità, dichiara CP_4
che è intervenuta nel giudizio n. 2548/2020 r.g. davanti al Tribunale di Torre Controparte_5
Annunziata, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 220/2020 proposta da e nei confronti di Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_2
, essendo cessionaria del credito ex art. 58 T.U.B., respingendo la richiesta di estromissione
[...]
della cedente;
b) accoglie l'appello proposto da e e, per l'effetto, in riforma della CP_1 Parte_2
sentenza appellata, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 220/2020, emesso dal Tribunale
di Torre Annunziata su istanza di e dichiara che nulla è da essi Controparte_2
dovuto;
c) compensa le spese processuali nella misura della metà nel rapporto processuale tra
[...]
e da un lato, e e , dall'altro, e Controparte_2 CP_4 CP_1 Parte_2
condanna e in solido tra loro, al pagamento della Controparte_2 CP_4
parte residua, liquidata: per il giudizio di primo grado in euro 36,37 per esborsi ed in euro 1.904,25
per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Raffaele Carrano e dell'Avv. Luigi Rossini;
per il giudizio di appello, in euro
95,62 per esborsi ed in euro 1.948,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Raffaele Carrano e dell'Avv. Luigi Rossini;
d) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Napoli, 18.6.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi