TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6921 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, Nata a Cagliari il 19.05.1987 C.F. Residente a Parte_1 C.F._1
TZ (SU), via Alessandro Volta n. 2, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Avv. Carlo Demurtas e dell' Avv. Emanuele Cadoni, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
TZ (CA) nella Via A. Volta n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Palomba
n. 64, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
Con riguardo alla domanda di separazione e di divorzio:
- Voglia, l'Ill.mo Tribunale intestato, A.
Part 1) Sulla domanda di separazione: Pronunciare la separazione dei coniugi - CP_1
2) Sulla casa familiare: Assegnare la casa coniugale sita in TZ (SU), Via Alessandro Volta
n. 2 alla ricorrente, nella quale continuerà ad abitare unitamente ai figli minori ove manterranno la propria residenza.
3) Sul regime di affidamento dei minori: si ritiene che non sussistano ostacoli all'affidamento condiviso del figlio minore e all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Si chiede,
pertanto, che venga disposto l'affidamento condiviso ai genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale secondo la L. n. 54/2006 e successive modifiche.
4) Sul regime di permanenza dei minori presso i genitori: salvo diverso accordo tra le parti, si chiede che venga adottato il seguente calendario di incontri. Il padre terrà con sé i minori due giorni alla settimana, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola, ove verranno prelevati dal padre, fino alla mattina successiva allorquando il padre provvederà a riaccompagnati a scuola, e, a settimane alterne, la domenica dalle ore 8:30 alle ore 21:00. Durante le vacanze di Natale dal 23 al 06
gennaio, i minori staranno con il padre secondo gli accordi che verranno conseguiti di volta in volta dai genitori, con la precisazione che staranno con il padre o con la madre il 24 o il 25 dicembre ad anni alterni. Durante le festività pasquali ad anni alterni la domenica della santa Pasqua o il Lunedì
dell'Angelo. Altresì, per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e di agosto, da concordare preventivamente entro il mese di maggio. 5) Sul contributo al mantenimento dei figli: Considerate le rispettive attuali capacità economiche e i tempi di permanenza dei bambini presso ciascun genitore e gli oneri di accudimento, disporre che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli, mediante versamento in favore della ricorrente della somma mensile di €. 450,00 da rivalutare annualmente come per legge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % dell'assegno unico spettante al padre (200 euro) che ad oggi
Part viene percepito dalla SI.ra
6) Sulle spese straordinarie: Disporre che il signor partecipi in ragione del 50% alle spese CP_1
straordinarie necessarie per la salute, ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione dei minori,
preventivamente concordate, salva l'urgenza per le sole spese sanitarie, richiamando sul punto le
Linee Guida del CNF;
7) Sul mantenimento del coniuge: nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente..
1) Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata con il ricorso introduttivo, previa pronuncia della separazione personale dei coniugi, decorsi i termini di legge, si chiede che l'Ill.mo Tribunale intestato Voglia fissare, con decreto, l'udienza di comparizione personale delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge, e, decorsi i termini di legge, il divorzio fra loro. CP_1
si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data 11.04.2025 e con istanza CP_1
congiunta depositata in data 21.05.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo a definizione della vertenza in esame.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate, che devono essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto conformi all'interesse delle stesse parti e della prole.
Il giudizio deve invece proseguire con riferimento alla domanda di divorzio, contestualmente proposta, dovendo al riguardo maturare i presupposti di legge per la procedibilità.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia necessario pronunciare sentenza parziale, rinviando, per l'effetto, la causa con separata ordinanza al giudice delegato per l'ulteriore corso e sospendendo di provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
19.05.1987 e , nato a [...] il [...], mandando al competente CP_1
Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 1, parte II , serie
A, anno 2013 - Comune di TZ );
2) assegna la casa coniugale sita in TZ (SU), Via Alessandro Volta n. 2 alla ricorrente, nella quale continuerà ad abitare unitamente ai figli minori ove manterranno la propria residenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore e all'esercizio Persona_1
congiunto della responsabilità genitoriale secondo la L. n. 54/2006 e successive modifiche.
4) Sul regime di permanenza dei minori presso i genitori dispone che il padre terrà con sé i minori due giorni alla settimana, il lunedì ed il mercoledì dall'uscita da scuola, ove verranno prelevati dal padre, fino alla mattina successiva allorquando il padre provvederà a riaccompagnati a scuola, e, a settimane alterne, la domenica dalle ore 8:30 alle ore 21:00. Durante le vacanze di Natale dal 23 al 06 gennaio, i minori staranno con il padre secondo gli accordi che verranno conseguiti di volta in volta dai genitori, con la precisazione che staranno con il padre o con la madre il 24 o il 25 dicembre ad anni alterni. Durante le festività pasquali ad anni alterni la domenica della santa Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
Altresì, per 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio e di agosto, da concordare preventivamente entro il mese di maggio. 5
5) Dispone che contribuisca al mantenimento dei figli, mediante versamento in CP_1
favore della ricorrente della somma mensile di €. 450,00 da rivalutare annualmente come per legge, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % dell'assegno unico
Part spettante al padre (200 euro) che ad oggi viene percepito dalla SI.ra , oltre al 50% alle spese straordinarie necessarie per la salute, ove non siano coperte dal S.S.N., e l'istruzione dei minori, preventivamente concordate, salva l'urgenza per le sole spese sanitarie,
richiamando sul punto le Linee Guida del CNF;
6) nulla sul mantenimento reciproco essendo i coniugi autonomi economicamente
7) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza,
limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TZ, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 28.05.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Latti Giorgio TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 7619 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, Nata a Cagliari il 19.05.1987 C.F. Residente a Parte_1 C.F._1
TZ (SU), via Alessandro Volta n. 2, elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Avv. Carlo Demurtas e dell' Avv. Emanuele Cadoni, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
TZ (CA) nella Via A. Volta n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Palomba
n. 64, presso lo studio e la persona dell'Avv. Fabrizio Bellisai, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e con l'intervento del
Pubblico Ministero intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate;
Visti gli artt. 279 e 280 c.p.c.;
P.Q.M.
rinvia per la comparizione personale delle parti all'udienza del 2.2.2026 ore 10,00, davanti al giudice delegato Dott. Mario Farina cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 28.05.2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Latti Giorgio