Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 06/03/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00859/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 859 del 2024, proposto dal Sig.
IS , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Balducelli, Rossana Delbarba, Adriano Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI ) - Ambasciata d'Italia a Islamabad , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
-del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato stagionale n. IS del 25/10/2023, notificato a mani al ricorrente il successivo 8/11/2023 (Pratica n. 20230001739).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il 25/1/2024, il ricorrente – di nazionalità pakistana – impugnava il provvedimento n. IS del 25/10/2023 - notificato a mani al destinatario il successivo 8/11/2023, con cui la competente Rappresentanza Diplomatica a Islamabad aveva respinto la sua richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato stagionale, con la seguente motivazione: ”Nel corso della valutazione della pratica e successiva intervista, è emerso chela lettera di esperienza a sostegno della sua richiesta di visto risulta contraffatta”.
Il MAECI – a mezzo della difesa erariale - si costituiva in giudizio il 29/1/2024 eccependo la nullità della procura alle liti – in quanto priva della necessaria legalizzazione nelle forme di rito – e prospettando, nel merito, il rigetto del ricorso.
Inoltre, depositava la stringata relazione sui fatti di causa n. 298 del 24/1/2024 - formulata dalla competente Cancelleria Consolare - che rappresentava come il diniego di visto fosse l’esito di appositi accertamenti disposti, che era stato preceduto da colloquio con il richiedente – senza rilascio del verbale – in data 31/7/2023, ma che non si era ritenuto di inviare, preventivamente, la Comunicazione ex art. 10 bis L 241/1990, in ragione dell’accertata contraffazione della cd. lettera di esperienza.
All’udienza di merito dell’11/12/2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
Si premette che l’eccezione in rito della difesa erariale risulta superata, atteso il deposito in giudizio - da parte del ricorrente – della procura alle liti, debitamente legalizzata l’11/3/2024.
Il gravame è incentrato, in sintesi , sui seguenti motivi: Violazione dell’art. 10 bis L 241/1990, per omessa comunicazione del cd. Preavviso di Rigetto, travisamento dei fatti , violazione di legge e difetto di motivazione .
Il ricorrente rappresenta di aver fornito tutti gli elementi necessari per ottenere un provvedimento favorevole e nega recisamente che il documento in questione sia stato contraffatto: “ Non si comprende come l’Ambasciata abbia potuto dedurre dalla documentazione prodotta e dall’intervista (così viene espressamente riferito nel provvedimento di rigetto secondo il quale “nel corso della valutazione della pratica e successiva intervista...”) che la lettera di esperienza sarebbe contraffatta, poiché i documenti allegati alla domanda di visto dimostrano la volontà del ricorrente di fare ingresso in Italia per svolgere l’attività lavorativa dicuoco fast food, mentre le domande formulate e le risposte fornite dal ricorrente esulano da qualsivoglia valutazione circa la lettera di esperienza. Allo stesso modo, anche durante le verifiche e gli accertamenti effettuati dagli incaricati dell’Ambasciata presso la residenza e la zona limitrofe all’abitazione del Signor IS IS, mediante richiesta di informazioni ad alcuni vicini, alcune persone hanno confermato l’attività lavorativa svolta dal ricorrente e il luogo di lavoro, mentre altre nulla sapevano e potevano riferire, non essendo peraltro tenute a conoscere il lavoro svolto dal Signor IS. Peraltro, l’Ambasciata avrebbe ben potuto disporre ulteriori e più proficui accertamenti presso il luogo in cui il ricorrente ha acquisito la propria esperienza lavorativa ovvero presso il The Memories Event Complex in Pakistan e neppure convocava il manager dichiarante Sig. IS IS; non si comprende come mai l’Ambasciata non abbia provveduto in tal senso prima di emettere il provvedimento di rigetto del visto per lavoro subordinato con errata motivazione di contraffazione della lettera di esperienza.
Sembra quindi evidente che, a fronte della legittima domanda di visto avanzata dal Sig. IS l’Ambasciata, attraverso l’utilizzo di una formula generica, stereotipata e standardizzata, abbia voluto negare il visto pur in assenza di elementi che facciano anche solo presumere eventuali dubbi sulla veridicità e genuinità della lettera di esperienza. A conferma di tutte le circostanze di cui sopra, ma senza inversione alcuna dell’onere probatorio che incombe sulla parte resistente, si depositano la dichiarazione rilasciata dal Sig.IS IS, manager del The Memories Event Complex in Pakistan(doc. 9)che conferma l’attendibilità e l’autenticità della lettera di esperienza erroneamente contestata dall’Ambasciata e la dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro Sig.ra IS (doc.10). Inoltre, se si dovesse ritenere legittimo un diniego fondato su pretestuose e non dimostrate motivazioni, come nel caso di specie, se ne dovrebbe evincere che l’Ambasciata può, in assenza di un provato elemento oggettivo, negare un visto in base a valutazioni discrezionali ed arbitrarie. Ed infatti, nel caso di specie, l’Ambasciata non ha fornito alcuna prova circa l’asserita contraffazione della lettera di esperienza, onere che incombe sulla medesima e che non potrà in alcun modo essere posto a carico del ricorrente, il quale, invece, in forza dell’art. 4 e dell’art. 5 del TU Immigrazione, ha fornito piena prova del legittimo scopo e delle condizioni del suo soggiorno”.
Al riguardo, il Collegio ritiene fondate le censure prospettate dal ricorrente.
La documentazione in atti conferma come l’Ambasciata abbia omesso di far precedere l’impugnata decisione negativa del 25/10/2023 dalla prescritta – ratione temporis - Comunicazione ex art. 10 – bis L 241/1990. Tanto meno risulta verbalizzato nelle forme di rito ex artt. 2699 e 2700 cc la cd. intervista consolare del 31/7/2023. Colloquio che riveste, ai fini dell’ istruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 dell’11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza”.
In tal modo, sono state disattese quelle regole sul giusto procedimento improntate all’osservanza del principio del contaddittorio amministrativo , particolarmente in caso di adozione di provvedimenti -- come nel caso di specie – di diniego.
Infatti, il rifiuto del visto è avvenuto inaudita altera parte, privando l’interessato del diritto di presentare le proprie documentate controdeduzioni, suscettibili di determinare - mediante un supplemento dell’istruttoria – un diverso esito del relativo procedimento.
Atteso il mancato deposito della necessaria documentazione - da parte della resistente - il Collegio non riscontra – allo stato degli atti – elementi idonei a provare la falsità della lettera di referenze prodotta dal lavoratore pakistano, a fronte della documentazione da lui allegata a sostegno del ricorso in esame, che – invece- induce a escludere qualsivoglia contraffazione documentale.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto - annulla il diniego del 25/10/2023.
Le spese processuali seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta - Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e –per l’effetto – annulla il provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato stagionale n. IS del 25/10/2023.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI, con distrazione del relativo importo a favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.